La sentenza penale di condanna per il reato di ingiuria giustifica la richiesta, in sede di giudizio civile, del risarcimento dei danni morali connessi al delitto accertato.
La sentenza penale di condanna per il reato di ingiuria giustifica la richiesta, in sede di giudizio civile, del risarcimento dei danni morali connessi al delitto accertato.Il caso. Un uomo viene condannato per il delitto di ingiuria commesso a Prato per aver accusato un amministratore di condominio, davanti l'assemblea, di aver sottratto, nel corso dello svolgimento della professione, dei soldi dalla cassa a danno dei condomini. Il delitto è aggravato per l'attribuzione di un fatto determinato e per aver commesso il fatto in presenza di più persone. La prima sezione penale della Corte di appello di Firenze, con la condanna penale, dispone il rinvio al giudice civile per il risarcimento dei danni chiesti dalla parte civile.Quantificazione dei danni morali. Il Tribunale di Prato considera un risarcimento adeguato del danno morale subito una somma pari al triplo della multa prevista dalla norma che punisce il reato di ingiuria articolo 594, comma 3^ c.p. Euro 1.032,00 , in caso di attribuzione di fatto determinato, con aumento fino a un terzo per la presenza di più persone articolo 594, comma 4^ c.p. .
Tribunale di Prato, sentenza 24 gennaio - 26 gennaio 2011, numero 96Giudice MassetaniSvolgimento del processoCon sentenza 23 novembre 1999 la prima sezione penale della Corte di appello di Firenze condannava M. L. multa di Lire 500.000, per concessione di attenuanti generiche sulla pena base di Lire 700.000 per delitto di ingiuria commesso a Prato il 29.9.92 avendo offeso l'onore di D. G. in sua presenza accusandolo di avergli rubato Lire 600.000 =, essendosi approfittato della inesperienza del figlio del M., con l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato e di aver commesso il fatto in presenza di più persone . Sul risarcimento dei danni chiesti dalla parte civile, la Corte disponeva il rinvio al giudice civile, non ritenendo si possa arrivare alle richieste presentate 300 milioni che è cifra alquanto esagerata. La modestia del fatto non consente neppure la liquidazione di una provvisionale, non essendovi danni materiali da riparare . Avvenuto il passaggio in giudicato 06.05.2000, rigetto del ricorso per Cassazione , D. G. citava il 03.05.2001 l'autore del reato davanti al Tribunale civile pratese per chiederne la condanna a risarcirlo con la somma di Lire 150 milioni. Metteva in evidenza il carattere particolarmente odioso del comportamento falsamente attribuito sottrazione della modestissima somma di Lire 600.000 = in qualità di amministratore di un condominio e approfittando della inesperienza del figlio minore del M. di fronte ai condomini, industriali del territorio pratese nel cui ambito svolgeva con successo e prestigio la professione di ingegnere civile un tale deplorevole comportamento può giungere a mettere un'ombra sulla limpida e prestigiosa immagine fino a compromettere la fiducia in lui riposta, con il conseguente affidamento ad altri di importanti incarichi professionali che certo presuppongono la competenza e l'affidabilità personale come primo requisito per il loro conferimento . Riteneva il M. di costituirsi e difendersi dalla domanda sottolineando che la reputazione professionale può essere lesa da un comportamento diffamatorio e non da una ingiuria diretta che i condomini presenti al fatto erano pochi dieci, incluso il comparente e forse nessuno aveva percepito una offesa diretta all'ing. D. che la somma richiesta era genericamente motivata e sproporzionata ad un fatto illecito di modesta portata senza conseguenze economicamente dannose al contrario, riteneva di aver lui subito danno dal valore diffamatorio della condotta tenuta dall'ing. D. in tempi successivi, richiedendo a più riprese al nuovo amministratore di condominio di inviare a tutti i condomini delle circolari con cui diffondeva dapprima la notizia della presentazione