Gli eredi del mandante hanno diritto alla rendicontazione della gestione compiuta dal mandatario

L'obbligo di rendicontazione articolo 1713 c.c. si trasferisce in capo agli eredi secondo le regole generali del diritto successorio.

Il decesso del mandante estingue certamente il rapporto fiduciario di mandato mentre lascia immutato il diritto-obbligo di rendere il conto della gestione - nonché la restituzione di cose e sostanze - in capo al mandatario ed a favore degli eredi del mandate. Questo è quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 7254, depositata il 22 marzo 2013. Il caso. Un coniuge decedeva lasciando, come eredi, la moglie e tre figli. L'asse ereditario si componeva di somme di danaro depositate su conto corrente bancario che, per espressa volontà di tutti gli eredi, veniva gestito dal coniuge superstite. Quest'ultimo, a sua volta, nominava quale suo mandatario uno solo dei figli che, quindi, gestiva il patrimonio personale del mandante unitamente a quello dallo stesso detenuto nell'interesse di tutti gli eredi. Successivamente, decedeva anche l'altro coniuge sicché restavano tre eredi che concorrevano alla successione del patrimonio dei due coniugi. Tuttavia, i conti correnti dei due genitori, entrambi gestiti da uno dei tre fratelli, risultavano privi di provvista pertanto, il figlio che aveva amministrato il patrimonio veniva convenuto in giudizio dagli altri due, affinché fosse condannato a restituire le somme amministrate in qualità di mandatario e, di fatto, sottratte agli altri due eredi. Il tribunale riteneva che il coniuge supersite, in piena autonomia e coscienza, avesse assegnato l'intero patrimonio quello personale e quello ereditato ad uno solo dei tre figli, dunque, correttamente e lecitamente, nulla spettava agli altri due. La Corte d'appello riformava integralmente la sentenza di primo grado, chiariva che il coniuge superstite, in qualità di gestore, non poteva disporre del patrimonio ereditato, pertanto decideva l'assegnazione del patrimonio pro quota in favore dei tre eredi. L'erede mandatario proponeva ricorso per cassazione. Il vizio di ultra petizione. Parte convenuta ha sostenuto che il giudice d'appello, nel qualificare il rapporto come mandato, si è pronunciato oltre la domanda. La Cassazione ha chiarito che non sussiste il vizio di ultrapetizione atteso che la Corte territoriale ha deciso su un punto contenuto nella domanda, dimostrando e motivando come e perché quella questione era contenuta nella domanda introduttiva. Obbligo di rendiconto successivamente al decesso del mandate. La difesa di parte convenuta ha sostenuto che il diritto al rendiconto della gestione spetta al solo mandante e non si trasferisce in capo agli eredi. In altre parole, a parere di parte convenuta, il rapporto di mandato si estingue con la morte del mandante cui unicamente spetta ogni informazione e rendicontazione. La S.C. ha chiarito che il mandato è certamente rapporto fiduciario che si estingue con la morte del mandante ma tanto non è sufficiente ad annullare ed escludere l'obbligo di rendicontazione. Al contrario, il diritto alla rendicontazione, al pari di ogni altro diritto patrimoniale, rientra nell'intero asse ereditario, si trasferisce per successione e, di fatto, consente agli eredi di chiedere ed ottenere il rendiconto della gestione anche per il tempo pregresso. Cass. numero 9262/2003 - L'estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante Cass. numero 3672/1980 Cass. numero 7592/1994 . Utile all'analisi appena prospettata appare anche Cass. 21288/2011 - L'azione di rendiconto e la conseguente azione di pagamento dell'eventuale saldo, manifestando l'intento di acquisire all'asse ereditario beni a esso spettanti, rispondono all'interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di essi singolarmente, nell'esercizio dei poteri di gestione dell'eredità e dell'interesse comune fermo restando ovviamente l'obbligo di rendere il conto ai coeredi e di ripartire fra tutti l'attivo ereditario, in sede di divisione. Rendiconto di gestione e obbligo di restituzione. Respingendo definitivamente e senza tentennamenti le difese articolate da parte ricorrente, la Cassazione ha chiarito che il teso dell'articolo 1713 c.c. non lascia spazio a valutazioni interpretative di sorta, dunque, oltre ad avere obbligo di rendiconto della gestione il mandatario è tenuto alla restituzione di somme e sostanze gestite. Non si può certo dubitare che, in