Avvocati in litigio per motivi di bilancio

Anche agli Ordini professionali si applica il principio contabile dell’annualità e le altre regole previste per i bilanci degli enti pubblici.

Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, nella sentenza numero 2361 del 30 aprile 2013. Il caso. La questione, all'attenzione della VI Sezione, è stata posta a seguito del ricorso presentato da un gruppo di avvocati per l'annullamento del conto consuntivo relativo agli anni 2006 e 2007 e il bilancio preventivo per gli anni 2008 e 2009 predisposti e sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia, nonché la delibera dell’Assemblea degli iscritti all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale ordinario di Foggia adottata in data 26 gennaio 2008, con cui era stata disposta l’approvazione dei richiamati bilanci preventivi e consuntivi. Nel senso dell' applicabilità del suddetto principio sta la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 1 della l. 25 giugno 1999, numero 208 Disposizioni in materia finanziaria e contabile , la quale sancisce l’obbligatoria conformazione degli ordinamenti contabili – anche – degli Ordini professionali ai princìpi di cui legge 3 aprile 1997, numero 94 Modifiche alla L. 5 agosto 1978, numero 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio . Stante l’ampiezza del rinvio in tal modo operato alla generale legge di riforma in tema di contabilità di Stato, deve, pertanto ritenersi, ha osservato il Collegio, che la disposizione del 1999 abbia sancito la generale applicabilità nei confronti degli enti pubblici non economici – e in assenza di normative speciali – dei princìpi esistenti in materia di contabilità dello Stato. Ebbene, l’estensione agli Ordini professionali di tali princìpi appare indubitabile laddove si osservi che tale estensione è normativamente disposta nei confronti di tutti gli Enti e gli organismi di cui al comma 2 dell’articolo 1, d.lgs. 3 febbraio 1993, numero 29 il quale contempla, senza eccezione alcuna, «tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali». Applicabilità agli Ordini professionali del principio di annualità del bilancio. Ora, il generale richiamo ai princìpi contabili di cui alla l. numero 94/1997 ratione temporis applicabile alla vicenda all'attenzione del Collegio fa sì che nei confronti degli ordini professionali trovasse applicazione anche il principio di annualità del bilancio sancito in via generale dall’articolo 2, l. numero 468/1978, come modificato dall’articolo 1, l. numero 94/1997, cit. Pertanto, i primi Giudici hanno correttamente affermato l’applicabilità agli Ordini professionali del principio di annualità del bilancio, ma diversa è la questione per quanto concerne l’illegittimità delle delibere di approvazione dei bilanci preventivi per gli anni 2008 e 2009. Ciò in quanto l'illegittimità non rilevava per il bilancio 2009. L’applicazione al caso di specie del principio di annualità del bilancio comporta altresì l’applicazione del principio secondo cui stante il carattere autorizzatorio ex ante del bilancio degli Enti pubblici che il bilancio di previsione deve essere approvato – salvo giustificate ipotesi di deroga, anche di fonte normativa, che qui non sussistono - entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello cui l’esercizio si riferisce. Conseguentemente, l’approvazione del bilancio preventivo dopo l’avvio dell’esercizio finanziario di riferimento risulta in contrasto con il richiamato principio di annualità, a meno che non risulti la legittima attivazione di forme di esercizio provvisorio quali quelle previste dall’articolo 81, Cost., dall’articolo 16, l. numero 468/1978 o dall’articolo 23, d.P.R. numero 97/2003. Per le medesime ragioni dinanzi richiamate riferite all’applicazione del principio di annualità proprio del bilancio statale anche agli Enti pubblici non economici non può essere condiviso l’argomento secondo cui l’applicazione del richiamato principio imporrebbe soltanto che le voci attive e passive di ciascun esercizio siano mantenute all’interno di un singolo quadro annuale, a prescindere dal momento dell’anno in cui interviene in concreto l’approvazione del bilancio. Al riguardo, La Sezione ha osservato che il combinato operare dei princìpi di annualità ed universalità del bilancio, nonché il suo carattere autorizzatorio impongono che – salvo giustificate deroghe che nel caso di specie non sono state evidenziate – il bilancio preventivo debba essere necessariamente approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio di riferimento e che non sia sufficiente a garantirne la legittimità il fatto che le grandezze in esso trasfuse siano tutte riferibili all’esercizio di riferimento. Di conseguenza, è illegittima la delibera con cui, in corso di anno, viene approvato il bilancio preventivo relativo all’annualità in corso. A conclusioni diverse, invece, si deve giungere in relazione all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2009 la quale, pur essendo intervenuta con inusitato anticipo, non risulta violativa dei princìpi da ultimo richiamati. La relazione dei revisori. Relativamente alla procedura di approvazione dei bilanci, secondo il Collegio, non è possibile sostenere la piena applicazione nei confronti degli Ordini professionali delle previsioni di cui al d.P.R. 97/2003 ci si riferisce, ad esempio, alla mancata acquisizione della relazione del Collegio dei revisori dei conti . Ed infatti, l’analisi del pertinente quadro normativo non consente di affermare la piena e puntuale