Gli elementi retributivi che valgono a definire la base di calcolo dell’indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato iscritti al Fondo di previdenza ex d.P.R. numero 1032/1973 hanno carattere tassativo.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 17512, depositata il 31 luglio 2014. Il fatto. In accoglimento della pretesa del ricorrente, nei primi due gradi di giudizio veniva riconosciuta la computabilità della retribuzione di posizione, parte fissa, di cui al CCNL Dirigenza Area 1 Ministeri , biennio economico 2004 – 2005, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita erogata dall’INPDAP. L’INPS quale successore dell’INPDAP ricorreva in Cassazione rilevando la non inclusione di tale voce retributiva tra quelle dettate, ai fini della determinazione dell’indennità, dall’articolo 38, d.P.R. numero 1032/1973, avente carattere tassativo e, quindi, non derogabile dalla contrattazione collettiva. Orientamento consolidato. I giudici di p.za Cavour hanno più volte affermato che, in applicazione dell’articolo 3, d.P.R. numero 1032/1973, la base contributiva cui l’indennità di buonuscita deve essere commisurata non può includere emolumenti diversi da quelli espressamente menzionati dall’articolo 38, la cui elencazione ha carattere tassativo. Resta, pertanto, esclusa ogni possibilità di interpretare le locuzioni «stipendio», «paga» o «retribuzione» nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva, riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso e continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa. Qualifica. La Cassazione, inoltre, sottolinea l’erroneità dei presupposti da cui muove la memoria difensiva il ricorrente non possedeva la qualifica dirigenziale, ma apparteneva alla carriera direttiva e, quale ex funzionario del Ministero dell’Interno, aveva solo percepito un trattamento economico equiparato a quello di un dirigente e, in virtù di tale equiparazione economica, aveva ricevuto la c.d. retribuzione di posizione. La Corte, quindi, accoglie il ricorso dell’INPS, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. fonte www.lavoropiu.info
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 17 giugno – 31 luglio 2014, numero 17512 Presidente Curzio – Relatore Blasutto Ragioni di fatto e di diritto La Corte pronuncia in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'articolo 380 bis c.p.c., condivisa dal Collegio, lette le memorie di parte resistente. Con sentenza numero 444/2011 la Corte d'Appello di Firenze rigettava l'appello proposto dall'Inpdap avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che, accogliendo la domanda proposta da M.R. , ex Direttore Amministrativo Contabile, ex carriera di ragioneria, posizione C3 comparto Ministeri, aveva riconosciuto la computabilità della retribuzione di posizione, parte fissa, di cui al CCNL Dirigenza Area 1 Ministeri , biennio economico 2004-2005, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita erogata dall'Inpdap. Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Inps, quale successore ex lege dell'Inpdap, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo rilevando il carattere tassativo dell'elencazione delle voci utili ai fini de quibus dettata dal D.P.R. numero 1032 del 1972, articolo 38, non derogabile da parte della contrattazione collettiva, e la non ricomprensione della predetta voce retributiva fra quelle contemplate dalla norma anzidetta. Il M. è rimasto intimato. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato ex articolo 375, primo comma, numero 5 c.p.c., per cui può essere trattato in camera di consiglio ex articolo 380 bis, primo comma, c.p.c La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che, in applicazione del D.P.R. numero 1032 del 1973, articolo 3, la base contributiva cui l'indennità di buonuscita deve essere commisurata non può includere emolumenti diversi da quelli espressamente menzionati dal medesimo D.P.R. numero 1032 del 1973, articolo 38, la cui elencazione ha carattere tassativo, o da leggi speciali, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di interpretare le locuzioni stipendio , paga o retribuzione nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva, riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso e continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa cfr, ex plurimis, Cass., nnumero 16596/2004 19427/2006 13201/2008 28281/2008 27836/2009 più in particolare è stato osservato che il D.P.R. numero 1032 del 1973, articolo 38, nell'individuare la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita, fa espresso riferimento alle retribuzioni annue, nonché a specifiche indennità ed assegni previsti da varie norme di legge comma 1 , prevedendo poi che concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale comma 2 con la conseguenza che, attesa l'inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita cfr, ex plurimis, Cass., SU, numero 14/2007 , deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e giusta l'inequivoco tenore della norma surricordata, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale e, quindi, interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo dell'indennità di buonuscita cfr., Cass., numero 27836/2009, cit. . Stante la non appartenenza dell'emolumento in questione alla elencazione tassativa del ridetto D.P.R. numero 1032 del 1973, articolo 38 e non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla ricordata giurisprudenza di legittimità, il motivo di ricorso deve trovare accoglimento v. anche le recenti