Anche il poliziotto ha un’anima

Spesi 7 mila euro per relazioni e diagnosi al solo fine di dimostrare la propria idoneità al servizio e salvare la reputazione per il Consiglio di Stato va risarcito dal Ministero dell'Interno e la Commissione medica deve nuovamente pronunciarsi confutando le certificazioni mediche esibite dall'interessato.

A seguito di un ricovero al Pronto Soccorso dell‘Ospedale di Como, nel 2009, per stato confusionale mentre era alla guida della sua automobile, cagionato –secondo i primi accertamenti clinici da abuso di alcol e da assunzione di cocaina, l’assistente di P.S. fu sottoposto a una serie di visite da parte della C.M.O. di Milano e della Commissione medica di 2^ istanza al fine di verificare se, a parte la sospensione disciplinare dal servizio per mesi 6 dal febbraio all’agosto 2010, fosse ancora idoneo al servizio di Istituto e di P.S. in particolare. All’esito di una di queste visite medico legali, nel dicembre 2010, la Commissione Medica di Milano di 2^ istanza aveva giudicato l’assistente di Polizia «non idoneo permanentemente al servizio di Istituto e nella Polizia di Stato in modo assoluto. Può a domanda transitare nelle corrispondenti qualifiche delle Amministrazioni civili dello Stato». Avverso tale pronunciamento l'interessato propose ricorso al TAR Lombardia, Milano che, con sentenza parziale numero 936/2011, lo accolse annullando il giudizio di inidoneità, salva la successiva valutazione da parte della medesima Commissione alla luce di quanto emerso nel giudizio. Il Tar Lombardia accolse anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella somma di euro 6.596,95, con rivalutazione ed interessi legali secondo i criteri di calcolo indicati, nonché quella di danno non patrimoniale, quantificato in euro 25.000,00 con gli interessi legali dalla data di emanazione della sentenza e fino al soddisfo. Avverso le decisioni del Giudice di primo grado, il Ministero dell’Interno ha proposto appello. In sostanza, la controversia concerne la legittimità o meno del giudizio di permanente inidoneità dell’appellato, assistente di P.S. dal 1995, al servizio di istituto e nella polizia di Stato in modo assoluto, espresso dalla Commissione medica di 2^ istanza nel verbale del dicembre 2010, nonché la relativa domanda di risarcimento danni patrimoniali e non . La questione scrutinata, in particolar, ha riguardato il fatto che la Commissione medica, nel dicembre 2010, ha giudicato l’appellato inidoneo permanentemente al servizio di Istituto in quanto presentava una personalità di tipo borderline Kernberg , con diagnosi finale di «disturbo di personalità N.A.S. con caratteristiche attinenti all’area del cluster B, con pregresso riscontro di alterazione comportamentale, abuso alcolico ed intossicazione di cocaina» N.A.S. leggasi non altrimenti specificato . Una vicenda complessa. La triste storia dell'assistente di polizia ha avuto inizio nella notte del 17 maggio 2009, quando i Carabinieri di Cantù chiamati dalla fidanzata intervennero in quanto l’appellato munito ancora dell’arma di ordinanza non era in grado di tornare a casa alla guida della sua autovettura, avendo ecceduto nel bere alcolici. Accompagnato al mattino all’Ospedale civile di Como per accertamenti clinici, l’assistente di P.S. fu sottoposto, dapprima, a controllo psichiatrico da parte del medico di turno, che escluse la necessità per trattamenti sanitari obbligatori TSO poi, nel primo pomeriggio del 17 maggio, sempre al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Como l’assistente – superato l’iniziale rifiuto del mattino-si sottoponeva agli accertamenti clinici tossicologici da cui risultavano gli esiti di una alcolemia 127mg/dl e positività urinaria alla benzoilecogonina catabolita della cocaina . Visitato in seguito presso l’ufficio sanitario della Questura di Como l’appellato fu giudicato inidoneo al servizio per giorni 20 e poi, visitato dalla Commissione medica ospedaliera di Milano, con verbale nel luglio 2009, fu giudicato non idoneo al servizio per giorni 50 con la diagnosi «Turbe ansioso disforiche in pregresso documentato episodio di alterazione psicofisica con riscontro di positività alla cocaina» giudizio non accettato dall’appellato che si rivolse alla Commissione di 2^ istanza. In seguito l’appellato fu sottoposto a varie visite sia dalla C.M.O. di Milano sia dalla Commissione di 2^ istanza che, di volta in volta, lo dichiaravano temporaneamente inidoneo al servizio, salva verifica successiva, fino a quando –dopo il termine anche della sospensione disciplinare di mesi 6 – la CMO di Milano con verbale 22 settembre 2010, lo dichiarava inidoneo in via permanente al servizio di Istituto giudizio poi confermato dalla Commissione medica di 2^ istanza di Milano con il 16 dicembre 2010. Atto questo che, impugnato, è stato annullato, ai fini di una nuova valutazione, con la sentenza appellata. Coca o non coca? Ad avviso del Ministero dell’Interno il TAR si sarebbe arbitrariamente sostituito alla P.A., sindacando