Forma scritta ad substantiam obbligatoria, altrimenti la detenzione è sine titulo

Tutti i contratti stipulati dalla PA, anche quando essa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9137/2013, depositata il 16 aprile, specificando che in assenza della forma scritta il rapporto di locazione deve considerarsi nullo e la detenzione dell’immobile sine titulo. Il caso. Una Azienda ospedaliera conveniva in giudizio una donna, chiedendo l’accertamento del proprio titolo di proprietà su un piccolo magazzino detenuto – secondo l’Azienda - senza titolo dalla donna stessa fin dal 1987. Nonostante la convenuta sostenesse di detenere l’immobile legittimamente e nonostante la produzione in giudizio di tutte le ricevute del versamento dei canoni di locazione mediante vaglia postale, i giudici di merito accoglievano le domande attoree e condannavano la donna al rilascio dell’immobile, nonché al pagamento di oltre 95mila euro in favore dell’Azienda ospedaliera. A proporre ricorso per cassazione è, come prevedibile, la parte soccombente. Contratti stipulati dalla PA forma scritta ad substantiam per individuare l’esatto contenuto e per effettuare i necessari controlli I giudici di legittimità ribadiscono che «tutti i contratti stipulati dalla PA, anche quando essa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, con manifestazione della volontà negoziale da parte dell’organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici in nome e per conto dell’ente pubblico». altrimenti la detenzione è sine titulo. È corretto, dunque, in base a quanto affermato dalla S.C., ritenere che in assenza di forma scritta, richiesta per i contratti in cui sia parte una PA, «il rapporto di locazione deve considerarsi nullo e la detenzione dell’immobile sine titulo». Il danno è in re ipsa. Inoltre, in merito al danno subito dall’Azienda, la Cassazione precisa che in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, «il danno subito dal proprietario è in re ipsa» e la determinazione del risarcimento dello stesso può essere operata dal giudice con riferimento al «danno figurativo», cioè in base ad elementi presuntivi semplici.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 febbraio – 16 aprile 2013, numero 9137 Presidente Uccella – Relatore D’Amico Svolgimento del processo L'Azienda Ospedaliera omissis citò in giudizio davanti al Tribunale della medesima città D.E. , premettendo di essere proprietaria di un piccolo magazzino detenuto senza titolo dalla convenuta fin dal 1987. L'attrice chiese l'accertamento del proprio titolo di proprietà sull'immobile e la condanna della D. alla restituzione, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. La convenuta si costituì in giudizio, eccependo l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Sostenne di detenere l'immobile legittimamente, giusto apposito titolo costituito da un contratto di locazione per attività commerciale, sin dal 1987 e a tal fine produsse le ricevute del versamento dei canoni di locazione mediante vaglia postali. Con sentenza non definitiva del 31.7/22.8.2003 il giudice monocratico del Tribunale dichiarò che l'attrice era proprietaria dell'immobile e condannò la convenuta all'immediato rilascio dello stesso. Dispose quindi, con separata ordinanza, l'espletamento di una c.t.u. per la quantificazione del danno subito dall'attrice. All'esito, la causa venne posta nuovamente in decisione e decisa dal medesimo giudice con sentenza definitiva del 24/30 dicembre 2003, con la quale lo stesso condannò la convenuta a corrispondere all'Azienda Ospedaliera OMISSIS la somma di Euro 95.590,00, oltre al pagamento delle spese processuali e di c.t.u Avverso entrambe le anzidette sentenze la D. ha proposto appello. L'Azienda Ospedaliera OMISSIS si è costituita ed ha contestato il fondamento del gravame chiedendone il rigetto. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza non definitiva del Giudice monocratico del Tribunale di Agrigento del 31 luglio/22 agosto 2007 e la sentenza definitiva dello stesso Giudice del 24/30 dicembre 2003 ed ha condannato E D. al pagamento delle spese del giudizio. Quest'ultima propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Resiste con controricorso l'Azienda Ospedaliera omissis . Motivi della decisione Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 16-17 r.d. 2440/1923 articolo 1325, 1350 , 1418 c.c. articolo 3, 97 Cost. e relativo vizio di motivazione, ex articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c.”. Sostiene E D. che l'impugnata sentenza perviene ad una conclusione non condivisibile circa la insussistenza del rapporto locatizio, nella misura in cui fa discendere tale asserzione dal mancato accertamento processuale di una forma scritta ad substantiam che desse titolo al rapporto locatizio stesso. Ritiene in particolare la ricorrente che appare improprio qualificare inesistente il suddetto rapporto in quanto tale estrema condizione appartiene a quelle situazioni che difettino completamente del minimo di elementi essenziali richiesti dalla legge, mentre nella fattispecie in esame sarebbe erroneo far discendere l'inesistenza del rapporto de quo dal solo difetto della forma che il Giudice ritiene invece determinante. Secondo la D. dovrebbe in particolare essere rivisto e corretto l'orientamento giurisprudenziale che ritiene imprescindibile l'elemento della forma scritta per la valida costituzione di un rapporto di locazione con la pubblica amministrazione. Il motivo deve essere rigettato. È infatti giurisprudenza consolidata che al fine di consentire tanto l'esatta individuazione del contenuto negoziale quanto i necessari controlli delle autorità tutorie, tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando essa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici in nome e per conto dell'ente pubblico. