Al principio civilistico della domanda consegue «l’onere delle spese» in base al quale la parte che promuove l’azione civile provvede ad anticipare il costo del processo. L’ultra decennale materia relativa all’anticipazione delle spese processuali civili aveva trovato una prima modifica con l’introduzione della modalità di pagamento in misura forfettaria. Misura forfettaria ai sensi della quale «gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice» vengono redatti in carta semplice mantenendo, all’atto dell’iscrizione della causa, la distinzione della spesa in imposta di bollo e diritti di cancelleria.
Gli importi, relativamente ai diritti, variavano non solo in rapporto al tipo di causa esempio = cognizione o esecuzione ma anche in relazione al giudice competente a conoscere del merito conciliatore, pretore, poi giudice di pace, Tribunale, Corte di appello, Cassazione [1] . Imposta di bollo e contributo unificato. A far data dal 1° marzo 2002 [2] la tradizionale distinzione tra imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei depositi giudiziari veniva sostituita, e omnicompresa, nel nuovo istituto del contributo unificato. Si è passati cosi all’attuale tipologia di pagamento, all’atto dell’iscrizione a ruolo della domanda, con importi unici [3]. Importi contributo unificato determinati in via principale per scaglioni di valore della controversia o, in misura fissa, determinata per materia o dalla natura della procedura [4], e svincolati, sostanziale novità rispetto alla normativa previgente, dal giudicante che viene investito del giudizio [5]. Appare in linea con i principi normativi che l’importo pagato nell’instaurazione del giudizio, la c.d. iscrizione a ruolo, venga cristallizzato al momento introduttivo del procedimento della causa e non possa essere modificato da normativa successiva. Con legge numero 183 del 21 novembre 2011 nel sostituire il 3 comma dell’articolo 14, D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 c.d. testo unico spese di giustizia si è innovato, aumentandone le ipotesi, circa l’obbligo di ulteriori pagamenti a carico delle altre parti rispetto a quella che introduce il giudizio. Viene introdotta la previsione del pagamento di un autonomo contributo unificato nel caso di modifica della domanda o di proposizione di domanda riconvenzionale o di chiamata in causa o di intervento autonomo [6], rivedendo, pro erario, il c.d. principio della onnicomprensività del contributo unificato versato all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo [7]. Principio che aveva già trovato una prima eccezione nelle ipotesi in cui la parte, proponendo domanda riconvenzionale o formulando chiamata in causa o svolgendo intervento autonomo, aumentava il valore della causa, dovendosi in questo caso procedere ad un ulteriore versamento integrativo. Tale sembrerebbe risultare, nella volontà del legislatore [8], più rispondente alle regole generali sulla competenza dettate dal codice di procedura civile, secondo le quali il valore di una causa si determina dal valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti articolo 10 c.p.c. . Ricordiamo, per chiarezza di trattazione, che la modifica operata dalla legge 183/2011 attiene al pagamento di un nuovo contributo unificato e non più al pagamento integrativo conseguente «all’aumento del valore della causa» per come previsto nella previgente formulazione dell’articolo 14, D.P.R. numero 115/2002. Con la modifica operata dall’articolo 28, legge 183/2011, si prevede quindi un ulteriore, e diverso, contributo unificato [9], che sorge, al determinarsi di specifiche situazioni processuali, che è autonomo, e diverso, rispetto al contributo pagato al momento dell’iscrizione del procedimento o da quello dovuto nel caso di aumento del valore della domanda, ipotesi quest’ultima relegata al caso in cui il valore della domanda venga modificato dalla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo o che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati. Abbiamo ricordato che, già prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia [10], il decreto legge 28/2002 [11], che disponeva il pagamento del nuovo diritto di iscrizione, aveva, rispetto alla previsione iniziale [12], aumentato il novero dei soggetti tenuti all’integrazione del contributo unificato in corso di causa [13]. Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, prima della modifica operata dall’articolo 28 legge 183/2011, nel momento in cui la parte «modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a fare espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo». La nuova normativa in materia ha quindi mantenuto l’ipotesi originaria integrandola con la previsione di diversi e nuovi importi all’integrazione del contributo si aggiunge ora un autonomo contributo a carico delle parti diverse da quella che hanno introdotto la domanda principale. Alle prime difficoltà interpretative, sollevate non solo dai vari uffici giudiziari ma anche dalle parti processuali, il Ministero della Giustizia aveva dato risposte, anche se in maniera non certamente esaustiva [14]. Risposte rivelatasi, in relazione ad alcuni specifici istituti, però troppo generiche, aumentando, se possibile, i dubbi interpretativi già esistenti. Tra i pochi chiarimenti , anche se con una chiara forzatura interpretativa [15] della norma, era stata data soluzione alle problematiche sorte in materia di intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari [16]. Ma, sempre