caso di decesso del mandante, gli eredi succedano anche nel diritto alla restituzione ovvero nel diritto di proprietà, se così non fosse, si finirebbe per consentire al mandatario di trasformare la detenzione legittima di somme e/o cose in diritto di proprietà e tanto non ha alcun fondamento logico giuridico. Anche perché, per eccessivo zelo, occorre ricordare che trasferire la gestione di cose non implica il trasferimento del diritto di proprietà che, senza dubbio alcuno, resta nell'asse patrimoniale del mandante. Altro e diverso discorso riguarda il diritto al rimborso delle spese vive e l'eventuale diritto alla remunerazione dell'attività svolta dal mandatario ma tale questione è totalmente estranea al giudizio. Così articolando, la Cassazione, ha confermato la sentenza di secondo grado e condannato la convenuta a restituire pro quota le somme ereditate dai genitori e, per conto degli stessi, gestite.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 febbraio – 22 marzo 2013, numero 7254 Presidente Uccella – Relatore Segreto Svolgimento del processo Con citazione notificata il 4.2.1998, I.G. e M. convenivano la sorella C I. , assumendo che quest'ultima gestendo il conto corrente bancario presso la BNL, numero , aveva compiuto atti di cattiva gestione del patrimonio del defunto genitore G I. , costituito da valori mobiliari per L. 175.805.681, depositati sul predetto conto che con i prelievi da tale conto era stato alimentato il conto numero aperto presso la stessa banca ed intestato alla convenuta ed alla comune madre L R. , dove affluivano anche le pensioni della medesima che anche questo secondo conto sarebbe stato svuotato dalla convenuta che erano stati così lesi i diritti ereditari di esse attrici sia sul patrimonio paterno che materno, per cui si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di L. 86.688.000 per ciascuna attrice. Con sentenza numero 8335/2003, il tribunale di Milano rigettava la domanda. Riteneva il tribunale che, poiché era risultato che era stato attribuito alla madre da tutte le figlie l'intero patrimonio paterno, nulla a tale titolo spettava alle attrici. Egualmente era a dirsi per il patrimonio materno, poiché la R. era lucida fino al momento della sua morte, con la conseguenza che non sussisteva alcuna mala gestio da parte della mandataria, in quanto la mandante aveva ratificato ogni suo prelievo. La corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 12.12.2006, condannava C I. a pagare in favore delle appellanti, in qualità di eredi di R.L. e di I.G. , la complessiva somma di Euro 48.929,37 per ciascuna, oltre gli interessi legali e le spese processuali. Riteneva il giudice di appello che nella fattispecie le due attrici avevano accettato anche l'eredità paterna, poiché avevano accettato la proprietà di una casa in che conseguentemente la madre R.L. aveva solo la gestione della somma proveniente dall'eredità paterna, la quale somma era stata depositata sul conto corrente bancario che la convenuta era mandataria della madre nella gestione del detto conto corrente che egualmente sul conto corrente cointestato tra la R.L. e la I.C. venivano depositati solo i proventi delle pensioni della R. che, in conseguenza di ciò, stante il decesso di quest'ultima, la mandataria convenuta doveva rendere il conto della gestione di detti 2 conti correnti, su cui erano affluiti i valori monetari dei genitori, e restituire la somma dovuta a ciascuna delle due eredi attrici. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione C I. . Resiste con controricorso G I. , che ha presentato memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., poiché la corte di appello a fronte della domanda delle attrici di accertare e dichiarare la lesione dei loro diritti ereditari, ha, invece, ritenuto esistente un contratto di mandato tra la madre L R. e I.G. ed ha accertato che quest'ultima fosse tenuta al rendiconto ed alla restituzione conseguenziale di somme. 2.1. Il motivo è infondato. La corte di merito, in conformità con quanto già effettuato dal tribunale, ha interpretato la domanda, come avente ad oggetto la restituzione delle somme provenienti dell'eredità paterna e materna e che erano rifluite sul conto corrente numero della BNL, per il quale la convenuta operava come procuratrice della R. , nonché sul conto numero , in cui la convenuta era cointestataria con la R. e sul quale ultimo confluivano solo proventi della R. . Anzitutto va osservato che tale ricostruzione e qualificazione del rapporto intercorrente tra la convenuta I.C. e la madre R. , era già stata effettuata dal giudice di primo grado e che né l'attuale ricorrente né la sentenza di appello danno atto che esse erano state impugnate. 