Anche escludendo la ricorrenza del vincolo di solidarietà attiva tra i due venditori, il giudice avrebbe dovuto rilevare, anche d’ufficio, che la richiesta del fallimento della metà delle prime tre cambiali era palesemente infondata, in quanto, attraverso l’integrale riscossione delle ultime tre rate del prezzo pattuito, la curatela aveva già ottenuto il pagamento dell’intera somma pretesa in forza del contratto azionato.
Con la sentenza numero 12068, depositata il 17 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha annullato, decidendo nel merito, la decisione della corte territoriale. Il caso. Due coniugi in regime di comunione dei beni, vendono ad un’altra coppia un immobile, per 50mln di lire, siamo nel 1990. 1mln e 250mila lire vengono pagati subito, il restante deve essere pagato tramite 6 effetti cambiari di 8mln e 125mila lire ciascuno, con scadenza annuale, dal 1993 al 1998. Il fallimento si fa riscossore. Nel 1992 uno dei coniugi, il marito, viene dichiarato fallito. Il fallimento, subentrato nella gestione dei suoi affari, riscuote dagli acquirenti le tre cambiali scadute per ultime. Nel 1998 chiama in giudizio la coppia perché gli paghino 12mln di lire, pari alla metà, di ritenuta spettanza esclusiva del fallito, dell’importo dei titoli scaduti negli anni 1993/1995. Pagamento cambiario alla moglie inefficace nei confronti del fallimento del marito? Tribunale e Corte d’Appello accolgono la domanda, ritenendo che il pagamento di quei tre primi titoli, eseguito dagli acquirenti ed avvenuto a mani della moglie, era inefficace nei confronti del fallimento. I giudici di merito respingono come tardiva l’eccezione di compensazione, secondo cui il credito vantato dal curatore sarebbe compensato dall’erroneo versamento al fallimento della metà delle ultime tre cambiali spettante alla moglie. Il giudice doveva rilevare d’ufficio che il fallimento aveva già ottenuto il massimo. La Suprema Corte, chiamata a decidere sul caso, annulla la sentenza e decide nel merito, avendone sufficienti elementi. La domanda del fallimento, di condanna degli acquirenti al pagamento della metà delle somme portate dai primi tre titoli in scadenza, si sarebbe potuta basare solo su un’azione contrattuale, «ovvero invocando l’inadempimento dei coniugi all’obbligazione di versamento della parte del prezzo della compravendita di asserita, esclusiva spettanza» del marito. Anche escludendo il vincolo di solidarietà attiva tra i due coniugi venditori, «il giudice avrebbe dovuto rilevare, anche d’ufficio, che la domanda era palesemente infondata, in quanto, attraverso l’integrale riscossione delle ultime tre rate del prezzo pattuito di cui né gli acquirenti, né la moglie dal fallito avevano richiesto, neppure in parte, la restituzione , la curatela aveva già ottenuto il pagamento dell’intera somma pretesa in forza del contratto azionato».
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 febbraio – 17 maggio 2013, numero 12068 Presidente Salmè – Relatore Cristiano Svolgimento del processo Con atto del 5.9.90, A G. e C.C. , coniugi in regime di comunione legale, alienarono ad L.A. e ad A L.C. un immobile di loro proprietà per il prezzo di L. 50.000.000, da pagare, quanto a L. 48.750.000, a mezzo di sei effetti cambiari di £ 8.125.000 ciascuno, aventi scadenza annuale dal 5.9.93 al 5.9.98. Il . A G. fu dichiarato fallito. Il curatore del Fallimento, dopo aver riscosso integralmente le somme portate dalle ultime tre cambiali in scadenza, con citazione del 28.9.98 convenne in giudizio gli acquirenti per sentirli condannare al pagamento di ulteriori L. 12.187.500 oltre interessi, pari alla metà di ritenuta spettanza esclusiva del fallito dell'importo dei titoli scaduti negli anni '93/95, corrispondenti alle rate di prezzo che avrebbero dovuto essere saldate in quegli anni. La domanda fu accolta in primo grado e l'appello proposto da L.A. ed A L.C. contro la decisione fu respinto dalla Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 28.1.2005. La corte territoriale escluse, preliminarmente, che fra i due venditori/creditori sussistesse un vincolo di solidarietà attiva, non risultante dal titolo negoziale né previsto dalla legge, e ritenne irrilevante a tal fine che le cambiali rilasciate per il pagamento fossero state emesse in favore di entrambi rilevò, quindi, che il pagamento integrale dei titoli, eseguito dagli acquirenti a mani della moglie del G. , era inefficace nei confronti del Fallimento dichiarò, infine, la tardività sia della prospettazione difensiva degli appellanti, secondo cui i pagamenti erano stati eseguiti in favore di terzi giratari, sia dell'eccezione dagli stessi sollevata ravvisata nel mero rilievo dell'avvenuto incasso da parte del Fallimento dell'intero importo delle ultime tre cambiali di compensazione del credito dedotto in giudizio con il credito da essi vantato a titolo di restituzione della metà di quanto erroneamente versato al curatore, anziché alla moglie del fallito, per le rate scadute fra il '96 ed il '98. La sentenza è stata impugnata da A L. ed A L.C. con ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Il Fallimento di A G. non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1 È infondato il primo motivo di ricorso, con il quale i coniugi L. , denunciando violazione degli articolo 1173 c.c. e 102 c.p.c., sostengono che la moglie del fallito era litisconsorte necessaria nel giudizio e chiedono la rimessione della causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei suoi confronti. Colui che abbia acquistato un bene da più comproprietari/venditori può essere convenuto in giudizio da ciascuno di essi per il pagamento del prezzo senza che occorra integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in quanto l'esistenza di una pluralità di alienanti non da mai luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario infatti, nel caso in cui non ricorra un vincolo di solidarietà attiva, il singolo venditore è legittimato a richiedere il pagamento della sola parte del prezzo del bene corrispondente alla propria quota nel caso in cui, invece, detto vincolo sussista, la struttura del rapporto consente a ciascun venditore di esigere l'intero ed all'acquirente di opporgli l'eventuale, avvenuto pagamento del prezzo a mani dell'altro o di uno degli altri venditore/i. 2 È inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione dell'articolo 100 c.p.c., i ricorrenti deducono, senza aver mai sollevato l'eccezione nei precedenti gradi del giudizio, il difetto di legittimazione passiva di L.C.A. , che non sarebbe mai stata parte del rapporto controverso, non avendo sottoscritto le cambiali né offerto alcuna garanzia di pagamento. Le questioni riguardanti l'estraneità del convenuto alla pretesa economica vantata dall'attore non attengono, infatti, alla legitimatio ad causam che costituisce una condizione dell'azione la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dall'effettiva titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva ma al merito della controversia e, comportando un accertamento sulla ricorrenza di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento od al rigetto della pretesa azionata, non possono essere dedotte per la prima volta in sede di giudizio di legittimità. 3 Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli articolo 1292 e 1362 c.c., affermano che la Corte territoriale avrebbe dovuto trarre la prova della sussistenza del vincolo di solidarietà attiva dal comportamento tenuto dalle parti, ivi compresa la curatela, in data successiva alla stipula della compravendita. Anche questo motivo, che non tiene conto che la solidarietà attiva deve risultare dal titolo negoziale o dalla legge, che non contiene alcuna critica all'accertamento del giudice d'appello secondo cui il contratto non prevedeva, neppure implicitamente, la solidarietà dei venditori/creditori, e che non precisa se e quando le circostanze in esso illustrate siano stati dedotte nel corso del giudizio di merito, va dichiarato inammissibile. 4 Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione degli articolo 1176 c.c. e 345 c.p.c., i coniugi L. si limitano a rilevare di aver prodotto gli originali di tutte le cambiali emesse in favore dei venditori, con ciò provando di aver integralmente estinto l'obbligazione di pagamento posta a loro carico, ma non censurano l'affermazione del giudice, di inopponibilità al Fallimento dei pagamenti eseguiti a mani della moglie del fallito. 5 È invece fondato il quinto motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione degli articolo 1193/1195 e 2697 c.c., i ricorrenti deducono che la Corte territoriale ha erroneamente qualificato come eccezione di compensazione dichiarandola, altrettanto erroneamente, inammissibile in quanto sollevata tardivamente la mera difesa con la quale essi avevano dedotto l'infondatezza dell'avversa pretesa, in quanto il curatore aveva riscosso integralmente le somme portate dalle tre cambiali scadute negli anni '96/'98. La corte territoriale ha omesso di considerare che il Fallimento, non essendo in possesso delle cambiali già interamente pagate dagli acquirenti , avrebbe potuto richiedere la condanna dei convenuti al pagamento della metà delle somme portate dai primi tre titoli in scadenza soltanto avvalendosi dell'azione contrattuale, ovvero invocando l'inadempimento dei coniugi L. all'obbligazione di versamento della parte del prezzo della compravendita di asserita, esclusiva spettanza del G. . Ne consegue che, pur aderendo alla tesi dell'attore ovvero escludendo la ricorrenza del vincolo di solidarietà attiva fra i due venditori , il giudice avrebbe dovuto rilevare, anche d'ufficio, che la domanda era palesemente infondata, in quanto, attraverso l'integrale riscossione delle ultime tre rate del prezzo pattuito di cui né gli acquirenti né la moglie del G. avevano richiesto, neppure in parte, la restituzione la curatela aveva già ottenuto il pagamento dell'intera somma pretesa in forza del contratto azionato. L'accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e respingere la domanda proposta dal Fallimento di A G. nei confronti di L.A. e di A L.C. . Restano assorbiti gli ultimi due motivi del ricorso. Le spese dei tre gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso, accoglie il quinto e dichiara assorbiti il sesto ed il settimo motivo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta dal Fallimento di G.A. nei confronti di A L. e di A L.C. condanna il Fallimento al pagamento delle spese dei tre gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in Euro 1.700, di cui Euro 100 per esborsi, Euro 500 per diritti ed Euro 1.100 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge per il secondo grado in Euro 3.100, di cui Euro 200 per esborsi, Euro 1.100 per diritti ed Euro 1.800 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge per il presente grado in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.