Accusato di rubare l’acqua condominiale: nessun risarcimento se non dimostra il dolo dell’ingiusta querela

Anche se il procedimento a suo capo è archiviato e anche se fosse vero che il consumo idrico complessivo del condominio, nonostante l’utilizzo per l’irrigazione, non aveva mai dato luogo ad eccedenze rispetto al limite minimo contrattuale, non risulta dedotto che di ciò i denuncianti ne fossero specificamente a conoscenza.

Con la sentenza numero 4623, depositata il 22 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità del dolo per l’integrazione del reato di calunnia. Il «furto» d’acqua per irrigare. Un inquilino utilizza l’acqua potabile del condominio per irrigare un frutteto adiacente al proprio giardino, di natura non condominiale, non di sua proprietà ma comunque da lui curato. Pensa che tutti siano d’accordo con questo utilizzo. Ha proposto anzi, che la suddivisione delle spese dell’acqua avvenga per effettivo utilizzo e non per quote millesimali. 6 condomini lo querelano per «furto aggravato, continuato di acqua potabile». Il procedimento viene archiviato. Archiviato per il furto vuole il risarcimento dei danni morali. Ritenutosi offeso nella propria morale, chiede il risarcimento ai 6 querelanti in sede civile. Sostiene infatti che la querela è stata fatta nonostante tutti sapessero che «il prelievo in questione avveniva da anni con il consenso, sia pur tacito, del condominio». Doveva esserci una delibera assembleare di autorizzazione. Tribunale e Corte d’Appello respingono la domanda risarcitoria. L’articolo 16 del regolamento condominiale prevede che ogni condomino debba fare buon uso del suo diritto all’erogazione dell’acqua. «Era mancata una formale e necessaria delibera autorizzativa dell’assemblea» e comunque «non era risultato provato che tutti i condomini fossero consenzienti» o a conoscenza di tale prelievo. Il decreto di archiviazione non ha alcuna valenza pregiudiziale. Mancata assunzione di prove decisive? L’inquilino ricorre per cassazione. Sostiene che erroneamente non siano state assunte alcune prove testimoniali e che comunque ci sarebbe un’errata valutazione dei quelle assunte. Quello che conta è la dimostrazione del dolo del reato di calunnia. La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, spiega perché sia stato corretto l’operato dei giudici di merito. Rileva infatti che il thema decidendum non verte sulla legittimità o meno del prelievo dell’acqua, ma sulla sussistenza o meno degli estremi di un fatto illecito produttivo di danni morali suscettibili di risarcimento, derivanti dalla presentazione della querela. I condomini non erano certi dell’innocenza. Visto l’articolo 2059 c.c., in combinato disposto con l’articolo 185 c.p., sul risarcimento dei danni derivanti da reato, per poter giustificare un risarcimento sarebbe stato necessario dimostrare l’integrazione del reato di calunnia, ex articolo 368 c.c Vista la natura dolosa di tale reato il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare «non solo l’infondatezza della notitia criminis, ma anche la consapevolezza da parte dei denuncianti di accusare un innocente». L’essenza del dolo è la certezza dell’innocenza dell’incolpato. Dalla colpa grave non si può dedurre il dolo, non operando il principio culpa lata dolo equiparatur. Il fatto che i limiti minimi di consumo complessivi non siano stati superati non è stato dimostrato fosse a conoscenza dei querelanti. Comunque non era da escludersi che tale limite potesse essere successivamente superato. La potenziale conoscenza del fatto non equivale ad un consenso all’utilizzazione per tale scopo dell’acqua condominiale, che avrebbe dovuto essere assunto formalmente con delibera condominiale. Quindi il ricorso deve essere rigettato, perché le prove, di cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione, non avrebbero comunque potute dimostrate la sussistenza del dolo dei denunzianti.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 gennaio – 22 febbraio 2013, numero 4623 Presidente Triola – Relatore Piccialli Svolgimento del processo Con atto notificato in data 21.7.99 P.V. condomino di uno stabile sito in , convenne al giudizio del locale tribunale gli altri condomini Si Sb. , M D.L. , D.L.P. , C G. e C S. , al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni, segnatamente morali, per essere stato dai medesimi dolosamente accusato di furto aggravato, continuato, di acqua potabile in danno loro e del condominio, con denuncia - querela del 22.10.98, oggetto di successiva archiviazione da parte della A.G. penale. L'attore esponeva, a sostegno della domandarne il prelievo in questione avveniva da anni con il consenso, sia pur tacito, del condominio, ai fini dell'irrigazione un terreno di pertinenza dello stesso o comunque di terzi e non di sua proprietà. La vicenda riguardava, in concreto, la sistematica innaffiatura, dal 1994, da parte del P. di un frutteto adiacente al fabbricato condominiale ed estraneo al relativo