Le dimenticanze del giudice non giustificano la restituzione di quanto già restituito

Vi è vizio in procedendo se in sede di merito si omette ogni considerazione e ogni pronuncia in ordine alle deduzioni probatorie del convenuto.

È quanto si evince dall’ordinanza della Corte di Cassazione numero 17397, depositata il 16 luglio 2013. Il caso. Una lavoratrice aveva chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità, l’inefficacia, l’illiceità e l’illegittimità del provvedimento se disciplinare di addebito del trattamento di malattia disposto dalla propria società datrice e, in conseguenza, di condannarla alla restituzione delle trattenute sul foglio paga. La Corte d’Appello aveva accolto la domanda, e, contro tale decisione, il datore ha presentato ricorso per Cassazione, denunciando la nullità della sentenza. La Suprema Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente fondata. Gli Ermellini, infatti, hanno rilevato che il ricorrente ha costantemente denunciato l’errore in cui era caduta la lavoratrice, spiegando che effettivamente, in relazione a una sua accertata visita di controllo di malattia le era stata irrogata una sanzione di tre giorni di sospensione e comunicata la connessa perdita del trattamento economico di malattia con lettera in pari data, ma deducendo che tali misure non erano state eseguite, poiché la lavoratrice aveva impugnato la sanzione disciplinare davanti al collegio di conciliazione e arbitrato. Datore condannato a restituire l’importo anche se questo era già stato restituito. Piazza Cavour, inoltre, ha evidenziato che il ricorrente ha spiegato che la trattenuta effettuata nella busta paga aveva in realtà una diversa origine, cioè il mancato invio da parte della lavoratrice dei certificati in originale - in quanto aveva inviato solo le copie - della malattia insorta. Poiché il mese successivo erano state inviate tali certificazioni in originali, l’importo trattenuto il mese precedente le era stato restituito con la busta paga seguente. Pertanto, i giudici di legittimità hanno dichiarato che la Corte territoriale ha omesso ogni considerazione e ogni pronuncia in ordine alle deduzioni anche probatorie della società, concludendo per la illegittimità della trattenuta operata sulla retribuzione, senza neppure rilevare che esso, come indicato dalla società e risultante dagli atti, era stato già restituito. Alla luce di ciò, il S.C. ha cassato la sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda iniziale della lavoratrice.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 14 giugno - 16 luglio 2013, numero 17397 Presidente La Terza – Relatore Ianniello Svolgimento del processo e motivi della decisione La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'articolo 380 bis c.p.c. Con ricorso notificato il 25 luglio 2011, la s.p.a. Telecom Italia chiede, con un unico motivo, la cassazione della sentenza depositata il 4 agosto 2010, con la quale la Corte d'appello di Potenza, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di restituzione alla sua dipendente L C. della somma di Euro 1.416,09, oltre gli accessori di legge dalla data dell'operato addebito al soddisfo. L C. resiste alla domanda con rituale controricorso. Il procedimento è regolato dagli articolo 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla legge 18 giugno 2009 numero 69. Il ricorso, che denuncia la nullità della sentenza ex articolo 360 numero 4 c.p.c. e il vizio di motivazione ex articolo 360 numero 5 c.p.c., è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto. Il giudizio era stato promosso da L C. , con la richiesta rivolta al Tribunale di Potenza con ricorso del 3.1.07 ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. - respinto per difetto del periculum in mora - e a norma dell'articolo 414 c.p.c., rigettato nel merito di dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illiceità e l'illegittimità del provvedimento se disciplinare di addebito del trattamento di malattia della ricorrente disposto da Telecom Italia con nota del 4/12/2006 prot. 8871 e per gli effetti condannare Telecom alla restituzione dell'ammontare di Euro 1.416,09 . trattenute . sul foglio paga di dicembre 2006. Fin dalla sede del procedimento cautelare d'urgenza e poi successivamente nei giudizi di merito, la Telecom ha costantemente denunciato l'errore in cui era caduta la ricorrente, spiegando che effettivamente, in relazione ad una sua accertata assenza alla visita di controllo di malattia del 18 novembre 2006, le era stata irrogata una sanzione di tre giorni di sospensione con lettera del 4 dicembre 2006 prot. numero 8870 e comunicata la connessa perdita del trattamento economico di malattia con lettera in pari data prot. numero 8871, ma deducendo che tali misure non erano state eseguite, stante l'impugnazione della lavoratrice della sanzione disciplinare avanti al collegio di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 7 S.L., cui la società aveva reagito con la immediata proposizione di azione giudiziaria. Ha altresì spiegato che la trattenuta di Euro 1416,09 effettuata nella busta paga del dicembre 2006 recante le spettanze relative al mese precedente aveva in realtà una diversa origine, vale a dire il mancato invio da parte della lavoratrice dei certificati in originale la C. aveva inviato solo copie della malattia insorta il 9 novembre e tuttora in corso alla fine del mese. Poiché il data 5 dicembre 2006, la ricorrente aveva inviato tali certificazioni in originale, l'importo trattenuto di Euro 1.416,09 le era stato restituito con la busta paga e il relativo accredito del mese di gennaio 2007. Tutto ciò risulta chiaramente dall'esame degli atti che questa Corte è autorizzata ad effettuare dato il tipo di vizio in procedendo denunciato. Vizio che consiste nel fatto che la Corte territoriale ha omesso ogni considerazione e ogni pronuncia in ordine alle deduzioni anche probatorie della società, argomentando unicamente in ordine all'interpretazione dell'articolo 5, comma 14 della legge numero 638 del 1983, concludendo per la illegittimità della trattenuta di Euro 1416,09 operata sulla retribuzione dovuta alla lavoratrice nel mese di dicembre 2006 e condannando pertanto la società a restituire tale importo, senza neppure rilevare che esso, come indicato dalla società e risultante dagli atti, era stato già restituito. Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell'adunanza in camera di consiglio . Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, accogliendo pertanto il ricorso e cassando conseguentemente la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto delle domande iniziali della G. e con la sua conseguente condanna al rimborso delle spese dell'intero processo, liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda di C.L. , che condanna a rimborsare alla ricorrente le spese dell'intero processo, liquidando quelle di primo grado in Euro 1.030,00, di cui 200,00 per diritti e 800,00 per onorari, quelle di secondo grado in Euro 1.230,00, di cui 200,00 per diritti e 1.000,00 per onorari e quelle di questo giudizio in Euro 50,00, oltre al contributo unificato se dovuto, per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre, in ogni caso, gli accessori di legge.