La Legge Fornero numero 92/2012 ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina degli incentivi all’assunzione. Le nuove regole, analizzate dall'Inps nella circolare numero 137 del 12 dicembre 2012, sono più flessibili e rendono meno stringenti le condizioni ostative alla fruizione dei benefici da parte del datore che implementa l’organico.
Nuove regole in materia di stato e durata della disoccupazione. Gli incentivi per l’assunzione dei disoccupati da 24 mesi sono subordinati allo stato e alla durata della disoccupazione, la cui disciplina è contenuta nel D.Lgs. numero 181/2000. La legge 92/2012 ha abrogato la lett. a dell’articolo 4 del suddetto decreto, ove prevedeva la «conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione». Al fine di verificare la spettanza degli incentivi connessi allo stato e alla durata della disoccupazione, le Sedi daranno fede agli accertamenti dei Centri per l’impiego, cui è attribuita la competenza in materia di disoccupazione i casi dubbi potranno essere segnalati per il tramite degli uffici di consulenza delle direzioni regionali, alla direzione centrale entrate, all’indirizzo info.diresco@inps.it. Modifica delle condizioni preclusive all’incentivo. Il legislatore è intervenuto direttamente sulla disciplina dell’incentivo, rendendo meno stringente una condizione ostativa del beneficio nell’ipotesi in cui sia stato effettuato un licenziamento il beneficio non è più impedito da qualunque genere di licenziamento, ma solo da quelli intimati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale. La modifica dell’articolo 8, L. numero 407/1990 va interpretata nel senso che la condizione ostativa del precedente licenziamento deve essere restrittivamente applicata a quei casi in cui si configura una violazione di un diritto di precedenza alla riassunzione. Ammissione al beneficio. Anche se è intervenuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, l’incentivo spetta, se viene preventivamente offerto il lavoro ai lavoratori licenziati i quali, si ricorda, rimangono per sei mesi titolari di un diritto di precedenza alla riassunzione e questi rifiutano. Il beneficio è ammissibile nei casi in cui il licenziamento non genera un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del lavoratore licenziato è l’ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni affidategli oppure al licenziamento per mancato superamento del periodo di prova. Maggiore flessibilità. Il principio del cumulo introduce un criterio di flessibilità nell’applicazione degli incentivi che trova il proprio limite nella durata e misura massime deducibili dall’interpretazione delle singole norme incentivanti. Perciò, interpretando estensivamente la parola assunzioni, contenuta nel disposto dell’articolo 8, comma 9, l. 407/1990, si deve riconoscere l’incentivo previsto dallo stesso articolo 8, comma 9, anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato. Somministrazione, come varia la misura degli incentivi. L’incentivo spetta anche nelle ipotesi di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. In tal caso il beneficio spetta per la durata di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. La misura dell’agevolazione dipende dalle caratteristiche dell’utilizzatore spetta l’esonero dalla contribuzione dovuta dal datore di lavoro nelle ipotesi in cui il lavoratore è somministrato ad imprese per prestare la propria opera nei territori del Mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto D.P.R. 6 marzo 1978, numero 218 nei casi in cui il lavoratore è somministrato ad imprese artigiane spetta l’esonero dalla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, a prescindere dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa fuori da queste situazioni al datore di lavoro la riduzione contributiva del 50%.
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