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi Cass., 14 dicembre 2006, numero 26826 . Poiché la volontà della P.A. di obbligarsi non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam, nei confronti della stessa P.A., non è configurabile alcun rinnovo tacito del contratto di locazione, né rileva, per la formazione del contratto, un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni Cass., 23 giugno 2011, numero 13886 . Correttamente dunque l'impugnata sentenza ha ritenuto che in assenza della forma scritta, richiesta per tutti i contratti in cui sia parte una pubblica amministrazione, il rapporto di locazione deve considerarsi nullo e la detenzione dell'immobile sine titulo. Né gli argomenti addotti da parte ricorrente sono tali da giustificare un mutamento d'indirizzo nella giurisprudenza di questa Corte, non essendo idonei a superare la ratio della suddetta regola che si rinviene nell'esigenza di identificare esattamente il contenuto negoziale e rendere possibili i controlli delle autorità, finalità che resterebbe frustrata ove si ammettesse la validità di vincoli contrattuali privi del richiesto rigore formale. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 cost. 2907 c.c. 75, 81, 99, 100, 101, 112 c.p.c. e relativo difetto di motivazione ai sensi dell'articolo 360 I comma numero 3 e 5”. La ricorrente propone il seguente quesito “se un ente che succeda ex lege, in tutte le posizioni attive e passive, di altro estinto, qualora agisca in giudizio per far valere congiuntamente pretese creditorie che sono maturate direttamente in capo ad esso ed anche per quelle maturate in capo all'ente estinto, ha l'onere di esternare chiaramente sin dall'atto introduttivo del giudizio tale aspetto fondamentale e caratterizzante l'azione fatta valere. E se in caso di incertezza nell'individuazione del petitum il giudice possa adottare la soluzione più estensiva”. Sostiene parte ricorrente che l'Azienda ospedaliera OMISSIS nell'instaurare il presente procedimento ha omesso di allegare che agiva per far valere i crediti maturati in capo alla di lei dante causa USL numero OMISSIS . Dall'atto di citazione non emergeva infatti che l'attrice intendesse far valere anche tali crediti. Il motivo è inammissibile. Secondo la Corte d'Appello, essendo l'Azienda ospedaliera subentrata ex lege nella titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti facenti capo alla precedente proprietaria dell'immobile, USL XX, è normale ritenere che detta azienda possa pretendere il risarcimento dei danni verificatisi nel tempo in cui la proprietà dell'immobile apparteneva al suo dante causa. La ricorrente, sulla decisione della Corte, non svolge alcuna impugnazione. Da qui l'inconferenza del motivo. La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha al riguardo statuito che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'articolo 366 c.p.c., numero 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio Cass., 7 novembre 2005, numero 21480 . L'inconferenza del motivo comporta che l'eventuale accoglimento della censura risulta comunque privo di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidoneo a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata Cass., Sez. Unumero , 19 settembre 2008, numero 23860 . Con il terzo motivo si denuncia “Violazione o falsa applicazione dell'articolo 2043, 2056, 1223 c.c. e relativo vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c.”. Sostiene parte ricorrente che la Corte d'Appello ha effettuato un'errata applicazione dei principi di cui all'articolo 2043 c.c. e delle norme ad esso correlate. In particolare, prosegue la D. , né dal testo della sentenza della Corte d'Appello, né dal testo della sentenza del Tribunale è possibile riscontrare che vi sia stato l'accertamento degli indispensabili requisiti della responsabilità aquiliana ed in specie il fatto contra ius o non iure il dolo o la colpa del danneggiante il danno ingiusto il nesso di causalità fra condotta e danno. L'impugnata sentenza, si afferma, ha proceduto ad una ricostruzione secondo le non condivisibili figure del danno in re ipsa e del c.d. danno figurativo mentre anche in tema di risarcimento danni da occupazione abusiva di un immobile occorre che sia provata l'esistenza del danno di cui si chiede il risarcimento. Il motivo deve essere rigettato. Secondo questa Corte, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato Cass., 8 maggio 2006, numero 10489 Cass., 29 gennaio 2003, numero 1294 . E comunque nel caso in esame l'impugnata sentenza fa espresso riferimento ad una Ctu che, con adeguata argomentazione, ha accertato il danno e la sua entità, mentre parte ricorrente non ha specificamente contestato la medesima Ctu. Con il quarto motivo si denuncia “Violazione o falsa applicazione dell'articolo 1227 c.c. e omessa, insufficiente o errata motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360 I comma numero 3 e 5, c.p.c.”. Assume la ricorrente che il danno lamentato dall'Azienda ospedaliera è esclusivamente imputabile alla stessa Azienda che non ha tutelato i propri diritti. La D. sostiene di aver acquistato il possesso del bene nel 1987, in assoluta buona fede, con la piena convinzione che fra le parti in causa intercorresse un rapporto di locazione, così come era stato con il precedente conduttore da cui ella aveva rilevato l'attività commerciale, subentrando anche nel rapporto di locazione con la predetta azienda. Quest'ultima aveva atteso oltre dieci anni prima di far valere le proprie pretese, incassando costantemente i pagamenti effettuati dalla ricorrente, senza mai chiedere a che titolo li ricevesse. La protratta e ingiustificata inerzia dell'ente può, secondo parte ricorrente, comportare l'applicazione dell'articolo 1227 c.c Il motivo deve essere rigettato. Infatti, in tema di esclusione, ai sensi dell'articolo 1227 comma secondo c.c., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato articolo 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto Cass. 5883/2000 . Nel caso di specie la ricorrente non ha dato prova che controparte avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose, mentre l'azienda ospedaliera, essendo subentrata nella titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti facenti capo alla precedente proprietaria dell'immobile, può ragionevolmente pretendere il pagamento dei crediti derivanti dall'occupazione senza titolo dell'immobile. Né dall'inerzia della proprietaria dell'immobile possono farsi derivare conseguenze giuridiche se non la eventuale prescrizione o la decadenza. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.