Applicare un nuovo orientamento al giudizio in corso sarebbe contrario alla garanzia di effettività dei mezzi di difesa?

Corrisponde al principio del giusto processo riconoscere tutela alla parte che abbia intrapreso un’azione giudiziaria sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale, poi mutato nel corso del processo.

La vicenda. La società xx presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale si intimava il pagamento di vari premi assicurativi a favore della Compagnia assicurativa ww. Nella fattispecie, la parte opponente iscriveva la causa a ruolo entro il termine di giorni 10 ma oltre il termine di giorni 5 dalla notificazione dell'atto di citazione all'opposto. Giova ricordare che secondo un consistente filone giurisprudenziale di legittimità ex plurimis Sez. I, sentenza numero 18942/2006 nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà dei termini di comparizione, prevista dall'articolo 645, comma 2, c.p.c., era rimessa alla facoltà dell'opponente e, nel solo caso in cui questi se ne fosse effettivamente avvalso, risultavano conseguentemente ridotti alla metà anche i termini di costituzione, la cui inosservanza comporta, ai sensi del disposto dell'articolo 647 cod.proc.civ., la esecutività del decreto ingiuntivo. Tale orientamento è stato superato dalle Sezioni Unite, con la sentenza numero 19246/2010, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la previsione della riduzione a metà dei termini a comparire, stabilita nell'articolo 645, comma 2, c.p.c., determina il dimezzamento automatico dei termini di comparizione dell'opposto e dei termini di costituzione dell'opponente, discendendo tale duplice automatismo della mera proposizione dell'opposizione con salvezza della facoltà dell'opposto, che si sia costituito nel termine dimidiato, di richiedere ai sensi dell'articolo 163- bis , comma 3, c.p.c., l'anticipazione della prima udienza di trattazione. L’applicazione del nuovo orientamento della Cassazione al giudizio de quo avrebbe, quindi, determinato la esecutività del decreto opposto. La decisione del Tribunale. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che l’applicazione del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite al giudizio in corso sarebbe stata contrario alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme di tutela - la quale è componente del principio del giusto processo – facendo ricadere sulla parte – che aveva intrapreso correttamente l’azione giudiziaria fidando su una consolidata interpretazione giurisprudenziale le conseguenze di un repentino mutamento giurisprudenziale, individuando il rimedio a tale situazione nell' istituto della rimessione in termini previsto dall'articolo 184- bis c.p.c. testo previgente applicabile, ratione temporis , che fonda la propria ragione giustificatrice proprio nell’impegno costituzionale di garantire l'effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo. I precedenti di merito. La decisione del Tribunale di Roma è conforme a un filone di giurisprudenza di merito formatosi proprio successivamente all’intervento delle Sezioni Unite. Tra le altre, si veda, in termini del tutto analoghi alla decisione di qua, Tribunale di Torino, ordinanza 11 ottobre 2010, Tribunale Velletri 15 ottobre 2010 e Tribunale Macerata 22 ottobre 2010 Per i procedimenti in corso al momento dell’intervento delle Sezioni Unite 19246/2010, la parte opponente che abbia iscritto a ruolo la causa dopo il quinto giorno ma entro il decimo, va rimessa in termini ex articolo 153 c.p.c. ieri 184- bis c.p.c. . Il predetto istituto costituisce una delle declinazioni del principio fondamentale del giusto processo e del diritto di difesa, come espressi dagli articolo 24 e 111 Cost., dall’articolo 6 CEDU ormai comunitarizzata e dalla costante giurisprudenza della CGE . La posizione della Corte di Cassazione in tema di overrulling. Le Sezioni Unite della Cassazione sentenza numero 15144/2011 hanno riconosciuto, in determinate condizioni, la rilevanza dell’overruling, affermando che ove lo stesso si connoti del carattere dell'imprevedibilità per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso , si giustifica una scissione tra il fatto e cioè il comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del processo e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo articolo 111 Cost. , volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'overruling.