scelte di discrezionalità tecnica, che come è noto sono sindacabili solo per errore di fatto e palese illogicità inoltre avrebbe ingiustificatamente preferito «l’appiattimento sulle sole tesi di parte ricorrente» senza procedere ad ulteriori acquisizioni istruttorie, nonostante la ritenuta discordanza tra il giudizio della Commissione medica impugnato e gli accertamenti sanitari effettuati dal ricorrente. Sta di fatto che, a giudizio del Collegio, tali motivi non possono essere condivisi. Ciò in quanto la Commissione medica di 2^ istanza, nel giudicare l’appellato affetto da disturbo della personalità N.A.S., faceva riferimento in più occasioni al «pregresso riscontro di .intossicazione da cocaina», mentre tale positività è risultata solo nell’esame effettuato presso l’Ospedale di Como il drug test sulle urine eseguito il 20 maggio 2009 cioè 4 giorni dopo, come rileva la sentenza TAR aveva dato esito negativo analogamente risultato negativo era emerso anche dal test sul capello eseguito il 19 giugno 2009, anche se non valutabile come significativo sotto il profilo medico legale, in quanto si legge nella premessa del giudizio medico impugnato –eseguito su un campione di capello troppo corto mezzo centimetro per essere risalente alla data del 17 maggio di un risultato negativo dell’esame del capello, eseguito in data 30 ottobre 2009, riferisce anche la C. M .O. di Milano, che, visitato l’appellato dopo un periodo di TNI il 23 novembre 2009 e rilevato che aveva utilizzato ben 892 giorni di aspettativa sui 913 spettanti nel quinquennio,per disturbi dell’apparato digerente e di quello osteoarticolare, lo giudicava permanentemente non idoneo al lavoro. Poliziotto senza vizi. Peraltro, quanto alla assunzione di bevande alcoliche e droghe, tutti gli esami successivi eseguiti ogni volta che l’appellato si presentava a visita al termine di uno dei vari periodi di inidoneità temporanea al servizio davano tutti esito negativo, come rilevava la stessa Commissione di 2^ istanza nel verbale 15 luglio 2010, nel dare atto che verosimilmente l’interessato avesse «cessato ogni abuso di sostanze già l’indomani del fatto 18.5.2009 ». La stessa Commissione di 2^ istanza , sempre in data 15 luglio 2010, aggiungeva che, peraltro, la vicenda e cioè l’abuso di sostanze alcoliche e l’assunzione di sostanze stupefacenti, emerso dagli accertamenti clinico tossicologici come habitus voluttuario a parte l’episodio del 17 maggio «non concretizza la fattispecie della permanente inidoneità al servizio di Istituto”. Di conseguenza, a differenza del giudizio della C.M.O. di Milano del novembre 2009, la Commissione valutava che «non si ravvisa nulla di permanente nelle odierne condizioni fisio-psichiche dell’Assistente che sia di impedimento per una futura rivalutazione dell’idoneità» e ne disponeva la inidoneità temporanea al servizio per giorni 180 per passare dalla «remissione iniziale» dei primi 12 mesi alla «remissione protratta». Invece proprio al termine di tale periodo l’appellato, nel frattempo sospeso disciplinarmente dal servizio per 6 mesi dal 20 febbraio al 20 agosto 2010, fu giudicato permanentemente inidoneo al servizio dalla C.M.O. in quanto affetto da «reattività ansiosa e tratti di rigidità ed impulsività, in pregresso documentato episodio di agitazione psicomotoria e stato confusionale con riscontro di positività ad alcol e cocaina». Visite a proprie spese. L’appellato, inoltre, si sottopose ad ulteriori accertamenti psicodiagnostici nel settembre 2009 presso l’Ospedale San Raffaele, al cui esito veniva attestata con formale certificazione di uno psichiatra, e di un psicologo la «assenza di disturbo della personalità» giudizio di assenza di qualsiasi «patologia psichiatrica o disturbo della personalità, neppure sotto la soglia diagnostica», confermato anche nel marzo 2011 dagli accertamenti compiuti presso il Dipartimento Salute mentale del Policlinico di Milano e presso l’Istituto di Medicina legale dell’Università di Milano, nonché presso lo stesso Ospedale San Raffaele di Milano, dove con relazione del febbraio 2011 il medesimo psichiatra, nel definire infondata l’ipotesi di un disturbo della personalità a carico dell’appellante, faceva presente che «è consigliabile clinicamente chiudere questa serie di accertamenti che generano solo ansie e tensioni inesistenti». Valutazioni contrastanti. E' successo, poi, che la Commissione di 2^istanza, pur riportando nelle premesse del proprio giudizio di inidoneità permanente dell’appellato gli antitetici esiti dei tests di valutazione psicodiagnostica eseguiti sull’appellato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano ed i certificati medici redatti nel settembre 2009 e settembre 2010 presso il suddetto Ospedale, che attestavano «Assenza di disturbo della personalità» del medesimo, poi non ha in alcun modo esaminato e preso in considerazione tali elementi conoscitivi. Invece la Commissione, avendo chiesto consulenza specialistica al Dipartimento di P.S., Direzione centrale di