La parte può produrre documenti entro 20 giorni liberi prima della data di trattazione e tale termine è perentorio.
La SC, con la sentenza numero 20523 del 6 settembre 2013, ha ritenuto, inoltre, che il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere riprodotto in secondo grado ai sensi dell’articolo 32, D.lgs. numero 546/92, risultando sanata la mancata presentazione del documento. Il quadro normativo. L’articolo 32, D.Lgs. numero 546/1992 prevede al primo comma che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato il disposto dell’articolo 24, comma 1, in tema di elencazione dei documenti e copie da depositare. In sostanza detta disposizione contiene una precisa cadenza temporale per il deposito 20 gg. liberi prima della data di trattazione per il deposito di documenti e 10 gg. per le memorie illustrative al fine di salvaguardare le prevalenti esigenze collegate al diritto di difesa ed alle necessità del regolare contraddittorio tra le parti del giudizio. L’osservanza dei detti termini assume carattere di obbligatorietà e perentorietà, derivandone che se i documenti sono presentati illegittimamente ed irritualmente non possono assumere alcuna specifica valenza ed efficacia ai fini probatori e non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione CTR Sicilia 19 luglio 2012, numero 262 CTR Toscana 30 marzo 2012, numero 26 . I documenti prodotti dalle parti durante l’udienza di discussione, poiché presentati oltre il termine perentorio stabilito dall’articolo 32, comma 1, D.Lgs. numero 546/1992, non possono essere presi in esame della Commissione e, quindi, sono irrilevanti ai fini del giudizio CTR Bergamo 6 febbraio 2012, numero 16 . Il caso. Nella fattispecie in esame il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento ritenendo la mancanza di notificazione dell’avviso di accertamento. La CTP e la CTR hanno respinto il ricorso, rilevando quest’ultima che dagli atti prodotti dal’ufficio risultava che l’accertamento era stato notificato mediante ritiro del plico presso l’ufficio postale con consegna a soggetto terzo estraneo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione eccependo che il giudice del merito non ha ritenuto perentorio il termine di cui al citato articolo 32. Temine perentorio per il deposito dei documenti. La SC ha ritenuto che la facoltà di produrre documenti entro il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione di cui all’articolo 32, pur in mancanza di una esplicita sanzione per la parte, è sottoposta ad un termine perentorio che comporta decadenza ai sensi dell’articolo 152 c.p.c., atteso il fine che il termine persegue. In aggiunta gli stessi giudici hanno affermato che il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere di nuovo presentato in appello nel rispetto del disposto dell’articolo 32 ed analogamente a quanto prevede l’articolo 87 disp. att. c.p.c., comunque se il documento è inserito nel fascicolo di primo grado e depositato nel momento della costituzione in giudizio unitamente al fascicolo di appello, la finalità di mettere a disposizione il documento alla controparte è raggiunta, per cui risulta sanata l’inosservanza delle modalità di produzione del documento Cass. numero 21309/2010 . La decisione in esame trova del resto conferma in precedenti pronunciamenti da cui emerge che l'articolo 58, D.Lgs. numero 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello che secondo l'articolo 32, comma 1 richiamato dall'articolo 61 con riguardo alle norme relative al giudizio di I grado deve rispettare il termine perentorio per il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio del deposito fino a 20 giorni liberi prima della data di udienza Cass. numero 2787/2006 e numero 138/2004 .