della querela contro il M., poi la notizia dell'appello del PM avverso l'assoluzione del Pretore di Prato e, infine, la notizia della condanna sottolineata in grassetto per le gravi offese rivoltegli durante l'assemblea condominiale del 29 settembre 1992 determinando così grave lesione all'onore e alla reputazione, diritti alla personalità e alla riservatezza con conseguenti danni patrimoniali e non da contrapporre a quelli, eventuali, lamentati dall'attore perciò svolgendo domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma pari alla eventuale differenza residua una volta operata la compensazione . Nessun contributo significativo è derivato dalle testimonianze acquisite. La sentenza penale è ragione di condanna al risarcimento dei danni morali certamente connessi al reato di ingiurie accertato per l'affermazione della lesione morale da ingiuria, cfr. Trib. Monza 03.03.2010. F.c/ T. in Foro it. 2010,5,1622 App. Torino, 23.02.2007, in De Jure, v. Ingiuria e Diffamazione Cass. penumero 14.06.2005 numero 24893 nulla permette di aggiungere un qualunque grado di valutazione monetaria della lesione a quello che si può ritenere in via formale ed astratta, sull'esempio dell'unico precedente reperito accostabile alla fattispecie Il delitto di oltraggio è stato depenalizzato e, pertanto, può costituire idoneo parametro di riferimento per la liquidazione dei danni morali l'importo della multa prevista come pena edittale per il diritto di ingiuria così Cass. civ. 25.01.2010 numero 1325 . Nel caso concreto, dunque, si può considerare risarcimento adeguato del danno morale subito dall'attore la somma di Euro 4.128,00, pari al triplo della multa prevista all'art.594 comma 3^ C.P. Euro 1.032 in caso di attribuzione di fatto determinato con aumento fino ad Euro 1/3 per la presenza di più persone ex comma 4^. Nessuna compensazione può considerasi validamente opposta dal convenuto perché la diffamazione è illecito costituito dalla attribuzione di un fatto disonorevole e non dalla comunicazione della querela e degli sviluppi processuali successivi derivati da quel fatto, specie se comunicati con l'intento di contrastare l'effetto della ingiuria subita in presenza di più persone. Né può riscontrarsi una rinuncia al risarcimento nella bozza di verbale dell'assemblea 29.09.1992 che si chiude colla seguente frase L'amministratore viene invitato a soprassedere nell'azione di rivalsa nei confronti di M. L. l'Amministratore accondiscende . La scrittura è infatti priva di qualunque sottoscrizione e non consacra dichiarazioni di volontà su cui spendere interpretazioni. Nella sua comparsa di costituzione e risposta, infatti, il M. scrive il giudizio di colpevolezza del M. si è basato in buona parte sulla personale interpretazione di un verbale di assemblea non firmato e non riconosciuto da alcun partecipante alla assemblea stessa e predisposto dallo stesso D., tanto è vero che il verbale dell'assemblea in questione è diverso e non reca le affermazioni ascritte dal D. al M . La domanda deve dunque essere accolta nei limiti monetari del danno non patrimoniale sopra definiti, che, naturalmente, dovranno essere rivalutati dal fatto imputato 29.09.1992 calcolandosi poi gli interessi nella metà del tasso legale annuo per detto periodo. Questo comporta per il soccombente anche la responsabilità per le spese processuali di controparte calcolate sulla misura dell'accoglimento della domanda e il suo raddoppio dei diritti e degli onorari in ragione della infondata riconvenzionale, al concreto liquidandole in Euro 373,73 per esborsi Euro 1.700,00 per diritti Euro 3.000,00 per onorari, Euro 587,550 per spese forfetarie.P.Q.M.in parziale accoglimento della domanda principale, condanna il convenuto M. L. a pagare all'attore D. G. Euro 4.128,00 per risarcimento danni non patrimoniali, rivalutati dalla data del fatto imputato 29.09.1992 e coi relativi interessi nella metà del tasso legale annuo per detto periodo oltre ad Euro 5.661,23 per spese processuali.