Sanità di Roma, poi ne ha recepito in toto le relazioni stilate da altre due specialiste che, comunque, avevano eseguito l’esame psichiatrico dell’appellato con espresso riferimento all’episodio del 17 maggio2009 la cui valutazione – invece -sotto il profilo della affidabilità degli esiti e delle modalità degli accertamenti tossicologici sia quelli eseguiti all’Ospedale di Como nel maggio 2009 sia quelli ripetuti nello stesso Ospedale su incarico della Commissione prima del verbale del luglio 2010 era stata già stata radicalmente contestata dalla difesa dell’appellato con produzione di specifica documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche e private accreditate. In sostanza, valutando il quadro probatorio, il TAR aveva ritenuto che gli elementi acquisiti fossero complessivamente sufficienti a concludere nel senso che il giudizio negativo della Commissione era viziato da errore nei presupposti e, quindi, andava annullato ai fini del riesame. Il Collegio concorda con tale tesi e ritiene che il giudizio di inidoneità permanente al servizio di Istituto pronunciato dalla Commissione di 2^ grado debba essere annullato perché inficiato non solo da erroneità dei presupposti come ha statuito il TAR , ma anche da carenza istruttoria ed illogicità manifesta. Pertanto dovrà essere formulato un nuovo giudizio sulla idoneità dell’appellato, tenendo conto della motivazione della sentenza e della documentazione relativa agli accertamenti psicodiagnostici cui si è sottoposto l’appellato ed acquisiti in giudizio, esponendo analiticamente le ragioni scientifiche per cui eventualmente non ne condivida le conclusioni.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 8 giugno 2013 17 maggio 2013, numero 2691 Presidente Botto – Estensore Spiezia Fatto e diritto 1. A seguito di un ricovero al Pronto Soccorso dell‘Ospedale di Como in data 17 maggio 2009 per stato confusionale mentre era alla guida della sua automobile, cagionato –secondo i primi accertamenti clinici da abuso di alcol e da assunzione di cocaina, l’assistente di P.S. Paride Arnò fu sottoposto a una serie di visite da parte della C.M. O. di Milano e della Commissione medica di 2^ istanza al fine di verificare se, a parte la sospensione disciplinare dal servizio per mesi 6 dal febbraio all’agosto 2010, fosse ancora idoneo al servizio di Istituto e di P.S. in particolare. All’esito di uno di queste visite medico legali, con verbale del 16 dicembre 2010 numero 376, la Commissione Medica di Milano di 2^ istanza confermando in sostanza il precedente giudizio emesso dalla C.M. O. di Milano nel verbale 22 settembre 2010 numero 276 ha giudicato l’assistente di Polizia Paride Arnò “ non idoneo permanentemente al servizio di Istituto e nella Polizia di Stato in modo assoluto. Può a domanda transitare nelle corrispondenti qualifiche delle Amministrazioni civili dello Stato “. Avverso tale giudizio della Commissione l’assistente di Polizia propose ricorso al TAR Lombardia, Milano che, con sentenza parziale n .936/2011, lo ha accolto e per l’effetto ha annullato il giudizio di inidoneità, salva la successiva valutazione da parte della medesima Commissione alla luce di quanto emerso nel giudizio, mentre, quanto alla domanda di risarcimento del danno, si è riservato di decidere con separata sentenza dopo aver acquisito ulteriore documentazione da parte del ricorrente a comprova della portata del danno patrimoniale patito. Con sentenza numero 2673/2011 il TAR Lombardia , Milano, pronunciando definitivamente sul ricorso , ha accolto anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella somma di euro 6.596,95, con rivalutazione ed interessi legali secondo i criteri di calcolo indicati, nonché quella di danno non patrimoniale, quantificato in euro 25.000,00 con gli interessi legali dalla data di emanazione della sentenza e fino al soddisfo spese di lite carico del soccombente Ministero per euro 4.000,00. 1.1.Avverso la sentenza parziale numero 1936/2011 il Ministero dell’Interno ha proposto l’appello R.G. numero 8346/2011, eccependone preliminarmente l’inammissibilità per la natura endoprocedimentale del parere della commissione medica impugnato e nel merito chiedendone la riforma, previa sospensione, con due articolati motivi . Con memoria del novembre 2011 si è costituito in giudizio l’appellato, che, contestate l’eccezione di inammissibilità del ricorso e le avverse censure, ha chiesto il rigetto dell’appello, rappresentando, altresì, che il Ministero appellante con nota del 26 ottobre 2011 gli aveva comunicato l’imminente convocazione innanzi alla Commissione Medica per il rinnovo del giudizio medico legale. Con ordinanza cautelare numero 4980 /2011 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza TAR. !.2.Con appello R.G. 728/2012 il Ministero dell’Interno ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, anche della sentenza definitiva numero 2673/2011, deducendone l’erroneità sia in via derivata dalle censure mosse contro la sentenza parziale sia in via