Per le impugnazioni è competente il Tribunale del distretto dove lo straniero è «ospitato»

In tema di protezione internazionale, l’articolo 19, d.lgs. numero 150/2011, prevede un criterio di competenza territoriale generale la decisione spetta al Tribunale distrettuale ove ha sede la Commissione territoriale il cui provvedimento viene impugnato. Nei casi di trattenimento forzato, la competenza spetta invece al Tribunale distrettuale nel cui ambito è situato il centro di permanenza o di accoglienza.

Con la sentenza numero 6736, depositata il 18 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha ricordato le disposizioni normative in tema di competenza territoriale. Fermato per immigrazione irregolare, chiede lo status di rifugiato. Un africano, durante l’esodo verso l’Italia avvenuto per la guerra in Libia, viene fermato a Lampedusa mentre tenta di eludere il controllo di frontiera. Viene «ospitato» presso un centro di accoglienza in un Comune rientrante nel distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani gli nega la concessione dello status di rifugiato. Contro questa decisione ricorre l’immigrato, presentando impugnazione davanti al Tribunale di Caltanissetta, che però declina la propria competenza territoriale, in favore del Tribunale di Palermo. Lo straniero ricorre per cassazione. Le norme in materia di competenza territoriale. La S.C. ricorda la normativa in materia. L’articolo 19, d.lgs. numero 150/2011 e l’articolo 35, d.lgs. numero 25/2008, prevedono «due criteri di competenza territoriale inderogabile, uno generale che si individua nel Tribunale distrettuale ove ha sede la Commissione territoriale il cui provvedimento viene impugnato ed uno ulteriore e speciale che si individua nel Tribunale distrettuale nel cui ambito è situato il Centro di identificazione od accoglienza nel quale il richiedente è stato trattenuto od ospitato». L’articolo 20, d.lgs. 25/2008, prevede che il richiedente asilo è ospitato in un centro di accoglienza, tra i vari casi, «quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità» o «quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo». Competenza speciale se lo straniero è in un centro di accoglienza. Queste ultime due circostanze rispecchiano la vicenda in questione. Per stabilire la competenza non rileva il fatto che il soggetto, al momento della domanda giudiziale, non sia più ospitato presso il centro, essendo il criterio collegato «a dati oggettivi e non affidati al fattore temporale». Per questi motivi, la Corte di Cassazione riconosce la competenza del Tribunale di Caltanissetta, di cui annulla il provvedimento declinatorio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 30 gennaio – 18 marzo 2013, numero 6736 Presidente Di Palma – Relatore Didone Ritenuto in fatto e in diritto p.1.- Nel procedimento per regolamento di competenza proposto da A.Y. , iscritto al numero 19855/2012 RG., il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, in persona del S. Dott. G S. , ha depositato la seguente requisitoria ai sensi dell'articolo 380 ter c.p.c., notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio “Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto da A.Y. avverso l'ordinanza emessa il 19 luglio 2012 con la quale il Tribunale di Caltanissetta ha declinato la propria competenza territoriale, in favore del Tribunale di Palermo, a conoscere dell'impugnativa proposta, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, numero 25, nei confronti del Ministero dell'Interno, avverso il provvedimento di diniego di concessione dello status di rifugiato, emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani letti gli atti, rilevato che, secondo la norma predetta, le controversie in esame sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo 1 settembre 2011, numero 150, a termini del quale è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sul l'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, numero 25, è competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto che il citato articolo 20 testualmente recita Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi a quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti b quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo osserva tale ultima situazione è appunto quella in cui versa il ricorrente, il quale è stato fermato in Lampedusa mentre tentava di eludere il controllo di frontiera ed attualmente si trova presso il Centro di Accoglienza sito in omissis Comune rientrante nel distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta . A riguardo si è precisato che In tema di protezione internazionale, l'articolo 35, comma 1, d.lg. 28 gennaio 2008 numero 25, modificato dal d.lg. 3 ottobre 2008 numero 159, prevede due criteri di competenza territoriale inderogabile, uno generale che si individua nel tribunale distrettuale ove ha sede la Commissione territoriale il cui provvedimento viene impugnato ed uno ulteriore e speciale che si individua nel tribunale distrettuale nel cui ambito è situato il Centro di identificazione od accoglienza nel quale il richiedente una misura di protezione internazionale è stato trattenuto od ospitato Cass. numero 18723/2010 , ed ancora che in tema di ricorso, avverso la decisione di diniego assunta dalla commissione territoriale per la protezione internazionale, la competenza alla relativa pronuncia spetta, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, ultima parte, d.lg. numero 25 del 2008 - in deroga alla competenza generale collegata alla sede della predetta commissione - al tribunale distrettuale nel cui ambito è situato il centro di permanenza temporanea o il centro di accoglienza nel quale lo straniero è stato trattenuto od ospitato ai sensi degli articolo 20 o 21 del cit. d.lg., senza che la cessazione di tale situazione nella specie, di accoglienza al momento della domanda giudiziale spieghi alcuna rilevanza, essendo entrambi i criteri collegati a dati oggettivi e non affidati al fattore temporale Cass. numero 18722/2010 ed infine che tale deroga trova fondamento nella esigenza di assicurare al richiedente la protezione internazionale una tutela giurisdizionale più agevole, che gli consenta di adire l'ufficio giudiziario più vicino al centro di accoglienza Cass. numero 23577/2010 . Ritenuto che non ha pertanto fondamento la declinatoria di cui all'impugnata ordinanza, che si limita ad affermare la non operatività della deroga suddetta Per questi motivi il pubblico ministero visti gli articolo 42, 47 c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Caltanissetta in ordine al giudizio indicato in premessa”. p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni del P.G. e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all'accoglimento del ricorso. Il provvedimento impugnato deve essere cassato e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Caltanissetta - competente a conoscere dell'impugnazione proposta dal ricorrente - per la prosecuzione del giudizio e anche per il regolamento delle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Caltanissetta, di cui cassa il provvedimento declinatorio e rimette la causa al predetto Tribunale per la prosecuzione del giudizio e per il regolamento delle spese.