in materia di intervento, nel processo contenzioso civile divergenze interpretative, ad oggi, invece, permangono, tra i vari uffici giudiziari, sull’esatta portata della norma nell’ambito dell’intervento nel processo di cognizione. L’intervento nel processo civile di cognizione. In relazione all’istituto generale dell’intervento ricordiamo, brevemente, che questo si verifica «quando in un processo già iniziato accede un soggetto estraneo, diverso dalle parti originarie e cioè un terzo» [17]. Nessun problema interpretativo riguarda l’intervento su istanza di parte ex articolo 106 c.p.c. il nuovo contributo verrà corrisposto, ex articolo 14, D.P.R. 115/02, dalla parte che chiede l’intervento in giudizio. Né problematiche si rinvengono relativamente all’intervento su ordine del giudice ex art 107 c.pc In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto per il semplice motivo che l’articolo 14, DPR 115/02 nella sua nuova formulazione non contempla il pagamento nel caso specifico. Difficoltà interpretative sorgono invece relativamente all’intervento volontario in giudizio ex articolo 105 c.p.c Nello specifico, tali difficoltà nascono dalla reale ed effettiva portata della dizione della norma che subordina l’obbligo del pagamento del nuovo contributo unificato al caso di intervento autonomo. La direttiva ministeriale del maggio 2012 [18] nella materia in oggetto si è limitata ad un laconico « . il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull’esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria, o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero del contraddittorio» che anziché risolvere aumenta le difficoltà interpretative. Il codice di rito in materia di intervento [19] non contempla specificatamente l’istituto del c.d. intervento autonomo. L’unica distinzione rinvenibile è quella, tra l’altro sopra richiamata, relativa all’intervento volontario art 105 c.p.c. , su istanza di parte articolo 106 c.p.c. e per ordine del giudice articolo 107 c.p.c. . Le ulteriori distinzioni sono frutto dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell’istituto. Riguardo all’intervento volontario, l’articolo 105 c.p.c. prevede tre differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina [20] e giurisprudenza [21], le tre figure tipiche dell’intervento volontario principale, adesivo autonomo o litisconsortile e adesivo dipendente. Le figure dell’intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal 1° comma dell’articolo 105 c.p.c. mentre l’ipotesi del’intervento adesivo dipendente è prevista dal 2° comma dello stesso articolo [22]. Problemi, e di non poco conto stante le giornaliere contestazioni degli avvocati, nascono riguardo al pagamento del nuovo e autonomo contributo unificato nel caso concreto di intervento volontario e, nello specifico, nella ipotesi del c.d. intervento adesivo 2° comma articolo 105 c.p.c. . Non più legata all’aumento di valore del thema decidendi, vi è la necessità di stabilire la portata, e gli eventuali limiti, del termine intervento autonomo utilizzata dal legislatore. Una prima soluzione si avrebbe proprio dal significato dell’aggettivo autonomo usato dal legislatore. Legislatore che, se avesse voluto ricomprendere tutti i casi di intervento, si sarebbe limitato a prevedere il pagamento nella ipotesi generale di intervento del terzo e/o volontario utilizzando la terminologia specifica del codice di rito. Così, sembrerebbe non essere. L’obbligo del pagamento nascerebbe, quindi, nelle sole ipotesi in cui l’intervento possa venire considerato autonomo ossia intervento principale autonomo e/o adesivo autonomo 1° comma articolo 105 c.p.c. . ed escludendolo, al contrario, nei casi di cui al 2° comma ossia nel c.d. intervento adesivo. Ricordiamo che, a differenza dell’intervento adesivo, l'interveniente principale fa valere un diritto relativo all'oggetto già dedotto in giudizio, ma incompatibile con le posizioni delle parti tra le quali il giudizio pende mentre l'intervento adesivo autonomo o litisconsortile, pur assumendo una posizione uguale o parallela a quella di una delle parti, fa pur sempre valere, nella controversia, un diritto autonomo. L’ingresso nel processo di parti che autonomamente sostengono le proprie domande, non limitandosi semplicemente ad aderire alle ragioni di quelle già presenti in giudizio, giustificherebbe, stante la nuova disposizione di cui all’articolo 14 T.U. spese di giustizia, il pagamento del nuovo, ulteriore e autonomo contributo determinato, nel quantum, dal valore della domanda proposta con l’intervento. Altra soluzione ispirata più praticamente alle finalità della normativa in oggetto di acquisire, ampliando il numero dei soggetti tenuti al versamento, nuove entrate per l’erario, vedrebbe il pagamento dell’autonomo contributo da parte del terzo interveniente volontario in ogni ipotesi di intervento Venendosi ad identificare praticamente la dizione intervento autonomo in tutti quei casi in cui l’intervento non avviene per chiamata di terzo e/o disposizione del giudice. Tesi, tra l’altro suffragata, anche, e soprattutto, dalla considerazione che, stante la natura fiscale del contributo unificato, eventuali ipotesi di esenzione dal pagamento dovrebbero essere specificatamente previste dalla legge [23]. E non solo. Ricordiamo che ai fini della riscossione del contributo unificato la dichiarazione di valore resa dalla parte [24] non è vincolante per l’ufficio. Ricordiamo infatti che il funzionario addetto