autonoma con riguardo alla asserita mancata prova del danno patito dall’appellato ed alla mancata motivazione sui criteri seguiti per giungere alla quantificazione del danno riconosciuto all’appellato . Si è costituito in giudizio l’appellato, che ha in primis chiesto la riunione di questo appello con quello proposto dallo stesso Ministero avverso la sentenza non definitiva sopra indicata inoltre, preliminarmente contestata di nuovo l’eccezione di inammissibilità del primo ricorso, nel merito ha chiesto il rigetto dell’appello con puntuali controdeduzioni sui vari argomenti, compresi quelli inerenti la quantificazione dl danno patito dall’appellato e le pretese esigenze cautelari poste a fondamento dalla istanza di sospensiva della sentenza definitiva. Con ordinanza numero 706/2012 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione della sentenza definitiva appellata, stabilendo –altresì la trattazione congiunta della causa all’esame con quella connessa R.G. numero 8346/2011 alla data stabilita dal Presidente della Sezione, ai sensi dell’articolo 70 cpa. Alla pubblica udienza del 8 giugno 2012, chiamate entrambe le cause e sentiti i difensori delle parti presenti, le medesime sono passate in decisione. 2. In via pregiudiziale, accogliendo la domanda dell’appellato, va disposta la riunione dei due appelli in epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva . In diritto la controversia concerne la legittimità o meno del giudizio di permanente inidoneità dell’appellato, assistente di P.S. dal 1995, al servizio di istituto e nella polizia di Stato in modo assoluto, espresso dalla Commissione medica di 2^ istanza nel verbale 16 dicembre 2010 numero 376, nonché la relativa domanda di risarcimento danni patrimoniali e non . 2.1.Preliminarmente il Ministero appellante ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso un atto non conclusivo del procedimento di verifica della idoneità fisica del personale di P.S., poiché il giudizio della Commissione avrebbe chiara natura di atto endoprocedimentale . L’eccezione va disattesa. Infatti, come ha rilevato il TAR, il giudizio di inidoneità compete, ai sensi dell’articolo 4 del DPR numero 339/1982, alle Commissioni mediche la cui valutazione tecnica, poi, viene fatta propria dall’Amministrazione procedente con provvedimento, che recepisce il giudizio dell’organo tecnico senza poter incidere sul suo contenuto . La natura vincolante del giudizio medico legale si desume anche dal testo dell’art 4 citato che perentoriamente dispone” Il giudizio di inidoneitàcompete alle commissioni mediche” Pertanto la immediata lesività del giudizio medico legale consente all’interessato di impugnare la valutazione di inidoneità della Commissione senza attendere la comunicazione del corrispondente provvedimento negativo dell’Amministrazione. Lo stesso appellante, nel far presente che il giudizio di inidoneità non risulta sindacabile nel merito, in quanto emesso nell’esercizio della discrezionalità tecnica, in sostanza viene a confermare implicitamente che il giudizio della Commissione è immediatamente lesivo, considerato che l’amministrazione non può che aderire alle conclusioni dell’organo tecnico competente ad effettuare il prescritto apprezzamento tecnico . D’altra parte lo stesso verbale della Commissione di 2^ istanza reca in calce l’avviso che il giudizio è impugnabile innanzi al TAR entro 60 giorni dalla notifica del medesimo . In tali sensi si è espressa la giurisprudenza dominante in tema di valore e natura del giudizio delle Commissioni mediche di cui al DPR numero 1092/1973 vedi C d S numero 9155/2003 e numero 715/2000 . 2.2.Nel merito i due appelli non appaiono meritevoli di accoglimento . In primo luogo occorre far presente che la Commissione medica, con verbale 16 dicembre 2010, ha giudicato l’appellato inidoneo permanentemente al servizio di Istituto in quanto presenta una personalità di tipo borderline Kernberg , con diagnosi finale di “disturbo di personalità N.A.S. con caratteristiche attinenti all’area del cluster B, con pregresso riscontro di alterazione comportamentale, abuso alcolico ed intossicazione di cocaina” N.A.S. leggasi non altrimenti specificato . E’ utile rappresentare che la vicenda inizia nella notte del 17 maggio 2009, quando i Carabinieri di Cantù chiamati dalla fidanzata intervennero in quanto l’appellato munito ancora dell’arma di ordinanza non era in grado di tornare a casa alla guida della sua autovettura, avendo ecceduto nel bere alcolici . Accompagnato al mattino all’Ospedale civile di Como per accertamenti clinici, l’assistente di P.S. fu sottoposto, dapprima, a controllo psichiatrico da parte del medico di turno, che escluse la necessità per trattamenti sanitari obbligatori TSO poi, nel primo pomeriggio del 17 maggio, sempre al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Como l’assistente – superato l’iniziale rifiuto del mattino-si sottoponeva agli accertamenti clinici tossicologici da cui risultavano gli esiti di una alcolemia 