L’ordinanza che rigetta la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo deve essere annullata in quanto la notifica del decreto che disponeva la misura era stata effettuata via PEC prima dell’entrata in vigore delle disposizioni che la prevedono ed, inoltre, a persona diversa dall’indagato.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 19734/15 depositata il 13 maggio. Il caso. Avverso il decreto del Tribunale di Milano che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di vari beni immobili, in relazione al delitto di riciclaggio, l’indagato avanzava richiesta di riesame. Con ordinanza, il Tribunale dichiarava inammissibile l’istanza dell’indagato per tardività, sottolineando che la notifica a mezzo PEC del decreto che disponeva il sequestro era avvenuta, al domicilio eletto presso il difensore, oltre 10 giorni prima rispetto al deposito della richiesta di riesame. L’indagato ricorre per la cassazione della pronuncia sostenendo la nullità della notifica del decreto che dispone la misura cautelare effettua via PEC prima del 15 dicembre 2014, come previsto dal d.l. numero 179/12, oltre che per la violazione dell’articolo 324 c.p.p. in quanto la notifica era stata indirizzata al difensore anziché alla parte, non avendo egli mai proceduto all’elezione di domicilio. L’elezione di domicilio. La Cassazione rileva la fondatezza del ricorso ritenendo assorbente la doglianza in merito alla mancanza di un’elezione di domicilio del ricorrente presso il difensore, non potendo la stessa essere desunta dal tenore complessivo della nomina. Deve infatti correttamente intendersi che la parte, riferendosi al domicilio, intendeva richiedere presso il proprio domicilio ogni avviso processuale, nulla deponendo per una volontà di elezione presso il difensore. Conseguentemente, non risultando da elementi certi il momento in cui l’indagato abbia avuto conoscenza del sequestro, il termine per la proposizione della richiesta di riesame non poteva essere considerato come già decorso. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo esame.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 aprile – 13 maggio 2015, numero 19734 Presidente Esposito – Relatore Manna Ritenuto in fatto Con ordinanza del 11.12.14 il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile perché tardiva la richiesta di riesame proposta da A.L. contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di svariati beni immobili, quote di società e conti correnti, emesso il 10.10.14 dal GIP dello stesso Tribunale in relazione ad indagini per il delitto di riciclaggio. L'inammissibilità veniva dichiarata perché la notifica a mezzo PEC al domicilio eletto presso il difensore del L. avv. G. e l'esecuzione del decreto di sequestro erano avvenuti il 5.11.14, mentre la richiesta di riesame era stata depositata il 17.11.14 e, quindi, oltre il termine di 10 giorni previsto dall'articolo 324 c.p.p. Tramite il proprio difensore ricorre A.L. contro detta ordinanza, di cui chiede l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti a violazione dell'articolo 16 co. 9° lett. c-bis d.l. numero 179/12, non potendo avvenire prima del 15.12.14 alcuna notifica a mezzo PEC a persona diversa dall'imputato b violazione dell'articolo 324 co. 1° c.p.p., vuoi perché la notifica a mezzo PEC era indirizzata al difensore anziché alla parte, vuoi perché il ricorrente non aveva mai eletto domicilio presso il proprio difensore avv. G Considerato in diritto 1- II ricorso è fondato per l'assorbente rilievo che effettivamente nell'atto di nomina del 21.5.14 dell'avv. Giovanni Lorenzo G. quale difensore di A.L., atto espressamente richiamato nell'ordinanza impugnata, si legge Ogni comunicazione al suo domicilio trattandosi di mero fatto processuale, il suo accertamento spetta anche a questa Suprema Corte . Dal tenore complessivo della nomina in cui il L. si esprime in terza persona e dal rilievo che si parla di domicilio mentre dell'avv. Giovanni Lorenzo G. si indica soltanto la sede dello studio professionale deve intendersi che il ricorrente avesse chiesto di ricevere ogni avviso al proprio domicilio. Nulla, invece, depone per una volontà della parte di eleggere domicilio presso il suddetto difensore, sicché l'interpretazione dell'atto di nomina fornita dall'ordinanza impugnata che in essa ravvisa un'avvenuta elezione di domicilio non appare esatta. Né emerge che nel caso di specie siano state effettuate le formalità previste dall'articolo 169 co. 1° c.p.p. per l'indagato residente all'estero e che avrebbero legittimato, ove non seguite da idonea dichiarazione od elezione di domicilio nel territorio dello Stato, la notifica mediante consegna al difensore. Ne consegue che, non risultando quando l'indagato abbia avuto conoscenza del sequestro, alla data del 17.11.14 in cui è stata depositata la richiesta di riesame il termine di cui all'articolo 324 c.p.p. non poteva considerarsi già decorso. 2- In conclusione, il provvedimento impugnato deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla con rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per nuovo esame.