Non sussiste alcuna pregiudizialità in senso tecnico-giuridico fra il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale e il procedimento inerente alla liquidazione del compenso degli arbitri. La sospensione necessaria del processo civile – a norma dell’articolo 295 c.p.c. – ricorre solo quando essa sia imposta da un’esplicita norma di legge o laddove la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico e giuridico dell’altra.
Questa il principio cristallino pronunciato dalla Cassazione Civile nell’ordinanza numero 15053/12 datata 7 settembre in tema di pregiudizialità. Alt! Il presidente del Tribunale di Rovigo disponeva la sospensione del procedimento relativo alla liquidazione del compenso chiesta da tre avvocati, in qualità del ruolo di arbitri tenuto nella controversia fra due società per azioni. Il lodo era stato infatti impugnato da una delle parti in causa i motivi, qualora accolti, avrebbero potuto incidere sulla misura della cifra da liquidare. I tre legali proponevano allora ricorso per regolamento di competenza, in quanto la procedura – a loro detta – doveva prescindere dall’esito del giudizio di impugnazione del lodo, anche in considerazione della diversità dei soggetti presenti in quest’ultima causa. Sospensione illegittima. La Suprema Corte afferma che «non sussiste alcuna pregiudizialità in senso tecnico giuridico fra il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale e il procedimento inerente alla liquidazione del compenso degli arbitri». La sospensione necessaria del processo civile – a norma dell’articolo 295 c.p.c. – ricorre solo quando essa sia imposta da un’esplicita norma di legge oppure quando la definizione di una controversia costituisca l’ «indispensabile antecedente logico e giuridico dell’altra». Via libera alla liquidazione. Il presidente del Tribunale, la cui competenza è limitata alla determinazione della cifra, non deve conoscere la denuncia di eventuali vizi del procedimento arbitrale Cass. nnumero 13174/99 e 7128/06 . Del pari condivisibile agli occhi dalla S.C. è il rilievo fondato sull’inapplicabilità della sospensione quando difetti la coincidenza delle parti delle due contese. I limiti soggettivi del giudicato sostanziale ostano a che la decisione della prima controversia possa determinare l’esito dell’altra.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 aprile – 7 settembre 2012, numero 15053 Presidente Salmè – Relatore Campanile Svolgimento del processo Il presidente del tribunale di Rovigo, con ordinanza depositata in data 20 giugno 2011, disponeva, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., la sospensione del procedimento relativo alla liquidazione del compenso chiesta, in qualità di arbitri nella controversia fra la P.F. Group S.p.a. e la Costruzioni Sacramati S.p.a., dagli avv.ti M.L. , V C. e A G. . Veniva, in particolare, affermato, a sostegno della disposta sospensione, che il lodo è stato impugnato dalla soc. P.F. Group per motivi che, se accolti, possono incidere anche sulla misura del compenso liquidato dal collegio . I predetti arbitri hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli articolo 814-813 ter e 295 c.p.c., in quanto la procedura inerente alla liquidazione del compenso agli arbitri prescinde dall'esito del giudizio di impugnazione del lodo ai sensi dell'articolo 829 c.p.c. con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 295 c.p.c., in considerazione della diversità di soggetti presenti nella causa relativa all'impugnazione del lodo. Con memoria ai sensi dell'articolo 47 c.p.c. la P.F. Group ha eccepito l'infondatezza del ricorso il Procuratore Generale ne ha chiesto l'accoglimento. I ricorrenti hanno presentato memoria difensiva. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Non sussiste alcuna pregiudizialità in senso tecnico giuridico fra il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale e il procedimento inerente alla liquidazione del compenso agli arbitri. In proposito vale bene richiamare il principio, già affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio, secondo cui la sospensione necessaria del processo civile, a norma dell'articolo 295 cod. proc. civ., ricorre solo quando essa sia imposta da un'esplicita norma di legge, ovvero quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, del quale sia richiesto l'accertamento con efficacia di giudicato. Pertanto, la pendenza del giudizio di impugnazione del lodo per nullità, fondata sulla illegittimità della investitura degli arbitri, non impedisce al Presidente del Tribunale di liquidare il compenso per l'opera prestata ai sensi dell'articolo 814 cod. proc. civ., essendo la sua competenza limitata alla determinazione del quantum senza che egli possa conoscere della denuncia di eventuali vizi del procedimento arbitrale Cass., 26 novembre 1999, numero 13174 sull'autonomia fra i due giudizi, cfr anche Cass., 29 marzo 2006, numero 7128 . Del pari condivisibile è il rilievo fondato sull'inapplicabilità della disposizione contenuta nell'articolo 295 c.p.c., quando difetti la coincidenza delle parti delle due contese, in quanto i limiti soggettivi del giudicato sostanziale ostano a che la decisione dell'una causa possa determinare la decisione dell'altra Cass., 27 gennaio 2011, numero 1948 . Pertanto il ricorso deve essere accolto, dovendosi disporre, previa cassazione del provvedimento impugnato, la prosecuzione del giudizio. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese fra i ricorrenti e la Costruzioni Sacramati s.p.a., che è rimasta sempre estranea alla questione, coltivata esclusivamente - sia con proposizione dell'istanza di sospensione, sia con memoria prodotta nel presente giudizio - dalla S.p.a. P.F. Group, che, in applicazione del principio della soccombenza, va condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio. Condanna la S.p.a. P.F. Group S.p.a. al pagamento delle spese processuali, compensate fra le restanti parti, e liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.