Il provvedimento di licenziamento che fa riferimento ad un fatto nuovo rispetto alla contestazione di addebito viola il principio della immutabilità della contestazione e quello della corrispondenza tra fatto contestato e addebito della contestazione. Qualora quindi il licenziamento venga intimato per fatti diversi e non corrispondenti a quelli dedotti nella lettera di contestazione sarà illegittimo.
Principio, questo, affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza numero 3536, pubblicata il 13 febbraio 2013. Il caso licenziamento intimato a lavoratrice non rientrata in servizio al termine del periodo di astensione post partum. Una lavoratrice veniva licenziata in quanto ritenuta assente ingiustificata non era infatti rientrata in servizio al termine del periodo di astensione post partum, né aveva comunicato al datore di lavoro di aver presentato domanda per usufruire del periodo di astensione facoltativa. Impugnava il licenziamento la lavoratrice ed il Tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando illegittimo il licenziamento. Proposto appello da parte del datore di lavoro, la Corte d’Appello accoglieva il gravame, dichiarando legittimo il provvedimento espulsivo. Ricorreva in Cassazione la lavoratrice, proponendo cinque motivi di censura. Il contratto collettivo deve essere esplicitamente indicato nel ricorso e prodotto. Un primo motivo di censura riguarda la violazione delle norme della contrattazione collettiva applicabile al caso di specie. La Suprema Corte ritiene il motivo in esame infondato, evidenziando come per il disposto degli articolo 366, numero 6, c.p.c. e 369, numero 4, c.p.c. nel ricorso per cassazione deve essere specificato in quale atto processuale è stato prodotto il CCNL e quest’ultimo deve essere integralmente prodotto unitamente al ricorso. Oneri processuali non rispettati nel caso in esame. La contestazione di addebito deve essere specifica nei fatti contestati La lavoratrice lamenta che le lettere di contestazione degli addebiti erano generiche nei contenuti, non specificavano che il contenuto delle stesse era da intendersi quale contestazione di addebito non indicavano espressamente il termine entro cui il lavoratore avrebbe dovuto fornire le proprie giustificazioni. La Suprema Corte ritiene fondata la censura mossa. La comunicazione di contestazione deve esplicitare in modo chiaro l’oggetto della contestazione, per consentire al lavoratore di approntare idonea difesa. L’utilizzo di terminologie generiche appare contrario ai principi di interpretazione del contratto e di correttezza di cui agli articolo 1363, 1364, 1366 c.c e le circostanze contestate nella comunicazione di addebito non possono mutare. I fatti contestati dal datore di lavoro con la comunicazione di addebito non possono mutare nel corso del procedimento disciplinare. Per il principio della immutabilità della contestazione è precluso al datore di lavoro far valere, a sostegno della legittimità del licenziamento, circostanze diverse rispetto a quelle contestate. Dovendo essere garantito, ai sensi dell’articolo 7, Legge numero 300/1970, un effettivo diritto di difesa in favore del lavoratore incolpato. Nel caso specifico la Corte d’Appello non ha adeguatamente valutato la diversità delle parole letterali utilizzate dal datore di lavoro e dunque dei fatti contestati contenuti nella contestazione di addebito e nel successivo provvedimento di licenziamento. Nell’una si faceva riferimento alle assenze ingiustificate, nell’altro si adduceva a motivo di licenziamento la violazione di norme procedurali del CCNL. Né è stato adeguatamente considerato dalla Corte di merito che la difesa era stata approntata dal lavoratore sulla base delle originarie contestazioni, oggetto dei fatti posti inizialmente a base del procedimento disciplinare, conclusosi tuttavia su fatti diversi da quelli inizialmente prospettati. Con inevitabile vizio dell’iter procedimentale del provvedimento espulsivo adottato e conseguente illegittimità del licenziamento intimato.