Sì alla pattuizione verbale, ma solo se concordata quando il rapporto è ancora in essere

La pattuizione verbale modificativa della durata del contratto risultante dal documento, qualora la proroga sia convenuta verbalmente mentre il rapporto sia ancora in vita, rientra nella previsione dell’articolo 2723 c.c., la quale si riferisce alle aggiunte o modificazioni apportate al documento posteriormente alla sua formazione. Da ciò discende che, nel caso in questione, la prova testimoniale è comunque ammissibile.

Con la sentenza numero 8188 del 3 aprile 2013, la Corte di Cassazione affronta la questione della validità di una proroga verbale di un contratto e dei mezzi di prova ammissibili per tale richiesta. Il caso. La vicenda in esame prende la mosse da un decreto ingiuntivo opposto avente ad oggetto il pagamento di una serie di servizi per uffici, relativi agli anni successivi alla scadenza del contratto iniziale. L’opposizione viene rigettata e la sentenza confermata in appello, sul presupposto che le parti, in maniera inequivoca, avevano continuato a fornire, da una parte, e giovarsi dei relativi servizi, dell’altra, anche successivamente alla scadenza originaria del contratto. L’opponente promuove successivamente anche ricorso per Cassazione, sostenendo l’impossibilità di provare per testimoni la proroga concordata verbalmente dalle parti, stante il limite di cui all’articolo 2723 c.c I patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. La prima regola del codice in punto di limitazione della prova relativamente ad un patto successivo o modificazione di un documento è quella posta dall’articolo 2722 c.c In tale disposizione, si stabilisce il divieto di provare per testi circostanze contrarie al contenuto di un patto scritto e riguarda le prove dirette a dimostrare per un rapporto convenzionale una disciplina pattizia diversa da quella risultante dalla scrittura che la documenta, in dipendenza dall’allegata stipulazione verbale di accordi integrativi o contrari, in un momento anteriore o contemporaneo a quello di formazione della scrittura a tale divieto è estranea l’ipotesi in cui si vogliano provare fatti storici che non alterino la veridicità della prova documentale. I limiti della prova testimoniale i patti posteriori alla formazione del documento. L’ulteriore regola è quella detta dall’articolo 2723 c.c In forza di tale disposizione, viene riconosciuta la facoltà per il Giudice di ammettere la prova per testimoni di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali, attiene all’esercizio di un potere discrezionale che, se congruamente motivato, sfugge al sindacato del giudice di legittimità. In un caso, in particolare, il S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur avendo erroneamente affermato l’esistenza del divieto di prova testimoniale sulla base del disposto di cui all’articolo 2722 c.c., aveva congruamente valutato l’attendibilità del teste escusso in primo grado con riferimento alla qualità delle parti, al vincolo di affinità del testimone e alla considerazione che era strano il mancato uso della forma scritta. I limiti alla prova testimoniale no al rilievo d’ufficio. L’inosservanza delle norme che concernono le limitazioni poste dagli articolo 2722 e 2723 c.c. sull’ammissibilità della prova testimoniale non possono essere rilevate d’ufficio dal giudice, giacché non attengono a ragioni d’ordine pubblico, ma sono dettate a tutela di interessi privatistici. Ne discende che, non essendo le norme sui limiti di ammissibilità della prova testimoniale fondate su ragioni di ordine pubblico, l’inosservanza del divieto di prova testimoniale di patti aggiunti o contrari a un documento non può essere rilevata d’ufficio né eccepita dalla parte dopo l’espletamento della prova medesima. Proroga in pendenza del rapporto sì alla prova testimoniale. La Corte di Cassazione ritiene, nella decisione in commento, che dai comportamenti delle parti successivi alla scadenza originaria del contratto, potesse desumersi un patto perfezionatosi tra le parti stesse prima della scadenza accordo che viene definito come assunto in forma verbale e, per tale ragione, si ritiene ammissibile la prova testimoniale proprio in forza dell’articolo 2723 c.c., che ammette tale mezzo istruttorio quando, come visto sopra, considerata la qualità delle parti, la natura del contratto e ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte e modificazioni verbali. I poteri del Giudice nel processo del lavoro. Nel