Gli adempimenti relativi alla ricerca del legale rappresentante non si esauriscono con il tentativo di notifica allo stesso svolto presso la sede
Nel caso in cui non vengano rinvenuti i soggetti cui consegnare un atto da notificare ad una società ai sensi dell’articolo 145, comma 1, c.p.c. nel testo anteriore alla riforma di cui alla l. numero 263/2005 , gli adempimenti relativi alla ricerca del legale rappresentante di cui al comma 3 del medesimo articolo 145 non possono ritenersi esauriti con il tentativo di notifica allo stesso svolto presso la sede della società, considerandola come ufficio ai sensi dell’articolo 139 c.p.c. La questione. Il legale rappresentante di una società, dichiarata fallita, a sua volta fallito in quanto socio illimitatamente responsabile ex articolo 147 l. fall., eccepiva la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, proponendo opposizione ai sensi dell’articolo 18, l. fall., nel testo in vigore sino al 16 luglio 2006, applicabile ratione temporis al caso in commento. In particolare, l’opponente lamentava la nullità della sentenza per nullità della notifica del ricorso introduttivo, in quanto quest’ultimo era stato notificato dal creditore istante, tanto nei confronti del socio illimitatamente responsabile quanto nei confronti della società, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., esclusivamente presso la sede della società. Notifiche alle società l’articolo 145 c.p.c. ante riforma del 2005. Il Tribunale dichiara la nullità della sentenza. Il giudice inizia con una lettura dell’articolo 145 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma di cui alla l. numero 263/2005. La norma statuisce che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. Il secondo comma dell’articolo 145 chiarisce che, per le società non aventi personalità giuridica quale è la società in accomandita semplice , la notificazione avviene comunque nella sede e con le medesime modalità previste per le persone giuridiche. Se la notificazione non può essere eseguita in tal modo e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano le disposizioni di cui agli articolo 138, 139 e 141 c.p.c. In negativo ne emerge, osserva il tribunale, che non vi è alcun richiamo all’articolo 140 c.p.c. è necessario, quindi, valutare la correttezza di una notifica effettuata ai sensi di tale norma. Il richiamo al precedente della Cassazione notifica ex articolo 140 c.p.c., come extrema ratio. La soluzione viene dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza a sezioni unite numero 8091/2002, ha sancito che, in tema di notificazione alle persone giuridiche, se non è possibile notificare ai sensi dell’articolo 145, comma 1, c.p.c. e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano, in applicazione del comma 3 del medesimo articolo 145 c.p.c., le disposizioni di cui agli articolo 138, 139 e 141 c.p.c. Se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell’articolo 140 c.p.c., nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società. Tale sequenza è applicabile anche in caso di società di persone, che, come abbiamo detto, sono prive di personalità giuridica, stante il richiamo operato dall’articolo 145, comma 2, c.p.c. al comma 1, ed essendo poi applicabile il comma 3 della norma sia alle società di persone che a quelle di capitali. Nullità della sentenza se la notifica ex articolo 140 c.p.c. non è stata preceduta dalle altre modalità previste dal codice. Nel caso di cui alla sentenza in commento, si è proceduto direttamente alla notifica alla società, presso la sede della stessa, con le modalità di cui all’articolo 140 c.p.c., senza tentare la consegna dell’atto al legale rappresentante ai sensi degli articolo 138, 139 e 141 c.p.c. Il creditore che ha presentato istanza di fallimento, non potendo notificare presso la sede della società, ai sensi dell’articolo 145, comma 1, c.p.c., perché chiusa, avrebbe dovuto articolo 145, comma 3, c.p.c. tentare di eseguire la notifica presso il legale rappresentante. Tuttavia, non ha provato nemmeno a notificare a questi in mani proprie articolo 138 c.p.c. o a cercarlo nella residenza articolo 139 c.p.c. o presso il domiciliatario articolo 141 c.p.c. , ritenendo esauriti gli adempimenti richiesti dal comma 3 dell’articolo 145 c.p.c. con il mero tentativo di notifica direttamente nella stessa sede sociale, considerandola ufficio ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., dove già non era stato possibile effettuare la notifica ai sensi dell’articolo 145 in pratica, tale interpretazione ricondurrebbe le due norme 145 comma 1 e 139 a costituire una mera ripetizione, rendendo difficoltoso cogliere il senso del terzo comma dell’articolo 145 c.p.c. Come va notificato l’atto. Il procedimento, invece, deve svolgersi secondo i seguenti passi 