Iscrizione ipotecaria su cartelle di pagamento per sanzioni amministrative: giurisdizione giudice ordinario

La controversia in ordine all’iscrizione ipotecaria emessa a tutela di crediti aventi natura non tributaria, in quanto relativi a sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari per l’olio d’oliva, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

È quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 23113 del 12 novembre 2015. Il caso. Il giudizio nasce da un’opposizione ex articolo 615 c.p.c. proposta dagli eredi di un uomo avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario per la riscossione sui beni immobili del de cuius a garanzia di crediti portati da varie cartelle di pagamento. Il giudice adito declinava parzialmente la giurisdizione indicando come munita di questa il giudice tributario. La Commissione provinciale adita in riassunzione, dopo aver rigettato, in una precedente Camera di Consiglio, l’istanza di sospensione cautelare proposta dai ricorrenti, sollevava d’ufficio la questione di giurisdizione, rilevando che tre delle cartelle di pagamento concernevano crediti derivanti dall’applicazione di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell’articolo 2 della l. numero 898/1996, per indebita percezione di aiuti comunitari per l’olio d’oliva, cioè crediti non aventi natura tributaria e quindi sottratti alla cognizione del giudice tributario. Termine per sollevare il conflitto di giurisdizione. Preliminarmente le Sezioni Unite respingono la tesi sostenuta dal pubblico ministero nelle conclusioni ex articolo 380- ter c.p.c. secondo cui il regolamento di giurisdizione sarebbe inammissibile per tardività, essendo stato proposto dopo che la Commissione aveva in precedenza respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. Invero, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della l. numero 69/2009, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione «fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito». Detta norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che il limite oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto di giurisdizione non è costituito dal compimento in sé della prima udienza, se nell’udienza prevista dall’articolo 183, primo comma, c.p.c. il giudice si è limitato ad adottare i provvedimenti indicati nello stesso primo comma, cioè provvedimenti ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione in tal caso, quel limite si sposta all’udienza che il giudice fissa in base al secondo comma del medesimo articolo. Tanto è avvenuto nel caso di specie, ove il giudice tributario, prima dell’udienza di trattazione, ha provveduto, nella Camera di Consiglio all’uopo fissata, sull’istanza di sospensione. L’aver tenuto tale Camera di Consiglio non ha quindi precluso il promovimento del conflitto di giurisdizione, e ciò sia in base al tenore letterale del citato articolo 59 della l. numero 69/2009, sia in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, poiché l’opposta conclusione finirebbe col vanificare la garanzia costituzionale della tutela cautelare, nella quale è insita l’urgenza di provvedere. Giurisdizione ordinaria se l’iscrizione ipotecaria riguarda crediti di natura non tributaria. Ciò posto, le Sezioni Unite attribuiscono la controversia, limitatamente alle tre cartelle indicate, alla competenza del giudice ordinario. Invero, a giudizio degli Ermellini, le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, ai sensi dell’articolo 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario solo qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria, spettando altrimenti la giurisdizione al giudice ordinario. Ne consegue che la controversia in ordine all’iscrizione ipotecaria emessa a tutela di crediti aventi natura non tributaria – recati dalle cartelle indicate dal giudice a quo –, in quanto relativi a sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari per l’olio d’oliva, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Corte di Cassazione, sezioni Unite Civili, ordinanza 21 luglio – 12 novembre 2015, numero 23113 Presidente Cicala – Relatore Virgilio Ritenuto in fatto 1. Concettina lannazzo, V.F.C e G.F. C., eredi di A. C., proposero opposizione ex articolo 615 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario per la riscossione sui beni immobili del de cuius a garanzia di crediti vantati da diverse amministrazioni e portati da varie cartelle di pagamento. Il Tribunale adito, con sentenza numero 619 del 12 marzo 2013, declinò parzialmente la giurisdizione, indicando come munito di questa il giudice tributario, in relazione ad undici delle cartelle di pagamento in questione. La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, adita in riassunzione, dopo aver rigettato, in una precedente camera di consiglio, l'istanza di sospensione cautelare proposta dai ricorrenti, con ordinanza depositata all'esito dell'udienza dell' 11 giugno 2014 regolarmente comunicata alle parti costituite ha sollevato d'ufficio la questione di giurisdizione, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, numero 69, rilevando che tre delle cartelle di pagamento precisamente quelle recanti i numeri 0302000001640698200101, 0302002000298199000000 e 0302002000961794800000 concernevano crediti derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'ars. 2 della legge numero 898 del 1986, per indebita percezione di aiuti comunitari per l'olio d'oliva, cioè crediti non aventi natura tributaria e quindi sottratti alla cognizione del giudice tributario. 