La qualificazione del contratto è un’operazione ermeneutica, tesa ad identificare il modello legale astratto di contratto all’interno del quale sussumere il contratto in concreto stipulato, al fine di assoggettare quest’ultimo alla disciplina dettata dal primo.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 11921 del 17 maggio 2013. Il caso. Due lavoratori ricorrevano al Giudice del lavoro lamentando l’illegittimità del licenziamento comunicatogli per avere rifiutato il trasferimento presso una società spagnola, appartenente al medesimo gruppo del loro datore di lavoro. Un ricorrente, inoltre, lamentava la nullità del contratto di formazione stipulato, con conseguente riconducibilità del rapporto intercorso ad un «ordinario» rapporto di lavoro subordinato. La Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande, ritenendo che tra le parti fosse intercorso un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto, sospensivamente condizionato al trasferimento dei ricorrenti in Spagna ed alla loro assunzione presso la consociata spagnola. Atteso che tale condizione non si era avverata per fatto imputabile ai lavoratori, l’accordo era quindi divenuto efficace con conseguente risoluzione del rapporto. Con particolare riferimento alla richiesta di nullità del contratto di formazione, inoltre, la Corte di Appello riteneva provato che nei mesi in cui il contratto aveva avuto esecuzione il ricorrente fu concretamente formato, con conseguente rigetto anche di questa domanda. I necessari passaggi logico-giuridici per riqualificare un rapporto . Contro tale sentenza i lavoratori ricorrevano alla Corte di Cassazione con un ricorso che, tuttavia, viene dichiarato inammissibile in ragione di un evidente errore di impostazione. Con l’occasione tuttavia, la Corte offre uno spunto argomentativo di chiaro interesse quando, affermando il principio esposto in massima, chiarisce che la qualificazione del contratto è strutturalmente articolata in tre fasi i la prima, consiste nella «ricerca della comune volontà dei contraenti» ii la seconda, nella «individuazione della fattispecie legale» e iii l’ultima, nel «giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli elementi di fatto in concreto accertati». Solo due possono essere valutati in Cassazione . Di queste tre fasi, le ultime due si traducono nell’applicazione di norme di diritto e, come tali, sono sindacabili in sede di legittimità. La prima fase, invece, consiste in un accertamento di fatto riservato al Giudice del merito, salva la sindacabilità in Cassazione solo per difetto di motivazione o violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Principio all’apparenza scontato che, tuttavia, potrebbe offrire parametri più «certi» nell’esame ed eventualmente nella censura di quel mare magnum di pronunce che, con rigore davvero variabile e quindi con ampi margini di aleatorietà, decidono sulla natura – autonoma o subordinata - di un rapporto di lavoro intercorso tra due soggetti.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 marzo - 16 maggio 2013, numero 11921 Presidente Napoletano – Relatore Blasutto Svolgimento del processo D.G.S. e G.F.M. proponevano ricorso al Giudice del lavoro di Bergamo deducendo di essere stati illegittimamente licenziati in data 30 gennaio 2003 dalla socomma 3V Sigma per non avere aderito alla richiesta dalla società di trasferirsi presso la consociata spagnola 3V Iberia. La G. sosteneva pure la nullità del contratto di formazione con cui era stata assunta. In primo grado il Tribunale adito accoglieva il ricorso limitatamente all'impugnativa del licenziamento. Ordinava la reintegra del D.G. nel posto di lavoro e il pagamento in favore della G. delle retribuzioni residue in relazione alla durata del contratto di formazione. In accoglimento del gravame proposto dalla società 3V Sigma, la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22.11.2007, riformava la sentenza di primo grado ritenendo che tra le parti fosse intercorso un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sospensivamente condizionato al trasferimento dei dipendenti in Spagna e all'assunzione presso la 3V Iberia che la condizione non era venuta ad esistenza per causa imputabile ai ricorrenti e dunque doveva considerarsi avverata ai sensi dell'articolo 1359 cod. civ. che ne era conseguita la risoluzione del contratto di lavoro, essendo divenuto efficace l'accordo di risoluzione consensuale con 3V Sigma dalla data dell'inadempimento al contratto con 3V Iberia che la domanda proposta dalla G. , oltre ad essere infondata per le medesime ragioni che riguardavano la domanda del D.G. , era infondata anche per essere stato dimostrato in giudizio che nei mesi in cui il contratto ebbe corso la ricorrente fu effettivamente istruita ed addestrata. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso D.G.S. e G.F.A.M.J. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la socomma 3V Chemical Company s.p.a. già 3V Sigma s.p.a. per effetto di mutamento di denominazione sociale . Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo si censura la sentenza per vizio di motivazione articolo 360 numero 5 cod. procomma civ. . L'accordo era unicamente diretto a stabilire le modalità dell'assunzione e il passaggio dei due dipendenti alla 3V Iberia, essendo illogico ritenere che un lavoratore concordi la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in corso prima ancora di avere preso possesso dei nuovo posto di lavoro. Lo spostamento dell'oggetto e dell'interesse delle parti sulla risoluzione consensuale del contratto di lavoro costituiva una interpretazione della Corte di appello che non trovava alcuna giustificazione razionale. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. La qualificazione del contratto è una operazione ermeneutica volta ad identificare il modello legale astratto di contratto all'interno del quale sussumere il contratto in concreto stipulato, al fine di assoggettare quest'ultimo alla disciplina dettata dal primo tale operazione strutturalmente si articola in tre fasi, la prima delle quali consiste nella ricerca della comune volontà dei contraenti, la seconda nella individuazione della fattispecie legale e l'ultima consiste nel giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli elementi di fatto in concreto accertati le ultime due fasi si traducono nell'applicazione di norme di diritto e sono come tali sindacabili in sede di legittimità, mentre la prima fase si traduce in un accertamento in fatto, come tale riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del difetto di motivazione o della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale Cass. 12289 del 2004 . Il motivo proposto lamenta, quanto alla prima operazione, relativa alla ricerca della comune volontà dei contraenti, l'inesatta interpretazione delle risultanze istruttorie senza trascrivere le deposizioni testimoniali che sarebbero state male interpretate pertanto il ricorso non soddisfa i requisito di autosufficienza. Quanto alla qualificazione giuridica dell'accordo, ossia alla sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, non è stato proposto uno specifico motivo di impugnazione corredato del relativo quesito di diritto vertente sulla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. Al di fuori di tale denuncia l'interpretazione dell'accordo compete al giudice di merito. Il vizio logico che si denuncia è poi riferibile non direttamente alla motivazione della sentenza, ma a questa in via mediata per avere accreditato una versione ritenuta irragionevole la contestazione involge la ricostruzione fattuale alla luce delle risultanze istruttorie, le quali però non sono state validamente censurate, per quanto già detto. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione in relazione al fatto che la 3V Sigma avrebbe assunto i ricorrenti unicamente in funzione del trasferimento presso la 3V Iberia, mentre non vi era alcuna prova che i contratti con la3V Sigma fossero stati conclusi con il solo scopo di realizzare tale progetto nessuna clausola contenente tale condizione era stata apposta ai contratti stipulati con la 3V Sigma. Anche tale motivo è inammissibile. Non è indicato il fatto determinante che la Corte avrebbe omesso di considerare. Quella che parte ricorrente ritiene costituire un vizio logico della motivazione, è piuttosto un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, alle quali si intende attribuire un significato diverso da quello accreditato dal giudice di merito. Peraltro, anche per tale motivo valgono le considerazioni sopra esposte circa il difetto di autosufficienza, non essendo state riportate le deposizioni testimoniali e i contratti che sarebbero stati interpretati in modo illogico. Il ricorso va dunque respinto, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi e Euro 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge.