di Angelo Buscema
di Angelo Buscema *Il conto cassa negativo presume ricavi occulti. La Corte di Cassazione, con sentenza numero 11988/11 del 31 maggio, ha precisato che, ai fini dell'accertamento induttivo, l'esistenza di un conto cassa negativo equivale alla presenza di ricavi occulti. Secondo i giudici, infatti, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella di introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi con contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo .Il caso. In seguito a un'ispezione della Guardia di finanza l'ufficio delle imposte aveva recuperato a tassazione ricavi in nero per oltre 200 mila euro. Il conto era stato fatto in base al saldo di cassa negativo, 25mila euro, e ai finanziamenti infruttiferi dei soci, 180 mila euro. Contro l'atto impositivo la società aveva presentato ricorso. In primo e secondo grado i giudici avevano accolto le ragioni difensive della società. La Ctr aveva confermato motivando che il recupero operato del saldo negativo di cassa come importi non contabilizzati fosse privo di ogni logica . Ciò anche perché l'ufficio aveva di fatto contestato una gestione economica senza dimostrare il rapporto tra la movimentazione del conto cassa e gli ulteriori ricavi accertati . Per la Cassazione, che ora ha rimesso il caso di nuovo ai giudici e che ha ribaltato quanto stabilito, la Ctr aveva anche sbagliato nella ripartizione dell'onere della prova. Per il Collegio di legittimità non era, dunque, l'ufficio a dover dimostrare il rapporto tra la movimentazione del conto di cassa e gli ulteriori ricavi. Ricavi in nero differenza fra il saldo negativo di cassa e gli introiti registrati. La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso dell'erario, ha sancito che in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini Irpeg e Iva, ai sensi dell'articolo 39 del dpr 600 del 1973, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo. Rassegna. Per impostare ed attuare una corretta linea difensiva e' opportuno, quindi, riportare un breve excursus delle più interessanti pronunce dei giudici di legittimità in tema di saldo negativo di cassa 1. La sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. In effetti, poiché la chiusura 'in rosso' di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l'esistenza di altri ricavi, non registrati, in misura almeno pari al disavanzo. Si deve conseguentemente ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un'anomalia contabile, denota sostanzialmente l'omessa contabilizzazione di un'attività almeno equivalente al disavanzo Cas. 27585/08 .2. L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità accorda valore presuntivo circa la sussistenza di proventi non dichiarati al saldo negativo di cassa dovendosi ritenere anomala la registrazione di uscite superiori ai ricavi contabilizzati. L'Ufficio - richiamando le risultanze contabili - non è tenuto ad addurre ulteriori prove, incombendo semmai alla contribuente l'onere di dimostrare da quali operazioni attinga la liquidità risultante dai pagamenti effettuati nonostante il saldo passivo. Cas. 24509/09 . Il contribuente è tenuto a motivare il saldo negativo. Spetta al contribuente documentare che il saldo negativo di cassa dipende da cause estranee a ricavi non contabilizzati es. errori di registrazioni contabili e altri casi Aziendali .Il conto cassa può presentare un saldo negativo a motivo di errori di registrazioni contabili nello stesso conto cassa.A titolo d'esempio, riportiamo i seguenti casi 1. registrazione di un pagamento del fornitore A nel conto cassa anziché nel conto banca 2. registrazione dell'incasso di un credito nella voce banca anziché nel conto cassa 3. registrazione cronologica prima delle uscite e successivamente delle entrate 4. registrazione di uscite di cassa nei primi giorni dell'anno, in assenza della registrazione del saldo iniziale della cassa al 1° gennaio 5. mancata registrazione nel conto cassa di apporti in denaro del titolare per fronteggiare temporanee esigenze di denaro contante.* Esperto tributario
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 15 marzo - 31 maggio 2011, numero 11988Presidente Adamo - Relatore CirilloSvolgimento del processoCon avvisi notificati il 21 agosto 2001 l'agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato dalla soc. per il 1998 ai fini IVA e IRPEG sulla scorta di una verifica fiscale conclusasi il 30 novembre 2000. L'ufficio finanziario, in base al saldo di cassa negativo di L. 50.375.292 e ai finanziamenti infruttiferi dei soci per L. 360.000.000, recuperava a tassazione maggiori ricavi non contabilizzati per L. 410.375.292. I ricorsi della società contribuente, riuniti dalla commissione tributaria provinciale di Verona, erano accolti tale decisione, appellata dall'agenzia, era rigettata dalla commissione tributaria regionale di Venezia, sezione staccata di Verona, con sentenza del 20 settembre 2005.I giudici d'appello hanno motivato la loro decisione ritenendo che il recupero operato del saldo negativo di cassa come importi non contabilizzati fosse privo di ogni logica, in