applicabilità nei confronti degli Ordini professionali delle disposizioni di cui ai dd.P.R. nnumero 696/1979 e 97/2003 ostandovi in via di principio la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 1, l. numero 70/1975 , ma soltanto le norme di principio desumibili dalla disciplina sulla contabilità generale dello Stato di cui alle leggi nnumero 468/1978, 94/1997 e 196/2009 – fra cui, ai fini che qui rilevano, il generale principio di annualità del bilancio. Le convocazioni dell'assemblea degli iscritti. Il Collegio, con la citata sentenza, nell'esaminare le questioni sollevate, ha preso in considerazione anche le problematiche connesse alla convocazione. Nel silenzio della legge, ha osservato, non appare possibile ipotizzare in capo agli Ordini un onere comunicativo particolarmente gravoso quale quello che si sostanzierebbe nella convocazione degli iscritti tramite l’invio di lettere raccomandate con avviso di ricevimento. In sostanza, se l’ordinamento ha ritenuto sufficiente la mera prova dell’invio per posta prioritaria degli avvisi di convocazione per ciò che riguarda uno degli atti fondamentali della vita degli Ordini quello relativo al rinnovo dei relativi Organi , a maggior ragione si deve ritenere che le medesime modalità di convocazione siano da ritenere adeguate in relazione all’adozione di delibere quelle relative all’approvazione dei documenti di bilancio la cui rilevanza nell’ambito della vita dell’Ordine è – a tutto concedere – assimilabile. Sotto tale aspetto, si ritiene che l’Ordine degli avvocati di Foggia abbia fornito un prova adeguata in relazione a quanto nella propria disponibilità e in relazione alle limitate previsioni di cui al richiamato articolo 3, d.lgs. numero 382/1944 in ordine all’effettivo invio delle comunicazioni contenenti l’avviso di convocazione. Nel caso specifico, integra prova adeguata in ordine al compimento delle richiamate attività, la produzione di un elenco di 40 pagine recante su ciascuna pagina i timbri del Consiglio dell’Ordine e del locale Ufficio delle Poste italiane recante i nominativi di 2.164 avvocati e, in calce, una dichiarazione del seguente tenore «si dichiara di ricevere in data odierna 2/1/2008 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia numero 2164 cartoline, di cui all’accluso elenco, inerenti l’invito a partecipare alle operazioni elettorali del Consiglio – 2/1/2008».

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19 febbraio - 30 aprile 2013, numero 2361 Presidente Caracciolo – Estensore Contessa Fatto Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Foggia riferisce che con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia e recante il numero 580/2008, gli avvocati Nobile, Leo, Colasanta e Ladogana hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, il conto consuntivo relativo agli anni 2006 e 2007 e il bilancio preventivo per gli anni 2008 e 2009 predisposti e sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia, nonché la delibera dell’Assemblea degli iscritti all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale ordinario di Foggia adottata in data 26 gennaio 2008, con cui era stata disposta l’approvazione dei richiamati bilanci preventivi e consuntivi. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale adito ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati Nobile, Leo, Colasanta e Ladogana e, per l’effetto, ha disposto l’annullamento degli atti impugnati. La sentenza in questione è stata impugnata in sede di appello dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Foggia il quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi 1 Error in procedendo e in iudicando – Difetto di una valida procura alle liti – Violazione dell’articolo 19 della l. 1034/1971, dell’articolo 35 del R.D. numero 1054 del 1924 e dell’articolo 6 del R.D. 17 agosto 1907, numero 642 – Violazione dell’articolo 83, c.p.c. Il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che il ricorso di prime cure fosse da considerarsi radicalmente nulla in quanto proposto e sottoscritto da una persona l’avvocato Carlo Nobile che risulta non esistente, mentre la notificazione dello stesso risulta essere stata effettuata da un soggetto diverso l’avvocato Carlantonio Nobile di Foggia . Del pari, risulterebbe radicalmente nulla la procura alle liti, rilasciata in favore di un soggetto inesistente l’avv. Carlo Nobile e in effetti sottoscritta per autentica da un soggetto inesistente. 2 Error in procedendo e in iudicando circa la mancata declaratoria di inammissibilità del motivo accolto in sentenza – Violazione dei princìpi generali in tema di giudizio amministrativo – Violazione della l. numero 1034/1971 e dell’articolo 100, c.p.c. – Erroneità e/o contraddittorietà della motivazione. Il T.A.R. avrebbe erroneamente affermato la sussistenza nel caso di specie di un interesse differenziato e qualificato dei ricorrenti in primo grado all’impugnativa delle delibere dinanzi richiamate, affermando che la loro approvazione avesse determinato una violazione del ius ad officium degli iscritti all’assemblea degli iscritti all’Albo degli avvocati. Al riguardo il Tribunale, pur muovendo da una premessa condivisibile quella secondo cui i ricorrenti in primo grado - in qualità di iscritti all’Albo - vanterebbero unicamente un interesse ad insorgere avverso delibere caratterizzate da vizi idonei ad incidere sul corretto funzionamento dell’Organo deliberante , sarebbe giunto a una conclusione erronea quella secondo cui la violazione del principio di annualità nella