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 9 maggio – 6 settembre 2013, numero 20523 Presidente Cappabianca – Relatore Crucitti Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l'appello proposto da B. F. avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento per l'asserita mancanza di notificazione dell'avviso di accertamento. I Giudici di appello rilevavano che dagli atti prodotti ritualmente dall'Ufficio - non prevedendo il D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 32, un termine perentorio per il deposito dei documenti - risultava che l'avviso di accertamento era stato notificato mediante ritiro del plico presso l'Ufficio postale con consegna a tale C. G Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, B.F Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, numero 890, articolo 8. La ricorrente, nel censurare il capo di sentenza con il quale era stata accertata l'avvenuta notificazione dell'atto di accertamento prodromico alla cartella impugnata, rileva che in nessuno degli atti allegati dall'Ufficio risultava la qualità della persona che aveva provveduto a ritirare il plico presso l'Ufficio postale con la conseguenza che la notificazione doveva ritenersi nulla. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex articolo 366 c.p.c Costituisce principio consolidato quello per cui la Corte deve essere in grado di acquisire dalla mera lettura del ricorso - e senza dover accedere ad atti del giudizio di merito - una sufficiente conoscenza del fatto sostanziale che, se fondato su atti o documenti prodotti nel processo, impone alla parte ricorrente di trascriverne integralmente il contenuto in modo di consentire alla Corte di valutare immediatamente la ammissibilità e fondatezza del motivo dedotto cfr. Corte Cass. SU 24.9.2010 numero 20159 id. 6^ sez. ord. 30.7.2010 numero 17915 id. 3^ sez. 4.9.2008 numero 22303 id. 3^ sez. 31.5.2006 numero 12984 id. 1^ sez. 24.3.2006 numero 6679 id. Corte Cass. 3^ sez. 25.2.2005 numero 4063 id. sez. lav. 21.10.2003 numero 15751 id. sez. lav. 12.6.2002 numero 8388 . Nella specie - a fronte delle contrapposte deduzioni delle parti avendo la ricorrente dedotto che la notificazione sarebbe avvenuta a mezzo di Ufficiale Giudiziario e l'Agenzia, per quel che risulta dalle difese riportate in ricorso, tramite spedizione di lettera raccomandata da parte dell'Ufficio - la ricorrente ha omesso di fornire gli elementi di conoscenza necessari per verificare le forme e le modalità seguite per la notifica - circostanze che, peraltro, neppure è dato evincere dalla sentenza impugnata - nonchè per individuare il luogo in cui è stata eseguita la notifica ed il soggetto al quale è stato consegnato l'atto elementi tutti indispensabili per verificare se l'atto di partecipazione sia o meno riconducibile allo schema normativo astratto della notificazione degli atti tributari , trascurando di trascrivere nel ricorso il contenuto della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo richiestogli. Corte Cass. 6 sez. L, ord. 30.7.2010 numero 17915 id. 3^ sez. 31.5.2006 numero 12984 id. sez. lav. 29.8.2005 numero 17424 . 2. Con il secondo motivo - rubricato violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 42 - si deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell'affermare che le argomentazioni riportate nel ricorso presuppongono una conoscenza dell'avviso di accertamento in quanto essa ricorrente aveva presunto che il recupero fiscale si riferisse ad un canone di locazione solo dal modello unico 99. Il motivo è inammissibile apparendo evidente dallo stesso tenore testuale che il passo censurato costituisce mero inciso privo di contenuto decisorio. 3. Con il terzo motivo afferente violazione di legge la ricorrente deduce l'erronea interpretazione da parte del Giudice di appello, del D.Lgs. numero 564 del 1992, articolo 32, a per avere ritenuto non perentori i termini dallo stesso previsti per il deposito di documenti. In materia, questa Corte ha affermato che la facoltà di produrre documenti entro venti giorni liberi prima della data di trattazione di cui al citato articolo 32, pur in mancanza di una esplicita sanzione per la parte che intenda avvalersene, è sottoposta a un termine perentorio e, quindi, sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 152 c.p.c., comma 2, avuto riguardo allo scopo che il termine persegue ed alla funzione che lo stesso adempie Cass. 9.1.2004 numero 138 . Va, peraltro, rilevato che l'irrituale produzione di un documento nel giudizio tributario di primo grado, non rilevata dal giudice, non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, articolo 58, comma 2, cfr. Cass. numero 6914/2011 . Nel contenzioso tributario, infatti, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, articolo 32, ed in forma analoga nell'articolo 87 disp. att. c.p.c. tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - ancorchè le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata Cass. numero 21309 del 15/10/2010 in fattispecie relativa alla produzione della documentazione inerente alla notifica degli avvisi di accertamento . Nella specie, i documenti erano prodotti in secondo grado tant'è che del contenuto degli stessi da atto sia la sentenza impugnata che il contribuente in ricorso. Ne consegue, in applicazione dei superiori principi, il rigetto del motivo con correzione in tal senso della sentenza impugnata. In conclusione il ricorso va rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.