L’atto di citazione non solo deve indicare il Tribunale centrale ma anche la sezione distaccata competente, ovvero, nel senso che se indicata la sola sede centrale del tribunale la causa va iscritta a ruolo in quella sede, lasciando al giudice davanti al quale viene chiamata di rimettere la causa al Presidente del Tribunale perché provveda in merito.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 21557, depositata il 13 ottobre 2014. Il fatto. Con atto di citazione, l’attore chiamava in giudizio davanti al Tribunale centrale il convenuto chiedendo che allo stesso venisse ordinata la demolizione di quanto a suo dire aveva realizzato abusivamente. Il Tribunale accoglieva la domanda e contro tale sentenza proponeva appello l’erede del convenuto chiedendone la riforma. La Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata, sostenendo che non è motivo di nullità della citazione l’invito a comparire davanti al Tribunale centrale e non invece davanti alla sezione distaccata davanti alla quale il processo è stato celebrato, perché la causa era stata assegnata alla sezione staccata dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’articolo 168-bis c.p.c. La ricorrente chiede la cassazione della sentenza su motivi che, a parere della Corte, vanno esaminati congiuntamente in quanto innegabilmente connessi tra di loro. Sostanzialmente, la ricorrente pone le seguenti questioni di diritto se davanti alla sezione distaccata possa essere celebrato un giudizio, in cui il convenuto era stato citato a comparire davanti alla sede centrale del Tribunale, e se, conseguentemente, gli atti compiuti e la sentenza emessa siano affetti da nullità se sia viziata da nullità la sentenza della Corte di appello, che falsamente asserendo esservi stato provvedimento di assegnazione da parte del Presidente del Tribunale abbia ritenuta valida la sentenza di primo grado pronunziata da un Ufficio Giudiziario diverso da quello davanti al quale il convenuto era stato citato. L’interpretazione alla luce del principio costituzionale del diritto di difesa. La Corte di Cassazione è intervenuta riprendendo il contenuto dell’articolo 83-ter disp. att. c.p.c., laddove dispone che il giudice che rilevasse la violazione della disciplina sul riparto degli affari fra sezioni distaccate o fra queste e la sede centrale, non può declinare la propria competenza, ma deve trasmettere gli atti, d’ufficio, al Presidente del Tribunale che decide con decreto non impugnabile. Ciò significa che, proposto dinanzi alla sede principale un ricorso o atto di citazione che andava presentato presso una sezione distaccata o viceversa , il giudice adito potrà ordinare la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale affinché decida al riguardo. Nel caso in esame, pertanto, l’intestazione dell’atto e la citazione a comparire davanti al Tribunale centrale e non davanti alla sezione distaccata non era un motivo di nullità della citazione, atteso che questa conteneva l’indicazione del Tribunale competente, di cui fa parte anche la sezione distaccata. Tuttavia, nonostante l’attore avesse indicato, nell’atto di citazione, il Tribunale centrale, avendo successivamente iscritto regolarmente la causa presso la sezione distaccata non ha posto la parte convenuta nella possibilità di conoscere la sede presso la quale avrebbe dovuto costituirsi. Dunque, l’attore avrebbe dovuto iscrivere la causa a ruolo presso la sede principale del Tribunale, lasciando al giudice davanti al quale sarebbe stata chiamata di rimettere la causa al Presidente del tribunale perché provvedesse. Giusto infatti è il richiamo alla normativa di cui all’articolo 163 c.p.c., laddove prescrive che per la validità della citazione è necessario e sufficiente la sola indicazione del Tribunale competente, ma interpretata alla luce del principio costituzionale del diritto di difesa e quindi nel senso che l’atto di citazione non solo deve indicare il Tribunale centrale ma anche la sezione distaccata competente, nel senso che, se indicata la sola sede centrale la causa va iscritta a ruolo in quella sede. In definitiva, quindi, l’iter procedurale seguito dalla parte attrice nel caso di specie presentava, non solo degli equivoci, ma delle anomalie che avevano oggettivamente impedito alla parte convenuta di far valere correttamente le proprie ragioni. Pertanto la Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la nullità del giudizio con rinvio della causa al Tribunale centrale.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 luglio – 10 ottobre 2014 numero 21557 Presidente Piccialli – Relatore Scalisi Svolgimento del processo D.P.A. con atto di citazione del 18 ottobre 1000 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Paola M.G. , chiedendo che venisse ordinata la demolizione di quanto a suo dire realizzato abusivamente da M.G. in un fabbricato sito in omissis e composta da due piani, quello inferiore di proprietà del convenuto e quello superiore di proprietà dell'attore. In particolare, D.P. chiedeva la demolizione di un vano portico realizzato dal convenuto in ampliamento della sua unità immobiliare a distanza non legale dalle vedute dell'appartamento superiore dello stesso attore, nonché in violazione delle norme di legge e il risarcimento di tutti i danni subiti. Il Sig. M. restava contumace. Acquisiti