all’Ufficio « . verifica l’esistenza della dichiarazione della parte» [25]. E che tale verifica, ai sensi della circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008, non si limita alla sola esistenza della dichiarazione e alla corrispondenza del contributo versato allo scaglione di riferimento, ma « . si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica numero r. operata dalla legge 311/04 dell’articolo 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato». Controllo quindi sul valore ma non sulla qualificazione giuridica della domanda e nella fattispecie in esame, dell’intervento. Qualificazione giuridica che esula, e giustamente, dalle competenze del funzionario addetto all’ufficio Pur essendo propensi per la seconda delle soluzioni prospettate, poiché entrambe le tesi presentano elementi di fondatezza, sarebbe in ogni caso auspicabile un intervento ministeriale in materia. Tabella allegato 1 degli importi previsti dagli articoli 1 e 2 legge n 59 del 1979. Data di entrata in vigore del contributo unificato ex decreto legge 28/02 convertito in legge 91/02. circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Minumero Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario”. Si vedano le ipotesi specifiche previste dai punti 1 lettera a e b , e 2 art 13 DPR 115/02 . nella precedente modalità di iscrizione a ruolo gli importi variavano per Ufficio giudicante ad esempio per iscrivere una causa di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace si pagavano 90.000 lire di imposta di bollo e 21.000 diritti al Tribunale gli importi erano di 105.000 lire di imposta di bollo e 21.000 di diritti . Ricordiamo per chiarezza di trattazione che la modifica operata dalla legge 183/2011 attiene al pagamento di un nuovo contributo unificato e non più al pagamento integrativo conseguente “all’aumento del valore della causa” per come previsto nella previgente formulazione dell’art 14 DPR 115/2011. Anche se l’obbligo di pagamento in caso di intervento , se bene condizionato all’aumento del valore della causa, era dovuto anche prima della nuova normativa, comunque l’ articolo 14 punto 3. per come modificato dall’articolo 28 legge 183/2011 non fa altro che rimodulare la previgente disposizione prevedendo che “la parte di cui al comma 1 quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta” . cfr commento all’articolo 14 dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. “L’articolo 14 individua le ipotesi cui il contributo è dovuto nel corso del procedimento “ dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. D.P.R. 115/2002. Convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 2002 n 91. Legge 488/99. Prima l’ipotesi era limitata alla modifica della domanda poi la fattispecie è stata estesa alla domanda riconvenzionale, all’intervento autonomo e alla chiamata in causa. Circolari Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U e DAG.05/07/2012.0094920.U . cfr nello specifico i miei precedenti interventi in Diritto e Giustizia il quotidiano di informazione giuridica – mercoledì 14 marzo 2012 “qual è il corretto regime fiscale da applicare nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari?”, in Giuffrè.it – News giovedì 15 marzo 2012 “qual è il corretto regime fiscale nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari ”, in Diritto & amp Diritti Diritto.it – giovedì 22 marzo 2012 sezione diritto processuale civile “il regime fiscale dell’intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari”, in “nuovo e definitivo? chiarimento ministeriale sul contributo unificato nelle esecuzioni forzate” in Rivista delle Cancellerie rassegna bimestrale dei servizi giudiziari – Dottrina, Giurisprudenza, Normativa Anno XLV n 4 luglio-agosto 2012, in “contributo unificato nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari nuovo e definitivo ? indirizzo ministeriale” in Diritto e Giustizia 18 maggio 2012 e in “Nuovo e definitivo indirizzo ministeriale relativo al regime fiscale dell’intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari” in Diritto.it sezione diritto processuale civile-18 luglio 2012 La circolare Ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U ha rivisto il precedente indirizzo ministeriale, cfr nello specifico i miei precedenti interventi in Rivista delle Cancellerie rassegna bimestrale dei servizi giudiziari – Dottrina, Giurisprudenza, Normativa Anno XLV n 3 maggio-giugno 2012 pagg da 273 a pag 277 “circolare sul contributo unificato non tutti risolti i dubbi interpretativi-”, in Diritto e Giustizia il quotidiano di informazione giuridica – venerdì 18 maggio 2012 “contributo unificato risolti i dubbi interpretativi ? ”, e in Diritto & amp Diritti Diritto.it – lunedì 21 maggio 2012 sezione diritto processuale civile “contributo unificato risolti i dubbi interpretativi ? ” In Manuale di diritto processuale civile A. Lugo – Giuffrè editore Circolare Ministero della Giustizia 14 maggio 2012 n oo65934/U articolo 105,106,107,167,183,268,269,270,271,443,498,499,500,564,565,566 cpc. Vedi nota n 15 Tra le altre Cassazione sezione unite n 9589/12 , Cassazione Sezione Terza Civile, numero 25264/08 Per un maggior approfondimento dell’istituto vedasi , tra gli altri,Manuale di diritto processuale civile A. Lugo – Giuffrè editore e diritto processuale civile S. Satta Cedam editore Circolare Minumero Giustizia 20 aprile n 056105/U e Cassazione sez. trib., sentenze n 4611/02 e n 5270/09 Articolo 14 comma 2 DPR 115/02 Articolo 15 DPR 115/02