Non sussiste, nel nostro ordinamento, un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali e rientra nell’autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto con le OO.SS anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 14511, depositata il 10 giugno 2013. Sostituzione accordo sindacale. Un sindacato quadri del credito cooperativo aveva presentato ricorso contro una sentenza di appello in cui non veniva considerata condotta antisindacale il comportamento di una banca, la quale aveva sostituito il trattamento in precedenza applicato, frutto di un accordo tra gli altri con il ricorrente, con un altro trattamento concordato con altri sindacati, tra i quali non viera quello ricorrente, imponendo tale nuovo trattamento agli iscritti al sindacato non stipulante, nonostante l’esplicito diniego espresso. Nessun obbligo di trattativa per il datore. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che, nell’attuale sistema normativo dell’attività sindacale, non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali il datore di lavoro non ha quindi l’obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni. Pertanto, per gli Ermellini, può configurarsi l’ipotesi di condotta antisindacale prevista dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori solo quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un’apprezzabile lesione della libertà sindacale dell’organizzazione esclusa. Criteri differenti per lavoratori e sindacati. Inoltre, i giudici di legittimità hanno precisato che lo Statuto dei lavoratori, mentre accoglie il principio di parità di trattamento solo per i lavoratori articolo 15 , per i sindacati fa proprio, ai fini del riconoscimento di una particolare tutela, il criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale articolo 19 . Tale criterio non impone una uguaglianza di trattamento dei sindacati forniti di tale requisito, né tanto meno impone l’estensione ad associazioni sindacali diverse da quelle stipulanti condizioni dell’esercizio dell’attività sindacale riconosciute da contratti collettivi, più favorevoli di quelle previste per legge.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 febbraio - 10 giugno 2013, numero 14511 Presidente Vidiri – Relatore Marotta Svolgimento del processo Con sentenza della Corte di Appello di Roma numero 3262/2007 del 28 novembre 2007, in parziale riforma della sentenza di primo grado, veniva confermato il provvedimento reso dal Tribunale di Roma ex articolo 28 legge numero 300/1970 con il quale era stato ritenuto insussistente il comportamento antisindacale denunciato dal SI.NA.DI. Sindacato Nazionale Personale Direttivo ed Area Quadri delle Banche di credito Cooperativo / Cassa Rurali Artigiane e delle Organizzazioni Periferiche e Centrali di categoria - Delegazione Territoriale Lazio, Umbria e Sardegna - ed asseritamente posto in essere dalla ICCREA Banca S.p.A Riteneva la Corte territoriale che la parte datoriale in quanto responsabile dell'attuazione della contrattazione sottoscritta da FEDERCASSE nel sostituire un accordo sindacale stipulato anche con l'organizzazione sindacale ricorrente con altro stipulato tra altri soggetti non avesse posto in essere alcun comportamento antisindacale. Riteneva, al riguardo, che non fosse ravvisabile alcun diritto o interesse dell'organizzazione sindacale ad agire in giudizio in relazione alla validità, efficacia o anche all'interpretazione di un contratto collettivo alla cui stipulazione era rimasta estranea, che non poteva sussistere una pretesa soggettiva alla trattativa senza che la controparte datoriale si fosse obbligata in tal senso, obbligo di cui nella fattispecie non vi era traccia, che non vi era prova dell'asserita modificatio in peius da parte del nuovo contratto applicato. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il SI.NA.DI. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l'ICCREA Banca S.p.A. che ha anche depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ Motivi della decisione 1. Con primo motivo il sindacato ricorrente denuncia Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio . Si duole del fatto che la sentenza per un verso individua una fattispecie quale oggetto di causa la sostituzione del contratto stipulato con SI.NA.DI. ancora in corso di applicazione con altro contratto stipulato con altre 00.SS. e poi decide come se si trattasse di una questione diversa diritto alla trattativa e/o diritto all'accertamento di validità, efficacia o interpretazione del contratto collettivo . Rileva che il SI.NA.DI. non aveva mai posto la questione di essere stato escluso dalle trattative e dalla stipula del nuovo contratto e che la fattispecie da esaminare, e su cui decidere, era altra e cioè se la sostituzione della disciplina dettata da un contratto collettivo stipulato con un Sindacato con altra disciplina dettata da un contratto stipulato con un diverso Sindacato costituisse comportamento antisindacale. La sentenza, inoltre, avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine al fatto che i lavoratori, dopo un primo atto di dissenso e quindi di adesione alla linea del sindacato ricorrente, avevano accettato la nuova contrattazione e proprio in questo si era integrata la lesione della posizione del SI.NA.DI. 2. Con il secondo motivo il sindacato ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione dell'articolo 28 legge numero 300/1970 . Ribadisce che la questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito non atteneva alla libertà di trattativa ma all'aggiramento del ruolo sindacale essendovi stata, con l'applicazione anche agli iscritti SI.NA.DI. di un contratto pattuito con altri sindacati, di fatto una diretta trattativa con i lavoratori. 