formazione e approvazione del bilancio sarebbe, appunto, idonea ad incidere sul funzionamento del richiamato organo . In tal modo decidendo, tuttavia, i primi Giudici avrebbero omesso di considerare - che la mancata presentazione ed approvazione del bilancio non era addebitabile all’Assemblea dei soci, bensì al Consiglio dell’Ordine, cui spetta – appunto – il compito di predisporre e presentare il bilancio - che, comunque, difettava un interesse a dedurre quale profilo di illegittimità quello relativo alla violazione del principio di annualità. Ciò, in quanto, anche ad ammettere la cogenza di tale principio, l’eventuale annullamento degli atti di approvazione dei bilanci per tale ragione non sarebbe in alcun modo sanabile ex post e anzi comporterebbe che, in sede di riedizione del potere, gli Organi a ciò deputati non potrebbero che provvedere con ulteriore ritardo. Conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che il ricorso in primo grado fosse inammissibile per carenza di un interesse concreto, diretto ed immediato all’impugnativa - che, sotto ogni altro aspetto, gli atti di approvazione erano stati adottati da Organi legittimamente costituiti e convocati - che, anche ad ammettere che il mancato rispetto del principio di annualità rappresenti ex se una violazione di legge, i ricorrenti in primo grado avrebbero dovuto attivare tutti gli strumenti sollecitatori volti a contrastare il comportamento inerte serbato dagli Organi competenti. Non avendo essi operato in tal senso e, soprattutto, non essendosi attivati nel corso del competente anno contabile , essi avrebbero realizzato una condotta di fatto acquiescente, di cui i primi Giudici avrebbero necessariamente dovuto tener conto - ancora, i primi Giudici avrebbero dovuto rilevare la carenza di un interesse concreto ed immediato all’impugnativa dei bilanci consuntivi e preventivi. Ed infatti a per quanto riguarda i bilanci consuntivi, siccome essi costituiscono una sorta di ‘quadro cristallizzato’ ex post delle operazioni contabili compiute in corso di anno, non vi sarebbe un interesse effettivo all’approvazione entro un determinato lasso temporale b per quanto riguarda i bilanci preventivi, siccome essi assumono una valenza meramente programmatica, non emerge del pari un interesse immediato e diretto alla loro impugnativa, in specie se riferita alla tempistica della relativa approvazione. 3 Error in procedendo e in iudicando circa la interpretazione del principio di annualità del bilancio, nonché circa la ritenuta violazione dello stesso – Violazione degli articolo 100 e 112, c.p.c. – Violazione degli articolo 3 e 7 del d.lgs. lgt. numero 382/1944 – Violazione e/o erronea applicazione del d.P.R. numero 97/2003 e dell’articolo 20 del codice civile – Erroneità e/o contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione. Il T.A.R. avrebbe erroneamente affermato che il principio di annualità dei bilanci postuli la convocazione su base rigidamente annuale dell’assemblea degli iscritti. Al contrario, tale principio postula unicamente il rispetto dell’arco annuale cui riferire le grandezze finanziarie di riferimento, anche se i consuntivi e i preventivi vengano in concreto applicati su base diversa rispetto a quella annuale. Laddove il T.A.R. avesse correttamente inteso il principio di annualità nel senso di imporre che le voci attive e passive di ciascun esercizio vengano mantenute all’interno di un singolo quadro annuale, avrebbe necessariamente dovuto respingere il primo ricorso. Del resto, neppure la puntuale convocazione su base annuale dell’Assemblea degli iscritti varrebbe di per sé a salvaguardare il richiamato principio di annualità. Basti pensare al caso in cui l’assemblea, pur se puntualmente convocata su base annuale, approvi un bilancio le cui voci non rispettino il più volte richiamato principio di annualità. Sotto tale aspetto, la sentenza in epigrafe risulterebbe erronea per essersi fondata sull’applicazione del principio invero inesistente della ‘annualità della convocazione’. Ancora, l’erroneità dell’invocato principio di annualità della convocazione emergerebbe con evidenza dal d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, numero 382 recante ‘Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali’ il quale prevede come unica ipotesi di convocazione obbligatoria dell’assemblea degli iscritti quella finalizzata al rinnovo del Consiglio dell’Ordine del resto, il carattere biennale di tale convocazione obbligatoria giustificherebbe il fatto che l’Ordine degli avvocati di Foggia proceda – al pari di altri Ordini – alla convocazione su base biennale dell’assemblea finalizzata all’approvazione dei principali documenti contabili, in tal modo facendo coincidere le due votazione in parola . E ancora, il T.A.R. avrebbe erroneamente affermato che il presunto principio di annualità del bilancio fosse desumibile dal d.P.R. 97 del 2003 si tratta di una disciplina normativa certamente inapplicabile nei confronti degli Albi professionali . Ad ogni modo, anche a voler ritenere applicabile sulla base di una sorta di auto vincolo il d.P.R. 97, cit., dovrebbe necessariamente rilevarsi che tale decreto non contempli in alcun modo il principio dell’annualità nella convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare i bilanci. Del pari, erronea e generica sarebbe l’affermazione secondo cui anche a prescindere dal richiamato autovincolo il principio dell’annualità del bilancio – inteso nel senso di annualità nella convocazione – sarebbe da rinvenire nell’ambito della disciplina di diritto comune. Ad ogni modo, il T.A.R. avrebbe dovuto rilevare che, in sede di proposizione del ricorso, non era stata in alcun modo evocata quale parametro di legittimità alcuna disposizione civilistica. 