i documenti di parte attrice, in particolare la consulenza di parte dell'arch. P. , disposta ed acquisito CTU il Tribunale di Paola con sentenza numero 142 del 2002 accoglieva la domanda e condannava M.G. al ripristino immediato dello stato dei luoghi mediante la demolizione del porticato illegittimamente realizzato. La demolizione doveva avvenire entro il termine di gironi venti dalla notifica della sentenza al convenuto e dopo tale termine l'attore aveva diritto di procedere esecutivamente. Condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro. 500,00 a titolo di risarcimento danni nonché al pagamento delle spese giudiziali, comprese anche le spese del CTU. Avverso tale sentenza proponeva appello M.A. quale erede di M.G. chiedendo al riforma della sentenza impugnata. Si costituiva D.P.A. chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza numero 232 del 2007 rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata, condannava M.A. al pagamento delle spese di giudizio. A sostegno di questa decisione la Corte catanzarese osservava a non è motivo di nullità della citazione l'invito a comparire davanti al Tribunale di Paola e non invece davanti alla sezione staccata di Scalea davanti alla quale il processo è stato celebrato, perché Scalea è una sezione staccata alla quale la causa era stata assegnata dal Presidente del Tribunale di Paola ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c b anche l'ufficiale giudiziario presso la sezione staccata di Scalea era competente alla notifica atteso che lo stesso aveva sede presso la sezione distaccata di quel medesimo Tribunale di Paola. C l'errata indicazione della data di udienza di comparizione indicata il 26 gennaio 2000, anteriore alla data della stessa notificazione del 28 ottobre 2000 non comportava la nullità, atteso che l'errore era immediatamente riconoscibile e il convenuto poteva superarlo intuitivamente e si sarebbe potuto attivare per conoscere la data esatta di comparizione. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da M.A. con ricorso affidato a due motivi. D.P.A. ha resistito con controricorso. All'udienza del 27 novembre 2013 questa Corte disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di merito di primo grado, rinviando la causa a nuovo ruolo. Motivi della decisione 1.- M.A. lamenta a Con il primo motivo vizio di motivazione per falsità del presupposto di fatto, violazione della legge articolo 101, 163 e 164 cpc violazione e falsa applicazione della legge articolo 168 e 168 bis cpc . Secondo la ricorrente, la Corte di Catanzaro avrebbe errato a nell'aver ritenuto che non sarebbe motivo di nullità la citazione a comparire davanti al Tribunale di Paola costituendo Scalea sezione staccata di quel Tribunale alla quale la causa era in applicazione del primo comma ultima parte dell’articolo 168 bis cpc, assegnata dal Presidente di quel Tribunale, dato che la costituzione in giudizio dell'attore id est iscrizione a ruolo della causa era avvenuta solamente e direttamente davanti alla sezione di Scalea e l'asserito intervento del Presidente del Tribunale di Paola con l'inesistente provvedimento di assegnazione sarebbe smentito dalla univoca documentazione. In altri termini, la sentenza della Corte di Appello si fonderebbe, secondo la ricorrente, su di un erroneo presupposto giacché il Presidente del Tribunale di Paola non aveva emesso provvedimento di assegnazione ai sensi dell'articolo 168 cpc. b nell'aver ritenuto che la causa era stata assegnata dal Presidente del Tribunale di Paola, assegnata, ai sensi dell'articolo 168 bis primo comma alla sezione staccata di Scalea, dato che la causa venne scritta nel ruolo della sezione staccata di Scalea e non già, come avrebbe ritenuto la Corte di merito, nella cancelleria del Tribunale di Paola. Per altro, la cancelleria della sezione staccata di Scalea non avrebbe dovuto e potuto accettare l'iscrizione a ruolo di una causa che era stata proposta dinnanzi ad altro ufficio giudiziario. Ciò posto, la ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto a se davanti alla sezione distaccata possa essere celebrato un giudizio, in cui il convenuto era stato citato a comparire davanti alla sede centrale del Tribunale, e se, conseguentemente, gli atti compiuti e la sentenza emessa siano affetti da nullità, b se sia viziata di nullità la sentenza della Corte di appello, che falsamente asserendo esservi stato provvedimento di assegnazione da parte del Presidente del Tribunale abbia ritenuta valida la sentenza di primo grado pronunziata da un Ufficio Giudiziario diverso da quello davanti al quale il convenuto era stato citato. b Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge articolo 101, 163 e 164 cpc . Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe violato il principio del contraddittorio di cui all'articolo 101, data l'evidente nullità della citazione determinata dall'incertezza circa il Tribunale adito. Nel caso in esame M.G. era stato convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Paola, epperò la causa è stata interamente celebrata davanti alla Sezione distaccata di Scalea del Tribunale di Paola. Ciò posto, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto se si determina nullità della citazione e conseguente nullità della sentenza, nel caso in cui dallo stesso atto di citazione emerga inequivocabilmente, che il giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda e davanti al quale, il convenuto rimasto contumace era stato invitato a comparire, sia diverso da quello davanti al quale la causa venne iscritta a ruolo ancorché si tratti di sezione distaccata dallo stesso Tribunale. 