Organizza una festa pubblica e una minore va in coma etilico: era tenuta a controllare la distribuzione di alcolici?

Fare una festa non è reato, ci mancherebbe, ma le cose si complicano se i bar destinati all’utenza somministrano alcolici a minorenni, determinando così l’ubriachezza e, addirittura, il ricovero di una di loro per coma etilico. Il punto è la colpa può essere dell’organizzatrice dell’evento?

Questo è il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 17982, depositata il 19 aprile scorso. La fattispecie. Il Giudice di pace riteneva responsabile delle contravvenzioni di somministrazione di bevande alcooliche a minori articolo 589 c.p. e determinazione in altri dello stato di ubriachezza articolo 690 c.p. l’organizzatrice di una manifestazione danzante pubblica, che, almeno secondo l’accusa, aveva consentito presso i bar destinati all’utenza, la somministrazione a 3 minorenni di cocktail a base di alcol, così determinando l’ubriachezza e, poi, il ricovero ospedaliero di una di esse a seguito di coma etilico. L’imputata, tramite il proprio difensore, presenta ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e carenza dell’apparato motivazionale. Cliente minorenne? Tutti i bicchieri erano di troppo. La Corte di Cassazione, dal canto suo, annulla con rinvio la sentenza impugnata, sottolineando che il giudice di merito dovrà, prima di tutto, chiarire se lo stato di ubriachezza delle 3 ragazze e il coma etilico di una di esse sia stato causato per colpa della ricorrente. Inoltre, dovrà accertare se l’organizzatrice avesse o meno il dovere e la possibilità di controllare de visu l’osservanza delle norme da parte dei locali pubblici, in merito al divieto di vendita di alcolici ai minori. Da verificare se sono state impartite efficaci disposizioni. E, proprio nel caso in cui venga accertata l’impossibilità di esercitare tale controllo da parte dell’imputata, il giudice del rinvio dovrà verificare «se la stessa abbia impartito efficaci disposizioni ai suoi collaboratori in ordine all’osservanza del predetto precetto e se abbia, poi, esercitato vigilanza, volta a controllare l’esatto adempimento di tale obbligo da parte dei suoi sottoposti.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 marzo – 19 aprile 2013, numero 17982 Presidente Ferrua – Relatore Fumo Ritenuto in fatto 1. Il giudice di pace di Forlì, con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato a pena ritenuta di giustizia A.M. , riconoscendola colpevole della contravvenzione di cui agli articoli 81,689,690 cp perché, quale titolare della srl SURIN, organizzatrice della manifestazione danzante pubblica denominata omissis , consentiva che presso i bar destinati all'utenza, venissero somministrati a tre minorenni cocktail a base di alcol, così determinando, prima, l'ubriachezza e, poi, il ricovero ospedaliero di una di esse a seguito di coma etilico. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata e deduce violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale. Lo stesso giudice di pace ammette che vi era scarsa possibilità in considerazione di una folta presenza di clienti di esercitare un'effettiva attività di controllo, anche per l'estrema difficoltà di discernere, in quel contesto, ragazzi che avevano compiuto 18 anni e ragazzi che erano prossimi a tale età vengono poi travisate le dichiarazioni di numerosi testi, i quali affermano di avere più volte notato ragazzi più grandi portare da bere ai loro amici minorenni. Il giudice di pace, inoltre, cade in contraddizione, quando riconosce che, con ogni probabilità, la ragazza che avrebbe subito il coma etilico aveva assunto in precedenza sostanze stupefacenti nonostante ciò, il giudicante ritiene la imputata responsabile dello stato di malore che colpì la minorenne, mentre costei si tratteneva in discoteca. Per quanto specificamente riguarda la contravvenzione di cui all'articolo 690 cp, è di tutta evidenza, inoltre, che alla A. viene addebitata una vera propria responsabilità oggettiva, nel momento in cui, assumendo la natura di reato di pericolo della contravvenzione de qua, il giudicante sostiene che rileva anche il comportamento semplicemente negligente dell'imputata. 2.1. Ebbene, a parte il fatto che, in realtà, trattasi di reato di evento, non è chi non veda che alla A. , in quanto organizzatrice, non competeva la materiale sorveglianza del locale, ma l'emanazione di regole di comportamento, dirette ai sui dipendenti obbligo al quale ella ha fatto puntualmente fronte. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La sentenza impugnata - che contiene errori in diritto e incongruenze logiche - va conseguentemente annullata con rinvio, per nuovo esame, all'ufficio del giudice di pace di Forlì. 2. A prescindere dal fatto che effettivamente, come si sostiene nel ricorso, la contravvenzione di cui all'articolo 590 cp è reato di danno e di evento mentre quella di cui all'articolo 589 cp è di mera condotta, ma, nel caso di cui al terzo comma, di evento , non è comunque lecito dedurre la natura non la sussistenza dell'elemento psicologico per la giurisprudenza è sufficiente la colpa, laddove, per parte della dottrina, si tratterebbe addirittura di un reato doloso dalla struttura della condotta. 3. Ciò che deve essere accertato è se lo stato di ubriachezza delle tre ragazze e il coma etilico di una di esse sia stato causato per colpa negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline dalla A. . A tale scopo, dovrà essere chiarito, innanzitutto, se la predetta, in qualità di organizzatrice dell'evento, aveva il dovere e la possibilità di controllare de visu o comunque di persona l'osservanza delle norme, che vietano che nei locali pubblici siano servite bevande alcoliche ai minorenni articolo 589 cp , in quanto è indubbio, secondo l'ipotesi d'accusa, che il coma etilico in cui sarebbe caduta una delle ragazze fu conseguenza del fatto che la stessa aveva assunto bevande di tale natura nel corso della manifestazione organizzata dalla imputata. 3.1. Nel caso in cui si accerti che tale controllo non poteva/doveva essere esercitato direttamente dalla ricorrente, il giudice di rinvio dovrà verificare se la stessa abbia impartito efficaci disposizioni ai suoi collaboratori in ordine all'osservanza del predetto precetto e se abbia, poi, esercitato vigilanza, volta a controllare l'esatto adempimento di tale obbligo da parte dei suoi sottoposti. 4. Va da sé che, ancora prima di condurre detta verifica, il giudice di rinvio dovrà accertare, anche semplicemente su base logico-presuntiva, se effettivamente lo stato di malore accusato dalla minorenne sia attribuibile all'ingestione di alcolici anche come mera concausa , ovvero sia da ascrivere esclusivamente ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 cp al consumo di stupefacenti non essendo neanche indifferente se dette sostanze siano state assunte prima o dopo quelle alcoliche , consumo che il primo giudice di pace sembra aver dato per scontato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Forlì.