4 Error in procedendo e in iudicando – Violazione degli articolo 100 e 112 c.p.c. – Ultrapetizione – Erroneità, contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione. Il T.A.R. avrebbe erroneamente omesso di considerare che, con la memoria difensiva presentata in primo grado in data 16 gennaio 2009, gli odierni appellati avevano limitato il petitum di causa al solo annullamento del conto consuntivo per il 2006 e il 2007. 5 Error in procedendo e in iudicando – Violazione degli articolo 100 e 112, c.p.c. sotto altro e subordinato profilo – Ultrapetizione - Erroneità, contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione. In via subordinata rispetto all’accoglimento dei motivi di appello sin qui divisati, l’Ordine degli avvocati di Foggia chiede che la sentenza in epigrafe venga riformata nel senso di ritenere tempestiva quanto meno l’approvazione assembleare del consuntivo 2007 e del preventivo 2008 al momento che le deliberazioni impugnate erano state adottate nel corso del 2008 . Si sono costituiti in giudizio gli avvocati Nobile, Leo, Colasanta e Ladogana i quali hanno concluso nel senso della reiezione del gravame. Con ordinanza numero 1167/2009, resa all’esito della camera di consiglio del 3 marzo 2009, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare formulata dall’Ordine degli avvocati appellante e, per l’effetto, ha sospeso gli effetti della sentenza in epigrafe. Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto 1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dall’Ordine degli Avvocati di Foggia avverso la sentenza del T.A.R. della Puglia con cui è stato accolto il ricorso proposto da alcuni suoi iscritti e per l’effetto è stata annullata la deliberazione dell’assemblea degli iscritti all’Albo degli avvocati presso il Tribunale di Foggia in data 26 gennaio 2008 con la quale è stato approvato il conto consuntivo relativo agli anni 2006 e 2007 e il bilancio preventivo per gli anni 2008 e 2009. 2. L’appello è parzialmente fondato, nei sensi di cui in appresso. 3. Il primo motivo di appello con cui l’Ordine degli avvocati di Foggia ha affermato la radicale nullità del ricorso di prime cure in quanto proposto e sottoscritto da una persona - l’avvocato Carlo Nobile - che risulterebbe non esistente, mentre la notificazione dello stesso risulta essere stata effettuata da un soggetto diverso - l’avvocato Carlantonio Nobile - è infondato. Al riguardo si osserva che non sussisteva alcun effettivo dubbio in ordine all’identità fra a il soggetto il quale risultava nell’elenco dei ricorrenti e conferitario della procura alle liti si tratta dell’avvocato Carlo Nobile, nato a Foggia il 29 gennaio 1956 e b il soggetto il quale risultava aver effettuato la notifica del ricorso ed effettivamente iscritto al locale Albo degli avvocati si tratta dell’avvocato Carlantonio Nobile, nato a Foggia il 29 gennaio 1956 . A tacer d’altro, almeno due circostanze depongono nel senso che l’identità fra tali soggetti potesse essere desunta oltre ogni ragionevole dubbio e in base ad ordinari canoni di logica e buona fede - in primo luogo, il fatto che nell’epigrafe del ricorso di primo grado era stato indicato un codice fiscale evidentemente idoneo ad individuare in modo univoco un soggetto dal nome di Carlantonio Nobile si tratta dell’effettivo nome del legale di cui trattasi - in secondo luogo, il fatto che l’avvocato Carlantonio Nobile sia un professionista ben noto nell’area del foggiano ove ha rivestito dal 2000 al 2005 le funzioni di membro del locale Consiglio dell’Ordine , così come risulta fatto notorio – e viene confermato dallo stesso Ordine appellante – che non esistano altri professionisti dal nome di Carlo o di Carlantonio Nobile iscritti al medesimo Albo degli avvocati. 3.1. Il motivo deve, quindi, essere respinto. 4. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso possono essere esaminati in modo congiunto e sono meritevoli di parziale accoglimento, come di seguito precisato. Si premette al riguardo che l’esame del secondo motivo di ricorso con il quale l’Ordine degli avvocati di Foggia ha affermato che il primo ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, non ravvisandosi nel caso di specie una lesione diretta ed immediata del ius ad officium dei ricorrenti in primo grado richiede una precisazione preliminare. Ed infatti, l’articolazione del motivo di appello non rende sufficientemente chiaro se l’invocata pronuncia di inammissibilità dovrebbe conseguire alla radicale carenza, in capo agli avvocati Nobile, Leo, Colasanta e Ladogana della stessa legittimazione al ricorso tradizionalmente intesa come titolarità di una posizione sostanziale di carattere differenziato e qualificato che abilita un determinato soggetto alla proposizione dell’azione , ovvero della carenza in capo ad essi di uno specifico interesse all’impugnativa intesa quale utilità ricavabile dall’esito favorevole dell’iniziativa giudiziaria . 