di Ennio Antonio Apicella e Francesco Certomà
di Ennio Antonio Apicella * e Francesco Certomà **Con molta saggezza la pronuncia che si annota affronta, ai fini della legittimità delle immissioni sonore, la delicata problematica del contemperamento tra il diritto costituzionale alla tutela della salute e della proprietà e il diritto all'aggregazione sociale ed alla libera professione della religione in alcune sue peculiari manifestazioni.È ormai pacifico che l'articolo 844 c.c., secondo una lettura costituzionalmente orientata, non tutela esclusivamente il diritto reale di proprietà 1 , ma anche i diritti personali del proprietario 2 , e segnatamente quello alla salute 3 , inteso anche quale necessità di una normale qualità della vita 4 .Il caso. Peculiare, ma non raro negli uffici giudiziari italiani, è il caso portato all'attenzione del Tribunale di Roma, ove si consideri che oggetto del disturbo sono attività parrocchiali, consistenti in ripetuti atti d'inquinamento acustico e luminoso da 12 fari alogeni diretti su campi sportivi e sui contigui edifici di civile abitazione in orari non consoni, e ciò tanto nell'esercizio di attività preordinate alla funzione liturgica il richiamo dei fedeli attraverso le campane prima dell'inizio della messa delle ore 7.00 di mattina , tanto in ambito estraneo a finalità propriamente di culto, come il gioco del calcio e altri sport da oratorio praticati in tre campi a cielo aperto contigui a abitazione dei ricorrenti all'alba e in fasce serali-notturne.Il Tribunale, tra l'altro, è chiamato a valutare l'eventuale incidenza delle attività pastorale della parrocchia sulla disciplina delle immissioni prevista dall'articolo 844 c.c. e , in particolare se le finalità religiose e sociali siano idonee ad innalzarne la soglia di tollerabilità.Vietate le immissioni che eccedono la normale tollerabilità. Il codice civile vieta le immissioni che eccedono la normale tollerabilità con tale clausola generale, il legislatore sembra voler porre l'attenzione dell'interprete sulla condizione spazio-temporale del caso concreto 5 .La soglia di tolleranza, dunque, andrà fissata con riferimento alle peculiarità della fattispecie e tenendo in dovuto conto anche le attività normalmente svolte dai soggetti interessati in quei luoghi 6 .Anche la Chiesa, se agisce in veste privata, è soggetta alle limitazioni. Ebbene, quando le strutture religiose iure privatorum utitur risulta poco conferente l'eventuale richiamo alle norme concordatarie, che riconoscono alla Chiesa cattolica la piena libertà ed autonomia nel perseguimento della propria missione pastorale, educativa e caritativa. Infatti, la promozione di attività ricreative e sportive, essenzialmente finalizzate a favorire l'aggregazione dei giovani presso le strutture parrocchiali, costituisce un mezzo solo indiretto per la realizzazione delle finalità istituzionali sopraindicate, svolgendosi in concreto con modalità non dissimili da quelle connotanti le analoghe attività di altri soggetti, pubblici e privati, operanti nel mondo dello sport e dello svago 7 .Le limitazioni, derivanti dal diritto comune articolo 844 c.c. , allo svolgimento di siffatte attività, non peculiari della Chiesa Cattolica, devono, pertanto, ritenersi intrinsecamente idonee a dar luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse finalità che la norma concordataria, previste dall'articolo 2 l. 25 marzo 1985 numero 121, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso garantire.Dunque, anche la Chiesa Cattolica e le sue istituzioni locali, quando agiscono in veste privata, sono tenuti, al pari degli altri soggetti giuridici, all'osservanza delle norme di relazione e, dunque, alle comuni limitazioni al diritto di proprietà, tra le quali rientrano quelle di cui all'articolo 844 c.c.Allo stesso regime sono sottoposte altre attività, normalmente svolte dalla Chiesa nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, ove esse non siano connesse a finalità liturgiche. Infatti, a titolo esemplificativo, se altoparlanti e megafoni vengono utilizzati in oratori per dare direttive a scout o per disciplinare giochi a cielo aperto, o se le campane sono utilizzate per motivi differenti da esigenze canoniche, non differiscono sostanzialmente da un qualsiasi altro strumento sonoro 8 .Le campane la libertà di culto va coordinata con il diritto al riposo. Separata menzione necessita, invece, l'utilizzo delle campane funzionale alla missione religiosa, poiché qui entrano in gioco la libertà di culto e l'autonomia del ministero spirituale, entrambi diritti garantiti dalla Carta costituzionale, ma da coordinare con il concorrente diritto al riposo espressivo del diritto alla salute dei cittadini in talune fasce orarie, eccessivamente mattutine o notturne. In particolare, ci si chiede se il giudizio di normale tollerabilità in subiecta materia, nel caso di scampanio finalizzato all'annuncio delle celebrazioni religiose delle 7.00 di mattina di ogni giorno evenienza nota in bacheche della canonica e, oggi, anche in siti internet delle chiese, come comprovato dai ricorrenti nel caso di specie , dev'essere effettuato bilanciando la tutela della proprietà e della salute col diritto di culto 9 .Se nel vigente diritto concordatario l. numero 121/1985 , alla Chiesa Cattolica è riconosciuto il libero esercizio del culto anche attraverso l'uso delle campane come espressione dell'attività religiosa, tuttavia tale riconoscimento non comporta in via automatica un utilizzo indiscriminato e senza limiti 10 . Lo Stato, infatti, non ha rinunciato alla tutela dei beni giuridici fondamentali quali il diritto di proprietà privata e quello alla salute 11 e, di conseguenza, anche alla loro tutela dalle immissioni 12 .Va ricercato un compromesso. L'esercizio di attività liturgiche, dunque, implica la necessaria compromissione degli altri diritti costituzionalmente garantiti al contrario, sarà il diritto di manifestazione religiosa a cedere il passo quando la particolare importanza e inviolabilità assoluta del diritto altrui leso rende preminente il bene giuridico tutelato.Pertanto, nella valutazione delle circostanze concrete del fatto la durata del suono superiore al minuto nella specie, le ore troppo mattutine in cui il medesimo viene prodotto, le occasioni specifiche cui è collegato, la distanza dei luoghi di abitazione, o soggiorno, o riposo, o lavoro, e così via , l'esercizio del diritto costituzionale di culto non consente eludere il limite di tollerabilità delle immissioni, quando ad essere bilanciata sarà l'esigenza tranquillità delle abitazioni private quale manifestazione del diritto al riposo ed alla salute 13 .Né può giovare al riguardo il richiamo normativo dell'articolo 844 cc. alla priorità di un determinato uso 14 , quale quello religioso, poiché tale criterio costituisce un parametro di carattere facoltativo e sussidiario, il cui impiego deve ritenersi escluso laddove, in applicazione degli altri, venga ravvisato il superamento della soglia di tollerabilità 15 . Ad ogni modo, anche nelle ipotesi in cui il canone della priorità d'uso trova attuazione 16 questo soccombe di fronte alla tutela della salute, preminente in quanto diretta a realizzare il superiore interesse ad una normale qualità della vita 17 . Anche la Chiesa soggiace alle regole del vivere comune. Logico corollario delle suesposte considerazioni è che anche lo scampanio connesso alla liturgia, qualora arrechi pregiudizio al preminente diritto alla salute, può configurare sia il reato di disturbo al riposo delle persone 18 , sia l'illegittima immissione acustica oltre la soglia della tollerabilità 19 . Infatti, pur in presenza delle finalità socialmente meritevoli caratterizzanti le attività delle strutture religiose, si deve attribuire preminenza alle primarie ed insopprimibili esigenze di vita quotidiana connotanti l'uso abitativo a fronte di un prolungato suono di campane alle 7.00 di mattina.La peculiare controversia esaminata dal Tribunale capitolino, dunque, è stata correttamente risolta in virtù alla considerazione per cui anche la Chiesa Cattolica, allorquando svolga attività che incidano sulla tranquillità delle persone, soggiace alle regole civilistiche del comune vivere, per la prevalenza della tutela della salute su altri diritti, che, al suo cospetto, diventano recessivi 20 .L'intervento adesivo dei frequentanti l'oratorio hanno legittimazione?. Il Tribunale di Roma, invece, omette del tutto di esaminare il problema della ritualità dell'intervento adesivo dei genitori di alcuni bambini che frequentano l'oratorio, anche se sembra sottintenderne l'ammissibilità.In realtà, questi interventori difettano di legittimazione processuale, in quanto titolari di un interesse di mero fatto.Consolidato è l'orientamento della giurisprudenza nel senso che l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti articolo 105, secondo comma, c.p.c. , deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa 21 .Ebbene, nel caso di specie, non sembra dubitabile che tra i minori frequentanti l'oratorio e i propri genitori e la parrocchia non esista alcun rapporto giuridico sostanziale in senso proprio, tale che la posizione giuridica soggettiva dei primi possa essere, anche solo indirettamente, pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni della struttura religiosa.Mancando un interesse giuridicamente rilevante situazione sostanziale , l'intervento risulta palesemente inammissibile ed il Tribunale avrebbe ben potuto sanzionare l'intrusione degli intervenienti nel giudizio con la condanna alle spese per lite temeraria e fare applicazione del nuovo istituto previsto dall'articolo 96, comma 3, c.p.c., che consente al giudice, anche d'ufficio, di condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.* Avvocato dello Stato ** Dottore in giurisprudenzaNote 1. Nel senso di limitare la tutela dalle immissioni ai soli pregiudizi recati alla proprietà si era inizialmente espressa C. cost., 23 luglio 1974 numero 247, in Foro It., 1975, I, 18, nella quale è stato ribadito che l'articolo 844 c.c. non contempla le immissioni che rechino pregiudizio alla salute umana o all'integrità dell'ambiente naturale poiché detti beni vengono tutelati dalle altre norme. 