3. Va premesso che non può essere esaminata la questione della legittimazione attiva del SI.NA.DI. dal momento che tale questione richiederebbe per la sua soluzione l'esame di documenti e di elementi fattuali non consentita in questa fase di legittimità. 4. Il primo motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità per inadeguatezza del quesito di diritto, è comunque infondato. 5. Non sembra pertinente al decisum il rilievo secondo cui la Corte territoriale sarebbe pervenuta alla conferma del decreto ex articolo 28 st. lav. di rigetto dell'azionata domanda come se si trattasse di un petitum diverso diritto alla trattativa e/o diritto all'accertamento di validità, efficacia o interpretazione del contratto collettivo laddove il SI.NA.DI. non aveva mai posto la questione di essere stato escluso dalle trattative e dalla stipula del nuovo contratto. La Corte capitolina ha, infatti, utilizzato il riferimento alla partecipazione del SI.NA.DI alle trattative solo a titolo esemplificativo, per evidenziare che una esclusione da tali trattative avrebbe integrato una condotta antisindacale, condotta che, invece, ha ritenuto non sussistente con riguardo alla sostituzione della contrattazione stipulata con il SI.NA.DI. con altra, successiva, stipulata senza detta sigla sindacale. Anche il riferimento alla insussistenza di un diritto o interesse dell'organizzazione sindacale ad agire in giudizio in relazione alla validità, efficacia o anche all'interpretazione di un contratto collettivo alla cui stipulazione sia rimasta estranea è utilizzato dalla Corte territoriale solo nell'ambito di una premessa argomentativa e non certo per significare che quella era la questione devoluta al giudice dell'impugnazione. Contrariamente all'assunto del ricorrente non vi è stata, poi, alcuna carenza motivazionale avendo la Corte territoriale espresso il proprio convincimento, in modo logico e coerente, attraverso un triplice ordine di considerazioni e cioè che a vi era stata una sequenza di intese ed accordi accettata anche dal SI.NA.DI. confermativa del fatto che andasse rimesso in discussione l'intero assetto classificatorio di settore, con ciò evidenziandosi la condivisa esigenza di superare tanto il contratto collettivo del 5 giugno 1992 quanto il successivo accordo del 18 luglio 1995 b non sussisteva, in mancanza di una specifica obbligazione in tal senso, alcun diritto dell'organizzazione sindacale alla contrattazione c non era stato provato il peggioramento del trattamento retribuito ed in ogni caso questo era irrilevante ai fini della denunciata condotta antisindacale, potendo al più riguardare i singoli lavoratori. 5. Il secondo motivo, oltre a presentare analoghi profili di inammissibilità del primo, non contenendo una censura specifica alle ragioni poste a base della decisione del giudice di appello nei termini sopra riassunti, è del pari infondato. Il ricorrente assume che doveva considerarsi positiva la risposta da dare al sindacato alla domanda da esso posta al giudice e cioè se costituisse condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro il quale aveva sostituito il trattamento in precedenza applicato, frutto di un accordo tra gli altri con il SI.NA.DI., con altro trattamento concordato con altri sindacati tra i quali non vi era quello ricorrente , imponendo tale nuovo trattamento agli iscritti al sindacato non stipulante nonostante l'esplicito diniego espresso. Ed invero non sussiste, nel nostro ordinamento, un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le OO.SS. e rientra nell'autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto con OO.SS. anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente. La giurisprudenza di questa Corte è conformemente orientata nel ritenere che, nell'attuale sistema normativo della attività sindacale, non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali il datore di lavoro non ha quindi l'obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni, potendosi configurare l'ipotesi di condotta antisindacale prevista dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori solo quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un'apprezzabile lesione della libertà sindacale dall'organizzazione esclusa cfr. in tal senso Cass. numero 1504 del 10 febbraio 1992 id. numero 6166 del 20 giugno 1998 numero 212 del 9 gennaio 2008 . In conseguenza