Oblazione da restituire se il condono viene rigettato

di Marilisa Bombi

La prescrizione dei crediti. Va disposta la restituzione dell'oblazione presentata dopo l'intervenuto rigetto della istanza di condono edilizio, la cui richiesta sia stata presentata entro i termini prescritti dal codice civile. È noto, infatti, afferma la decisione, che la regola generale in tema di prescrizione ordinaria dei crediti sia contenuta nell'articolo 2946 del c.c., laddove afferma che i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni , salvi i casi in cui la legge dispone diversamente . La successiva disciplina codicistica delle prescrizioni brevi , e cioè delle ipotesi espressamente e tipicamente individuate in cui vale un termine inferiore a quello decennale, conferma la predetta regola di carattere generale che, pertanto, si applica le quante volte difetti una norma primaria che specificamente colleghi al decorso di un tempo inferiore a dieci anni la prescrizione di un diritto di credito.Una disposizione poco chiara. Traslando tali principi nel caso in esame è agevole rilevare, innanzi tutto, rileva la Sezione con la sentenza numero 5417/2011 depositata il 29 settembre , come abbia errato il Giudice di prime cure ad affermare, in linea generale, che l'assenza nella norma del comma 17, ultimo alinea, dell'articolo 35 della legge numero 47/1985 di una specifica disposizione che escluda l'applicabilità del termine prescrizionale triennale ivi previsto all'ipotesi qui ricorrente di diniego espresso di condono edilizio sarebbe dimostrativa della volontà del legislatore di far rientrare anche tale fattispecie nell'ambito di applicabilità di tale termine breve, tenuto conto che una tale interpretazione vulnera il principio generale espressamente recato dal richiamato articolo 2946 c.c. mediante la chiara locuzione salvi i casi in cui la legge dispone diversamente posta, non a caso, dopo l'affermazione della regola decennale.Inoltre, anche un'adeguata lettura della norma speciale dell'articolo 35 della legge numero 47/1985, avrebbe dovuto, come deve, rendere immediatamente palese che l'intenzione del legislatore è rivolta soltanto a disciplinare il particolare caso ivi individuato del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di sanatoria, una volta che l'interessato abbia provveduto sempre che non ricorrano le eccezioni ivi pure previste al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed all'accatastamento del manufatto. Opinare diversamente comporta, infatti, un'inammissibile integrazione di una norma di legge a valenza speciale siccome derogatoria del principio generale in tema di prescrizione ordinaria che è, peraltro, resa ancor più evidente dalla circostanza che, nella specie, l'esaurimento del rapporto amministrativo, conseguente all'emanazione del provvedimento di rigetto della domanda di condono cfr. provvedimento numero 41634 del 9 dicembre 1994 , esclude che, nel rapporto successivo avente ad oggetto la restituzione della parte di oblazione inerente la parte di immobile non sanata, permanga in capo all'Amministrazione un potere amministrativo autoritativo.La prescrizione decennale non era ancora maturata. Le parti, invero, in detto nuovo rapporto di debito-credito, sempre che esso sorga, come nella specie, a seguito di un espresso rigetto in parte qua della sanatoria, si vengono a trovare in una posizione sostanzialmente paritaria nella quale non può che trovare applicazione, non solo l'articolo 2946 c.c. per le ragioni già dette, ma anche la disposizione dell'articolo 2935 dello stesso codice, circa la decorrenza della prescrizione decennale dalla data di emanazione del citato provvedimento di rigetto. In sintesi, ritiene il Collegio che, alla stregua delle attuali risultanze di causa, alla data del 22 settembre 1995 di presentazione al competente Ufficio delle Entrate dell'istanza di restituzione dell'oblazione versata per abusi edilizi, poi, non ammessi a sanatoria non era ancora maturata la prescrizione decennale applicabile alla fattispecie

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 5 luglio - 29 settembre 2011, n .5417Presidente Giaccardi - Relatore RomanoFatto e diritto1. - Con ricorso al Giudice territoriale il Sig. S. impugnava il provvedimento numero 34485 del 5 ottobre 1995 con il quale l'Amministrazione finanziaria dello Stato aveva rigettato l'istanza di rimborso di parte dell'oblazione dallo stesso versata lire 17.267.760 , a seguito della domanda di condono edilizio del 29 aprile 1986 per un edificio residenziale in Nocera, abusivamente edificato, e non restituita per la parte di detta domanda di condono rigettata.Deduceva, al riguardo, due motivi di impugnazione - violazione degli articoli 35 e 40 della legge numero 47 del 1985 e di