Cessione del contratto preliminare, la plusvalenza va tassata come reddito diverso

Nella Risoluzione numero 6/E del 19 gennaio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il corrispettivo percepito a seguito della cessione del contratto preliminare di acquisto di immobili rientra tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. l T.U.I.R. corrispettivo percepito per obbligo di non fare , e la relativa plusvalenza - determinata come differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione - va assoggettata a tassazione.

L’interpello. L'interpello era stato proposto da un contribuente che chiedeva delucidazioni sul corretto trattamento fiscale da applicare alla parte di corrispettivo, ricevuto per la cessione del contratto preliminare di acquisto di un immobile, eccedente rispetto all’acconto versato in sede di stipula del medesimo. L'istante aveva avanzato l'ipotesi che, non potendo la fattispecie in esame essere ricondotta ad alcuna norma impositiva vigente, la plusvalenza realizzata mediante la cessione del contratto non dovesse concorrere alla formazione del reddito imponibile. La risposta dell’Agenzia. Disattendendo la soluzione prospettata dal contribuente, l'Agenzia ha invece rilevato che, posto che l’unica categoria di reddito in cui può essere inclusa la plusvalenza in esame è quella dei redditi diversi di cui all’articolo 67 T.U.I.R., e che detta plusvalenza non è stata conseguita a seguito dell'effettiva cessione di un immobile e dunque non è inquadrabile nella fattispecie di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b T.U.I.R. , il corrispettivo in parola può essere incluso nella fattispecie di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l , che disciplina, tra l'altro, i corrispettivi percepiti per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere l'istante, in tal caso, si è obbligato a non essere presente al momento della stipula del contratto definitivo e a non sottoscrivere il medesimo contratto. Il reddito imponibile è dato, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, T.U.I.R., dalla differenza fra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione. fonte www.fiscopiu.it

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