127mg/dl e positività urinaria alla benzoilecogonina catabolita della cocaina . Visitato in seguito presso l’ufficio sanitario della Questura di Como l’appellato fu giudicato inidoneo al servizio per giorni 20 e poi, visitato dalla Commissione medica ospedaliera di Milano, con verbale del 22 luglio 2009 numero 979 fu giudicato non idoneo al servizio per giorni 50 con la diagnosi” Turbe ansioso disforiche in pregresso documentato episodio di alterazione psicofisica con riscontro di positività alla cocaina” giudizio non accettato dall’appellato che si rivolse alla Commissione di 2^ istanza. In seguito l’appellato fu sottoposto a varie visite sia dalla C. M.O. di Milano sia dalla Commissione di 2^ istanza che, di volta in volta, lo dichiaravano temporaneamente inidoneo al servizio, salva verifica successiva, fino a quando –dopo il termine anche della sospensione disciplinare di mesi 6 – la CMO di Milano con verbale 22 settembre 2010, numero 276 lo dichiarava inidoneo in via permanente al servizio di Istituto giudizio poi confermato dalla Commissione medica di 2^ istanza di Milano con il verbale 16 dicembre 2010 numero 376 che, impugnato, è stato annullato, ai fini di una nuova valutazione, con la sentenza appellata. 2.3.Quanto al primo appello, ad avviso del Ministero dell’Interno il TAR si sarebbe arbitrariamente sostituito alla P.A., sindacando scelte di discrezionalità tecnica, che come è noto sono sindacabili solo per errore di fatto e palese illogicità inoltre avrebbe ingiustificatamente preferito “l’appiattimento sulle sole tesi di parte ricorrente” senza procedere ad ulteriori acquisizioni istruttorie, nonostante la ritenuta discordanza tra il giudizio della Commissione medica impugnato e gli accertamenti sanitari effettuati dal ricorrente . I motivi dell’appello R.G. numero 8346/2011 non appaiono condivisibili . In primo luogo la Commissione medica di 2^ istanza, nel giudicare l’appellato affetto da disturbo della personalità N.A.S., faceva riferimento in più occasioni al “pregresso riscontro di .intossicazione da cocaina” , mentre tale positività è risultata solo nell’esame effettuato presso l’Ospedale di Como il drug test sulle urine eseguito il 20 maggio 2009 cioè 4 giorni dopo, come rileva la sentenza TAR aveva dato esito negativo analogamente risultato negativo era emerso anche dal test sul capello eseguito il 19 giugno 2009, anche se non valutabile come significativo sotto il profilo medico legale, in quanto si legge nella premessa del giudizio medico impugnato –eseguito su un campione di capello troppo corto mezzo centimetro per essere risalente alla data del 17 maggio di un risultato negativo dell’esame del capello, eseguito in data 30 ottobre 2009, riferisce anche la C. M .O. di Milano, che, visitato l’appellato dopo un periodo di TNI il 23 novembre 2009 e rilevato che aveva utilizzato ben 892 giorni di aspettativa sui 913 spettanti nel quinquennio,per disturbi dell’apparato digerente e di quello osteoarticolare, lo giudicava permanentemente non idoneo al lavoro. 2.4.Peraltro, quanto alla assunzione di bevande alcoliche e droghe, tutti gli esami successivi eseguiti ogni volta che l’appellato si presentava a visita al termine di uno dei vari periodi di inidoneità temporanea al servizio davano tutti esito negativo, come rilevava la stessa Commissione di 2^ istanza nel verbale 15 luglio 2010 numero 207, nel dare atto che verosimilmente l’interessato avesse “cessato ogni abuso di sostanze già l’indomani del fatto 18.5.2009 ”. La stessa Commissione di 2^ istanza , sempre in data 15 luglio2010, aggiungeva che, peraltro, la “vicenda” e cioè l’abuso di sostanze alcoliche e l’assunzione di sostanze stupefacenti, emerso dagli accertamenti clinico tossicologici come “habitus voluttuario”a parte l’episodio del 17 maggio “ non concretizza la fattispecie della permanente inidoneità al servizio di Istituto” quindi, a differenza del giudizio della C. M. O. di Milano del novembre 2009, la Commissione valutava che“ non si ravvisa nulla di permanente nelle odierne condizioni fisio-psichiche dell’Ass. Arnò che sia di impedimento per una futura rivalutazione dell’idoneità” e ne disponeva la inidoneità temporanea al servizio per giorni 180 per passare dalla “remissione iniziale” dei primi 12 mesi alla “remissione protratta”. Invece proprio al termine di tale periodo l’appellato, nel frattempo sospeso disciplinarmente dal servizio per 6 mesi dal 20 febbraio al 20 agosto 2010, fu giudicato permanentemente inidoneo al servizio dalla C .M .O. in quanto affetto da “reattività ansiosa e tratti di rigidità ed impulsività, in pregresso documentato episodio di agitazione psicomotoria e stato confusionale con riscontro di positività ad alcol e cocaina”. 