eccesso di potere per difetto dei presupposti, perché il termine triennale di prescrizione previsto dalla prima delle due citate norme si riferirebbe soltanto alle opere sanabili e non anche a quelle escluse dalla sanatoria - violazione delle stesse norme di cui al primo motivo e dell'articolo 39 della stessa legge numero 47 del 1985 perché il termine breve di prescrizione previsto si riferirebbe ai soli errori di calcolo, ma non anche all'oblazione versata senza titolo, per la quale l'articolo 39 non prevederebbe alcun termine breve di prescrizione del diritto al rimborso, ma soltanto la facoltà di rinunziarvi, nel caso che l'interessato intendesse avvalersi dell'oblazione per estinguere il reato o ridurre la sanzione amministrativa, facoltà che, però, nella specie non sarebbe stata esercitata dall'interessato.Chiedeva, conseguentemente, la declaratoria del diritto al rimborso di lire 12.532.608, invocando in subordine l'articolo 2041 del codice civile.2. - Con sentenza numero 2 del 9 gennaio 2007 il TAR Campania, sede di Salerno, ha respinto detto ricorso ritenendo fondata la tesi sostenuta dalla difesa dell'Amministrazione di applicabilità al caso di specie della disposizione contenuta nell'articolo 35 delle legge numero 47 del 1985, nel senso che detta disposizione conterrebbe la disciplina generale della prescrizione del diritto al rimborso dell'oblazione versata in sede di condono di opere edilizie abusive, senza distinguere tra opere sanabili ed opere non sanabili.Ciò sul presupposto che la prescrizione è istituto di carattere generale . , attinente ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e conseguente ad inerzia del titolare del diritto, che opera .indipendentemente ed a prescindere dalla ragione che ha dato luogo alla nascita del credito . e che, .in assenza di un'espressa normativa derogatoria, che per sua natura è di stretta interpretazione, e di atti interruttivi, il termine prescrizionale decorre senza alcun collegamento ai fatti produttivi del credito i quali rilevano, invece, solo ai fini della determinazione del termine iniziale del decorso della prescrizione, determinazione questa che, nel caso in esame, non viene contestata . .In sintesi, il primo Giudice ha statuito che la disposizione dell'articolo 35 citato non opera soltanto in caso di errore di calcolo e l'invocata norma dell'articolo 39 .ha contenuto normativo non collegabile alla disciplina che regola la prescrizione . .3. - Con l'appello in epigrafe il sig. S. ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata perché la pronunzia del TAR sarebbe affetta dai seguenti vizi I - violazione degli articoli 35 e 40 delle legge numero 47 del 1985 difetto dei presupposti violazione degli articoli 2946 e 2935 del codice civile, nonché degli articoli 112 e 115 del codice di procedura civile II - violazione sotto diverso profilo degli articoli 35 e 40 delle legge numero 47 del 1985, nonché violazione dell'articolo 39 della stessa legge III - in via subordinata, violazione dell'articolo 112 c.p.c, in relazione alla censura, pure proposta in prime cure, di ingiustificato arricchimento dell'Amministrazione.4. - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate si sono costituite anche nel presente grado di giudizio.5. - Alla pubblica udienza del 5 luglio 2011 l'appello è stato introitato a decisione.6. - Preliminarmente deve rilevare il Collegio che, con la memoria depositata in previsione della discussione in pubblica udienza dell'appello, il sig. S. ha svolto .alcune considerazioni in punto di giurisdizione . , richiamando la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sia in tema di riparto della materia qui in esame numero 29291 del 15 dicembre 2008 , sia in tema di giudicato implicito sulla stessa questione numero 9662 del 23 aprile 2009 , per sostenere che, nella specie, sarebbe preclusa al Giudicante ogni valutazione, essendosi formato detto giudicato implicito per avere il TAR deciso nel merito il ricorso.Al riguardo, il Collegio non può che fare applicazione dell'articolo 9 del codice del processo amministrativo di seguito, per brevità c.p.a. , alla stregua del quale il difetto di giurisdizione, se è rilevabile in primo grado anche di ufficio, non lo è parimenti in secondo grado, atteso che .nei giudizi di impugnazione è rilevato ndr. soltanto se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronunzia impugnata che, in modo implicito od esplicito, ha statuito sulla giurisdizione .Nel caso in esame, deve convenirsi con la difesa del sig. S. che difetta ogni impugnazione incidentale sul punto delle Amministrazioni appellanti, per cui va constatata l'esistenza di un giudicato implicito sulla questione di giurisdizione concernente, ex articolo 35, comma 16, della legge numero 47 del 1985, la domanda di restituzione dell'oblazione nella specie presentata dal predetto appellante dopo l'intervenuto rigetto della sua istanza di condono edilizio e, quindi, può darsi ingresso all'esame delle critiche di merito mosse alla sentenza impugnata.7. - L'appello è fondato per le seguenti considerazioni.