processo del lavoro, per la peculiarità della materia e per gli interessi in gioco, vigono regole diverse in punto di limitazione della prova testimoniale. Ai sensi dell’articolo 421 c.p.c., infatti, sono ammesse le prove anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli articolo 2721, 2722 e 2723 c.c., nonché, in tema di simulazione, dall’articolo 1417 c.c. ciò vale anche per le presunzioni, le quali, a norma dell’articolo 2729 c.c., incontrano gli stessi limiti previsti per la prova per testi. Simulazione e prova testimoniale. Significativa, per chiudere, la disciplina in materia di prova testimoniale nell’ambito della simulazione. Agli effetti della prova della simulazione, infatti, deve essere considerato parte e non terzo chi, pur essendo in apparenza estraneo al contratto, assuma di essere uno dei soggetti del rapporto giuridico che si volle in realtà costituire e di avere, quindi, interesse all’accertamento ed all’attuazione di esso per avere partecipato per interposta persona alla conclusione del contratto stesso in questa ipotesi, pertanto, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale e per presunzioni, con la conseguenza che se il negozio simulato va redatto per iscritto la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto di un documento. In un caso, in particolare, il S.C. ha ritenuto che il divieto della prova testimoniale della simulazione sancito dagli articolo 1417 e 2722 c.c. nei confronti delle parti opera anche nei confronti dell’erede che agisca per l’acquisizione al patrimonio ereditario di beni che hanno formato oggetto del negozio simulato cui ha partecipato il de cuius e ciò in quanto l’erede si avvale di un titolo che lo pone nell’identica posizione giuridica del suo dante causa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 febbraio - 3 aprile 2013, numero 8118 Presidente Trifone – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 19 maggio 2006, la Corte d'Appello di Torino ha rigettato l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 2 dicembre 2002. Il Tribunale era stato adito a seguito di opposizione proposta da S N. al decreto ingiuntivo fattogli notificare dalla società Sifai s.r.l. per il pagamento in suo favore della somma di lire 62.850.000, chiedendone la revoca per mancanza di prova scritta e per asserita mancata rinnovazione per iscritto come previsto da apposita clausola del contratto di prestazione di servizi stipulato nel 1994 e scadente al 31 dicembre 1995 sulla cui base erano state emesse, anche negli anni 1997 e 1998, le fatture poste a fondamento della domanda di ingiunzione. 1.1.- Si era costituita la società convenuta ed aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, rilevando che, malgrado il contratto scritto fosse effettivamente scaduto il 31 dicembre 1995, l'opponente aveva continuato ad usufruire del “servizio uffici” oggetto della convenzione fino al 31 dicembre 1998 che le fatture costituivano prova scritta per il decreto ingiuntivo che vi era stata una proroga di fatto del rapporto contrattuale, desumibile dal comportamento univoco delle parti ed in particolare dalla permanenza nei locali e dalla fruizione dei servizi, nonché dall'avvenuto pagamento delle fatture emesse per l'anno 1996 e per la prima parte dell'anno 1997, il che legittimava il richiamo ad un patto verbale aggiunto all'originario contratto in via subordinata, l'opposta osservava che le somme pretese sarebbero state dovute anche a titolo di arricchimento senza causa. 1.2.- Il Tribunale, svolta attività istruttoria, con l'assunzione dei testimoni indicati dall'opposta e l'ordine di esibizione, rivolto all'opponente e da questi non ottemperato, del libro acquisti IVA degli esercizi 1996-1998, nonché col mancato interrogatorio dello stesso N. , rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla refusione delle spese. 2.- Proposto appello da parte del N. e costituitasi la società appellata, la Corte d'Appello ha, come detto, rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. 3.- Avverso la sentenza S N. propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società Sifai s.r.l., che ha depositato memoria. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ex articolo 360 numero 5 cod. proc. civ Il ricorso è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell'articolo 366 bis c.p.c. inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 numero 40, ed abrogato dall'articolo 47, comma 1, lett. d, della legge 18 giugno 2009 numero 69 , applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata 19 maggio 2006 . Con riguardo alla denuncia dei vizi di motivazione, di cui al motivo in esame, va ribadito il principio per il quale, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l'articolo 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi omologo del quesito di diritto che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità Cass. S.U. numero 20603/07, cui adde, tra le tante, Cass. numero 24255/11 . Non si rinviene né nell'illustrazione del motivo, né all'inizio od in calce, una parte che contenga le indicazioni di cui all'ultimo inciso dell'articolo 366 bis cod. proc. civ., secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte appena richiamata. Va perciò accolta l'eccezione di inammissibilità del primo motivo sollevata col controricorso. 2.- Col secondo motivo si denuncia falsa applicazione dell'articolo 2723 cod. civ. in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere chiaramente definito la rinnovazione del contratto e per non avere individuato il momento in cui la stessa abbia avuto luogo. Secondo il ricorrente, dato il testo della clausola numero 6 del contratto, che prevedeva l'automatica estinzione del contratto alla scadenza del 31 dicembre 1995, l'eventuale deroga avrebbe potuto essere contenuta in un “ipotetico patto modificativo stipulato prima del 31.12.1995”, che sarebbe così potuto rientrare nella sfera di applicazione dell'articolo 2723 cod. civ. invece, non altrettanto si potrebbe dire di un patto stipulato dopo il 31 dicembre 1995, perché, in tal caso, sarebbero cessati gli effetti del contratto e quindi questo non avrebbe potuto essere modificato. Il ricorrente aggiunge che la Corte d'Appello sarebbe incorsa anche nel vizio di illogicità della motivazione per avere ritenuto riscontrata la stipulazione del patto in deroga al menzionato articolo 6 per il comportamento concludente delle parti consistito nell'emissione delle fatture e nei relativi pagamenti, laddove questi si sarebbero giustificati prima del 31 dicembre 1995 come adempimenti contrattuali e soltanto dopo tale data avrebbero perso siffatta connotazione contrattuale per acquisire la concludenza riconosciuta dal giudice di merito se il patto aggiunto si intende perfezionato con tali comportamenti, essi vi avrebbero dato luogo soltanto dopo che il contratto aveva perso ogni efficacia tra le parti. Ulteriore profilo di illogicità della decisione si rinverrebbe laddove la Corte territoriale ha fatto riferimento al concetto di “reviviscenza” del contratto, che presuppone la sua pregressa cessazione di efficacia, sicché lo strumento per ottenere tale reviviscenza non potrebbe rinvenirsi nel patto aggiunto ex articolo 2723 cod. civ., che postula l'esistenza attuale di un contratto. 3.- Il motivo non merita accoglimento. La Corte d'Appello ha fondato la propria decisione su due distinti argomenti la stipulazione di un patto successivo aggiunto e contrario al contenuto della clausola contrattuale che prevedeva la prorogabilità soltanto per iscritto del contratto atipico stipulato nel 1994, quale primo argomento la sussistenza di un nuovo accordo verbale del tutto analogo a quello contenuto nel documento contrattuale, volto a rinnovare il contratto in data successiva alla sua scadenza, quale secondo argomento. 3.1.- Il primo soltanto dei due argomenti è censurato col motivo di ricorso in esame. La censura è infondata quanto al denunciato vizio di violazione di legge comunque inammissibile per mancata contestazione della seconda ratio decidendi. Sotto il primo profilo, è corretta l'applicazione fatta dal giudice del merito dell'articolo 2723 cod. civ. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente ed a quanto erroneamente presupposto dal quesito di diritto, formulato nei seguenti termini “è possibile che, per il solo tramite dell'istituto di cui all'articolo 2123 e. e, possa essere fatto rivivere e rialimentato un contratto già estinto al momento della stipula del preteso patto posteriore?” , la Corte, come pure sottolineato in controricorso, non ha affatto ritenuto legittimo un patto aggiunto e contrario al contenuto del documento contrattuale sopravvenuto dopo la scadenza del contratto, ma ha ritenuto che la proroga, senza necessità di apposita conferma per iscritto, ben potesse essere stata concordata tra la parti nella vigenza del contratto, vale a dire in epoca precedente il 31 dicembre 1995. Non coglie nel segno la censura del ricorrente