Alla Cassazione la devoluzione anche delle spese, ma non delle restituzioni

Nonostante la soppressione del secondo inciso del primo comma dell’articolo 91, da parte dell’articolo 45, l. numero 69/2009, non si può ritenere venuto meno il potere della Cassazione di provvedere sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.

La Sesta sezione Civile della Suprema Corte è intervenuta in materia di liquidazione delle spese giudiziali nell’ordinanza che regola la competenza, con due importanti statuizioni. Preliminarmente, ha sentenziato che, nonostante la soppressione del secondo inciso del primo comma dell’articolo 91, da parte dell’articolo 45, l. numero 69/2009, non si può ritenere venuto meno il potere della Corte di provvedere sulle spese del giudizio di regolamento di competenza sia la pronuncia di rito, oppure di rigetto o di accoglimento, oppure che provveda sulla sospensione . Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno inoltre stabilito che qualora la parte soccombente nella decisione declinatoria della competenza del giudice di merito, nelle more della decisione sull’istanza di regolamento di competenza necessario contro di essa proposta, abbia frattanto corrisposto le spese di lite a suo carico in essa liquidate, non compete alla Corte di cassazione che, decidendo sull’istanza l’accolga e dichiari la competenza del giudice che l’aveva declinata, così determinando la caducazione della decisione impugnata e, quindi, anche della statuizione sulle spese disporre sulla restituzione delle spese alla parte vittoriosa in sede di regolamento che ne abbia fatto richiesta, dato che la decisione sulle spese del giudizio di merito compete al giudice davanti al quale la causa dev’essere riassunta all’esito della sua definizione. La relativa richiesta è, pertanto, inammissibile. La richiesta di restituzione delle spese versate su esecuzione della declinatoria di competenza e il problema della decisione sulle spese. Dopo aver dichiarato l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza per incompletezza dell’eccezione sollevata dal convenuto avendo questi contestato il foro generale delle persone giuridiche ex articolo 19 c.p.c. solo con riferimento alla sede della società e non anche riguardo alla possibile esistenza di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio che deve ritenersi, pertanto, non proposta con conseguente radicamento della competenza del giudice adito, i giudici di legittimità hanno esaminato la richiesta della parte ricorrente circa la restituzione delle spese giudiziarie corrisposte in ottemperanza alla sentenza impugnata ed ora caducata. L’esame della questione pone, tuttavia, un problema preliminare in ordine alla idoneità del giudice che decide sulla competenza a statuire anche sulle spese giudiziali problema che si pone a seguito delle modifiche apportate all’articolo 91 c.p.c. dalla legge numero 69/2009. La soppressione del secondo inciso dell’articolo 91, 1° comma, c.p.c. e suoi effetti. Il legislatore del 2009 è intervenuto, tra le altre cose, sulla disciplina relativa alla condanna alle spese, modificando l’articolo 91 c.p.c. allo scopo di favorire la conciliazione tra le parti nel corso del processo. Al primo comma, infatti, è stato aggiunto un secondo periodo che stabilisce che il giudice condanni alle spese la parte vincitrice nel caso in cui la domanda sia stata accolta in misura inferiore o equivalente alla proposta conciliativa formulata in corso di causa, con lo scopo di incentivare la conciliazione tra le parti e, così, la deflazione del contenzioso. La riscrittura della norma ha travolto un inciso facente parte del vecchio testo e che prevedeva l’estensione della disciplina anche al provvedimento con cui il giudice regola la competenza. La cancellazione della disposizione, molto probabilmente dovuta ad una svista del legislatore, ha diviso subito la dottrina tra chi l’ha ritenuta del tutto ininfluente sulla condanna alle spese in materia di regolamento di competenza e chi, invece, ha sostenuto l’adesione alla lettera della legge, con conseguente mutamento della relativa regolamentazione. Secondo la prima posizione, le decisioni della Corte di Cassazione che regolano la competenza devono continuare a statuire anche sulle spese, perché si applicano i principi generali in virtù dei quali in ogni pronuncia con cui il giudice, decidendo su posizioni contrapposte, concluda il procedimento o una sua fase innanzi a lui decide sempre sulle spese e sugli onorari. E poiché il regolamento di competenza, sia che si tratti di accoglimento così come di rigetto del ricorso, decide su posizioni giuridiche in contrasto e definisce una fase procedimentale, non ravvede alcun motivo contrario all’applicazione ad esso dell’articolo 91, primo comma, c.p.c Secondo l’orientamento opposto, invece, il legislatore avrebbe con l’abrogazione escluso che la statuizione sulle spese