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 dicembre 2012 - 13 febbraio 2013, numero 3536 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Perugia, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di M D. , proposta nei confronti della società Eurogestioni in epigrafe, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimatole da detta società. La Corte del merito, premesso che risultava pacifico che la D. , ai termine del periodo di astensione post partum omissis , non aveva ripreso servizio e che aveva omesso d'informare il datore di lavoro del congedo che intendeva richiedere informazione che avrebbe dovuto ex articolo 32 D.Lvo numero 151 del 2001, dare con preavviso di almeno quindici, giorni -, riteneva che la società del Lutto legittimamente aveva considerato ingiustificate le assenze dal 15.1.2008 rectius dal 18.1.2008. Né, sottolineava la predetta Corte, vi era elemento idoneo a suffragare la tesi della lavoratrice secondo la quale ella aveva informato la società dell'assenza, così come non era risultato dimostrato che la stessa aveva, così come sostenuto,presentato all'INPS richiesta di astensione facoltativa in data antecedente la lettera di contestazione. Pertanto, asseriva la Corte territoriale, la protratta assenza ingiustificata anche della lavoratrice madre dove considerarsi giusta causa di licenziamento. Le lettere di contestazione, rilevava,poi, la Corte del merito facevano ambedue riferimento alla carenza di giustificazione dell'assenza come attestato dalle successive giustificazioni della D. che allego di aver presentato domanda all'INPS di astensione facoltativa adducendo che il timbro sulla data di ricezione era stato imposto con notevole ritardo. Avverso questa sentenza la D. ricorre in cassazione sulla base di cinque censure. Resiste con controricorso la parte intimata. Motivi della decisione Preliminarmente va respinta l'eccezione, sollevata dalla parte resistente, secondo la quale il ricorso avverso sarebbe inammissibile non dando conto della ratio decidendi della sentenza impugnata. Invero, poiché l'ammissibilità del ricorso, ai fini di cui trattasi, va valutata con riferimento al contenuto complessivo dell'atto, rileva la Corte che la ratio decidendi della sentenza di appello è desumibile in modo esaustivo dalla parte argomentativa del ricorso dove si da alto, in relazione alle singole censure, delle ragioni giuridiche e di fatto poste a base della sentenza in parola. Con la prima censura la ricorrente, deducendo violazione dell'articolo 54 DLgs numero 151/2001 nel combinato disposto con l'articolo 3 DPR numero 1026/1976 in correlazione con l'articolo 169 CCNL settore turistico del 22.7.2003, allega che la Corte di Appello ha omesso di ricondurre la concreta dinamica della fattispecie allo schema previsto dalla norma collettiva articolo 169 che prevede il ripristino del rapporto nel caso in cui la lavoratrice, nel termine di novanta giorni, presenta il documento attestante il suo diritto alla conservazione del posto. Assume, inoltre, che la Corte del merito ha errato nel non ricondurre l'atto di recesso al suo presupposto storico e cioè alla domanda di congedo. La censura è infondata. Innanzitutto la questione concernente l'invocata applicazione del CCNL è del tutto nuova poiché, difettando la specificazione da parte della ricorrente di averla tempestivamente sottoposta al giudice del merito, indicando i termini e l'atto processuale in cui è stata sollevata la tematica e non essendo trattata nella sentenza impugnata, va considerata come sollevata per la prima volta in sede di legittimità e come tale è inammissibile Cass. 2 aprile 2004 numero 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 numero 3664 e Cass. 28 luglio 2008 numero 20518 . Ma anche voler ritenere superabile siffatta causa d'inammissibilità osta all'esame della deduzione il mancato rispetto della prescrizione di cui all'articolo 366 cpc numero 6 che impone di specificare in quale atto processuale è stato prodotto il CCNL Cass. S.U. 2 dicembre 2008 numero 28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 numero 20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 numero 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 numero 22726 e tanto anche in funzione di quanto dispone l’articolo 369, comma 2, numero 4, cpc prevedente, - quale ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, la produzione integrale del CCNL in sede di legittimità. Relativamente al secondo profilo della censura in esame è sufficiente rilevare che la Corte del merito ha ricondotto la fattispecie per cui è causa alla ipotesi di assenza ingiustificata risultando la domanda di congedo presentata in epoca successiva alla contestazione e per porre rimedio all'addebito. Pertanto il fatto storico non è, secondo l'accertamento di fatto condotto dalla Corte del merito in base ad un apprezzamento sorretto da adeguata motivazione e come tale sottratto al sindacato di questa