4.1. Ebbene, prendendo le mosse dal primo aspetto, non sembra dubitabile che i ricorrenti in primo grado fossero titolari della legitimatio ad causam. Sotto tale aspetto ci si limita ad osservare che la sentenza in epigrafe è meritevole di conferma laddove richiama il consolidato orientamento il quale riconosce ai membri di un organismo collegiale la legittimazione a ricorrere nelle ipotesi in cui vengano dedotti vizi propri del procedimento deliberativo i quali si concretino in violazioni procedurali lesive del munus rivestito basti citare al riguardo Cons. Stato, V, 14 settembre 2012, numero 4892 id., V, 31 gennaio 2001, numero 358 – si tratta di pronunce rese in relazione alla posizione soggettiva dei consiglieri comunali, ma la cui ratio di fondo il Collegio ritiene estensibile anche all’ipotesi, che qui rileva, dei membri dell’assemblea di un Ordine professionale - . Ebbene, impostati in tal modo i termini concettuali della questione, non sembra dubitabile che gli odierni appellanti potessero almeno in astratto dolersi della mancata rituale convocazione dell’assemblea al fine di approvare i bilanci e i rendiconti annuali. Ciò in quanto la stessa violazione del principio di annualità sulla cui consistenza si tornerà fra breve era di per sé idonea a compromettere il regolare esercizio del munus tipico del membro dell’assemblea deliberativa, precludendo l’ordinario esercizio di uno dei poteri tipici dell’assemblea medesima e, in via mediata, dei suoi membri al riguardo, è appena il caso di richiamare la previsione di cui al primo comma dell’articolo 7 del d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, numero 382 – ‘Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali’ -, secondo cui “Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo” . 4.2. La questione si pone in termini diversi per ciò che riguarda l’interesse all’impugnativa in senso classico intesa quale utilità concreta ritraibile dalla parte attrice, nella situazione di fatto e di diritto in cui essa versa al momento della proposizione dell’azione, a seguito del favorevole esito del giudizio . Impostati in tal modo i termini della questione emerge in primo luogo che i ricorrenti in primo grado non vantassero alcuno specifico interesse ad impugnare nel 2008 la delibera con cui l’assemblea dei soci aveva approvato i consuntivi relativi agli anni 2006 e 2007. Sotto tale aspetto il ricorso in appello osserva in modo condivisibile che, una volta assodato che il profilo di illegittimità ascritto alla delibera di approvazione concerne unicamente la tempistica della sua approvazione mentre alcuna censura di tipo sostanziale è rivolta avverso il contenuto del conto consuntivo di che trattasi , risulta con evidenza che nessun interesse effettivo potrebbe derivare dalla coltivazione del ricorso. Ed infatti, l’unico effetto dell’annullamento della delibera con cui sono stati approvati i conti consuntivi relativi alle due annualità in questione una volta rilevata la carenza di illegittimità di ordine sostanziale inficianti il contenuto di tali documenti contabili sarebbe quello di imporre all’Organo deliberante la ri-approvazione del documento nella medesima formulazione. In tal caso, tuttavia, non solo l’attività conformativa conseguente all’annullamento in sede giurisdizionale dell’atto impugnato non potrebbe in alcun modo elidere la scaturigine del lamentato profilo di illegittimità derivando esso dall’irrimediabile decorso del tempo , ma per di più i tempi necessari alla riapprovazione dei conti consuntivi non sortirebbero alcun altro effetto sostanziale, se non quello di allungare ulteriormente i tempi necessari per la definizione della vicenda contabile. Va da sé che sarebbe radicalmente impossibile, attraverso l’annullamento in sede giurisdizionale della delibera di approvazione dei conti consuntivi e i conseguenti obblighi conformativi, ottenere l’effetto conformativo di far retrocedere temporalmente il momento rilevante ai fini dell’approvazione della delibera stessa. 4.3. Pertanto, il ricorso in appello deve essere accolto per la parte in cui è stata chiesta la riforma della sentenza in epigrafe laddove ha disposto l’annullamento della delibera assembleare anche in relazione all’approvazione dei conti consuntivi per gli anni 2006 e 2007. 5. A conclusioni in parte diverse deve giungersi per ciò che riguarda la parte della sentenza con cui è stata accolta l’impugnativa proposta in primo grado in relazione ai bilanci preventivi per gli anni 2008 e 2009. Sotto questo aspetto, deve ritenersi che sussistesse uno specifico interesse in capo ai ricorrenti in primo grado all’impugnativa delle delibere di approvazione dei bilanci preventivi per il 2008 e il 2009, atteso che in questo caso diversamente da quanto rilevato in relazione all’approvazione dei consuntivi per i due anni precedenti l’impugnativa riguardava l’annualità in corso ed era stata tempestivamente proposta, non avendo quindi riguardo a situazioni definitivamente consolidate. 6. Nel merito, occorre domandarsi se i primi Giudici abbiano correttamente applicato nel caso di specie il principio dell’annualità del bilancio e se correttamente ne abbiano dedotto l’illegittimità delle delibere di approvazione dei bilanci preventivi relativi agli anni 2008 e 2009. 