2. In tal senso, anche se incidentalmente, C. Cost. 23 febbraio 1994 numero 54, in Giur. cost., 1994, 326.3. Per un'approfondita analisi si veda E. Pellecchia, Brevi note in tema di disciplina delle immissioni, tutela della salute e rimedio inibitorio, in Giust. civ., 1995, I, 1663 ss., che evidenzia come la proprietà, soprattutto quando riguarda la casa di abitazione, si arricchisce di contenuti e di valenze di natura personale ed il consequenziale esercizio dello ius excludendi può tradursi anche nella difesa di tutte quelle situazioni a contenuto patrimoniale, ma strumentali al soddisfacimento di bisogni esistenziali.4. Già Cass. 30 luglio 1984 numero 4523, in Giur. it., 1985, I, 1, 1585 più di recente, Cass. del 8 marzo 2010 numero 5564, in Giust. civ., 2010, I, 815.5. M. Bianca, Manuale di diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, 234 e ss., evidenzia come, tenendo conto sia del particolare momento storico che della condizione dei luoghi, si pone l'attenzione dell'interprete sulla normalità d'uso dei fondi, concetto espressamente richiamato dal codice tedesco e dalla dottrina pandettistica.6. A tal fine, la ormai costante giurisprudenza di legittimità e di merito fa riferimento al differenziale esistente tra rumorosità di fondo della zona intesa quale complesso di suoni di origine varia, continui e caratteristici della zona e intensità massima del rumore prodotto dalla fonte sonora oggetto di verifica, così individuando come intollerabile il rumore che superi di 3 decibel la rumorosità di fondo Cass. 6 gennaio 1978 numero 38 in Rass. giur. Enel, 1978, 600 Tribunale Chiavari 9 agosto 2008. 7. Cass. 31 gennaio 2006 numero 2166 in Giur. it., 2007, 1141.8. Anche Cass. penumero 23 febbraio 1994 numero 3261, ha stabilito che l'uso delle campane deve essere compiuto per finalità inerenti al culto per rientrare nell'attività tutelata dall'accordo tra Stato e Chiesa cattolica la stipula del Concordato, infatti, non ha comportato una rinuncia tacita da parte dello Stato alla tutela di beni giuridici primari, quali il diritto alla salute previsto dall'articolo 32 cost.9. Circostanza bene evidenziata da Pret. Mantova 16 agosto 1991, in Giur. it., 1993, I, 2, 40.10. La stessa Chiesa, in occasione della Conferenza Episcopale del maggio 2002, ha ribadito che l`utilizzo delle campane a scopo di culto deve rispettare le legittime esigenze della popolazione, al fine di realizzare un equo contemperamento fra la tutela dei valori garantiti dalla Carta Costituzionale, quali la proprietà e la salute e il diritto di libertà e professione religiosa Pasculli Il suono delle campane uso, normativa statale e disciplina concordataria, in http //adc.faci.net/informaclero/217.htm.11. Principio costante nella giurisprudenza penale di legittimità si veda Cass. penumero 23 febbraio 1994 numero 3261 Cass. penumero 23 aprile 1998 numero 2316 più di recente, Cass. penumero 13 ottobre 2000 numero 443 in Cass. penumero , 2002, 234 Cass. penumero 8 gennaio 2002 numero 4495.12. Negli stessi termini, la giurisprudenza civile Cass. 31 gennaio 2006 numero 2166, cit., che richiama il costante orientamento della cassazione penale.13. Secondo Trib. Campobasso 19 febbraio 2001, in Giur. Merito, 2001, 672, delle immissioni illecite ed assolutamente intollerabili deve essere ordinata la cessazione totale, senza che siano attuabili soluzioni di contemperamento.14. In particolare, sono tre i parametri valutativi sui quali fondare l'apprezzamento giudiziale due obbligatori, rinvenibili nello stesso testo della norma, sono quello della normale tollerabilità e quello del contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione una facoltativo e sussidiario, quello della priorità d'uso . Così, P. De Santis, Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra? Sul concetto di normale tollerabilità delle immissioni acustiche alla luce della l. numero 13 del 2009, in Giur. Merito, 2009, 267015. Cass. 11 maggio 2005 numero 9865 in Giur. it., 2006, 2, 243. 16. Essenzialmente in ipotesi di attività economiche, attesa la collocazione del criterio ed il riferimento alle esigenze di produzione nella disposizione codicistica.17. Cfr. da ultimo Cass. 8 marzo 2010 numero 5564.18. Sulla configurabilità del reato in tale circostanza, Cass. penumero 23 aprile 1998 numero 2316.19. Cfr. Cass. 31 gennaio 2006 numero 2166, cit.20. Sulla generale preminenza del diritto alla salute in tema di immissioni, da ultimo Cass. 17 gennaio 2011 numero 939 in Diritto & Giustizia, 2011.21. Così, Cass. 24 gennaio 2003 numero 1111. Nel senso che l'intervento adesivo necessita di una situazione sostanziale, ossia di un interesse giuridicamente rilevante, anche Cass. 5 marzo 1999 numero 1873 e Cass. 30 gennaio 1995 numero 1106, in Foro it. 1995, I, 3227.