Corte, la domanda di congedo , bensì l’ assenza ingiustificata . Con la seconda critica la ricorrente, prospettando violazione dell'articolo 7 della legge numero 300 del 1970 in correlazione con l'articolo 169 CCNL del settore Turismo del 22.7.2003, sostiene che la Corte del merito ha violato il sistema di sanatoria previsto dalla fonte collettiva. Anche questa censura è inammissibile. Valgono in proposito i rilievi svolti in precedenza circa la mancata osservanza, in riferimento alla dedotta violazione del CCNL, dell'articolo 366 cpc numero 6 in funzione altresì della prescrizione di cui all'articolo 369, comma 2, numero 4. Con la terza censura la ricorrente, denunciando violazione degli articolo 1175, 1375, 1363, 1364, 1366, 1369, 1371. cc in correlazione con l'articolo 128 CCNL del settore Turismo del 22.7.2003, assume l'erroneità della sentenza impugnata per aver la Corte di Appello 1. ritenuto che le lettere del 19.1.2008 e del 5.2.2008 costituiscono contestazioni disciplinari senza considerare che queste non contenevano come oggetto contestazione disciplinare e non indicavano, in spregio al denunciato articolo 128 numero 3 del CCNL, il termine entro il quale presentare le giustificazioni 2. violato il principio della immutabilità della contestazione e quello della corrispondenza tra fatto contestato e addebito della contestazione facendo riferimento, la lettera di licenziamento ad un tema del tutto nuovo - ossia alla non conformità delle procedure adottate dalla lavoratrice a quanto previsto dalla legge in materia - non dedotto nelle precedenti missive 3. non rispettate le denunciate norme di ermeneutica contrattuale, così come integrate dall'articolo 128 del CCNL, nel collegare le varie dichiarazioni negoziali del procedimento disciplinare. Con la quarta critica la ricorrente, sostenendo difetto di motivazione, asserisce la insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto di ritenute giustificazioni da parte della lavoratrice e di chiaro contenuto delle comunicazioni - qualificate come contestazioni – di cui alle missive datoriali. Le censure, che in quanto strettamente connesse da punto di vista logico e giuridico vanno trattate unitariamente, sono nei termini di seguito indicati fondate. Innanzitutto va dichiarato inammissibile il profilo della censura con il quale si assume la violazione di norme del CCNL non risultando, come già sottolineato, rispettate la prescrizione dell'articolo 366 cpc numero 6 in funzione altresì della disposizione di cui all'articolo 369, comma 2, numero 4. Tanto rilevato ritiene questa Corte che il giudice di appello nel collegare le missive, qualificate come contestazioni disciplinari, aventi ad oggetto l'addebito dell'assenza ingiustificata, alla lettera di licenziamento, nella quale il recesso viene intimato perché le procedure da lei adottate non sono conformi a quanto previsto dalla legge in materia ,.X. violando il denunciato articolo 1364 cc non ha considerato il distinto oggetto, tenuto conto del tenore letterale delle parole usate Cass. 16 gennaio 1986 numero 250 sul quale si è formata la volontà datoriale, delle prime rispetto alla seconda, incorrendo in tal modo, altresì, nella violazione del principio della immutabilità della contestazione. Questo, infatti, preclude al datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del licenziamento, circostanze diverse rispetto a quelle contestate dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare, di cui all'articolo 7 della legge numero 300 del 1970, assicura al lavoratore incolpato. Né la Corte di appello da conto adequatamente dell'iter argomentativo posto a base dell'assunto secondo il quale la ricorrente presentò le sue giustificazioni in risposta alle missive e di come dette giustificazioni fosse riferibili a tali missive e, quindi, al precipuo oggetto delle stesse. La sentenza impugnata va quindi cassata, rimanendo nell'esaminato profilo assorbiti, e gli altri, e il quinto motivo che, articolato in via subordinata, attiene al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia comunitaria per violazione della disciplina posta a tutela della maternità. In conclusione - il terzo ed il quarto motivo vanno accolti per quanto di ragione, il quinto dichiarato assorbito e gli altri rigettati. In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie in parte il terzo ed il quarto motivo, dichiara assorbito il quanto, rigetta gli altri e cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Roma.