1.1.- Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente, attesa l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi, tanto che il secondo si presenta quale ulteriore specificazione del primo, e sono fondati per le ragioni di cui si dirà. Appare opportuno precisare che la ripartizione delle cause tra la sede centrale del Tribunale e le sezioni distaccate infracircoscrizionali, stabilita dal R.D. 30 gennaio 1941, numero 12, articolo 48 quater, introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, numero 51, articolo 15, costituisce una distribuzione degli affari tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio - prevista per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia, con la conseguenza che i rapporti tra sede principale e sezione distaccata non possono mai dare luogo a questioni di competenza territoriale fra le altre Cass. 3 ottobre 2005 numero 19299 . L'eventuale violazione degli inerenti criteri di ripartizione degli affari non determina, dunque, un'incompetenza del giudice adito, ma può e deve trovare rimedio, ove necessario, attraverso il provvedimento ordinatorio di trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, affinché provveda, con decreto non impugnabile, ai sensi dell'articolo 83 ter disp. att. cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 128 del citato d.lgs. numero 51 del 1998. Con l'ulteriore conseguenza, che il giudice che rilevasse la violazione della disciplina sul riparto degli affari fra sezioni distaccate o fra queste e la sede centrale, non può declinare la propria competenza, ma deve trasmettere gli atti, d'ufficio, al Presidente del Tribunale che decide con decreto non impugnabile articolo 83 ter disp. att. c.p.c. . Ciò significa che, proposto dinanzi alla sede principale un ricorso o atto di citazione che andava presentato presso una sezione distaccata o viceversa , il giudice adito potrà ordinare la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale affinché decida al riguardo. Pertanto, l'intestazione dell'atto e la citazione a comparire davanti al Tribunale di Paola e non, invece, davanti alla sezione staccata di Scalea non era, come ha correttamente, chiarito la Corte di Catanzaro, un motivo di nullità della citazione, atteso che la citazione conteneva l'indicazione del Tribunale competente, cui fa parte anche la sezione di Scalea. Tuttavia, non è senza significato la circostanza che l'attore, nonostante avesse indicato, nell'atto di citazione, il Tribunale di Paola, abbia successivamente iscritto regolarmente la causa presso la sezione staccata di Scalea perché non ha posto la parte convenuta nella possibilità di conoscere la sede presso la quale avrebbe dovuto costituirsi. Piuttosto, l'attore avendo effettuato una scelta possibile, cioè, quella di indicare la sede principale del Tribunale avrebbe dovuto coerentemente provvedere ad iscrivere la causa a ruolo presso la stessa sede, lasciando al Giudice davanti al quale sarebbe stata chiamata di rimettere la causa al Presidente del Tribunale perché provvedesse, in merito. Né sarebbe risolutivo il richiamo all’articolo 163 cpc laddove prescrive che per la validità della citazione è necessario e sufficiente la sola indicazione del Tribunale competente perché va tenuto presente che quella disposizione è stata emanata quando ancora non erano state create le sezioni staccate. Piuttosto, la normativa di cui all'articolo 163 cpc, va interpretata alla luce dei principi costituzionali, in particolare, del principio del diritto di difesa e nel senso che l'atto di citazione non solo deve indicare il Tribunale centrale ma anche la sezione staccata competente, ovvero, nel senso che se indicato la sola sede centrale del Tribunale la causa va iscritta a ruolo, in quella sede, con le conseguenze che ciò comporterebbe e che abbiamo già indicato. Nel caso specifico poi non è senza significato che l'assegnazione della causa al magistrato non è stata neppure effettuata dal Presidente del Tribunale di Paola, ma dal Magistrato coordinatore presso la sede di Scalea così come risulta dal relativo provvedimento . Con la conseguenza che presso il Tribunale di Paola non esisteva alcuna notizia della relativa causa e non vi era alcuna indicazione che la causa fosse stata iscritta presso la sede staccata di Scalea. Pertanto, la Corte distrettuale, avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, rilevare che l'iter procedurale seguito dalla parte attrice presentava, non solo degli equivoci, ma delle anomalie che avevano oggettivamente impedito a M.A. di far valere correttamente le proprie ragioni. Gli ulteriori profili della censura rimangono assorbiti dall'accoglimento del profilo appena indicato. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e dichiarata la nullità del giudizio, la causa va rinvita al Tribunale di Paola, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità del giudizio. Rinvia la causa al Tribunale di Paola anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.