Tribunale di Roma, sez. XI Civile, sentenza 12 aprile 30 aprile 2012, numero 8548 Giudice Bracciale Svolgimento del processo e motivi della decisione In via preliminare, va segnalato che, per effetto della modifica dell'articolo 132 co. 2 numero 4 c.p.c. operata dall'articolo 45 co. 17 della legge 18/6/2009 numero 69, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La nuova formulazione dell'articolo 132 c.p.c. trova senz'altro applicazione immediata nel presente giudizio in considerazione del disposto dell'articolo 58 co. 2 L. numero 69/09 a tenore del quale Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile è l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice, di procedura civile, come modificati dalla presente legge . Resta da precisare che la legge 18/6/2009 numero 69 è entrata in vigore il 4 luglio 2009. La CMP srl ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con . il quale le veniva, intimato di pagare la somma di euro 11.213,94 oltre interessi e spese a titolo di mancato pagamento del premio assicurativo anno 2001 relativo alla polizza numero polizza Estero , mancato pagamento del premio anni 1999 2001 relativo alla polizza polizza Italia e mancato pagamento delle spese di. istruttoria ammontanti ad euro 5.702,52, oltre oneri accessori e spese relative ai contratti di assicurazione del credito intercorsi con la Euler Hermes Siac spa. L'opponente contestava l'an ed in quantum della pretese dedotta in giudizio dalla opposta e formulava domanda riconvenzionale, anche. di compensazione. Nel costituirsi l'opposta contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione. La causa è stata istruita con produzione documentale e rimessa alla decisione con termini di legge per le memorie conclusive. In via preliminarmente va affrontata là questione della tempestività della presente opposizione alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite numero 19246/10, avendo la parte opponente iscritto la causa a ruolo entro il termine di giorni 10 ma oltre il termine di giorni 5 dalla notificazione dell'atto di citazione all'opposto. Al riguardo si osserva che allorché si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione, di un'interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall'overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell'errore in cui essa è incorsa. D'altronde in questa direzione orienta il principio costituzionale del giusto processo , la cui portata non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nell'articolo 111. Cost., co. 2, contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo , ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa , la quale risente dell' effetto espansivo dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo cfr. Corte cost., sentenza numero 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto . E' pertanto da ritenere 'contrario alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme di tutela la quale è componente del principio del giusto processo che rimanga priva della possibilità di accedere alla giustizia e di vedere celebrato un giudizio che conduca ad una decisione sul merito delle questioni di diritto veicolate dall'impugnazione la parte che quella tutela abbia perseguito con un'iniziativa processuale conforme alla legge del tempo nel reale significato da questa assunto nella dinamica operativa per effetto dell'attività concretizzatrice della, giurisprudenza di legittimità ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale. Ed il mezzo tecnico per dare protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato l'atto confidando sulle regole processuali suggerite da un costante orientamento giurisprudenziale, poi superato da un revirement, è rappresentato dall'istituto della rimessione in termini previsto dall'articolo 184 bis c.p.c. testo previgente applicabile ratione temporis , riferibile anche al potere di impugnativa, atteso che. questa estensione, oltre ad essere coerente con la portata dell'articolo 184 bis c.p.c. che è quella di rappresentare una valvola di sicurezza rivolta a porre rimedio a tutte le ipotesi in cui sia intervenuta una decadenza a causa di un impedimento non imputabile , rinviene la propria ragione, giustificatrice nell'impegno costituzionale, di garantire 'l'effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo. Né sarebbe di ostacolo all'applicazione di detta norma la mancanza di un'apposita istanza in tal senso sebbene nel caso di specie la detta istanza debba ritenersi proposta posto che nell'articolo 184 bis c.p.c. là'necessità di una apposita istanza di parte indirizzata al giudice è strettamente legata all'onere della parte interessata di allegare, con essa, i fatti che hanno determinato la decadènza e di offrire la prova della loro non imputabilità l'istanza di rimessione, in altri tèrmini, si giustifica con la necessità che la parte profili i fatti che integrano il presupposto della causa non imputabile, dimostrando che la decadenza è dipesa da un impedimento non evitabile, con il grado di diligenza a cui essa, il suo rappresentante processuale o il suo difensore sono rispettivaménte tenuti e tuttavia la vicenda all'esame del Tribunale presenta alcune particolarità a la parte ha compiuto, entro il tèrmine di decadenza stabilito dal codice di procedura civile , un'attività processuale, la quale manifesta la non acquiescenza al provvedimento impugnato b la causa non imputabile si riconnette, non ad uno stato di materiale impedimento rientrante nell'onere di allegazione e di dimostrazione ad opera della parte interessata, ma alla scelta difensiva dipendente da indicazioni sul rito provenienti dalla consolidata giurisprudenza del tempo della promossa opposizione, solo ex post rivelatesi non più attendibili, per cui inumero una situazione siffatta, nella quale l'affidamento creato dalla giurisprudenza costituisce chiara ed evidente spiegazione e giustificazione della condotta processuale della parte, la causa non imputabile è determinata e, al contempo, conosciuta dallo stesso giudice, sicché l'articolo 184 bis c.p.c. viene in considerazione non già come regola di dettaglio pensata per le inattività derivanti dagli impedimenti, tipici, di natura materiale ed oggettiva ma nella sua portata di precipitato normativo espressione di un principio generale di superiore giustizia