2. Le parti del giudizio di merito non si sono costituite. Considerato in diritto 1. Il pubblico ministero, nelle conclusioni scritte rassegnate ai sensi dell'articolo 380 ter cod. proc. civ., ha chiesto che il regolamento sia dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato proposto, come riferito in narrativa, all'esito dell'udienza dell' 11 giugno 2014, dopo che la Commissione aveva in precedenza respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato proposta dai ricorrenti. La tesi non è condivisibile. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge numero 69 del 2009, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito . Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale la norma deve essere interpretata nel senso che il limite oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto di giurisdizione non è costituito dal compimento in sé della prima udienza, se nell'udienza prevista dall'articolo 183, primo comma, cod. proc. civ. il giudice si è limitato ad adottare i provvedimenti indicati nello stesso primo comma, cioè provvedimenti ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione in tal caso, quel limite si sposta all'udienza che il giudice fissa in base al secondo comma del medesimo articolo Cass., sez. unumero , numero 5873 del 2012 e numero 1527 del 2014 . Nella fattispecie in esame il giudice tributario, ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. numero 546 del 1992, prima della udienza o della camera di consiglio di trattazione della controversia , ha provveduto, nella camera di consiglio all'uopo fissata per il giorno 19 marzo 2014 dal presidente della commissione, e dopo aver delibato il merito , sull'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato proposta dai ricorrenti. Deve ritenersi che l'aver tenuto tale camera di consiglio non abbia precluso il promovimento dei conflitto di giurisdizione nella successiva prima udienza di trattazione , sia in base al tenore letterale del citato articolo 59 della legge numero 69 del 2009, il quale individua il limite invalicabile, come detto, nella prima udienza fissata per la trattazione del merito , sia in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, poiché l'opposta conclusione finirebbe col vanificare la garanzia costituzionale della tutela cautelare, nella quale è insita l'urgenza di provvedere, come del resto conferma il citato articolo 47 del d.lgs. numero 546 del 1992, là dove prevede che il presidente fissa la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile e che, in caso di eccezionale urgenza, il presidente stesso può disporre, in via provvisoria, la sospensione fino alla pronuncia del collegio cfr., per un caso analogo relativo all'articolo 11, comma 3, cod. proc. amm., Cass., sez. unumero , numero 13570 del 2015 . 2. La giurisdizione va regolata con l'attribuzione della controversia, limitatamente alle tre cartelle indicate in narrativa, alla competenza del giudice ordinario. Le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, ai sensi dell'articolo 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, appartengono infatti alla giurisdizione del giudice tributario sole qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria, spettando altrimenti la giurisdizione al giudice ordinario Cass., sez. unumero , numero 5286 del 2009 e numero 641 del 2015 cfr., per le controversie in tema di fermo di beni mobili registrati, ex articolo 86 del citato d.P.R. numero 602/73, Cass. sez. unumero , numero 14831 del 2008 e numero 15425 del 2014 . Ne consegue che la controversia in ordine all'iscrizione ipotecaria emessa a tutela di crediti aventi natura non tributaria - recati dalle cartelle indicate dal giudice a quo numero 0302000001640698200101, n 0302002000298199000000 e numero 0302002000961794800000 -, in quante relativi a sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari per l'olio d'oliva, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario v. Cass., sez. unumero , numero 4804 del 2005 . 3. In conclusione, relativamente alle menzionate cartelle di pagamento, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme sopra menzionata, dinanzi al quale vanno rimesse le parti. 4. Non v'è luogo a provvedere sulle spese. P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette le parti, relativamente alle cartelle di pagamento indicate in motivazione. Cassa in parte qua la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme citata in motivazione.