L’interesse non è concreto: non ammesso il riesame del sequestro

In tema di sequestro probatorio, per potere richiedere il riesame, il richiedente non solo deve essere legittimato, ma deve anche avere un interesse concreto a impugnare.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 24928, depositata il 15 giugno 2015. Il caso. In sede di verifica fiscale eseguita nei confronti di una società, venivano sequestrati a fini probatori diversi documenti informatici costituiti da corrispondenza, messaggi e comunicazioni varie. A seguito di un ulteriore decreto di sequestro dello stesso materiale, il Tribunale del riesame di Bologna rigettava l’istanza di riesame proposta dagli indagati tra cui il Presidente del C.d.A. della società sul fondamento che, questi ultimi, pur essendo legittimati a proporla in qualità di indagati, erano privi dell’interesse a impugnare, in quanto non erano loro i soggetti che avevano concreto interesse alla restituzione del materiale sequestrato. Ricorrono per cassazione gli indagati, ritenendo che anch’essi abbiano un concreto interesse al riconoscimento dell’illegittimità del sequestro, in quanto avvenuto prima ancora che fosse pronunciato il decreto, in violazione di norme costituzionali e procedurali. Legittimazione a richiedere l’esame. Ai sensi dell’art 257 c.p.p. Riesame del decreto di sequestro , i soggetti legittimati a formulare istanza di riesame contro il decreto di sequestro sono l’imputato, la persona a cui i beni sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla restituzione della cosa. Rientrano in quest’ultima categoria tutti i proprietari e i titolari di altro diritto reale sul bene, nonché tutti coloro che vantano una legittima pretesa, seppur nascente da un rapporto obbligatorio, a conseguirne il possesso o la detenzione. Interesse concreto. I Giudici di legittimità fanno però notare che, per richiedere il riesame del decreto di sequestro, non è sufficiente la legittimazione, occorrendo anche un interesse, come previsto in generale dall’articolo 568, comma 4, c.p.p. Regole generali per l’interesse a proporre l’impugnazione. Ora, mentre tale interesse è intrinsecamente congenito alla qualità di titolare del bene oggetto di sequestro o di avente diritto alla restituzione, non si può dire altrettanto in riferimento all’indagato o imputato . Quest’ultimo infatti, se non coincide con il titolare del bene, al fine di proporre istanza di riesame, deve vantare un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame. La giurisprudenza della S.C. ha identificato tale interesse nel pregiudizio di una qualsiasi posizione giuridica soggettiva sulla cosa, arrecato dal sequestro stesso Cass., sent. numero 10205/13 . Interesse alla restituzione. Gli Ermellini non condividono l’argomentazione della difesa secondo cui sussisterebbe un interesse concreto degli indagati alla legittima acquisizione nel fascicolo del pm del materiale sequestrato. Tale opinione, infatti, porta a identificare l’interesse a impugnare il provvedimento ablativo con la necessità di un legittimo e regolare procedimento di acquisizione delle prove. Invero, la S.C ha in più occasioni asserito che l’interesse concreto e attuale, che deve sussistere ai fini della presentazione dell’istanza di riesame del sequestro, non può essere finalizzato a garantire il regolare svolgimento della procedura di acquisizione delle prove. Il Collegio sottolinea infatti che quest’ultima valutazione spetta esclusivamente al Giudice del processo e che la procedura di riesame è volta unicamente a eliminare le conseguenze pregiudizievoli per la parte, derivanti dal vincolo d’indisponibilità del bene. Precedente contrario. La S.C è ben consapevole di un precedente contrario Cass., sez. VI Penale, numero 36775/03 secondo cui è ammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio di documentazione, in seguito restituita dal pm previa estrazione di copie, sussistendo l’interesse dell’istante ad accertare che l’uso del mezzo volto all’acquisizione della prova sia avvenuto nei casi ed entro i limiti posti dalla legge. Tuttavia, secondo la S.C, questo orientamento non è condivisibile, in quanto un tale interesse di carattere processuale è privo del requisito della concretezza che deve caratterizzare l’interesse ad impugnare il provvedimento ablativo. Infatti, nel caso di specie, l’eventuale declaratoria di illegittimità del sequestro in sede di riesame «non comporterebbe alcuna conseguenza giuridicamente favorevole per i ricorrenti, non determinandosi per effetto dell’annullamento del sequestro, alcuna reintegrazione della loro sfera giuridica». Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 settembre 2014 – 15 giugno 2015, numero 24928 Presidente Teresi – Relatore Savino Considerato in fatto C.R. e B.G. hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza numero 53/014 in data 1.4.014 con la quale il Tribunale del riesame di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta dai predetti avverso il decreto in data 4.2.2014 col quale è stato disposto il sequestro probatorio di messaggi di corrispondenza e comunicazioni inoltrate per va telematica, presenti all'interno di un supporto di memoria hard disk già in possesso del Nucleo di Polizia Tributaria ed acquisito in via amministrativa nei confronti della società M. Estate s.p.a Il sequestro era stato disposto a seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti della predetta società, nel corso della quale la Polizia Tributaria del nucleo di Bologna aveva proceduto a copiare su appositi supporti informatici il contenuto degli account di posta elettronica appartenenti a C.R. , presidente del Consiglio di amministrazione della M. Estate s.p.a ai componenti del cda, oltre che ad altri dirigenti della società, responsabili dei vari servizi tributari e finanziari. All'esito della verifica fiscale e dell'esame del materiale acquisito, essendo emersi indizi di reità nei confronti dei ricorrenti per delitti in materia fiscale in relazione all'operatività in Italia della società GB sa, a loro riferibile, pur avendo essa la sede in Lussemburgo, il P.M. emetteva il decreto di sequestro probatorio dei documenti informatici costituiti da corrispondenza, messaggi e comunicazioni varie già in possesso della PT, acquisiti in via amministrativa, trattandosi di materiale utile ai fini della conferma dell'ipotesi accusatoria e per dimostrare l'effettiva localizzazione in Italia dell'attività della società GB s.a Avverso il decreto di sequestro probatorio veniva proposta, con separati ricorsi, istanza di riesame da parte del legale rappresentante della M. Estate spa, Be.Pi. , amministratore delegato della stessa, e da parte del C. e dalla B. , fondata su plurime violazioni di legge 1 con riferimento all'articolo 253 c.p.p., mancanza della motivazione del provvedimento con riguardo alla sussistenza del fumus delicti e in ordine al rapporto di pertinenzialità del materiale oggetto di sequestro rispetto al reato oggetto di indagine 2 con riferimento agli articolo 15 Cost. e 220 disp. att c.p.p. quanto al procedimento di acquisizione del materiale oggetto di sequestro e in ordine alla utilizzazione dello stesso, in sede penale, da parte della PG prima ancora che fosse adottato il provvedimento di sequestro 3 con riferimento all'articolo 256 co 1 c.p.p. quanto alla natura del materiale sequestrato. Il Tribunale del riesame, con ordinanza depositata il 12.3.2014, ritenendo mancante l'incolpazione provvisoria nel provvedimento, in accoglimento della richiesta di riesame, annullava il decreto di sequestro nei confronti della M. Estate ordinando la restituzione del materiale e, con ordinanza in data 1.4.2014 nel procedimento numero 53/2014 R.I.M.C.R., dichiarava inammissibile la richiesta di riesame nei confronti del C. e della B. . Contestualmente al provvedimento di restituzione della documentazione informatica, il P.M. emetteva in data 13.3.2014 nuovo decreto di sequestro dello stesso materiale nei confronti dei predetti C. e B. contenente, con riferimento al motivo di annullamento del precedente decreto dedotto dai predetti, l'incolpazione provvisoria con la contestazione del fatto-reato, che era stata omessa. Avverso detto decreto hanno proposto nuova istanza di riesame il C. e la B. , riproponendo le ulteriori violazioni di legge già dedotte nella prima richiesta di riesame e sulle quali il Tribunale non si era pronunciato, avendo disposto l'annullamento con riguardo alla mancata contestazione della condotta addebitata. Anche tale ricorso veniva dichiarato inammissibile, con ordinanza in data 6.5.2014 nel procedimento numero 80/2014 R.I.M.C.R., ritenendo i giudici del riesame, con motivazione sostanzialmente analoga alla precedente ordinanza di rigetto in data 1.4.2014, che i ricorrenti, pur essendo legittimati a proporla in quanto indagati, difettavano di interesse ad impugnare poiché non erano loro i soggetti che avevano un concreto interesse alla restituzione del materiale sequestrato, bensì la M. Estate s.r.l., soggetto individuato dai giudici del riesame come quello cui i reperti in sequestro andavano restituiti. Avverso detta ultima ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il C. e la B. , deducendo i seguenti motivi. Violazione di legge con riferimento agli articolo 257 e 324 c.p.p Assumono i ricorrenti che l'articolo 257 c.p.p , attribuisce la legittimazione