1. tentativo di notificazione presso la sede mediante consegna di copia dell’atto al legale rappresentante, alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o ad altra persona addetta alla sede stessa 2. tentativo di notificazione al rappresentante ex articolo 138, 139 e 141 c.p.c 3. notificazione ex articolo 140 c.p.c. al legale rappresentante, purché in luogo diverso rispetto a quello della sede della società 4. notificazione ex articolo 140 c.p.c. alla società, se nell’atto non risulta il nome del legale rappresentante. Pur nella nuova formulazione delle norme del codice di procedura civile di cui alla legge 263/2005, prosegue il tribunale, il richiamo operato dall’articolo 145 c.p.c. all’articolo 140 non elimina il fatto che, in caso di impossibilità di eseguire la notifica presso la sede ai sensi dell’articolo 145, comma 1, c.p.c. la notifica al legale rappresentante ex articolo 140 vada fatta presso un luogo diverso rispetto alla sede della società, nonostante quest’ultima possa essere considerata ufficio ai sensi dell’articolo 139 c.p.c. Ne consegue la nullità della notifica effettuata, nel caso in esame, esclusivamente presso la sede della società ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. tanto nei confronti della società quanto nei confronti del legale rappresentante senza aver tentato, in precedenza, di notificare all’opponente in luogo diverso, in particolare tenendo conto della circostanza che la residenza di questi era facilmente conoscibile attraverso il certificato di residenza dello stesso. La nullità della notificazione del ricorso introduttivo porta, come premesso, alla nullità della sentenza.
Tribunale ordinario di Prato, sez. Unica Civile, sentenza 3 - 8 novembre 2011, numero 1248 Presidente Genovese – Relatore Brogi Fatto e diritto V. M., in proprio e quale legale rappresentante della Vago s.a.s. ha proposto opposizione avverso la sentenza numero 124 del 10 novembre 2005, con la quale il Tribunale di Prato, su ricorso della Art Education Science, aveva dichiarato il fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile. L’attore, in particolare, ha sollevato le seguenti eccezioni 1. in rito la nullità della sentenza per erronea notifica, nonché per omessa notifica dell’avviso al debitore ex articolo 15 l. fall. così come modificato a seguito della sentenza Corte Cost. numero 14/1970. In particolare, la parte attrice lamenta che il ricorso per la dichiarazione del fallimento è stata notificato al V., ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., non presso la residenza in Prato, via , 175 , ma presso la sede della società in 2. nel merito insussistenza del requisito dell’insolvenza. Il V. rileva che l’inadempimento nei confronti della AES s.r.l. non poteva essere ex se considerato sinonimo dello stato d’insolvenza, in quanto il complesso dei beni a disposizione del debitore consentiva comunque il pagamento del debito. La Vago s.a.s. possiede infatti due autovetture, libere da ipoteche, il valore delle quali è indicato nelle visure per un importo pari ad € 11.450,00 e 25.000,00. Inoltre, la società possiede ulteriori beni, che assieme alle autovetture, ammontano ad un valore pari ad € 50.738,30, ben superiore al credito vantato dalla Vago s.a.s., pari a circa € 10.000,00. Lo stesso M. V. è proprietario di un piccolo garage sito in Prato, Via , di mq. 13, e di uno scooter. La riduzione del fatturato, che negli ultimi due anni ammontava ad € 33.000,00 all’anno, era comunque tale da garantire l’adempimento del credito della A.e.s. Il fallimento è stato richiesto sulla base dell’esito negativo ad un solo tentativo di pignoramento da parte dell’Ufficiale Giudiziario 3. nel merito assenza della qualità di imprenditore commerciale non piccolo. Il V. non si avvale dell’opera di altre persone, né di beni, di macchine o di capitali. Manca pertanto il requisito dell’organizzazione. In conseguenza delle censure esposte, l’attore ha quindi chiesto di dichiarare la nullità/revocare la sentenza dichiarativa del fallimento e, accertata la colpa della AES s.r.l. nel richiedere il fallimento della Vago s.a.s. e di V. M., ha chiesto di condannare la stessa al risarcimento del danno patrimoniale, per un ammontare pari ad € 120.000,00. Si è costituita la AES s.r.l. che, a fronte della domanda di revoca, ha sollevato le seguenti eccezioni 1. in rito validità della notifica. L’articolo 139 c.p.c. non pone un ordine tassativo tra la casa di residenza ed il luogo in cui il destinatario ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. È pertanto valida la notifica fatta al V., ex articolo 140 c.p.c., nel luogo in cui era la sede della società dichiarata fallita e che si trovava nello stesso comune di residenza del notificatario. La convenuta ha poi rilevato che l’articolo 147 T.U. spese