6.1. Al primo quesito deve essere data risposta in senso affermativo. Si osserva al riguardo che i primi Giudici abbiano correttamente concluso nel senso dell’applicazione anche agli Ordini professionali del principio di annualità del bilancio, seppure essi hanno tratto tale conclusione sulla base di un paradigma normativo non pertinente. Al riguardo si osserva - che la conclusione in questione non può essere correttamente fondata sulle previsioni di cui al d.P.R. 18 dicembre 1979, numero 696 in seguito sostituito dal d.P.R. 27 febbraio 2003, numero 97 – ‘Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici economici di cui alla l. 20 marzo 1975, numero 70’ - . Ciò in quanto, l’ambito di applicazione della disciplina in parola coincide con quello della richiamata l. 70 del 1975 la quale, come è noto, non include la disciplina relativa agli ordini e ai collegi professionali - che la conclusione in questione neppure rinviene un adeguato fondamento nel richiamo alla disciplina civilistica della contabilità di diritto comune invero, solo genericamente invocata nell’ambito della sentenza appellata , stante l’oggettiva specialità che caratterizza il regìme contabile degli enti pubblici non economici – quali gli Ordini professionali -. Ebbene, nonostante i richiami normativi non perspicui operati dai primi Giudici, deve ritenersi che la sentenza in epigrafe sia comunque meritevole di conferma laddove ha affermato l’applicabilità del principio contabile dell’annualità nei confronti degli Ordini professionali. Ed invero, depone nel senso di tale applicabilità la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 1 della l. 25 giugno 1999, numero 208 ‘Disposizioni in materia finanziaria e contabile’ , la quale sancisce l’obbligatoria conformazione degli ordinamenti contabili – anche – degli Ordini professionali ai princìpi di cui legge 3 aprile 1997, numero 94 ‘Modifiche alla L. 5 agosto 1978, numero 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio’ . Stante l’ampiezza del rinvio in tal modo operato alla generale legge di riforma in tema di contabilità di Stato, deve, pertanto ritenersi che la disposizione del 1999 abbia sancito la generale applicabilità nei confronti degli enti pubblici non economici – e in assenza di normative speciali – dei princìpi esistenti in materia di contabilità dello Stato. Ebbene, l’estensione agli Ordini professionali di tali princìpi appare indubitabile laddove si osservi che tale estensione è normativamente disposta nei confronti di tutti gli Enti e gli organismi di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, numero 29 il quale contempla, senza eccezione alcuna, “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali” . Ora, il generale richiamo ai princìpi contabili di cui alla l. 94 del 1997 ratione temporis applicabile alla vicenda di causa fa sì che nei confronti degli Ordini professionali trovasse applicazione anche il principio di annualità del bilancio sancito in via generale dall’articolo 2 della l. 468 del 1978, come modificato dall’articolo 1 della l. 94 del 1997, cit. 6.2. Una volta chiarito che i primi Giudici abbiano correttamente affermato l’applicabilità agli Ordini professionali del principio di annualità del bilancio, occorre domandarsi se la sentenza in epigrafe risulti parimenti condivisibile laddove ha ritenuto che l’applicazione di tale principio palesasse l’illegittimità delle delibere di approvazione dei bilanci preventivi per gli anni 2008 e 2009. 6.2.1. Al quesito di cui sopra deve essere fornita risposta solo parzialmente positiva, dovendosi concludere nel senso di confermare la ravvisata illegittimità della delibera di approvazione del bilancio preventivo in relazione all’anno 2008 e dovendo escluderla in relazione all’anno 2009. Al riguardo si osserva - che l’applicazione al caso di specie del principio di annualità del bilancio comporti altresì l’applicazione del principio secondo cui stante il carattere autorizzatorio ex ante del bilancio degli Enti pubblici il bilancio di previsione deve essere approvato – salvo giustificate ipotesi di deroga, anche di fonte normativa, che qui non sussistono - entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello cui l’esercizio si riferisce - che, conseguentemente, l’approvazione del bilancio preventivo dopo l’avvio dell’esercizio finanziario di riferimento risulti in contrasto con il richiamato principio di annualità, non risultando in atti la legittima attivazione di forme di esercizio provvisorio quali quelle previste dall’articolo 81, Cost., dall’articolo 16 della l. 468 del 1978 o dall’articolo 23 del d.P.R. 97 del 2003. Per le medesime ragioni dinanzi richiamate riferite all’applicazione del principio di annualità proprio del bilancio statale anche agli Enti pubblici non economici non può essere condiviso l’argomento secondo cui l’applicazione del richiamato principio imporrebbe soltanto che le voci attive e passive di ciascun esercizio siano mantenute all’interno di un singolo quadro annuale, a prescindere dal momento dell’anno in cui interviene in concreto l’approvazione del bilancio. Al riguardo ci si limita ad osservare che il combinato operare dei princìpi di annualità ed universalità del bilancio, nonché il suo carattere autorizzatorio impongono che – salvo giustificate deroghe che nel caso di specie non sono state evidenziate – il bilancio preventivo debba essere necessariamente approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio di riferimento e che non sia sufficiente a garantirne la legittimità il fatto che le grandezze in esso trasfuse siano tutte riferibili all’esercizio di riferimento. 6.2.2. Le conclusioni cui si è giunti retro, sub 6.2.1. basate sull’applicazione del principio di annualità del bilancio, nella sua configurazione tipica di documento autorizzatorio inducono, quindi, all’annullamento della delibera con cui, in corso di anno, era stato approvato il bilancio preventivo relativo all’annualità in corso. A conclusioni diverse, invece, si deve giungere in relazione all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2009 la quale, pur essendo intervenuta con inusitato anticipo, non risulta violativa dei princìpi da ultimo richiamati. Pertanto, le richiamate violazioni del principio di annualità e le relative conseguenze ai fini dell’annullamento non possono estendersi all’atto di approvazione del bilancio preventivo 2009. 