a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio anche nel merito ai seguenti tre soggetti ovvero, nell'ordine, l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, e quella che avrebbe diritto alla restituzione tali posizione non coincidono fra loro in quanto l'interesse a proporre richiesta di riesame viene riconosciuto dalla suddetta norma non solo a chi può vantare un diritto alla restituzione del bene, avendone la titolarità, ma anche all'imputato o indagato in quanto tali di conseguenza ritenere che l'interesse a proporre impugnazione avverso un decreto di sequestro probatorio sia riconoscibile solo in capo a chi possa far valere un titolo giuridico alla restituzione di talché l'indagato potrebbe veder riconosciuto un suo interesse all'impugnazione solo se nel contempo fosse titolare del bene o comunque potesse vantare un diritto alla restituzione , oltre ad essere palesamente in contrasto con il dato letterale della norma in esame, comporterebbe un'interpretazione riduttiva della stessa. La tesi dei giudici del riesame secondo cui l'interesse spetterebbe solo a chi ha diritto alla restituzione appare inconciliabile con la previsione dell'articolo 257 c.p.p. che riconosce invece a tre distinte categorie di soggetti la legittimazione a proporre richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio. Ritiene invece la difesa dei ricorrenti che, proprio in relazione alla finalità pacificamente riconosciuta di evitare le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo di indisponibilità del bene, anche gli indagati abbiano un concreto interesse ad impugnare il decreto di sequestro coincidente con l'interesse a che venga riconosciuta e dichiarata l'illegittimità del sequestro con conseguente restituzione del materiale all'avente diritto, in considerazione della illegittimità del procedimento acquisitivo dei documenti, avvenuto prima ancora che fosse emesso il decreto di sequestro, in violazione di norme costituzionali e procedurali. Alla stregua di tali principi, non può dubitarsi, secondo la difesa dei ricorrenti, dell'interesse degli indagati a che il materiale sequestrato che entri a far parte del fascicolo del Pubblico Ministero, sul quale potranno fondarsi nuovi provvedimenti cautelari, e sul quale il PM dovrà operare le sue valutazioni ai fini dell'esercizio dell'azione penale o meno, sia stato acquisito legittimamente, nel rispetto delle norme in materia. Ritenuto in diritto Il ricorso è infondato. A norma dell'articolo 257 c.p.p., soggetti legittimati a proporre istanza di riesame avverso decreto di sequestro sono l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione del bene, ovvero, quanto a quest'ultima categoria, tutti coloro che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene, o che vantano una legittima pretesa, pur se nascente da un rapporto obbligatorio e non da un diritto reale, a conseguirne il possesso o la detenzione. Tuttavia, per proporre richiesta di riesame del decreto di sequestro, occorre non solo che il richiedente sia legittimato, ma che vi abbia un interesse, come previsto in generale, per l'interesse a proporre impugnazione, dall'articolo 568 co 4 c.p.p Ora, mentre tale interesse è intrinsecamente connaturato alla qualità di titolare del bene sequestrato o di avente diritto alla restituzione, lo stesso non può dirsi con riguardo all'indagato o imputato , il quale, ove non sia titolare del bene, per poter proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro, deve vantare un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, interesse che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato nella menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro. Sez. 5, Sentenza numero 44036 del 21/10/2008 dep. 25/11/2008 Rv. 241673,& amp z. 3, Sentenza numero 10977 del 27/01/2010 dep. 22/03/2010 Rv. 246344, Sez. 5, Sentenza numero 10205 del 18/01/2013dep. 04/03/2013 Rv. 255225. Come affermato da questa Corte, avverso il sequestro preventivo è legittimato a proporre ricorso per cassazione, oltre al soggetto cui le cose sono state sequestrate o cui dovrebbero essere restituite, anche l'imputato o l'indagato, sempre che abbia un concreto interesse alla proposizione del gravame. Ne consegue che, nella ipotesi in cui egli non sia titolare del bene sottoposto a sequestro, in tanto può impugnare, in quanto il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica, si che la eventuale eliminazione o riforma del provvedimento stesso abbia l'effetto di render possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole. Sez. 1, Ordinanza numero 36038 del 21/09/2005 Cc. dep. 05/10/2005 Rv. 232254 la difesa dei ricorrenti, partendo dalla finalità pacificamente riconosciuta