di giustizia prevede che, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese sono sì a carico del creditore istante condannato per i danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, ma le stesse sono invece a carico del fallito che con il proprio comportamento colposo abbia dato causa alla dichiarazione di fallimento 2. in merito sussistenza del requisito dell’insolvenza, posto che le fatture di cui la AES s.r.l. richiedeva il pagamento risalivano a circa due anni prima la dichiarazione di fallimento inoltre, altri creditori avevano presentato domanda di insinuazione al passivo e due di essi Consum.it e BNL avevano crediti di importo superiore a quello della A.E.S. 3. in merito assenza della qualifica di piccolo imprenditore in capo alla Vago s.a.s., proprio in considerazione della forma societaria in cui il soggetto dichiarato fallito svolgeva la propria attività d’impresa. La A.E.S. s.r.l. ha pertanto chiesto di rigettare la domanda proposta dalla parte opponente, condannando quest’ultima in ogni caso al pagamento delle spese della procedura fallimentare, del curatore, nonché delle competenze del presente giudizio. Si è costituita altresì la curatela del Fallimento numero 248/05, che ha sollevato, in rito e in merito, le stesse eccezioni della A.E.S. s.r.l La presente causa ha per oggetto la dichiarazione di nullità della sentenza numero 124/05 con la quale il Tribunale di Prato ha dichiarato il fallimento della Vago s.a.s. e, ex articolo 147 l. fall., del socio illimitatamente responsabile. La prima censura sollevata dalla parte opponente attiene alla notifica del ricorso con il quale si chiede la dichiarazione di fallimento, che ai sensi dell’articolo 15 l. fall. deve essere fatto al debitore e ex articolo 147 l. fall. anche al socio illimitatamente responsabile. Nel caso in esame la notifica è stata eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. sia nei confronti della società che del socio illimitatamente responsabile presso la sede della società. Il parametro normativo di riferimento in tema di notificazioni alle società non aventi personalità giuridica è costituito dall’articolo 145 c.p.c. nella versione anteriore alla riforma della legge numero 263/2005, applicabile ratione temporis alla presente controversia. Il testo previgente della norma era il seguente “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazione non riconosciute a ai comitati di cui agli articolo 36 s.s. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19, secondo comma. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano le disposizioni degli articolo 138, 139, 141.” Dal tenore letterale della norma emerge, in negativo, il mancato richiamo all’articolo 140 c.p.c. Si è posto pertanto il problema se la notificazione nei confronti della società potesse perfezionarsi nelle forme dell’articolo 140 c.p.c Sul punto sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 8091/2002, hanno stabilito che “In tema di notificazione alle società di capitali, e, più in generale, alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'articolo 145, primo comma, cod. proc. civ. - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo articolo 145, le disposizioni degli articolo 138, 139 e 141 c.p.c. se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'articolo 140 cod. proc. civ. nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nelle debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia - e mai abbia avuto - sede , e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti , la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'articolo 143 cod. proc. civ.” Corte Cass., Sez. U, Sentenza numero 8091 del 04/06/2002 . La sequenza indicata dalle S.U. della Corte di Cassazione applicabile anche all’ipotesi della società di persone, stante il richiamo fatto dal II comma dell’articolo 145 c.p.c. al I comma, ed essendo poi applicabile il III comma della norma richiamata sia alle società di persone che alle società di capitali impone - laddove non sia possibile perfezionare la notifica mediante la consegna dell’atto nella sede al legale rappresentante o alla persona incaricata a ricevere le notificazioni - di tentare la notifica presso il legale rappresentante, se risulta dall’atto, ai sensi dell’articolo 138, 139 e 141 c.p.c. Solo ove tale ulteriore tentativo di notifica non vada a buon fine, è possibile perfezionare la notifica ex articolo 140 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante, purché abbia un indirizzo diverso da quello indicato nell’atto, o nei confronti della società, ove dall’atto non risulti la persona fisica che è il legale rappresentante. Nel caso in esame la notificazione del ricorso introduttivo non può essere ritenuta valida, posto che, in primo luogo, la notifica è stata fatta