Straniero irregolare e con precedenti penali, ma sposato con un’italiana: permesso di soggiorno più semplice

La domanda va valutata come mera richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata, per giunta, da un cittadino straniero non espellibile. La valutazione relativa alla potenziale pericolosità per lo Stato è affidata solo al Ministero dell’Interno in sede di adozione del provvedimento di espulsione, non al Questore che ha da decidere sul rilascio del permesso di soggiorno.

Straniero irregolare, sì, ma coniugato e convivente con cittadina italiana applicabile un «trattamento favorevole» in materia di permesso di soggiorno, nonostante i precedenti penali dell’uomo. Primaria è la salvaguardia della relazione ufficiale già costituitasi in Italia Cassazione, ordinanza numero 11103, Sesta sezione Civile, depositata oggi . Documento in bilico Traguardo agognato, per l’uomo, di nazionalità tunisina, è il «permesso di soggiorno, richiesto per motivi familiari a seguito del matrimonio contratto con cittadina italiana» ma «negato dal Questore» a causa dei suoi «precedenti penali» anche in materia di droga e della sua «pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, essendo venuto in Italia abusivamente e non avendo mai svolto attività lavorative». Di fronte a tale quadro, però, l’andamento giudiziario è altalenante in primo grado viene accolto il ricorso dello straniero, che «coniugato e convivente con cittadino italiano, non può essere espulso e ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, senza che rilevino i precedenti penali» in secondo grado, invece, è il Ministero dell’Interno a cantar vittoria, grazie alle valutazioni dei giudici di Appello, che ritengono «rilevanti le ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare», quelle già indicate dal Questore. Tipo di richiesta. Ultimo approdo, ovviamente, quello in Cassazione, a cui si rivolge l’uomo per vedere, in sostanza, riconosciuta la legittimità, almeno sulla carta, della sua domanda. Ebbene, per sciogliere ogni nodo, i giudici richiamano, in premessa, che era stato l’uomo, «presente irregolarmente sul territorio italiano», a «richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari avendo contratto matrimonio con una cittadina italiana» per questo, sottolineano i giudici, non si può parlare di «ricongiungimento familiare». Di conseguenza, è da condividere la valutazione della domanda – come fatto dal giudice di primo grado – come «mera richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari da parte di cittadino straniero non espellibile, essendo coniugato e convivente con cittadina italiana». Ciò comporta, peraltro, che la analisi relativa alla «pericolosità» dell’uomo, «unica ipotesi di espellibilità dello straniero convivente con familiari di nazionalità italiana», è rimessa al Ministro dell’Interno «in sede di adozione del provvedimento di espulsione», non certo al Questore «in sede di rilascio del permesso di soggiorno». Per chiudere, infine, un ulteriore chiarimento dai giudici, i quali evidenziano che «il trattamento riservato al familiare di cittadino italiano già presente sul territorio nazionale è più favorevole di quello riservato al familiare di straniero regolarmente soggiornante che debba, invece, ancora fare ingresso in Italia» ciò alla luce di «un quadro stabilizzato di relazioni con il cittadino convivente». Quadro chiaro, quindi, che spinge i giudici ad accogliere il ricorso dell’uomo e ad affidare nuovamente la vicenda alla Corte d’Appello, destinata a tener conto, però, delle indicazioni arrivate dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2012 – 10 maggio 2013, numero 11103 Presidente Salmè – Relatore De Chiara Premesso Che con relazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha riferito quanto segue “l. - I1 sig. A.M., di nazionalità tunisina, ricorse al Tribunale della Spezia avverso il diniego del permesso di soggiorno - da lui richiesto per motivi familiari a seguito del matrimonio contratto con cittadina italiana - da parte del Questore della stessa città, motivato con i suoi precedenti penali, anche per rene riguardanti gli stupefacenti, ieatranti nelle categotie di Ni all’art 4, comma 3, T.U.immigrazione d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286 e la sua pericolosità per l’ordine pubblico e la siwezza dello stato essendo entrato in Italia abusivamente e non avendo mai svolto attività lavorative. Il Tribunale accolse il ricorso osservando che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, comma 