accompagni le pronunce sulla competenza di conseguenza, la regolamentazione delle spese di lite è affidata alla pronuncia di merito e, qualora la causa non sia proseguita, i relativi esborsi resterebbero a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte di legittimità, con motivazione condivisibile, si pronuncia sul tema schierandosi a favore della prima tesi, sostenendo che l’abrogazione della disposizione non fa venir meno il concetto di «sentenza che chiude il processo» di cui al primo comma dell’articolo 91. Si ritiene, infatti, unanimemente che il termine rimanda alla sentenza in senso sostanziale, cioè un provvedimento che, anche se sotto diversa forma, chiude il processo davanti al giudice che lo pronunci statuendo su diritti soggettivi e tale si ritiene anche l’ordinanza che regola la competenza. Per lo stesso motivo anche il giudice del merito deve provvedere sulle spese nel provvedimento con cui declina la propria competenza, perché pure in tal caso siamo dinanzi ad una sentenza in senso sostanziale che chiude il processo davanti a lui. Quanto al regolamento di competenza, resta dunque fermo quando stabilito dalle Sezioni Unite nel 2005 con sentenza numero 14205 e cioè che il regolamento necessario di competenza avverso la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite comporta la devoluzione alla S.C. anche della decisione sul capo concernente le spese. L’incompetenza della Cassazione a decidere della restituzione delle spese. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistente la competenza del giudice che l’ha declinata e, dunque, la prosecuzione della causa presso quel giudice. Il procedimento non può, dunque, dirsi concluso. Di conseguenza, gli atti compiuti dalle parti secondo l’insegnamento delle S.U. del 2005 fino alla pronunzia di incompetenza poi caducata sono da considerarsi rilevanti anche per l’ulteriore corso del giudizio di primo grado solo all’esito di questo ci si può pronunziare sull’individuazione della parte soccombente e sulle spese. I giudici di legittimità, quindi, ritengono di non potersi pronunciare neanche su eventuali richieste di restituzione delle spese versate da una parte a seguito della declinatoria di incompetenza da parte del giudice di merito provvedimento poi caducato dalla Corte perché il potere spetta solo al giudice che definisce il giudizio. Inoltre è proprio la stessa disciplina legislativa a non prevede che la Cassazione disponga restituzioni di spese non dovute, perché ciò non è previsto all’articolo 49 c.p.c. che disciplina l’ordinanza che regola la competenza , né all’articolo 389 c.p.c. che prevede che eventuali domande conseguenti la Cassazione della sentenza si propongano al giudice del rinvio .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 20 ottobre – 9 novembre 2011, numero 23359 Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue p.1. La E.E.T. s.r.l. in liquidazione già E.E.T. s.p.a. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 26 giugno 2010, con la quale il Tribunale di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e la competenza alternativa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezioni Distaccate di Caserta e Marcianise, e del Tribunale di Napoli sulla controversia introdotta da essa ricorrente contro la EXLS s.r.l. e la Ecopraxis s.r.l. per ottenere l'accertamento del corretto ed integrale adempimento di un contratto di collaborazione stipulato nell'ottobre 2006 tra l'associazione temporanea di imprese costituita dalla EET, da Ecopraxis in qualità di capogruppo e dalla Lemar Consulting s.r.l. da un lato e la EXLS in qualità di committente. Entrambe le resistenti hanno resistito con separate memorie. § 2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all'articolo 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato quanto segue p.1. Nella relazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. sono state esposte le seguenti considerazioni “[ ] 2. - Il ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all'articolo 380 bis c.p.c 3. - L'istanza di regolamento di competenza appare fondata sulla base di un rilievo che la Corte dovrebbe fare d'ufficio nell'esercizio dei suoi poteri di statuizione sulla competenza. La questione che dovrebbe essere rilevata d'ufficio è che l'eccezione di incompetenza formulata dalle due società convenute era incompleta sotto un profilo diverso e preliminare rispetto a quello che prospetta la parte ricorrente. Invero, entrambe le eccezioni di incompetenza formulate dalle due società convenute nel giudizio di merito non erano complete con riferimento alla contestazione del foro generale delle persone giuridiche di cui all'articolo 19 c.p.c., in quanto contestarono la possibile radicazione di tale foro in Brescia soltanto con riferimento alla loro sede e non anche con riguardo alla possibile esistenza in Brescia di un proprio stabilimento e di un proprio rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda. Al riguardo è stato affermato che In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'articolo 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. — cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda — comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. Cass. ord. numero 21899 del 2008 in senso conforme, ex multis, Cass. Ord. numero 15628 del 2010 per l'analoga problematica a proposito del foro della persona fisica si veda Cass. ord. numero 24277 del 2007, anch'essa seguita da numerose conformi . Dovrebbe, dunque, essere dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia. Il carattere assorbente del rilievo svolto rende superfluo formulare valutazioni circa l'incompletezza dell'eccezione anche sotto il profilo della contestazione del forum destinatae solutionis e, con riguardo ad essa, dell'obbligazione di riferimento questione rispetto alla quale dovrebbe, comunque, avere valore la domanda, che era relativa all'accertamento positivo dell'adempimento dell'obbligazione a carico della parte attrice e qui ricorrente”. p.2. Il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni e le conclusioni della relazione circa l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale al lume della consolidata giurisprudenza in essa citata. Deve, pertanto, dichiararsi la competenza del Tribunale di Brescia, davanti al quale le parti riassumeranno la controversia nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. § 3. Le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Va rilevato che, nonostante la soppressione del secondo inciso del primo comma dell'articolo 91, da parte dell'articolo 45 della l. numero 69 del 2009, non si può ritenere venuto meno il potere della Corte di provvedere sulle spese del giudizio di regolamento di competenza, tanto se la propria decisione sia di rito inammissibilità o improcedibilità , quanto se sia di rigetto dell'istanza di regolamento e, quindi, di conferma della competenza dichiarata o declinata dal giudice di merito, quanto se sia di accoglimento e, quindi, di declaratoria della competenza del giudice che l'ha declinata o, eventualmente della competenza di altro giudice diverso da quello indicato dal giudice di merito con la pronuncia declinatoria , quanto, in fine allorquando provveda sulla sospensione quale che sia l'esito della decisione . È vero che la soppressione da parte della citata norma dell'articolo 45 del detto inciso che alludeva alla sentenza che regola la competenza, potrebbe indurre il contrario avviso. Ma è da ritenere che la soppressione non abbia avuto tale implicazione, perché l'ipotesi di decisione della Corte sul regolamento rientra comunque in quella della sentenza che chiude il processo davanti al giudice Corte di cassazione, posto che l'ordinanza con cui la Corte decide sul regolamento di competenza, essendo indiscutibile, ha sostanzialmente natura di sentenza e considerato che tradizionalmente il concetto di sentenza dell'immutato primo comma dell'articolo 91 c.p.c. non toccato affatto dalla riforma della l. numero 69 del 2009 andava inteso come minimo di provvedimento che, anche in diversa forma, chiudesse il processo davanti al giudice che lo aveva pronunciato. Esegesi tradizionale e consolidata della norma del primo inciso dell'articolo 91 che il legislatore della riforma del 2009 bene doveva avere presente nel sopprimere il secondo inciso, peraltro per l'esigenza di sostituirlo con altra disposizione. Va detto anzi - a fini di nomofilachia - che la soppressione dell'inciso per le stesse ragioni non elide affatto nemmeno il potere del giudice di merito, con il provvedimento ora ordinanza articolo 279, primo comma, c.p.c. che declina la competenza, di provvedere sulle spese, atteso che anch'esso continua ad essere sentenza in senso sostanziale che chiude il processo davanti a lui agli effetti dell'articolo 91, primo comma, primo inciso. Ne consegue che, in tema di spese del giudizio di regolamento restano fermi gli insegnamenti delle Sezioni Unite di cui a Cass. sez. unumero numero 14205 del 2005. p.4. Nella memoria parte ricorrente ha chiesto che questa Corte disponga la restituzione in suo favore a carico di entrambe le resistenti delle somme che ad essa ha corrisposto a titolo di spese giudiziali liquidate, in ottemperanza alla sentenza qui impugnata ed ora caducata per effetto della declaratoria di competenza del Tribunale di Brescia, erroneamente dichiaratosi incompetente. Al riguardo, nella memoria, ha prodotto i bonifici dei due pagamenti effettuati. Il Collegio ritiene che la richiesta non sia ammissibile. Fermo che le statuizioni sulle spese dell'ordinanza qui impugnata si intendono caducate per effetto della caducazione di essa, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di regolamenti di competenza, sulle spese della fase processuale svoltasi davanti al giudice di merito fino alla pronuncia dell'ordinanza qui caducata dovrà provvedere all'esito della definizione del giudizio di merito il Tribunale di Brescia all'atto in cui in base alla decisione adottata ed alla individuazione conseguente della soccombenza provvedere sulle spese del giudizio di merito sulla base della complessiva valutazione del suo esito. Ora, le spese liquidate nell'ordinanza qui caducata sono proprio le spese liquidate con riferimento allo svolgimento del giudizio di merito fino all'ordinanza stessa e sono quindi relative ad un giudizio che non è ancora concluso, ma che deve proseguire davanti al giudice che aveva declinato la competenza. Si deve allora ritenere che solo quel giudice potrà disporre sulla loro restituzione nel quadro della valutazione finale della soccombenza. A tale conclusione si deve pervenire valorizzando quanto è stato affermato dalla citata ordinanza delle sezioni Unite nel punto 6. della motivazione, là dove si è così osservato “poiché il giudizio davanti al giudice adito non può ritenersi concluso, gli atti che sono stati compiuti dalle parti sino alla pronunzia di incompetenza qui ora caducata sono rilevanti anche per l'ulteriore corso del giudizio di primo grado, onde non sarebbe corretto pronunziare sulle spese inerenti ai detti atti prima della conclusione del grado, e quindi prima della individuazione della parte soccombente, con riferimento alla pronunzia finale. Nell'ipotesi, invece, di mancata riassunzione della presente causa articolo 50, secondo comma, c.p.c. , e di conseguente estinzione del processo, troverebbe applicazione la regola dell'ultimo comma dell'articolo 310 c.p.c.”. Le Sezioni Unite non hanno inteso fare riferimento alla situazione in cui le spese eventualmente liquidate dalla decisione caducata in sede di regolamento, come nella specie, siano state già corrisposte in forza dell'immediata esecutività della decisione impugnata articolo 282 c.p.c. , ma hanno fatto riferimento all'ipotesi in cui sulle spese della fase processuale fino alla pronuncia caducata si debba nuovamente provvedere, nel presupposto che esse non siano state corrisposte. Senonché - pur dovendosi considerare che il pagamento delle spese è avvenuto sulla base dell'ordinanza impugnata e, quindi, è atto dipendente da questa ordinanza articolo 336, secondo comma, c.p.c. - non sembra possibile ritenere che, poiché la statuizione sulle spese cade con la caducazione dell'ordinanza, la condanna alla restituzione delle spese corrisposte in esecuzione di essa rientri nel potere della Corte di cassazione di decidere sull'istanza di regolamento, in quanto è funzionale a assicurare la pienezza della decisione sulla competenza nella sua forza di caducazione della decisione impugnata. Un ostacolo a tale soluzione non potrebbe intravedersi nell'articolo 389 c.p.c., posto che esso non si applica al giudizio di regolamento di competenza. Ma certo il principio in esso stabilito, che sottrae alla Corte di cassazione il compito di provvedere sulle restituzioni assume valore significativo. Ben diverso valore, invece, va dato al secondo comma dell'articolo 49 c.p.c., che non prevede che la corte disponga restituzioni. Inoltre, essendo le spese corrisposte in esecuzione della decisione caducata spese della fase processuale di merito svoltasi fino alla sua pronuncia, anche sulla loro restituzione il relativo potere di provvedere non può che competere a quel giudice con la decisione definitiva del giudizio, quale espressione del normale potere di decidere sulle spese con essa. Il principio di diritto che dev'essere, dunque, enunciato è il seguente “qualora la parte soccombente nella decisione declinatoria della competenza del giudice di merito, nelle more della decisione sull'istanza di regolamento di competenza necessario contro di essa proposta, abbia frattanto corrisposto le spese di lite a suo carico in essa liquidate, non compete alla Corte di cassazione che, decidendo sull'istanza l'accolga e dichiari la competenza del giudice che l'aveva declinata, così determinando la caducazione della decisione impugnata e, quindi, anche della statuizione sulle spese, disporre sulla restituzione delle spese alla parte vittoriosa in sede di regolamento che ne abbia fatto richiesta, dato che la decisione sulle spese del giudizio di merito compete al giudice davanti al quale la causa dev'essere riassunta all'esito della sua definzione. La relativa richiesta è, pertanto, inammissibile”. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, davanti al quale la causa dovrà riassumersi entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Condanna le resistenti alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro millecinquecento, di cui duecento per esborsi. Dichiara inammissibile in questa sede l'istanza di condanna delle resistenti alla restituzione delle spese liquidate con la pronuncia qui caducata.