In caso di trasferimento dei titoli da un mandato fiduciario cointestato a un dossier intestato a uno solo dei depositanti originari a seguito del decesso di uno dei cointestatari , non si riscontra una plusvalenza imponibile Risposta Agenzia delle Entrate 8 marzo 2021 numero 159 .
Salvo che iltrasferimentodei titoli avvenga per donazione o successione, dal punto di vista fiscale il trasferimento dei titoli o il cambio di intestazione deldossier titoliè equiparato allacessionedegli stessi strumenti al valore di mercato. Le considerazioni valgono anche nell'ipotesi di trasferimento dei titoli da un dossier cointestato a un dossier intestato a uno solo dei depositanti originari, considerato che si verifica comunque un cambio di intestazione. Quando il cambio di intestazione del deposito titoli non deriva da manifestazione di volontà del coniuge superstite, ma è una conseguenza della morte dell'altro cointestatario, il trasferimento su un conto intestato al superstite del 50% dei titoli - non caduto in successione - non può essere assimilato ad una cessione. Il caso di specie analizzato dall'AE rientra in questo perimetro applicativo. In particolare, il mandato ha ad oggetto un deposito titoli presso una banca estera e i fiducianti mandanti all'apertura del rapporto hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del c.d. regime delrisparmio amministratoin relazione ai redditi diversi articolo 6, comma 1, d.lgs. 461/97 . Per effetto di tale opzione, la Fiduciaria è tenuta all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% su ciascuno dei redditi diversi realizzati dal contribuente articolo 67 TUIR . Il regime, inoltre, consideracessionea titolo oneroso fiscalmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva anche il trasferimento di titoli, quote, certificati o rapporti a rapporti di custodia o amministrazione, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione, salvo che il trasferimento non sia avvenuto persuccessione o donazione. In tal caso, la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o la perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dalvalore normale, alla data del trasferimento, dei rapporti trasferiti. In relazione al mandato cointestato tra due coniugi, la fiduciaria chiede chiarimenti sulla corretta modalità di applicazione di detta disciplina laddove uno dei due cointestatari muoia es. il marito e, pertanto, i beni presenti nel deposito titoli sottostante il mandato cointestato debbano essere trasferiti alla moglie, intestatario superstite, per la quota parte del 50% ad essa riferibile. In particolare, l'istante chiede se il trasferimento del 50% del mandato debba essere considerato fiscalmente rilevante o se lo stesso possa avvenire senza applicazione dell'imposta. L'AE chiarisce che ilcambio di intestazionedel deposito titoli non deriva da una manifestazione di volontà del coniuge superstite ma è una conseguenza della morte dell'altro cointestatario il trasferimento su un conto intestato al coniuge superstite del 50% dei titoli non può essere quindi assimilato ad una cessione. Il valore di carico dei titoli non cambia rispetto a quello del deposito di provenienza, in quanto sarà costituito dal costo o valore di acquisto originario o in caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, si assume come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli come rilevato nel rapporto di provenienza. Fonte mementopiu.it