2 lett. c , T.U. cit. e dell’articolo 28, comma 1 lett b , del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R 31 agosto 1999, numero 394, lo straniero coniugato e convivente con cittadino italiano non può essere espulso e ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, senza che rilevino i suoi precedenti penali e salva solo la possibilità di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, T.U., espressamente richiamata dall’articolo 19, cit. Sul reclamo del Ministero dell’Interno, la Corte d’appello di Genova ha riformato la decisione del Tribunale e respinto quindi il ricorso del sig. Manai, ritenendo rilevanti le ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento fare ai sensi dell’articolo 29 T.U. previste dall’articolo 4, comma 3, del medesimo T.U. Il sig. Manai ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui il mistero dell’Interno intimato ha resistito con controricorso. 2. - Con i due motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente attesa ha loro connessione, denunciando violazione di norme di diritto si lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente qualificato come ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 T.U., facendone dunque scaturire l’applicazione dell’articolo 4, comma 3 ult. parte, del medesimo T. U., una fattispecie che invece andava qualificata come richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’articolo 28 d.P.R. numero 394 del 1999, cit., da parte cli cittadino extracomunitario già irregolarmente presente in Italia ma non espellibile ai sensi dell’articolo 19, comma 2 lett. c , T. U. 2.1. - Il ricorso è fondato. Il provvedimento della Corte d’appello conferma che era stato il sig. Mangi, presente irregolarmente sul territorio italiano, a richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari avendo contratto matiimonio con una cittadina italiana. Si tratta allora di fattispecie non qualificabile come ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 T.U., che presuppone l’assenza dal territorio nazionale da cui, appunto, l’esigenza del ricongiungimento del soggetto al quale, all’esito di una complessa procedura che prevede il previo rilascio di nulla osta della prefettura e del visto d’ingresso dell’autorità consolare italiana attivata non da lui bensì da un suo familare straniero regolarmente soggiornante in Italia, andrebbe alla fine rilasciato il permesso di soggiorno. Correttamente, dunque, il ricorrente come il giudice di primo grado qualifica la fattispecie come mera richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lett. b , d.P.R. numero 394 del 1999, da parte di cittadino straniero non al sensi dell’articolo 19, comma lett. c , T. U., essendo coniugato e convivente con cittadina italiana. Il comma dell’articolo T.U., applicato dal giudice del reclamo, non si riferisce a tale fattispecie, bensì a quella del ricongiungimento prevista dall’articolo 29, e dunque non trova qui applicazione mentre la stessa valutazione e di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, T.U. - unica ipotesi di espellibilità dello straniero convivente con familiari di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 19, comma 2 lett. c prevista al primo periodo di quest’ultimo comma - valutazione politica rimessa al Ministero dell’interno sede di adozione del provvedimento di espulsione, e non al questore in sede di rilascio del permesso di soggiorno Cass. 20719/2011, in motivaz., riconosce tale potere anche al questore, ma solo in sede di diniego di rinnovo del permesso . Il trattamento riservato al familiare di cittadino italiano già presente sul territorio nazionale dunque più favorevole di quello riservato al familiare di straniero regolarmente soggiornante che debba invece ancora fare ingresso in Italia la differenza di trattamento tuttavia giustificata come già osservato da Cass. 20719/2011, cit., in motivaz. dalla preesistenza di un quadro stabilizzato di relazioni con il cittadino-convivente, che il legislatore ha mostrato, con la restrizione operata dal richiamo all’articolo 13, comma 1, T.U., di voler tenere fermo quanto più possibile.” che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al P. M. ed essi non hanno presentato memorie o conclusioni. Considerato che il collegio condivide la relazione sopra trascritta che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale di atterrà ai principi di diritto enunciati nella predetta relazione e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.