2.2.Inoltre, ed in ogni caso, l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata - ed era compresa nel thema decidendum , tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo , ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, pertanto detto errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione. Pertanto nella fattispecie ogni eventuale errore interpretativo della domanda non poteva essere prospettato, come è avvenuto, come violazione del'articolo 112 c.p.c., a norma dell'articolo 360 n,. 4 c.p.c., ma come vizio,motivazionale a norma dell'articolo 360 numero 5 c.p.c 3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli articolo 1711, 1722, numero 4, 1372, comma 2, e, c.c Assume la ricorrente che, poiché il contratto di mandato si estingue con la morte del mandante, I.M. e G. non potevano, subentare nella posizione della madre come mandante e richiedere il rendiconto alla sorella. 4. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 1372 c.c., in relazione agli articolo 1703, 1711, 1722, numero 4, 1372, II c., c.c Secondo la ricorrente in caso di estinzione del mandato per morte del mandante, ciò determina la carenza di legittimazione degli eredi del mandante a proporre le azioni derivanti dal mandato, dovendosi considerare gli eredi quali soggetti terzi ed estranei al mandato. 5.1. I due motivi vanno esaminati congiuntamente stante la loro connessione. Essi sono infondati. L'estinzione del mandato per morte del mandante, prevista dall'articolo 1722 numero 4 c.c., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dal precedente articolo 1713 primo comma, si collocano su piani diversi e non confondibili, talché l'evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi ovvero, nel caso di morte del mandante,in favore dei suoi eredi in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa. Se, invero, l'estinzione del rapporto salva l'ipotesi del mandato avente ad oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, pure contemplata dal citato articolo 1722 numero 4, e che qui non viene, peraltro, in considerazione si giustifica per il carattere di esso, basato sull'intuitus personae, e riguarda, tuttavia, il futuro, l'obbligo di rendiconto, avendo ad oggetto atti già compiuti, e come tali ormai spogli di ogni profilo di personalità, riguarda invece il passato e per esso valgono le regole generali di diritto successorio. 5.2. Deve, pertanto, confermarsi l'indirizzo in tal senso già espresso da questa Corte Suprema con sentenze del 6.6.1980 numero 3672 e 30.8.1994 numero 7592 Cass. n 8801 del 1998 Cass. numero 9262 del 2003 . Ne consegue che nella fattispecie il decesso della mandante R.L. non estingueva l'obbligo di rendere il conto in merito ai depositi bancari da parte della mandataria convenuta C I. , per quanto nei confronti delle eredi della mandante. 6.Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 1713 c.c Secondo la ricorrente l'obbligo di restituzione che fa carico al mandatario a norma dell'articolo 1713 c.comma attiene esclusivamente a quanto ricevuto ed acquistato dal mandatario in esecuzione del contratto di mandato e non alle somme percepite direttamente dal mandante che conseguentemente nella fattispecie nessun rendiconto o restituzione andava effettuata, quanto alle somme, che pur versate sul conto corrente, costituivano però parte del personale patrimonio del mandante,in quanto provenienti della sua pensione personale. 7. Il motivo è manifestamente infondato. La lettera dell'articolo 1713 c.comma è chiara il rendiconto e la restituzione deve investire tutto ciò di cui il mandatario abbia la disponibilità per effetto del mandato e, quindi, non solo ciò che ha acquistato in esecuzione del mandato, ma anche ciò che ha ricevuto dal mandante. L'articolo 1719 statuisce che il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni assunte. Se fosse vera la tesi prospettata dalla ricorrente, l'estinzione del mandato per morte del mandante costituirebbe un titolo per l'acquisto mortis causa da parte del mandatario di tutto quanto abbia ricevuto dal mandante e sia ancora nella sua disponibilità. 8. Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per onorario, oltre accessori di legge.