ordinanze di questa Corte, nnumero 17420 e 17421 del 2013 . Giova richiamare anche Cass. sent. numero 709 del 2012, secondo cui, in tema di trattamento di fine servizio per i pubblici dipendenti già assunti alla data del 31 dicembre 1995, è demandata alla contrattazione collettiva soltanto la definizione delle modalità applicative della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto articolo 2, comma 7, della legge numero 335 del 1995 e la nuova regolamentazione contrattuale della materia , destinata a superare la previgente disciplina ex articolo 72, comma 3, del d.lgs. numero 29 del 1993, ora trasfuso nell'articolo 69, comma 2, del d.lgs. numero 165 del 2001, va riferita ad un intervento complessivo di modifica del quadro normativo e non a meri interventi specifici su taluni punti, quale l'inclusione di voci retributive nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Pertanto, attesa l'inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita, in difetto di specifiche disposizioni, all'autonomia collettiva è preclusa l'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella relativa base di calcolo. Nella specie, per un dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 1995, è stata esclusa la computabilità della retribuzione di posizione di cui al c.c.numero l. 2002/2005 del comparto università . Deve anche evidenziarsi che, in questione in parte analoga pubblico dipendente che ha svolto mansioni dirigenziali di reggenza , le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza numero 10413 del 14 maggio 2014, hanno ribadito il principio secondo cui nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli articolo 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, numero 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, numero 165, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente. È stato confermato con tale sentenza che L'indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato prevista dagli articolo 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 numero 1032, recante il testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. L'articolo 3 stabilisce che gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, che cessino dal servizio, conseguono, dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo, il diritto alla indennità di buonuscita che è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'articolo 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva si considerano “l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti” a ciò si aggiungono “gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva” ossia i trattamenti retributivi accessori ed integrativi dei quali sia prevista l'inclusione nella suddetta base contributiva. Questo criterio è poi specificato nell'articolo 38 che definisce la base contributiva come costituita dall'80 per cento dello “stipendio, paga o retribuzione annui”, nonché di assegni specificamente individuati ed elencati l'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti l'assegno perequativo per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato ed altre indennità previste per particolari settori del pubblico impiego. Quindi risulta testualmente dalla lettera delle due citate disposizioni articolo 3 e 38 il carattere tassativo degli elementi retributivi che valgono a definire la base di calcolo dell'indennità di anzianità e che sono quelli inquadrabili nella nozione di stipendio oppure in quella di uno degli assegni dell'elenco del cit. articolo 38 . . Sul carattere tassativo dell'elencazione degli emolumenti indicati dall'articolo 38 del d.P.R. numero 1032 del 1973 si è espressa questa Corte anche successivamente cfr. ex plurimis, Cass., sez. lav., 25 ottobre 2011, numero 22125 16 febbraio 2012 numero 2259 18 gennaio 2012 numero 709. In particolare in quest'ultima pronuncia si sottolinea come, in ogni caso, la regola per cui la indennità di anzianità viene calcolata su una base non onnicomprensiva, ossia limitata allo stipendio base, con esclusione di altre indennità, conduce comunque ad un trattamento più favorevole rispetto al trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti privati, giacché i dipendenti pubblici ai quali trova applicazione l'articolo 38 cit., hanno il vantaggio di moltiplicare l'ultimo stipendio per il numero degli anni di servizio prestati, in luogo del sistema del trattamento di fine rapporto, che si compone della somma di accantonamenti annuali, che riproducono, non già i più alti compensi percepiti al termine della carriera, ina solo la quota di quelli ricevuti anno per anno conf. Cass., sez. lav., 9 maggio 2008, numero 11605 in tali termini, S.U. sent. numero 10413/14 cit. . A ciò aggiungasi che le considerazioni mosse nella memoria difensiva di parte resistente muovono dall'erroneo presupposto del possesso della qualifica dirigenziale da parte del M. , il quale apparteneva alla carriera direttiva e, quale ex funzionario del Ministero dell'Interno, aveva solo percepito un trattamento economico equiparato a quello di dirigente in virtù del beneficio di cui all'articolo 15 legge numero 232/90 e, in virtù di tale equiparazione economica, aveva ricevuto la c.d. retribuzione di posizione. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex articolo 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto dell'originaria domanda. Sussistono giustificati motivi, in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute, per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda compensa le spese dell'intero giudizio.