della procedura del riesame in presenza di sequestro probatorio, ossia quella di evitare le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo di indisponibilità del bene, ritiene che esse non coincidano con la sussistenza di un interesse giuridicamente tutelato alla restituzione, bensì con l'interesse a che venga riconosciuta e dichiarata l'illegittimità del sequestro con conseguente restituzione del materiale all'avente diritto, in considerazione della illegittimità del procedimento acquisitivo dei documenti, avvenuto prima ancora che fosse emesso il decreto di sequestro, in violazione di norme costituzionali e procedurali, quali i rapporti fra accertamenti e verifiche amministrative ed indagini penali articolo 220 dip att. c.p.p. , in materia di sequestro di corrispondenza e di documentazione tutelata dal segreto professionale articolo 254, 254, 256 c.p.p. Sussiste, secondo la difesa dei ricorrenti, un interesse concreto degli indagati a che il materiale sequestrato che entri a far parte del fascicolo del Pubblico Ministero, sul quale potranno fondarsi nuovi provvedimenti cautelari, e sul quale il PM dovrà operare le sue valutazioni ai fini dell'esercizio dell'azione penale o meno, sia stato acquisito legittimamente, nel rispetto delle norme in materia. Tale opinione, che porta ad identificare l'interesse ad impugnare il provvedimento ablativo con l'esigenza di un regolare procedimento di acquisizione delle prove, non è condivisibile. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che l'interesse concreto ed attuale che deve sussistere ai fini della proposizione dell'istanza di riesame del sequestro non può essere identificato nell'interesse, non già alla restituzione del bene, bensì ad assicurare il regolare svolgimento della procedura di acquisizione delle prove, attraverso la verifica che ogni mezzo diretto alla formazione delle prove sia acquisito regolarmente, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge. È inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame di sequestro probatorio volta ad ottenere non già la restituzione del bene sequestrato, bensì una pronuncia sulla legittimità od utilizzabilità della prova acquisita essendo tale ultima valutazione riservata al solo giudice del processo ed essendo di contro la procedura di riesame destinata unicamente ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo d'indisponibilità del bene. In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro di documentazione custodita nei computer in uso agli indagati ed eseguito mediante la sola estrazione di copia degli hard disks e, conseguentemente, senza l'asportazione di alcun bene materiale . Sez. 2, Sentenza numero 24958 del 14/06/2007 dep. 27/06/2007 Rv. 236759. In particolare, deve negarsi che l'incidente cautelare in tema di sequestro probatorio possa essere utilizzato per ottenere una pronuncia indiretta sulla legittimità dei mezzi di prova, o sull'utilizzabilità della prova acquisita, che abbia un effetto generale nel procedimento, poiché tali pronunce sono estranee alle attribuzioni del giudice innanzi al quale viene impugnato il sequestro cfr. Cass. sez. 2A, sent. numero 1480 del 30 aprile 1999 . È nota al Collegio l'esistenza di un precedente contrario Cass. sez. 6^, sent. numero 36775 dep. il 1 luglio 2003 , secondo cui è ammissibile l'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio di documentazione, successivamente restituita dal Pubblico Ministero previa estrazione di copie, sussistendo l'interesse del richiedente a verificare che l'uso del mezzo tendente all'acquisizione della prova sia avvenuto nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge. Tale indirizzo non è condivibile poiché un siffatto interresse di natura processuale è privo del requisito della concretezza che deve caratterizzare l'interesse ad impugnare il sequestro. Difatti l'eventuale declaratoria di illegittimità del sequestro in sede di riesame non comporterebbe alcuna conseguenza giuridicamente favorevole per i ricorrenti,non determinandosi per effetto dell'annullamento del sequestro, alcuna reintegrazione della loro sfera giuridica inoltre gli effetti di una eventuale qualificazione d'illegittimità o inutilizzabilità indirettamente attribuita alla prova acquisita mediante il sequestro revocato o mai eseguito sarebbero destinati ad esaurirsi nel procedimento incidentale. Il giudicato cautelare riguarda infatti il solo provvedimento cautelare, e ordinariamente non produce alcun effetto diverso, esaurendo completamente la propria efficacia con la pronuncia sul singolo provvedimento. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Segue per la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.