Tra apparenza e usucapione: il percorso deve essere visibile fin dall'inizio

di Alessandro Gallucci

di Alessandro Gallucci *Ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, non è sufficiente dimostrare il possesso continuato per vent'anni ma è altresì necessario fornire la prova che il percorso, utilizzato per l'accesso al fondo, sia stato visibile, permanente ed abbia avuto sempre quella specifica destinazione.Questo, in estrema sintesi, il cuore della sentenza numero 5733 resa dalla Corte di Cassazione e depositata in cancelleria lo scorso 10 marzo. La pronuncia s'inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza prodotta dallo stesso Supremo Collegio e precisa in modo chiaro ed inequivocabile come la prova dell'esercizio della servitù apparente ai fini dell'usucapibilità di tale diritto sia tutt'altro che semplice.La servitù è il peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo . Elementi fondamentali della servitù sono, quindi, la diretta connessione dell'utilità con l'immobile e l'appartenenza a diversi proprietari dei fondi servente e dominante .Quanto al primo requisito è stato chiaramente affermato che nella determinazione del concetto di utilità [ ] non si deve far capo ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all'attività personale svolta dal proprietario del fondo dominante, ma bisogna avere riguardo unicamente al fondamento obiettivo e reale dell'ultima stessa, sia dal lato attivo che da quello passivo essa deve costituire, cioè, un vantaggio diretto del fondo dominante, come mezzo per la migliore utilizzazione di questo ex pluribus, Cass. 22 ottobre 1997 numero 10370 .Nel caso della servitù di passaggio l'utilità sta nel fatto che il fondo sia reso accessibile grazie al transito sulla proprietà altrui anche in ragione di ciò, ad esempio, il passaggio per il caso di servitù di passaggio coattivo deve essere stabilito, tra l'altro, in modo tale che rechi il minor danno possibile al fondo servente articolo 1051, secondo comma, c.c. e non tenendo conto della maggiore comodità del proprietario del fondo dominante. Questo particolare genere di servitù, soprattutto per il caso di necessità per l'accesso al fondo, può essere acquisita per contratto e per provvedimento giudiziario.L'acquisto per usucapione. Tale forma di acquisto è possibile solamente quando la servitù sia apparente, ovverossia allorquando le stesse hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio cfr articolo 1061, secondo comma, c.c. .Il caso. I proprietari di alcuni terreni chiedevano venisse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, di persone e veicoli, su un terreno di proprietà della parte convenuta ed il contestuale ordine di trascrizione della sentenza presso i pubblici registri immobiliari. Vedendo accolte solo parzialmente le proprie richieste nel giudizio di primo grado, gli attori proponevano appello.Nel giudizio di secondo grado, anche in virtù dell'appello incidentale di parte convenuta, la domanda veniva completamente rigettata. Secondo la Corte d'appello, in ragione delle risultanze istruttorie, era da ritenersi mancante il requisito dell'apparenza della servitù.Da qui il ricorso per Cassazione nel quale i ricorrenti lamentavano, tra l'altro, la falsa applicazione, da parte del giudice del gravame, dell'articolo 1061 c.c. in materia di valutazione del requisito dell'apparenza.Non sono stati dello stesso avviso i giudici di legittimità.Le servitù non apparenti ex articolo 1061 c.c. Proprio sulla più volte citata apparenza, la Cassazione ha specificato che l'acquisto per usucapione della servitù apparente presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per l'usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per l'usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il requisito dell'apparenza essere insorto più o meno di recente e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso ad usucapionem esercitato prima del suo venire in essere Nel caso di specie non s'era ritenuta provata l'apparenza del sentiero per tutto il periodo necessario a far maturare l'usucapione. Su questo punto, continua il Supremo Collegio, la motivazione della sentenza non è stata insufficiente o contraddittoria.Da qui il rigetto del ricorso.* Avvocato