ex articolo 140 c.p.c. alla società prima di tentare la consegna dell’atto al legale rappresentante ex articolo 138, 139 e 141 c.p.c. Nel caso in cui non venga infatti rinvenuta alcuna persona cui consegnare l’atto ai sensi dell’articolo 145, I comma, c.p.c., gli adempimenti relativi alla ricerca del legale rappresentante non possono ritenersi esauriti con il tentativo di notifica allo stesso svolto presso la sede della società trovata chiusa ritenendola come ufficio ai sensi dell’articolo 139 c.p.c In tale caso la medesima fattispecie concreta verrebbe contestualmente sussunta sotto due fattispecie normative diverse, cioè nell’articolo 145, I comma, c.p.c. ai sensi del quale la notifica non può essere perfezionata perché non viene rinvenuto nessuno presso la sede della società e nel III comma della stessa norma in base alla quale la notifica al legale rappresentante non può perfezionarsi, perché la sede della società che ne costituisce l’ufficio viene trovata chiusa , dando luogo ad un’aporia logica prima ancora che giuridica. La ratio della norma, come avallata dall’interpretazione delle stesse S.U. della Corte di Cassazione, scandisce invece il procedimento di notificazione alle società in passaggi distinti 1. tentativo di consegna dell’atto presso la sede al legale rappresentante o all’incaricato alla consegna degli atti da notificare 2. notificazione al legale rappresentante ex articolo 138-139 c.p.c., cioè a mani proprie o ad uno dei consegnatari espressamente indicati nella seconda norma 3. notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. al legale rappresentante, purché in luogo diverso da quello costituito dalla sede della società 4. notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. alla società se nell’atto non risulta il nome del legale rappresentante. Del resto, anche nell’attuale formulazione dell’articolo 145 c.p.c., per effetto della riforma apportata dalla legge numero 262/2005, il richiamo espresso all’articolo 140 c.p.c. contenuto nell’u.c. dell’articolo 145 c.p.c. “Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notifcazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 c.p.c. e 143 c.p.c.” non elimina il fatto che, in caso di impossibilità di perfezionare la notifica presso la sede ex articolo 145, I comma, c.p.c., mediante consegna di copia ad una delle persone espressamente indicate, la notificazione ex articolo 140 c.p.c. al legale rappresentante deve essere fatta presso un luogo diverso dalla sede della società, ancorché quest’ultima possa essere considerata come ufficio ex articolo 139 c.p.c Alla luce dell’insegnamento del giudice di legittimità la notifica ex articolo 140 c.p.c. fatta alla società dichiarata fallita ed al legale rappresentante della stessa presso la sede della Vago s.a.s. non può essere considerata valida, posto che il tentativo di notifica avrebbe dovuto essere fatto al legale rappresentante ad un indirizzo diverso, che la parte avrebbe ben potuto conoscere mediante il certificato di residenza del V Non può essere pertanto considerata validamente perfezionata né la notifica alla società, né quella fatta al V. come soggetto illimitatamente responsabile cui è stata estesa la dichiarazione di fallimento ex articolo 147 l. fall. In considerazione della nullità della notificazione del ricorso introduttivo, deve essere dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento. Tanto più che la mancata instaurazione del contraddittorio ha, di fatto, precluso alla società fallita ed al socio illimitatamente responsabile di fare valere le proprie contestazioni in punto di insolvenza in sede di istruttoria pre-fallimentare. Non è invece fondata la domanda di risarcimento del danno, posto che nel caso in esame non solo non è stato provato il danno, ma la dichiarazione di nullità avviene sulla base di una questione preliminare di rito, che, di fatto, preclude di entrare nel merito dell’effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dall’articolo 2 l. fall. nella formulazione vigente all’epoca della dichiarazione del fallimento. Non sussistono inoltre i requisiti di cui all’articolo 147 D.P.R. numero 115/2002, proprio perché la revoca del fallimento avviene per la violazione del diritto di difesa della società dichiarata fallita ed del socio illimitatamente responsabile, che non hanno potuto far valere le proprie istanze in sede di istruttoria pre-fallimentare. Le spese del presente giudizio devono pertanto essere compensate inter partes. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone dichiara nulla la sentenza numero 124/2005 depositata il 10 novembre 2005 con la quale il Tribunale di Prato ha dichiarato il fallimento della s.a.s. Vago di V. M. & amp C. e del socio illimitatamente responsabile V. M Dispone la compensazione delle spese legali.