quanto i rilievi inerenti la movimentazione del conto cassa o si esaurivano nell'ambito puramente finanziario senza alcun riflesso sulla determinazione dei ricavi, oppure incidevano sulla gestione economica e, in tale ipotesi, l'ufficio avrebbe dovuto fornire dimostrativa del rapporto tra la movimentazione del conto cassa e gli ulteriori ricavi accertati. Quanto al recupero di ricavi non contabilizzati riferibili ai finanziamenti infruttiferi dei soci, i giudici d'appello hanno osservato che detti versamenti trovavano regolare contropartita nel conto cassa e non sussistevano elementi di prova per contestarne la legittimità. Hanno aggiunto, in proposito, che le indagini bancarie tese a dimostrare 1'impossibilità economica dei soci ed effettuare i finanziamenti non erano esaustive e non potevano escludere che i versamenti fossero stati operati utilizzando riserve liquide. Infine, i ricavi accertati induttivamente dall'ufficio portavano a percentuali di ricarico assolutamente inattendibili perché molto superiori a volte quelle indicate come congrue e coerenti per settori omogenei.Con atto del 6-13 novembre 2006, l'agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo la società contribuente non si è costituita.Motivi della decisione01. Con l'unico motivo l'agenzia ricorrente formula, nei confronti della sentenza impugnata, due censure a violazione e falsa applicazione dell'articolo 54, comma 2, d.P.R. 633 del 1972, dell'articolo 39, comma 2, d.P.R. 600 del 1973, degli articolo 2423, comma 2, 2424, 2697, 2727 e 2729 ce b insufficienza e illogicità della motivazione su punto decisivo della controversia.02. Sostiene che i giudici d'appello hanno erroneamente ritenuto che la realtà aziendale fosse sostanzialmente divisa in due settori separati e impermeabili l'amministrazione finanziaria e la gestione economica. Invece tutte le movimentazioni finanziarie riportate nel conto cassa sono il riflesso delle gestione economica aziendale, sicché, se il mastro di cassa presenta un saldo negativo, vuol dire che dalla cassa è uscito più denaro di quanto ne sia entrato, il che è possibile solo se non siano stati registrati tutti gli incassi e dunque tutti i ricavi e costituisce riprova di ricavi non dichiarati pari allo scoperto di cassa.03. Inoltre, l'onere della prova s'inverte dovendo la società contribuente offrire prove contrarie mercè la dimostrazione di ulteriori componenti positive del reddito, a titolo di prestiti e/o conferimenti, corrispondenti al suddetto saldo di cassa e di provenienza diversa rispetto ai ricavi contabilizzati.04. Il motivo è fondato.05. La dottrina ragionieristica e, con essa, la giurisprudenza di questa Corte hanno chiarito che, siccome la chiusura in rosso di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degl'introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l'esistenza di altri ricavi, non registrati, in misura almeno pari al disavanzo.06. Si deve conseguentemente ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un'anomalia contabile, denota sostanzialmente l'omessa contabilizzazione di un'attività almeno equivalente al disavanzo Cassazione civile, sez. trib. , numero 27585 del 2008 e numero 24509 del 2009 .07. La sentenza d'appello, pertanto, va censurata sul punto impugnato, perché contiene un vizio logico quando, pur riconoscendo l'anomalia, considera ingiustificata la conclusione dell'occultamento di ricavi.08. Inoltre, la decisione di secondo grado non rende conto delle ragioni addotte dal fisco nel processo verbale di verifica per accreditare la propria tesi inattendibilità di magazzino, sommarietà e correzioni degli inventari, costi del venduto incongruenti, assenza di prestiti e/o conferimenti, etc. , limitandosi ad annotare che il saldo negativo si esaurirebbe nell'ambito puramente finanziario della contabilità , senza ulteriori specificazioni, necessarie per superare la presunzione ex actis di maggiori guadagni e i principi contabili di veridicità e chiarezza dei bilanci societari articolo 2423 e 2424 c.c. .09. Infine, va osservato che - in contrasto col riparto degli oneri probatori regolato dal regime di presunzioni dell'articolo 54, comma 2, d.P.R. 633 e dell'articolo 39, comma 2, d.P.R. 600 - i giudici d'appello affermano che l'ufficio avrebbe dovuto fornire prova per dimostrare il rapporto tra la movimentazione del conto cassa e gli ulteriori ricavi in stretta relazione accertati .10. Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso e previa cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale competente, che rinnoverà il giudizio uniformandosi ai principi sopra esposti e così in sintesi enunciati 11. In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini Irpeg e Iva, ai sensi dell'articolo 39 del d.P.R. 600 del 1973 e dell'articolo 54 del d.P.R. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo .12. Il giudice di rinvio regolerà fra le parti anche l'onere delle spese di questo giudizio di cassazione.P.Q.M.Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della sez. staccata di Verona della commissione tributaria regionale di Venezia.