Corte di Cassazione, sez II Civile, sentenza 18 gennaio - 10 marzo 2011, numero 5733Presidente Oddo - Relatore FalaschiSvolgimento del processoCon atto di citazione notificato il 9 maggio 1992 evocavano in giudizio, dinanzi al Pretore di Bologna, , e premesso di essere titolari a vario titolo dell'immobile censito al NCEU del Comune di foglio , confinante con l'immobile di proprietà del convenuto foglio , chiedevano venisse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore delle loro unità immobiliari della servitù di passaggio di persone e veicoli sul fondo di proprietà del convenuto, oltre alla condanna dello stesso a rimuovere, a sua cura e spese, ogni ostacolo all'esercizio della servitù e al mantenimento in idoneo stato di manutenzione del passaggio, con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari chiedevano, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da loro subiti. Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Bologna già Pretore adito, accoglieva parzialmente le domande dell' attore dichiarando acquisito per usucapione il solo passaggio a piedi sul fondo del convenuto, condannando gli attori alle spese processuali.In virtù di rituale appello interposto da , con il quale lamentavano che il giudice di prime cure non avesse ritenuto provato anche l'intervenuta usucapione del possesso della servitù di passaggio con veicoli, oltre a dolersi della loro condanna alle spese di lite, proposto dall'appellato appello incidentale, affinché venisse negata anche la servitù di passaggio pedonale, la Corte di Appello di Bologna respingeva l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale di parte appellata, negava anche l'acquisto di servitù di passaggio pedonale sul fondo di proprietà del .A sostegno dell'adottata sentenza, la Corte territoriale affermava che oltre ad avere fornito i numerosi testi esaminati dal Pretore versioni contrastanti circa l'intervenuto passaggio in vari periodi sul terreno di proprietà del convenuto, mancavano i requisiti per potere dichiarare l'intervenuta usucapione di servitù apparente, non avendo nessuno dei testi specificato lungo quale tracciato si svolgeva il transito pedonale e veicolare, segnatamente che lo stesso fosse visibile.Aggiungeva, inoltre, che non essendosi potuta ricostruire una servitù apparente, portava ad escludere che i passaggi effettuati fossero sintomo significativo del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio, rigettato per inciso anche il gravame presentato dagli appellanti in ordine alle spese processuali.Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna hanno proposto ricorso per cassazione i , che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito con controricorso il .Motivi della decisioneCon il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1061 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., nnumero 3, per avere palesemente errato in diritto nel non ritenere nella specie sussistere il requisito della apparenza con il secondo motivo deducono il difetto di motivazione ex articolo 360 c.p.c., numero 5, per avere omesso inopinatamente di prendere in considerazione la documentazione topografica e la copiosa documentazione fotografica allegata agli atti.I due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, in quanto entrambi attengono alla valutazione delle risultanze probatorie fatta dal giudice distrettuale. Premesso che parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza ex articolo 366 c.p.c., nnumero 3 e 4, per genericità della doglianza, prospettando una carenza nell'indicazione delle circostanze e degli elementi che hanno avuto incidenza causale sull'errore dedotto, che non può trovare accoglimento in quanto la parte parrebbe mettere sullo stesso piano l'inammissibilità con la manifesta infondatezza, occorre osservare che le censure sono destituite di fondamento poiché esse non colgono la vera ratio decidendi della sentenza impugnata e, quindi, non possono provocarne l'annullamento.La corte distrettuale non ha negato l'esistenza di un tracciato visibile indicativo della servitù , ma ha basato la sua motivazione soprattutto sul rilievo che il sentiero, formatosi gradualmente e, nel tempo, mutato il tracciato per le mutate esigenze del proprietario realizzando delle aiuole ovvero un pergolato o con della ghiaia , ai fini del requisito dell'apparenza, non facesse desumere, senza incertezze o ambiguità, di essere stato predisposto al servizio del fondo dominante e ciò fosse esistente e visibile sin dall'inizio del ventennio, necessario al dedotto acquisto per usucapione.La correttezza della impostazione giuridica accolta dalla Corte di merito è ineccepibile. Infatti, l'acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai sensi dell'articolo 1061 c.c. presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il requisito dell'apparenza essere insorto più o meno di recente e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso ad usucapionem esercitato prima del suo venire in essere.Nel caso di specie la Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto congruamente motivato e privo di vizi logici, ha analizzato le risultante probatorie, in particolare le prove testimoniali e la descrizione dei luoghi fornita dagli stessi nei dettagli pagine 7 e 8 della sentenza , ed ha concluso per la inesistenza del requisito dell'apparenza. In altri termini, il giudice di appello ha escluso il requisito dell'apparenza, necessario, ai sensi dell'articolo 1061 c.c., per l'acquisto della servitù affermando che le versioni contrastanti fornite dai testi escussi circa l'intervenuto passaggio in vari tempi sul terreno di proprietà del convenuto, mancavano dei requisiti per potere dichiarare l'intervenuta usucapione di servitù apparente, non avendo nessuno dei testi specificato lungo quale tracciato si svolgeva il transito pedonale e veicolare, nonché, segnatamente, che lo stesso fosse visibile. Le richiamate affermazioni del giudice di appello sono sufficienti di per sè a sorreggere la decisione adottata.Giova ricordare in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il requisito dell'apparenza della servitù , necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia articolo 1061 c.c. , si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù v. Cass., 11 febbraio 2009, numero 3389 Cass., 10 luglio 2007, numero 15447 Cass., 28 settembre 2006, numero 21087 Cass., 17 febbraio 2004, numero 2994 . Non v'è dubbio, peraltro, che il giudizio circa la esistenza o meno di segni visibili sul fondo, di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù di passaggio, introduce inevitabilmente questioni di fatto, non rilevabili nel giudizio di legittimità, stante la corretta motivazione posta a corredo della decisione.Le argomentazioni proposte dai ricorrenti non appaiono risolutive in quanto non indicano aspetti contraddittori della motivazione adottata dalla Corte territoriale che offre una lettura delle risultanze probatorie esente da critiche , ma propongono ancora una volta una propria lettura del complessivo materiale probatorio, diversa rispetto a quella del giudice. Neppure può imputarsi al giudice di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio nella specie il materiale fotografico ritenuti non significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione la circostanza che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazione delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2005, numero 15096 Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2003, numero 996 Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2000, numero 3904 .Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.Al rigetto consegue, come per legge, la condanna di parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.P.Q.M.La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.