è stato, ad esempio, ritenuto che il comportamento del datore di lavoro il quale applichi il contratto collettivo concluso con alcune organizzazioni sindacali soltanto ai lavoratori aderenti all'accordo e non anche ai dipendenti che, iscritti al sindacato che ne rifiuta la sottoscrizione, non intendano aderirvi, non concreta gli estremi della condotta antisindacale vietata dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, non rilevando a tal fine l'eventuale danno economico subito dal singolo lavoratore, con le possibili ripercussioni sulla sua decisione di continuare ad aderire al sindacato che rifiuta il contratto. È stato anche precisato che lo Statuto dei lavoratori, mentre accoglie il principio di parità di trattamento solo per i lavoratori articolo 15 , per i sindacati fa proprio, ai fini del riconoscimento di una particolare tutela, il criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale articolo 19 , criterio che non impone una uguaglianza di trattamento dei sindacati forniti di tale requisito, né' tanto meno impone l'estensione ad associazioni sindacali diverse da quelle stipulanti condizioni dell'esercizio dell'attività sindacale riconosciute da contratti collettivi, più favorevoli di quelle previste per legge. È stato, pertanto, ritenuto che non costituisce condotta lesiva della libertà ed attività sindacale, repressa dall'articolo 28 della stessa legge, l'aver negato ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale costituita nell'ambito di un'associazione sindacale lo stesso numero di permessi retribuiti concessi ai dirigenti delle r.s.a. di altre organizzazioni stipulanti un apposito accordo tale condotta vietata è ravvisabile solo qualora risulti oggettivamente idonea ad ostacolare o limitare l'attività sindacale e, sotto il profilo soggettivo, sia anche intenzionalmente diretta a tale effetto così Cass. numero 13085 del 5 dicembre 1991 . Orbene, nella specie, il SI.NA.DI. non pone in discussione che la parte datoriale, in quanto responsabile dell'attuazione della contrattazione sottoscritta dal soggetto che ne aveva la rappresentanza, e cioè della FEDERCASSE, si fosse trovata di fronte alla esigenza manifestatasi già in sede di protocollo di intesa del settore bancario del 4/6/1997 e dell'Accordo Quadro di tale protocollo di intesa stipulato in data 28/2/1998 - accettato dal SI.NA.DI., unitamente alla F.I.D.I.C.C., con verbale separato in data 10/11/1999 -, con i quali erano state definite le linee di rinnovo del C.C.N.L. di un nuovo assetto classificatorio del settore rispetto a quello già previsto dagli accordi del 92-95, con la previsione di un C.C.N.L. per i dirigenti ed uno per il restante personale in cui sono confluiti i quadri ed i funzionari . Neppure pone in discussione che su tale base siano iniziate le trattative cui aveva partecipato anche il SI.NA.DI. Area Quadri che, in tale sede, aveva manifestato le proprie divergenze sul contenuto del C.C.N.L Il fatto che, poi, il datore di lavoro abbia sottoscritto il nuovo contratto del 7/12/2000 che andava a sostituire il precedente contratto collettivo del 5 giugno 1992 ed il successivo accordo del 18 luglio 1995 prescindendo dall'adesione di detto sindacato non integra in sé alcuna condotta antisindacale rientrando nella normale dialettica tra le parti. Neppure può ravvisarsi una lesione delle prerogative del SI.NA.DI. nell'intervenuta accettazione da parte di propri iscritti delle nuove condizioni di cui al contratto del 7/12/2000, sia perché tale lesione andava documentata a mezzo di una precisa indicazione del numero dei lavoratori che avevano scelto di lasciare tale Sindacato optando per il nuovo trattamento ottenuto a seguito della stipula del C.C.N.L. cui il primo era rimasto estraneo sul punto il ricorso è assolutamente privo di autosufficienza sia perché un tale risultato, ove pure registrato, non può certo considerarsi quale effetto diretto di una contrattazione che ha rispettato tutti i passaggi procedurali e rispetto alla quale non è ravvisabile alcun vincolo di stipula nei confronti di tutte le OO.SS. pure partecipanti alle trattative. 6. Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali tutte le altre eccezioni o obiezioni devono considerarsi assorbite, in conclusione, il ricorso va rigettato. 7. Per il criterio legale della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, in favore della ICCREA Banca S.p.A., liquidate come in dispositivo tenendo conto del nuovo sistema di determinazione compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, numero 140 che, all'articolo 41 stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012 ed avuto riguardo allo scaglione di riferimento della causa considerati i parametri generali indicati nell'articolo 4 del D.M. e delle tre fasi previste per il giudizio di cassazione fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria nella allegata Tabella A. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento, in favore della ICCREA Banca S.p.A., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.