Se il ricorso va male la multa deve essere pagata senza ritardo

In caso di rigetto del ricorso spetta al giudice di pace fissare l’importo della sanzione che andrà pagata dal trasgressore entro 30 giorni dalla notifica della sentenza o dal ricevimento dell’avviso postale. Per la decurtazione definitiva di punteggio, invece, la polizia dovrà verificare che l’interessato non abbia presentato appello.

Lo ha chiarito il Ministero dell’interno con la circolare numero 300/A/1767/13/101/3/3/9 del 4 marzo 2013. Il 6 ottobre 2011 è entrato in vigore il d.lgs. numero 150/2011 recante «disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, numero 69». Per spiegare la novità agli organi di polizia stradale, il Ministero dell’interno ha diramato la prima circolare il 30 settembre 2011. 30 giorni per il ricorso al giudice di pace e 60 per il ricorso al prefetto. La novità più evidente riguarda il dimezzamento dei termini per proporre censure al giudice di pace. Per tutte le violazioni stradali le avvertenze apportate sul retro del verbale ora devono indicare chiaramente il nuovo termine ridotto di 30 giorni per proporre ricorso al magistrato onorario, alternativamente alla presentazione del ricorso al prefetto che continuerà a beneficiare di un termine più lungo di 60 giorni. Per rispondere ad una serie di richieste di chiarimenti l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale ha quindi diramato la circolare in commento. E se il giudice di pace rigetta il ricorso? In caso di rigetto del ricorso spetta al giudice di pace determinare l’importo della multa da pagare, specifica innanzitutto la nota centrale, ma tassativamente entro i limiti fissati dalla legge. In pratica non è possibile scendere sotto al limite edittale. Diversamente il dirigente della polizia stradale dovrà segnalare l’irregolarità prima al coordinatore, poi al tribunale ed infine al ministero tramite la prefettura per l’inoltro di una censura al Csm. Il pagamento della multa dovrà avvenire quindi entro 30 giorni dalla notifica della sentenza. Siccome il costo dell’ufficiale giudiziario per la notifica resta a totale carico della parte soccombente alcune prefetture hanno adottato una innovativa semplificazione. In buona sostanza potrà essere inviato per posta un semplice avviso di rigetto del ricorso c«“questa procedura ha sensibilmente ridotto il ricorso all’ufficiale giudiziario per la notifica della sentenza». Attenzione alla decurtazione di punteggio. Mentre la comunicazione dell’esito del ricorso per polizia e carabinieri spetta alla prefettura, in questo caso la palla torna all’organo accertatore. Saranno polizia, carabinieri e vigili a doversi occupare del tagli dei punti nel rispetto del lasso di tempo necessario per proporre una eventuale impugnazione. Ovvero 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza o 30 giorni dalla sua notifica senza impugnazione .

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