secondo cui la Corte avrebbe ritenuto che detto patto si sia perfezionato con comportamenti concludenti. Piuttosto, ha ritenuto che i comportamenti delle parti successivi a detta scadenza emissione di fatture e relativi pagamenti, ma anche, da parte del Dott. N. , fruizione dei servizi ed utilizzazione dei locali della controparte - facessero da riscontro ad un patto altrimenti e precedentemente perfezionato tra le parti, vale a dire ad un apposito accordo di proroga, che viene espressamente qualificato come “verbale”, in più punti della sentenza. Ha ritenuto quindi di trarre la prova della stipulazione di questo patto dalle deposizioni testimoniali, valutate alla stregua dei criteri di cui al più volte richiamato articolo 2723 cod. civ., specificamente della qualità delle parti l'una prestatrice continuativa di servizi e l'altra fruitrice nel tempo, in ragione dell'attività professionale , della natura del contratto essenzialmente di durata e della circostanza, come detto, della continuazione di fatto del rapporto. La decisione è corretta poiché va affermato che rientra nella previsione della norma di cui all'articolo 2723 cod. civ., la quale si riferisce alle aggiunte o modificazioni apportate al documento posteriormente alla sua formazione, la pattuizione verbale modificativa della durata del contratto risultante dal documento, qualora la proroga sia convenuta verbalmente mentre il rapporto sia ancora in vita. Conseguentemente, si deve ritenere ammissibile la prova testimoniale nei limiti del citato articolo 2723 cod. civ Questi limiti, nel caso di specie, risultano rispettati, essendo congrua la motivazione resa dal giudice di merito riguardo all'esercizio del relativo potere discrezionale cfr., da ultimo, Cass. numero 11932/06 . 3.2.- Il motivo di ricorso in esame, non muove alcuna pertinente censura riguardo alla seconda delle rationes decidendi della sentenza impugnata. Come detto, la Corte d'Appello non si è limitata a prefigurare la stipulazione di un patto aggiunto e contrario al contenuto del documento contrattuale, ma ha ritenuto che, nel caso di specie, vi potesse essere stato, in alternativa, un contratto verbale autonomo ed ulteriore rispetto a quello stipulato per iscritto, vale a dire “un accordo del tutto analogo a quello contenuto nel documento contrattuale”, ma raggiunto dalle parti dopo la scadenza dell'originario contratto. In tale secondo caso, si sarebbe trattato, secondo la Corte, di “una reviviscenza dello stesso contratto concordata tra le parti in forma puramente verbale ma del tutto legittima e con riconoscimento reciproco delle prestazioni avvenute nell'eventuale periodo di carenza, non vertendosi in materia per cui è richiesta la prova scritta”. Al fine di giustificare tale conclusione, la Corte richiama il disposto dell'articolo 2729 cod. civ., non più quello dell'articolo 2723 cod. civ Pertanto, la censura del ricorrente volta a contestare il passaggio motivazionale relativo alla “reviviscenza” del contratto è erroneamente fondata sull'asserita violazione di tale ultima norma. La Corte d'Appello non ha affatto sostenuto che con un patto aggiunto e contrario al contenuto del documento contrattuale le parti abbiano attribuito “reviviscenza” ad un accordo contrattuale oramai privo di efficacia. Piuttosto, ha affermato che, alla stregua degli elementi di prova in atti, si sarebbe potuta presumere, ai sensi dell'articolo 2729 cod. civ., la successiva stipulazione di un nuovo contratto alle stesse condizioni del precedente non essendo previsti oneri di forma, né ad substantiam né ad probationem, sarebbe stata legittima la stipulazione verbale ed ammissibile la prova per presunzioni di tale contratto. Come sottolineato anche dalla resistente, il ricorrente non ha validamente censurato il secondo argomento fondante della decisione, vale a dire l'avvenuta stipulazione di un accordo successivo per rinnovare il contratto oramai scaduto. Ne segue l'inammissibilità del motivo poiché, essendo la ragione di cui si è detto da ultimo da sola sufficiente a sorreggere la decisione adottata, la sua mancata impugnazione rende inammissibile l'impugnazione dell'altra, per difetto di interesse, poiché non potrebbe comunque pervenirsi all'annullamento della sentenza cfr., tra le più recenti, Cass. ord. 22753/11 . In conclusione, il ricorso va rigettato. 4.- Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della società resistente, nell'importo di Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.