2.5.Quanto, poi, al disturbo della personalità N.A.S., l’appellato – a prescindere dai rilievi sulla circostanza che le provette contenenti i prelievi fatti all’Ospedale di Como non erano sigillate e firmate, come prescrivono i protocolli sanitari per garantirne l’integrità e l’assenza di alterazioni di ogni genere fa presente che la diagnosi di “Agitazione psicomotoria e stato confusionale” compariva solo nel referto dell’Ufficio sanitario della Questura di Como del 18 maggio2009, mentre nella immediatezza dei fatti lo psichiatra del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Como non rilevava patologie che richiedessero terapie specifiche o trattamenti sanitari obbligatori analogamente nessuno stato di agitazione o patologia veniva riscontrato in capo all‘assistente di P. S. nel controllo eseguito il 29 maggio 2009 dal Servizio Psichiatria del Centro ospedaliero di Milano, dove il medesimo era stato inviato a visita medica, né in quello eseguito il 20 settembre 2009 presso il Servizio Psichiatria dell’O.M. di Milano, che conclude nel senso di ” Assenza di psicopatologie esimenti rilevabili in atto”. L’appellato, inoltre, si sottoponeva ad ulteriori accertamenti psicodiagnostici nel settembre 2009 presso l’Ospedale San Raffaele , al cui esito veniva attestata con formale certificazione del prof. Smeraldi, psichiatra, e del prof, Fresi, psicologo la “Assenza di disturbo della personalità” giudizio di assenza di qualsiasi “patologia psichiatrica o disturbo della personalità, neppure sotto la soglia diagnostica”, confermato anche nel marzo 2011 dagli accertamenti compiuti presso il Dipartimento Salute mentale del Policlinico di Milano e presso l’Istituto di Medicina legale dell’Università di Milano, nonché presso lo stesso Ospedale San Raffaele di Milano, dove con relazione del febbraio 2011 il prof. Smeraldi, nel definire infondata l’ipotesi di un disturbo della personalità a carico dell’appellante, faceva presente che “E’ consigliabile clinicamente chiudere questa serie di accertamenti che generano solo ansie e tensioni inesistenti”. 2.6.Né va trascurata la circostanza che la Commissione di 2^istanza, pur riportando nelle premesse del proprio giudizio di inidoneità permanente dell’appellato gli antitetici esiti dei tests di valutazione psicodiagnostica eseguiti sull’appellato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano ed i certificati medici redatti nel settembre 2009 e settembre 2010 presso il suddetto Ospedale dai professori Smeraldi e Fresi citati , che attestavano “Assenza di disturbo della personalità” del medesimo, poi non ha in alcun modo esaminato e preso in considerazione tali elementi conoscitivi . Invece la Commissione, avendo chiesto consulenza specialistica al Dipartimento di P.S., Direzione centrale di Sanità di Roma, poi ne ha recepito in toto le relazioni stilate dalle dottoresse Messina e Cosciotti , che, dopo una dettagliata anamnesi dell’appellato in cui si riportava anche l’utilizzazione di 724 giorni di aspettativa lo hanno ritenuto affetto da “Disturbo della personalità N. A. S” N.A.S. leggasi non altrimenti specificato . Al riguardo, però, il Collegio rileva che le consulenti hanno eseguito l’esame psichiatrico dell’appellato con espresso riferimento all’episodio del 17 maggio2009 la cui valutazione – invece -sotto il profilo della affidabilità degli esiti e delle modalità degli accertamenti tossicologici sia quelli eseguiti all’Ospedale di Como nel maggio 2009 sia quelli ripetuti nello stesso Ospedale su incarico della Commissione prima del verbale del luglio 2010 è stata radicalmente contestata dalla difesa dell’appellato con produzione di specifica documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche e private accreditate ritualmente versata in giudizio . Né tale documentazione di parte è stata oggetto di alcuna controdeduzione da parte della Commissione né tanto meno nelle difese prodotte dall’appellante. 2.6.1.In particolare, comunque, il Collegio richiama l’attenzione sulla documentazione degli accertamenti tossicologici su matrici cheratiniche pelo pubico per la ricerca di tracce di stupefacenti, eseguiti ripetutamente in diverse strutture sanitarie e che hanno dato tutti esito negativo, atteso che con tale analisi si può indagare sulla eventuale assunzione di droga anche andando indietro per molti mesi tra questi appaiono significativi in quanto eseguiti nei giorni immediatamente successivi all’episodio oppure nelle prime settimane di inidoneità quelli effettuati in data 1 settembre 2009-10 settembre 2009-11 gennaio 2010 . Inoltre dalla relazione della Direttrice del Servizio di Diagnosi tossicologica del Policlinico della Seconda Università di Napoli novembre 2010 emerge che all’Ospedale di Como “ non sono stati predisposti campioni di sangue idonei per il dosaggio alcolemico” , in quanto eseguito sul siero, e non su sangue intero, e che la provetta reca una etichetta sovrapposta ad altra rimossa, mentre, per la ricerca di tracce di stupefacenti, nel referto manca qualsiasi indicazione del tipo di test usato e quindi del principio di identificazione impiegato quindi -conclude la relazione non sussisterebbero i presupposti richiesti dai protocolli per utilizzare gli esiti di tali controlli per valutazioni di ordine medico legale . 