7. Deve a questo punto essere esaminato l’appello incidentale proposto dagli avvocati Nobile, Leo, Colasanto e Ladogana. L’appello in questione, pur se proposto attraverso una memoria non notificata alle controparti, non presenta profili di inammissibilità alla luce del consolidato orientamento peraltro da ultimo trasfuso nella previsione di cui al comma 2 dell’articolo 101 del cod. proc. amm. secondo cui è possibile riproporre in appello con semplice memoria non notificata i motivi di ricorso proposti in primo grado, non espressamente esaminati – e quindi ritenuti assorbiti – dal primo Giudice in tal senso –ex plurimis - Cons. Stato, IV, 18 febbraio 2010, numero 954 id., VI, 6 dicembre 2009, numero 7577 id., V, 6 ottobre 2009, numero 6094 . Al contrario, risultano inammissibili i motivi proposti da pag. 18 a pag. 21 dell’atto di appello incidentale, trattandosi di profili di doglianza che non erano stati articolati nell’ambito del ricorso di primo grado, ma che erano stati tardivamente sollevati nel corso del giudizio attraverso una semplice memoria non depositata. 7.1. Va premesso al riguardo che, per le ragioni dinanzi esaminate sub 4, non possono trovare accoglimento i motivi di appello incidentale concernenti l’impugnativa dell’atto di approvazione del conto consuntivo per gli anni 2006 e 2007 si tratta, ad esempio, dei motivi contenuti alle pagine da 14 a 16 dell’appello incidentale . Sotto tale aspetto, risulta determinante ai fini del decidere il rilievo della carenza di uno specifico interesse all’impugnativa in parte qua della richiamata deliberazione. 7.2. Ancora, non possono trovare accoglimento i motivi di appello incidentale con i quali non si sollevano doglianze relative alla presunta violazione del ius ad officium si intendano qui richiamati gli orientamenti giurisprudenziali dinanzi citati sub 7 , bensì censure di merito inerenti la struttura e la composizione dei documenti contabili oggetto di impugnativa. Ed ancora, non possono trovare accoglimento i motivi di appello incidentale fondati sulla ritenuta, piena applicazione nei confronti degli Ordini professionali delle previsioni di cui al d.P.R. 97 del 2003 ci si riferisce, ad esempio, alla mancata acquisizione della relazione del Collegio dei revisori dei conti, di cui è menzione alle pagine 16 e 17 dell’appello incidentale . Ed infatti, come osservato retro, sub 6, l’analisi del pertinente quadro normativo non consente di affermare la piena e puntuale applicabilità nei confronti degli Ordini professionali delle disposizioni di cui ai dd.P.R. 696 del 1979 e 97 del 2003 ostandovi in via di principio la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della l. 70 del 1975 , ma soltanto le norme di principio desumibili dalla disciplina sulla contabilità generale dello Stato di cui alle leggi 468 del 1978, 94 del 1997 e 196 del 2009 – fra cui, ai fini che qui rilevano, il generale principio di annualità del bilancio - 7.3. Deve ora essere esaminato il motivo di appello incidentale rubricato sub V ‘Mancato o imperfetto avvio della comunicazione di convocazione dell’assemblea degli iscritti nell’albo degli avvocati presso il Tribunale Ordinario di Foggia – Violazione dei principi generali dell’Ordinamento che disciplinano la materia degli Organi collegiali degli enti pubblici – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsità del presupposto’ . Con il motivo in questione gli odierni appellati chiedono che la delibera di approvazione dei bilanci per cui è causa vengano annullate per invalidità delle modalità di convocazione, non risultando in atti la prova della ricezione degli avvisi di convocazione da pare dei ricorrenti in primo grado. 7.3.1. Il motivo in questione non può trovare accoglimento. In primo luogo si osserva che gli avvocati Nobile e Ladogana non avrebbero comunque interesse a coltivare il motivo di impugnazione relativo alle modalità di convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare i bilanci dal momento che risulta in atti che essi fossero comunque presenti all’assemblea in questione. Ma il motivo in questione non può trovare accoglimento neppure se riferito ai soli appellanti incidentali avvocati Leo e Colasanto. Si osserva al riguardo che il motivo in parola non può essere condiviso, dovendo trovare nel caso di specie applicazione la previsione di cui al primo comma dell’articolo 3 del d.lgs. lgt. 382 del 1944 come sostituito dall’articolo 2, comma 4-quinquies del d.l. 14 marzo 2005, numero 35, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione , secondo cui “l’assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni”. Vero è che la disposizione in esame concerne unicamente le modalità di convocazione dell’assemblea degli iscritti agli albi chiamata al rinnovo degli Organi deliberanti mentre il successivo articolo 7, il quale disciplina le attività della medesima assemblea ai fini dell’approvazione del bilancio, nulla statuisce al riguardo . Tuttavia si osserva che prevalenti ragioni di carattere sistematico inducano a ritenere che le previsioni di carattere sufficientemente garantistico di cui all’articolo 3, cit. debbano trovare applicazione anche in relazione alle modalità di convocazione della medesima assemblea degli iscritti, per le ipotesi in cui quest’ultima – in identica composizione – sia chiamata a svolgere