coessenziale alla garanzia costituzionale dell'effettività della tutela processuale che vede nel rimedio restitutorio il mezzo rivolto a non far sopportare alla parte, quando ad essa non possa farsi risalire alcuna colpa, le gravi conseguenze di un errore nella proposizione dell'impugnazione indotto dalla stessa giurisprudenza di cassazione cfr. Cass. civile nnumero 14627/10 e 15811/10 . Alla luce delle superiori argomentazioni la parte opponente va, quindi, rimessa in termini, con la conseguenza che l'iscrizione a ruolo della presente causa di opposizione a decréto ingiuntivo deve ritenersi tempestiva. Nel merito, secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 numero 7448 Cass. civ. 8 settembre 2000 numero 11859 Cass. civ. 22 aprile 2000 numero 5286 , l'opposizione ex articolo 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggètte ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore opposto al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, numero 12311 Id 14/4/1999, numero 3671 Id 25/5/1999, n, 5055 Cass. 7/9/1977 numero 3902 Cass. 11/7/1983 numero 4689 Cass. 9/4/1975 numero 1304 Cass. 8/5/1976 numero 1629 e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore opponente sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale. Sotto tale profilo deve osservarsi relativamente alla polizza numero polizza Estero per la quale l'opposta deduce il mancato pagamento della somma di euro 242,88 quale premio anno 2001, la documentazione versata in atti prova che il premio concordato tra le parti per l'anno 2001 era pari a lire 3.000.000, come sostenuto dalla opponete e non 5.000.000 come dedotto dalla opposta. Infatti quanto previsto nell'allegato del 12.2.1999 annulla e sostituisce espressamente il precedente accordo intercorso tra le parti del 10.12.1998, la dove all'articolo 2 dell'allegato 12.2.1999 si legge espressamente il presente piano rate annulla e sostituisce il precedente del 10.12.1998 alla luce di tale ultima richiamata pattuizione intercorso tra le parti nulla è dovuto dalla opposta alla opponete a titolo di premi assicurativi per l'anno 2001 ove peraltro si consideri che con comunicazione in data 11.4.2001 cfr allegato 4 fascicolo-opponete la compagnia assicurativa riceveva e dava quietanza alla CMP srl del pagamento del premio assicurativo anno 2001 in relazione alla polizza numero senza contestare alcunché alla assicurata tantomeno il versamento di un importo inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto. Relativamente alla somma di euro 5.268,54 richiesta dalla opposta a titolo di spese ed oneri amministrativi deve evidenziarsi che l'importo in questione non può essere riconosciuto nel suo intero ammontare a favore della opposta la dove dalla documentazione in atti emerge che tra le stesse era contrattualmente pattuito un contributo, a titolo di spese di recupero del credito, a carico dell'assicurato pari a lire 300.000 euro 154,93 per ogni sinistro pertanto in considerazione della documentazione versata in atti alla opposta alla stessa spetta la somma di euro per sinistro per un totale di euro 619,72. Quanto all'importo di euro 5.702,52 quale premi insoluti anni 1999 200i, relativamente alla polizza Italia numero la documentazione in atti prova la effettiva debenza degli stessi a favore della opposta la dove la opposta non ha come suo onere provveduto a provare in relazione a tali somme l'esistenza di fatti estintivi modificativi e o impeditivi del credito, mentre risulta infondata l'eccezione di prescrizione in ragione della produzione della compagnia assicurativa a dimostrazione della interruzione della stessa. Relativamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla opposta anche come eccezione di compensazione, relativamente al pagamento in suo favore da parte della Euler Hermes Siac spa della somma di euro 15.493,70 quale indennizzo per il credito insoluto della MPC SA Groupe di Ginevra, deve osservarsi che la documentazione prodotta prova come in data 27.2.2001 in costanza di vigenza della polizza Estero i cui premi come osservato in precedenza sono stati regolarmente pagati dalla opposta la CMP srl chiese alla compagni assicuratrice di potere assicurare il credito derivante dalla stipula di un contratto di fornitura con la società svizzera MPC SA Groupe Ginevra, richiesta accolta dalla Euler con comunicazione del 20.3.2001 per l'importo di euro 15.493,70. Allo scadere del termine per il pagamento del credito vantato dalla opposta nei confronti della MPC SA Groupe Ginevra, conformemente alla condizioni di polizza la opponente provvedeva con raccomandata ar del 29.5.2001, su modulo fornito dalla opponete a denunciare il sinistro allegando alla denuncia tutti i documenti previsti dal contratto di assicurazione delegando anche la compagnia al recupero anche giudiziale del credito recupero peraltro parzialmente avvenuto . Emerge pertanto il diritto della opponete a vedersi corrispondere dalla opposta il premio assicurativo concordato la dove peraltro come in precedenza osservato a ciò non osta l'asserito mancato pagamento dei premi assicurativi avendo la CMP srl provveduto a versare guanto da essa contrattualmente dovuto a tale titolo alla Eurle Hermes Siac spa in relazione alla polizza . . La opponete risulta pertanto creditrice della opposta della minore somme di euro 6.322,24 di cui euro 5.702,52 a titolo di premi assicurativi impagati per gli anni 1999 2001 in relazione alla polizza Italia ed euro 519,72 quale contributo contrattualmente previsto a carico dell'assicurato per spese di. gestione dei sinistri lire 300.000 sinistro . L'opposta è invece debitrice della opponete per la somma di euro 15.493,70 a titolo di indennizzo relativo al sinistro con la MPC di Ginevra. L'opposizione va pertanto accolta ed il decreto ingiuntivo revocato In regione dei reciproci debiti e crediti l'opposta va pertanto condannata a corrispondere alla opponente la somma di euro 9.171,46 oltre interessi di légge dalla domanda all'effettivo soddisfo. Stante la parziale soccombenza di entrambe le parti sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo numero 6509/06 R.G. 11668/06 condanna parte opposta a corrispondere a parte opponete la somma di euro 9.171,46 oltre interessi di legge dalla domanda all’effettivo soddisfo, compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio