La locuzione «controversie in materia di...» comporta che la mediazione sia obbligatoria per tutte le liti connesse a quella materia

Il D.lgs. numero 28/2010 prevede limitazioni all’azione non suscettibili di interpretazione estensiva. L’espressione in epigrafe, però, ha valenza più ampia di «controversie di» ed è identica a quella prevista dall’articolo 447 c.p.c. per le cause di locazione, sì che anche i contratti di finanziamento e le altre attività di intermediazione finanziaria ed assicurativa svolte dalla banca sono soggette alla mediaconciliazione.

L’ordinanza del tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, dello scorso 13 giugno chiarisce l’ambito di applicazione della normativa sulla mediazione obbligatoria. La vicenda. Una finanziaria ingiungeva ad alcuni clienti la restituzione dei canoni di un finanziamento erogato in loro favore, i quali si opponevano. Un cliente, in sintesi, eccepiva l’invalidità del mutuo di scopo finalizzato ad un contratto di franchising con una terza società. Il giudice, rilevando che non vi fosse alcuna prova di questa connessione tra le due operazioni finanziarie e che, al contrario, ricorrevano i presupposti per concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo ex articolo 648 cpc, accoglieva la richiesta dell’opponente di concedere i termini per l’espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria. I contratti di intermediazione bancaria e di bancassurance rientrano tra le materie del Dlgs 28/2010? È noto che gli istituti di credito, direttamente o tramite controllate e società partners , offrano servizi di intermediazione bancaria finanziamenti, fideiussioni, gestione titoli, money broking e similia , come nella fattispecie ed assicurativa la c.d bancassurance Odepemko ed altri L'assicurazione nella banca - una rete con forti potenzialità? . Si è posto l’interrogativo, però, se anche questa attività e, nel caso in esame, il finanziamento per un f ranchising fossero soggette alla mediaconciliazione, in quanto, per lo più, sono contratti atipici e non sempre codificati. Il G.I ha dato una riposta positiva e, relativamente all’articolo 5, Dlgs 28/10, ha «osservato che – se è vero che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'articolo 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo v. Cass. 967/04 ». Questo limite, come ricordato in epigrafe, non è riferibile all’elenco delle materie cui è applicabile tale norma. Infatti, in analogia con quanto previsto dall’articolo 447 c.p.c. sulla locazione, possono essere ricondotti ad uno stesso campo una pluralità di liti e di argomenti. Più precisamente così come la richiesta di dare seguito ad un contratto di locazione, a fini commerciali od abitativi, ex articolo 2932 cc, la causa per la responsabilità precontrattuale per lo stesso « v. Cass., sez. I, ord. 16 gennaio 2003, numero 581 v., analogamente, Cass., sez. III, ord. 7 marzo 2005, numero 4873 v. anche Cass., sez. III, ord. 4 luglio 2007, numero 15110 », quella per la restituzione delle utenze od il saldo delle spese condominali etc. rientrano tra «le controversie in materia di locazione» anche tutte le vertenze connesse alle attività di intermediazione sopra descritta sono sussumibili nelle «controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari di cui all’articolo 5 d.lgs. 28/2010». Si noti come questa esegesi non sia frutto di un’interpretazione estensiva, ma di una analogica. Ad ulteriore conferma che queste vertenze sono relative ad attività di intermediazione bancaria, la società erogante il mutuo è sottoposta «ai controlli della Banca d’Italia, associato all’ABI ed all’ASSOFIN, iscritto all’albo degli intermediari finanziari e all’albo degli istituti di pagamento tenuto dalla Banca d’Italia, nonché all’albo degli intermediari assicurativi tenuto dall’ISVAP». Perciò ora spetterà all’opposto attivare la procedura di mediazione obbligatoria ed esperire il tentativo di conciliazione Tribb. di Varese e di Lamezia Termine ordd. del 18/05 e del 19/04/12, salvo che un opponente abbia proposto riconvenzionali o citi un terzo in causa, come potrebbe far supporre il richiamo all’inadempimento del contratto di franchising .

Tribunale di Palermo, sez. Distaccata di Bagheria, ordinanza 13 giugno 2012 Giudice Michele Ruvolo Fatto e diritto sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 6.6.2012 vista l’istanza con la quale l’opposto ha chiesto emanarsi ordinanza concessiva dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ritenuto che ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto occorre l’esistenza di una prova “adeguata” dei fatti costitutivi del diritto vantato dall’opposto secondo i canoni del giudizio ordinario di merito e che tale “adeguatezza” si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando – pur nell’assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario – non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell’opponente ritenuto che è pacifico tra le parti che la Compass s.p.a. abbia effettivamente erogato le somme oggetto del decreto ingiuntivo e che queste non sono state restituite all’opposta rilevato che parte opponente ha fatto valere un inadempimento della Only one s.r.l. con riferimento ad un contratto di franchising intercorso con quest’ultima considerato che non vi è prova che il contratto oggetto del presente giudizio preveda un collegamento tra il finanziamento erogato e l’impiego delle somme in relazione ad un’operazione di franchising rilevato che sembra quindi ricavarsi la citata “prova adeguata” ritenuto, pertanto, che va concessa, ex articolo 648 c.p.c., l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ricordato che l’ordinanza con cui il giudice concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto è un provvedimento privo di contenuto decisorio, inidoneo ad interferire sulla definizione della causa ed operante in via meramente temporanea, con effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione visto che parte opponente ha chiesto che venisse assegnato il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, “ rientrando la materia nelle controversie bancarie ” visto che l’articolo 5, comma 1, d.lgs. 28/10 prevede che “ chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ” di cui al medesimo decreto legislativo osservato che – se è vero che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'articolo 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo v. Cass. 967/04 – tuttavia è anche vero che la formula impiegata dall’articolo 5 d.lgs. 28/2010 controversie in materia di è identica a quella impiegata dall'articolo 447 bis c.p.c. per il rinvio a talune disposizioni del rito lavoro in relazione alle “controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende e che è pacifico in giurisprudenza che la formula “controversie in materia di” è più ampia della formula “controversie di”, tanto che una controversia in materia di locazione può riguardare anche liti non strettamente dipendenti dal contratto di locazione, ma in qualche modo collegate allo stesso. Ecco che, ad esempio, è una “controversia in materia di locazione” anche quella ex articolo 2932 c.c. relativa al preliminare di locazione o alla responsabilità precontrattuale connessa alla stipula di un contratto di locazione v. Cass., sez. I, ord. 16 gennaio 2003, numero 581 v., analogamente, Cass., sez. III, ord. 7 marzo 2005, numero 4873 v. anche Cass., sez. III, ord. 4 luglio 2007, numero 15110 considerato che l’intento del legislatore, che ha utilizzato una formula particolarmente ampia ed estesa dai contratti bancari a quelli assicurativo-finanziari, è chiaramente quello di far rientrare nella mediazione obbligatoria tutte le controversie relative a servizi di natura bancaria, assicurativa e finanziaria compresa l’erogazione di mutui erogati da soggetti che istituzionalmente svolgono tali attività rilevato che nel caso di specie il finanziamento è stato concesso dalla Compass s.p.a. – gruppo bancario Mediobanca -, soggetto che dalla documentazione versata in atti risulta sottoposto ai controlli della Banca d’Italia, associato all’ABI ed all’ASSOFIN, iscritto all’albo degli intermediari finanziari e all’albo degli istituti di pagamento tenuto dalla Banca d’Italia, nonché all’albo degli intermediari assicurativi tenuto dall’ISVAP considerato, quindi, che l’inclusione delle cause relative ai contratti di finanziamento erogato da soggetti istituzionalmente a ciò preposti tra le “controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari” di cui all’articolo 5 d.lgs. 28/2010 non è frutto di un’interpretazione estensiva P.Q.M. concede l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto assegna alle parti termine di giorni 15 decorrente dal 10 luglio 2012 per presentare la domanda di mediazione davanti ad un apposito organismo. Rinvia all’udienza del 12.12.2012, ore 10.30.