un compito funzionalmente diverso quello di approvazione dei bilanci e dei rendiconti . Si osserva al riguardo - che, nel silenzio della legge, non appare possibile ipotizzare in capo agli Ordini un onere comunicativo particolarmente gravoso quale quello che si sostanzierebbe nella convocazione degli iscritti tramite l’invio di lettere raccomandate con avviso di ricevimento - che, se l’ordinamento ha ritenuto sufficiente la mera prova dell’invio per posta prioritaria degli avvisi di convocazione per ciò che riguarda uno degli atti fondamentali della vita degli Ordini quello relativo al rinnovo dei relativi Organi , a maggior ragione si deve ritenere che le medesime modalità di convocazione siano da ritenere adeguate in relazione all’adozione di delibere quelle relative all’approvazione dei documenti di bilancio la cui rilevanza nell’ambito della vita dell’Ordine è – a tutto concedere – assimilabile. Sotto tale aspetto, si ritiene che l’Ordine degli avvocati di Foggia abbia fornito un prova adeguata in relazione a quanto nella propria disponibilità e in relazione alle limitate previsioni di cui al richiamato articolo 3 del d.lgs. lgt. 382 del 1944 in ordine all’effettivo invio delle comunicazioni contenenti l’avviso di convocazione. Si ritiene dunque che integri prova adeguata in ordine al compimento delle richiamate attività la produzione di un elenco di 40 pagine recante su ciascuna pagina i timbri del Consiglio dell’Ordine e del locale Ufficio delle Poste italiane recante i nominativi di 2.164 avvocati e, in calce, una dichiarazione del seguente tenore “si dichiara di ricevere in data odierna 2/1/2008 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia numero 2164 cartoline, di cui all’accluso elenco, inerenti l’invito a partecipare alle operazioni elettorali del Consiglio – 2/1/2008”. 7.3.1.2. Per ragioni analoghe a quelle esposte sub 7.3.1.1. non può trovare accoglimento neppure il motivo di appello incidentale sub VI ‘Invalidità dell’assemblea del 26/01/2008 per carenza e/o mancata verifica del c.d. quorum strutturale – Inesistenza dell’impugnata deliberazione relativa all’approvazione dei bilanci consuntivi 2006-2'007 e preventivo 2008-2009’ . Il motivo in questione risulta basato sulla presunta differenza che sussisterebbe fra - da un lato, il quorum necessario ai fini della valida costituzione dell’assemblea degli iscritti chiamata a nominare gli Organi associativi si tratta di un aspetto disciplinato dal quarto comma dell’articolo 3 del d.lgs. lgt. 382, cit., secondo cui “l'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi” e - dall’altro, il quorum – di tipo ‘strutturale’ – che sarebbe necessario ai fini della valida costituzione dell’assemblea degli iscritti, laddove chiamata ad approvare il bilancio di previsione. Ebbene, anche in questo caso stante il silenzio della norma e in carenza di effettive ragioni di carattere sistematico atte a giustificare la presunta diversità nei diversi quorum necessari affinché il medesimo consesso adotti due diversi tipi di deliberazioni non può essere condiviso l’argomento che postula la presunta diversità dei richiamati quorum ai fini strutturali e deliberativi. 7.4. Con ulteriore motivo di appello incidentale si chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui non ha accolto il motivo di ricorso con cui si era rilevata l’illegittimità nelle modalità di convocazione dell’assemblea degli iscritti, per violazione dell’articolo 3 del d.lgs. lgt. 382 del 1944 per non essere stata fornita la prova in ordine alla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea sul sito internet dell’Ordine nazionale. 7.4.1. Il motivo non può trovare accoglimento Anche in questo caso si osserva che gli avvocati Nobile e Ladogana non avrebbero comunque interesse a coltivare tale motivo di impugnazione relativo alle modalità di convocazione dell’assemblea , risultando in atti che essi fossero comunque presenti all’assemblea in parola. Anche in questo caso, poi, il motivo non può trovare accoglimento neppure se riferito ai soli appellanti incidentali avvocati Leo e Colasanto. In primo luogo, si osserva che gli appellanti incidentali si sono limitati ad affermare la mancata pubblicazione sul sito internet dell’Ordine nazionale dell’avviso di convocazione, senza suffragare tale affermazione peraltro, contestata dall’Ordine degli avvocati di Foggia con allegazioni concrete. In secondo luogo, si osserva che l’eventuale carenza di pubblicazione sul sito internet non determinerebbe comunque l’invalidità della procedura di indizione dell’assemblea trattandosi di violazione meramente procedurale alla quale la normativa primaria il più volte richiamato articolo 3 del d.lgs. lgt. 382 del 1944 non annette conseguenze vizianti o caducanti. Sotto tale aspetto, risulta rilevante il corretto espletamento della concomitante modalità notiziale concretatasi nell’invio degli avvisi per posta prioritaria sul punto cfr retro, sub 7.3.1. . 7.5. Conclusivamente, l’appello incidentale non può trovare accoglimento. 8. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe deve essere accolto in parte e, per l’effetto, deve disporsi la limitazione degli effetti dell’annullamento disposto con la sentenza in epigrafe al solo bilancio preventivo relativo all’anno 2008. L’appello incidentale deve essere respinto. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in relazione al doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione. Respinge l’appello incidentale. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.