All'azione di garanzia si applica il termine prescrizionale breve, se il ritiro della merce riguarda solo quella consegnata in esubero rispetto agli ordinativi e non anche quella difettosa l'impegno al ritiro non rappresenta un'obbligazione novativa.
Se il ritiro della merce riguarda solo quella consegnata in esubero rispetto agli ordinativi e non anche quella difettosa, così da escludere un impegno troppo oneroso per il venditore, all'azione di garanzia si applica il termine prescrizionale breve. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 14466 depositata lo scorso 30 giugno.La fattispecie. Tutto nasce nel lontano 1985, quando una donna citò in giudizio un fornitore perché fosse condannato sia al ritiro di merce difettosa che al risarcimento dei danni. Secondo l'attrice, l'uomo prima le avrebbe inviato merce difettosa e in quantità superiore a quella ordinatagli, poi si sarebbe impegnato a ritirarla e sostituirla solo a fronte di tale impegno, la donna aveva, con scrittura, autorizzato l'emissione di tratte per 133milioni del vecchio conio. Non solo. Avendo il fornitore ritirato soltanto una minima parte della merce difettosa, la signora aveva dovuto diffidarlo dall'emettere le tratte, al che la controparte aveva presentato una richiesta di fallimento nei propri confronti, sicché era stata costretta a depositare la somma richiestale su un libretto vincolato, sottoposto dall'assunto creditore a pignoramento, il cui conseguente procedimento esecutivo era stato poi sospeso. Se il tribunale ridusse il debito del 60%, in ragione degli accertati vizi della merce, la Corte d'appello ritenne prescritta l'azione di garanzia decisione, questa riconfermata, anche in seguito al rinvio operato dalla Corte di Cassazione. Infatti, i giudici di seconde cure hanno ritenuto che l'impegno al ritiro della merce da parte dell'uomo avrebbe riguardato soltanto quella consegnata in esubero rispetto all'ordinativo, e non anche quella difettosa. Mancando la prova di un riconoscimento e di un impegno di maggiore portata, tali da comportare l'applicazione dell'ordinario termine prescrizionale, trovava applicazione quello breve ex articolo 1495 c.c. già decorso all'atto dell'instaurazione del giudizio. Contro tale sentenza la donna ha proposto ricorso per cassazione, ma senza successo.La controparte sapeva che la merce era difettosa? L'indagine spetta al giudice del rinvio. Nel caso in esame, la Suprema Corte aveva demandato a quella territoriale il compito di indagare se la controparte avesse riconosciuto i vizi e si fosse impegnata al ritiro ed alla sostituzione della merce difettosa, così assumendo una nuova obbligazione che, sostituendosi a quella originaria, sarebbe stata, secondo un principio giurisprudenziale già costante e recepito nella pronunzia di legittimità, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione ex all'articolo 1495 c.c. o soggetta a quello della prescrizione ordinaria .Le proteste telefoniche, a fronte delle quali viene promesso il ritiro della merce invenduta, si erano verificate immediatamente all'atto del recapito, prima ancora che avvenisse lo scarico e senza alcun esame della merce, ancora imballata . Per gli ermellini, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato le risultanze probatorie acquisite pervenendo alle conclusioni, secondo cui l'impegno al ritiro della merce, intervenuto in una prima fase della vicenda, aveva riguardato soltanto quella parte, eccedente il quantitativo effettivamente ordinato, che fosse rimasta ancora invenduta, mentre invece il successivo riconoscimento dei vizi ed il ritiro erano stati comprovati esclusivamente con riferimento ad una parte molto limitata della fornitura, costituita da una partita di guanti. La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non risulta congetturale o perplessa, facendo leva su precise circostanze, sicché non può essere sottoposta a censure in sede di legittimità . Si applica il termine prescrizionale breve. Infine, aggiunge la S.C., quand'anche le risultanze fossero state dubitative, le conseguenze non avrebbero potuto essere diverse, posto che l'onere probatorio dell'assunzione dell'impegno al ritiro ed alla sostituzione della merce difettosa gravava sulla parte appellante, che aveva dedotto le circostanze, al fine di superare l'applicabilità del termine prescrizionale di cui all'articolo 1495 c.c., che nella specie si rendeva naturalmente applicabile, in considerazione della natura del contratto e della specificità dell'obbligazione legale in questione ed in assenza di diverse convenzioni tra le parti .