È noto che la regola generale in tema di prescrizione ordinaria dei crediti sia contenuta nell'articolo 2946 del codice civile di seguito, per brevità c.c. , laddove afferma che .i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni . , salvi .i casi in cui la legge dispone diversamente . .La successiva disciplina codicistica delle prescrizioni brevi , e cioè delle ipotesi espressamente e tipicamente individuate in cui vale un termine inferiore a quello decennale, conferma la predetta regola di carattere generale che, pertanto, si applica le quante volte difetti una norma primaria che specificamente colleghi al decorso di un tempo inferiore a dieci anni la prescrizione di un diritto di credito.Traslando tali principi nel caso in esame è agevole rilevare, innanzi tutto, come abbia errato il Giudice di prime cure ad affermare, in linea generale, che l'assenza nella norma del comma 17, ultimo alinea, dell'articolo 35 della legge numero 47 del 1985 di una specifica disposizione che escluda l'applicabilità del termine prescrizionale triennale ivi previsto all'ipotesi qui ricorrente di diniego espresso di condono edilizio sarebbe dimostrativa della volontà del legislatore di far rientrare anche tale fattispecie nell'ambito di applicabilità di tale termine breve, tenuto conto che una tale interpretazione vulnera il principio generale espressamente recato dal richiamato articolo 2946 c.c. mediante la chiara locuzione .salvi i casi in cui la legge dispone diversamente . posta, non a caso, dopo l'affermazione della regola decennale.Inoltre, anche un'adeguata lettura della norma speciale dell'articolo 35 citato avrebbe dovuto, come deve, rendere immediatamente palese che l'intenzione del legislatore è rivolta soltanto a disciplinare il particolare caso ivi individuato del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di sanatoria, una volta che l'interessato abbia provveduto sempre che non ricorrano le eccezioni ivi pure previste .al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio . ed all'accatastamento del manufatto.Opinare diversamente comporta, infatti, un'inammissibile integrazione di una norma di legge a valenza speciale siccome derogatoria del principio generale in tema di prescrizione ordinaria che è, peraltro, resa ancor più evidente dalla circostanza che, nella specie, l'esaurimento del rapporto amministrativo, conseguente all'emanazione del provvedimento di rigetto della domanda di condono del S. cfr. provvedimento numero 41634 del 9 dicembre 1994 , esclude che, nel rapporto successivo avente ad oggetto la restituzione della parte di oblazione inerente la parte di immobile non sanata, permanga in capo all'Amministrazione un potere amministrativo autoritativo.Le parti, invero, in detto nuovo rapporto di debito-credito, sempre che esso sorga, come nella specie, a seguito di un espresso rigetto in parte qua della sanatoria, si vengono a trovare in una posizione sostanzialmente paritaria nella quale non può che trovare applicazione, non solo l'articolo 2946 c.c. per le ragioni già dette, ma anche la disposizione dell'articolo 2935 dello stesso codice, circa la decorrenza della prescrizione decennale dalla data di emanazione del citato provvedimento di rigetto.In sintesi, ritiene il Collegio che, alla stregua delle attuali risultanze di causa, alla data del 22 settembre1995 di presentazione al competente Ufficio delle Entrate dell'istanza di restituzione dell'oblazione versata per abusi edilizi, poi, non ammessi a sanatoria non era ancora maturata la prescrizione decennale applicabile alla fattispecie per cui, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso di prime cure merita di essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria numero 34485 del 5 ottobre 1995 e riconoscimento del buon titolo del sig. Siani ad ottenere la restituzione della somma rivendicata di lire 12.532.608, siccome versata a titolo di oblazione di abusi edilizi non sanati.8. - Quanto, infine, alle spese del doppio grado di giudizio, ritiene il Collegio che possa disporsi l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, attesa la parziale novità della questione trattata.P.Q.M.Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello numero 740 del 2008, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo, dispone l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente declaratoria del diritto del sig. S. al rimborso della somma rivendicata.Spese compensate.