2.7.Infine va rilevato che la Commissione non ha indicato in quale delle tabelle delle patologie contemplate dal Decreto Ministero Interno 30 giugno 2003 Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale che devono essere posseduti dai candidati ai concorsi e dagli appartenenti al personale della Polizia di Stato era contemplato il disturbo della personalità N.A.S. rilevato a carico dell’appellato. Infatti la Commissione fa riferimento nella parte conclusiva del giudizio soltanto alla diversa normativa di cui al Decreto 28 aprile 1998 concernente i requisiti psicofisici minimi richiesti per il rilascio del porto d’armi per difesa personale . 2.8.Valutando il quadro probatorio ora delineato, il TAR ha ritenuto che gli elementi acquisiti fossero complessivamente sufficienti a concludere nel senso che il giudizio negativo della Commissione era viziato da errore nei presupposti e, quindi, andava annullato ai fini del riesame. Il Collegio condivide la valutazione fatta dal TAR e, pertanto, ritiene infondato anche il motivo di appello che censura la sentenza per non aver disposto un supplemento istruttorio d‘ufficio nonostante che dalla documentazione esibita emergessero conclusioni chiaramente discordanti circa la sussistenza o meno in capo all’appellato del disturbo della personalità borderline infatti la valutazione circa la necessità di integrazioni istruttorie rientra nella valutazione di merito del giudice e, nel caso di specie, non sembra al Collegio che la decisione del TAR di non chiedere una consulenza tecnica di ufficio sia censurabile sotto ipotetici profili di illogicità e di carenza di motivazione anzi il TAR, rinviando il caso alla Commissione per un rinnovato esame, in effetti ha anche evitato di prolungare i tempi di definizione del giudizio. 2.8.1.Pertanto, nel considerare le implicazioni derivanti dai molteplici elementi conoscitivi illustrati, il Collegio ritiene che il giudizio di inidoneità permanente al servizio di Istituto pronunciato dalla Commissione di 2^nel verbale numero 376/2010 debba essere annullato perché inficiato non solo da erroneità dei presupposti come ha statuito il TAR , ma anche da carenza istruttoria ed illogicità manifesta in conseguenza la Commissione medica di 2^ istanza formulerà un nuovo giudizio sulla idoneità dell’appellato, tenendo conto della motivazione di questa sentenza e della documentazione relativa agli accertamenti psicodiagnostici cui si è sottoposto l’appellato ed acquisiti in giudizio, esponendo analiticamente le ragioni scientifiche per cui eventualmente non ne condivida le conclusioni. 2.9. Va, infine, disatteso il motivo che censura la sentenza nella misura in cui non ha deciso sulla domanda di risarcimento del danno, disponendo a carico del ricorrente un’integrazione istruttoria in ordine alle spese affrontate per effettuare gli accertamenti psicodiagnostici necessari a sostegno della infondatezza degli addebiti posti a fondamento del giudizio di inidoneità formulato nei suoi confronti. Infatti, a differenza di quanto asserisce il Ministero, l’appellato ha fornito un principio di prova in particolare ha esibito in causa le relazioni e gli accertamenti diagnostici richiamati nelle sue difese, indicando, altresì, in euro 25.000,00 l’importo del relativo costo. Pertanto correttamente il TAR ha ritenuto di disporre l’integrazione della documentazione con la presentazione delle parcelle e fatture relative alle suddette spese. Quindi, per le esposte considerazioni, l’appello avverso la sentenza TAR Lombardia numero 1936/2011 va respinto nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto la sentenza in epigrafe va confermata con motivazione integrata in parte qua. 3.Si passa ora all’esame del secondo appello, quello R.G. 728/2012 proposto al Ministero avverso la sentenza definitiva numero 2673/2011 con cui il TAR Lombardia, acquisita la ulteriore documentazione richiesta al ricorrente, si è pronunciato anche sulla domanda di risarcimento del pregiudizio economico derivante dalle spese per gli accertamenti diagnostici eseguiti e del danno non patrimoniale . Accogliendo la domanda, il TAR ha condannato il Ministero dell’Interno a corrispondere all’assistente di P.S. ricorrente la somma di euro 6.596,95, per le spese per accertamenti diagnostici sostenute e documentate dal ricorrente, su cui vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al materiale soddisfo, da computarsi secondo i criteri fissati dalla A. P. numero 3/1998 e di recente ripresi dalla A.P. numero 18/2011. La sentenza appellata, poi, con puntuale motivazione ha disposto anche il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal ricorrente e, quantificandolo in euro 25.000,00, ha condannato il Ministero al pagamento della somma con l’aggiunta degli interessi legali da computarsi dal momento del deposito della sentenza fino al soddisfo. 