Beni immobili ad uso non abitativo fino a 100mila euro di valore catastale: gli atti di compravendita saranno finalmente autenticati dagli avvocati

Sebbene sia un disegno di legge e, quindi, un testo che necessiterà di tutto l’iter di approvazione parlamentare , quanto approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015 per promuovere la concorrenza è destinato ad apportare significative novità nell’ambito dell’esercizio della professione forense, sia con riferimento alla possibile autenticazione di atti di trasferimento immobiliare sia con riferimento all’esercizio in forma societaria dell’attività.

Ecco allora che tentiamo una prima lettura delle principali novità, riservando il necessario approfondimento man mano che il disegno di legge proseguirà l’ iter parlamentale che, visti i precedenti, non abbiamo dubbi, sarà molto acceso su ognuno dei temi toccati dal disegno di legge. Le norme sulle assicurazioni. Orbene, il disegno di legge, in primo luogo contiene norme sui contratti telefonici e in tema di assicurazione che rappresentano la magna pars del provvedimento. Ed infatti, il d.d.l. - ancora una volta - intende intervenire sulle assicurazioni, in particolare imponendo obblighi informativi agli intermediari assicurativi per le polizze per la responsabilità civile auto prevedendo sconti obbligatori in presenza di alcune circostanze quando, ad esempio, il cliente accetta di sottoporre il veicolo ad ispezione, quando viene installata una scatola nera sul veicolo o ad un sistema di blocco motore collegato ad un alcoltest, quando si rinuncia alla cedibilità del credito risarcitorio . Ancora una volta, poi, si tenta di intervenire sul risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni di non lieve entità e per quelle di lieve entità nonché disciplinando l’annoso e problematico tema dei testimoni degli incidenti. Tutti temi che, come si ricorderà, sono già comparsi in precedenti testi di legge e di decreto legge ma che poi, per una ragione o per l’altra, non sono stati tradotti in norme di legge vincolanti. Ultrattività della copertura della assicurazione professionale. Viene, poi, prevista un’ipotesi legale di ultrattività della copertura della assicurazione professionale con una norma secondo la quale «in ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura». Apertura del mercato delle notificazioni degli atti amministrativi e giudiziari. Un aspetto che merita particolare attenzione e che incide anche sull’attività professionale è la prevista abrogazione dell’articolo 4, d.lgs. numero 261/1999 relativo al mercato interno dei servizi postali comunitari dove rappresentavano un servizio riservato gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. A seguito della abrogazione il servizio di notificazione ivi comprese quelle relative alle sanzioni amministrative non dovrà più necessariamente passare attraverso i servizi di Poste italiane. Atti di compravendita affidati agli avvocati. Ma la novità più significativa è senz’altro quella relativa finalmente alla possibilità che gli atti di trasferimento immobiliare possano avvenire senza la necessaria presenza del notaio. Ed infatti, per la prima volta salvo errore si riconosce all’avvocato la possibilità di autenticare atti di cessione o di donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 c.c., di valore catastale non superiore a 100mila euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni. In questo caso l’articolo 29 d.d.l. - significativamente titolato semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo - attribuisce all’avvocato abilitato al patrocinio il potere di autenticazione delle sottoscrizioni purché l’avvocato sia munito di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La nuova norma consentirà, quindi, l’autenticazione di quegli atti a prescindere dalla sede e, quindi, prevederà quel potere anche all’esito positivo di una mediazione civile e commerciale ovvero in sede di negoziazione assistita. Società a responsabilità limitata semplificata. Sempre nell’ottica di semplificazione sarà previsto che l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata SRLS potrà avere la forma dell’atto pubblico ovvero della semplice scrittura privata. In quest’ultimo caso, gli amministratori dovranno depositare l’atto costitutivo entro 20 giorni per la sua iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329, numero 3. Società tra professionisti. Infine, meritano particolare attenzione le modifiche che si intendono apportare alla disciplina dell’ordinamento della professione forense con riferimento alla possibilità per gli avvocati di partecipare a società di persone, di capitali o società cooperative iscritte in una apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. Ma soprattutto potranno essere soci della società non soltanto avvocati come è giusto che sia in un mercato che richiede sempre più competenze interdisciplinari ma anche altri professionisti e, soprattutto a mio avviso soci di capitale. Da ultimo, ritorna l’obbligo del professionista di fornire al cliente sempre e comunque e non soltanto “a richiesta” un preventivo per l’attività professionale.