3.1.Anche l’appello R.G. numero 728/2012 va respinto. In primo luogo la sentenza definitiva non è affetta in via derivata dai vizi dedotti contro la antecedente sentenza parziale, visto che il Collegio l’ha confermata con la motivazione sopra illustrata . In secondo luogo, ad avviso del Collegio, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale non appare viziata dalla genericità dedotta dall’appellante né tanto meno la liquidazione del danno medesimo appare arbitraria e contraddittoria, mentre l’appellante deduce che il TAR, da un lato, avrebbe omesso di verificare la sussistenza concreta del pregiudizio effettivamente patito dall’appellato e, dall’altro, si sarebbe determinato come se si trattasse di un “danno in re ipsa”, facendo riferimento al criterio dell’”id quod plearumque accidit”. 3.2.Invero, quanto ai profili censurati, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla statuizione della sentenza appellata . In primo luogo la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal ricorrente in primo grado non era né generica né priva di prova del danno stesso il ricorso si diffonde nella esposizione della situazione di disagio e discredito patita dall’appellato sia nell’ambiente lavorativo che in quello familiare e personale a causa dell’allontanamento dal servizio in quanto affetto da una patologia della personalità tanto strutturata da non consentirgli di continuare a prestare il servizio di Istituto nella P.S. nella quale era entrato fin dal 1995 inoltre, ai fini della quantificazione del pregiudizio, il ricorso richiama anche i parametri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza giuslavoristica in tema di illegittimo licenziamento e conclude chiedendo in via equitativa la somma di euro 60.000,00 oppure altra ritenuta di giustizia . Pertanto – come si è detto l’interessato ha esposto i vari aspetti del pregiudizio al decoro ed alla reputazione personale derivante dalla dichiarata inidoneità al servizio a causa di personalità borderline e cioè di un tipo di disturbo della personalità, che crea un certo allarme sociale pregiudizio che, salva prova contraria non offerta nel caso di specie , si presume secondo l’“id quod plerumque accidit” ossia facendo ricorso ad una massima d’esperienza . 3.2.1.L’appellato,poi, ha anche individuato dei parametri di quantificazione equitativa, mutuandoli dalla giurisprudenza giuslavoristica , che la sentenza TAR ha fatto propri. Né appare irragionevole o arbitraria la liquidazione del danno in via equitativa, in euro 25.000,00, sia perché non è stato prospettato dall’appellante altro parametro sia in considerazione della lunghezza della vicenda e degli aspetti problematici che presenta la vita di relazione e l’inserimento nel conteso lavorativo per coloro la cui personalità è stata classificata nel tipo borderline . 3.3.Infine la sentenza non appare censurabile neanche quanto alla liquidazione a favore del ricorrente di euro 6596,95 per spese per accertamenti diagnostici e perizie. Infatti non si tratta di spese affrontate dall’appellato “volontariamente secondo le sue strategie processuali che sfuggono ad ogni esame che possa passare per ipotesi risarcitorie”, come deduce l’appellante è sufficiente rilevare che l’appellato ha dovuto sostenere tali oneri finanziari al fine unico e specifico di contrastare il giudizio di inidoneità al servizio certamente gravemente dannoso e nei cui confronti aveva il diritto di tutelarsi senza limiti precostituiti o comunque esigibili. Inoltre non è chiaro l’interesse alla censura, visto che l’appellante aggiunge che tali spese potrebbero “semmai essere prese in considerazione in sede di liquidazione delle spese di giudizio” infatti l’appellante non indica sotto quale aspetto sarebbe rilevante l’eventuale cambio del titolo giuridico che, in esecuzione della sentenza, impone al Ministero di versare la somma in questione all’appellato . 4.Riepilogando, quindi, preliminarmente riuniti i due appelli in epigrafe per connessione soggettiva ed oggettiva e respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso innanzi al TAR Lombardia, nel merito vanno respinti entrambi, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto, con motivazione integrata in parte qua, va confermata la sentenza TAR, che ha annullato il giudizio di permanente inidoneità al servizio espresso dalla Commissione medica di 2^ istanza nei confronti dell’appellato con verbale.376/2010,ai fini di una nuova valutazione alla luce di quanto in motivazione, ed ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire all’appellato i danni patrimoniali e non patrimoniali negli importi stabiliti dal TAR e sopra riportati. Considerate le caratteristiche della fattispecie, per entrambi gli appelli sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , previa riunione dei due appelli in epigrafe, nel merito li respinge entrambi nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, conferma la sentenza TAR Lombardia, Milano, con motivazione integrata in parte qua. Spese di lite per entrambi gli appelli integralmente compensate tra le parti per il presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.