complesso, mediante prelievo idrico da un rubinetto, esistente sul giardino pensile di proprietà del suddetto ed annesso all'immobile compreso nel condominio, nell'ambito del quale la ripartizione del complessivo onere avveniva secondo le tabelle condominiali e non in proporzione ai rispettivi consumi. La domanda, cui avevano resistito i condomini, eccependo la legittimità del proprio operato in quanto, tra l'altro, il canone in questione era comprensivo anche di quelli di fognatura e depurazione proporzionali al consumo effettivo, indipendentemente dal raggiungimento del minimo garantito che l'attore aveva dedotto non essere mai stato superato , proponendo anche richiesta ex articolo 96 c.p.c., venne respintaci pari di quella per responsabilità aggravata, dal Tribunale adito, con sentenza numero 2769 del 2001, poi confermataci gettando sia l'appello principale del P. , sia quello incidentale degli appellati, dalla Corte di Genova, con sentenza del 25/10-10/12/05, con condanna dell'appellante principale alle spese. La corte ligure, premesso che all'istruttoria orale, non ammessa dal primo giudice che aveva ritenuto pacifica la sussistenza dei fatti, non poteva procedersi, in quanto l'appellante, limitatosi a richiamare genericamente ed omnicomprensivamente le richieste formulate in primo grado, non aveva specificamente censurato nel proprio atto di gravame la relativa mancata ammissione, escludeva l'illiceità del comportamento dei demandanti - querelanti, considerando irrilevanti le circostanze che il prelievo avvenisse da un rubinetto del P. , provenienza peraltro prudentemente indicata dai denunzianti come verosimile , e che il consumo complessivo condominiale non avesse mai superato il minimo contrattuale garantito, tenuto conto della già riferita proporzionalità dei canoni di fognatura e depurazione riscossi con la bolletta idrica, così come irrilevante era quella che il P. non fosse proprietario del frutteto, che tuttavia curava personalmente. Evidenziava ancora la corte che l'articolo 16 del regolamento condominiale, prevedendo che ogni condomino dovesse fare buon uso del suo diritto all'erogazione dell'acqua potabile, implicitamente poneva un limite rapportato alle quote millesimali, altresì osservando che, quand'anche vi fosse stata una certa utilità per il condominio derivante dalla cura di quel contiguo terreno di terzi, era mancata una formale e necessaria delibera autorizzativa dell'assemblea in ordine al relativo, sia pur modesto, onere economico e che, comunque, non era risultato provato che tutti i condomini fossero consenzienti o comunque a conoscenza di tale prelievo. Conseguentemente, i giudici di appello concludevano che, non spiegando alcuna rilevanza pregiudiziale il decreto di archiviazione, era comunque da escludere la sussistenza nel comportamento dei denuncianti degli estremi del delitto di calunnia, che avrebbe richiesto la prova del relativo dolo, nella specie da escludersi. Avverso tale sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Hanno resistito gli intimati con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, depositando successiva memoria illustrativa. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 335 cpc. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione o falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c., per non essere state ammesse le prove orali articolate dall'attore in primo grado le cui circostanze vengono trascritte , ritenute superflue dal Tribunale e nuovamente richieste con l'atto di appello, censurandosi l'argomentazione della Corte d'Appello, secondo cui sarebbe mancata una specifica doglianza avverso la mancata ammissione da parte del primo giudice si sostiene che, al riguardo, sarebbero state sufficienti le censure avverso il mancato accoglimento delle richieste di merito, ribadite con il gravame, rispetto alle quali quelle istruttorie, risultando funzionali, dovevano intendersi connesse e, pertanto, implicitamente riproposte. Con il secondo motivo si deduce omessa o insufficiente motivazione ex articolo 360, numero 5, cpc, per mancata valutazione delle risultanze probatorie , nella quale la Corte d'Appello sarebbe incorsa, ingiustificatamente rigettando l'ammissione delle prove orali suddette. Si soggiunge che anche la valutazione delle risultanze acquisite segnatamente, copie di dichiarazioni verbalizzate in sede di indagini conseguenti alla denuncia penale e di atti dell'amministrazione del condominio sarebbe stata carente, così comportando le erronee affermazioni che sarebbe mancata la prova certa del consenso di tutti i condomini all'operato, ventennale e notorio, del P. , e che l'uso irriguo dell'acqua, pratica peraltro comune anche ad altri condomini per finalità analoghe, si sarebbe tradotta in aggravio di costi questi, infatti, non avrebbero mai superato il limite minimo contrattuale, venendo, anche con riferimento ai canoni di depurazione e fognatura, ripartiti in ragione dei millesimi, criterio che, peraltro, lo stesso P. aveva proposto, in sede di assemblea, di modificare con quello del consumo effettivo. Tutti tali elementi avrebbero denotato come l'archiviata denuncia - querela per furto contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, fosse stata sporta con dolo o, quanto meno, con colpa grave. Con il terzo motivo, infine, si censura per illogica o erronea motivazione ex articolo 360, numero 5, c.p.c. la subita condanna alle spese, che, nell'ambito della reciproca soccombenza, non avrebbe tenuto conto della pari rilevanza, rispetto all'iniziativa dell'appellante principale, di quella, pure infondata, di cui all'appello incidentale riproponente la domanda ex articolo 96 c.p.c. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato , si censura per violazione o falsa applicazione dell’articolo 189 c.p.c. e per conseguente carenza di motivazione, la mancata ammissione delle prove orali dedotte dai convenuti, ritenute dalla corte di merito non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e, tuttavia, in secondo grado ribadite, in via subordinata, per il caso di ammissione di quelle proposte dalla parte attrice, evidenziando come detta mancata riproposizione al primo giudice fosse conseguente all'ordinanza dello stesso ritenente già accertati e pacifici i fatti di causa. Tanto premesso, ritiene la Corte che il ricorso principale debba essere respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. A prescindere dalla correttezza o meno, sotto il profilo processuale, delle ragioni per le quali la corte di merito ha ritenuto di non ammettere le richieste istruttorie hinc et inde esposte, dirimente è la considerazione che le stesse comunque risulterebbero irrilevanti ai fini del thema decidendum della controversia, che non verte tanto sulla legittimità o meno, secondo le norme disciplinanti la comunione in generale ed il condomino specifico in particolare, del prelievo e dell'uso dell'acqua che gli odierni convenuti avevano contestato al P. con la denuncia - querela in questione, quanto invece sulla sussistenza o meno, nella presentazione di quest'ultimategli estremi di un fatto illecito produttivo di danni morali tali esclusivamente essendo quelli dedotti dall'attore suscettibili di risarcimento. Premesso che, in base al principio generale di cui all'articolo 2059 c.c. i danni non patrimoniali sono risarcibili nei soli casi determinati dalla legge e che nel caso di specie, al fuori della generale previsione di risarcibilità prevista dall'articolo 185 co. 2 C.P., non si vede a quale altro titolo il P. avrebbe potuto pretendere il risarcimento in questione, se non in cospetto di un fatto concretamente integrante il delitto di calunnia, previsto e punito dall'articolo 368 eh. cod., agevole è osservare come la natura dolosa di tale reato avrebbe richiesto la prova non solo dell'infondatezza della notitia criminis, ma anche della consapevolezza da parte dei denuncianti di accusare un innocente. Costituendo la certezza dell'innocenza dell'incolpato l'essenza stessa del dolo e dovendo la stessa essere piena ed assoluta al momento della incolpazione, manifestamente infondati risultano i profili di censura con i quali si tenta di accreditare l'ipotesi di una colpa grave , posto che in campo penale ottica nella quale, ex articolo 2059 c.c. e 185 c.p., deve essere esclusivamente valutata la condotta del danneggiale non opera il principio culpa lata dolo equiparatur. Per il resto, la valutazione dei giudici di merito che, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, in buona parte desunti dalle risultanze delle indagini preliminari conseguite alla denuncia, hanno ritenuto chiaramente esclusa la configurabilità della calunnia, in una fattispecie in cui la legittimità della condotta dell'incolpato si palesava, quanto meno, dubbia, risulta ragionevole ed incensurabile. Al riguardo è sufficiente considerare che, anche se fosse vero che - come assume il ricorrente - il consumo idrico complessivo del condominio, nonostante il particolare controverso uso di una parte dell'acqua per esigenze extra - condomini ali, non aveva mai dato luogo ad eccedenze rispetto al limite minimo contrattuale, non risulta dedotto che di ciò i denuncianti fossero specificamente a conoscenza, né avrebbe potuto escludersi che tale superamento potesse successivamente verificarsi. A tanto aggiungasi, al fine di evidenziare l'obiettiva controvertibilità della questionerà circo stanza, soltanto genericamente confutata dal ricorrente, che i canoni di depurazione e fognatura, in quanto costituenti veri e propri tributi proporzionali all'effettivo consumo idrico, venivano a gravare collettivamente sulla compagine condominiale, così assoggettando la stessa alla partecipazione ad un onere che non risultava, quale che fossero la tolleranza dell'amministratore al riguardo e la dedotta conoscenza di fatto non equiparabile a consenso da parte degli altri non tutti condomini, essere stato formalmente assunto dall'assunto dall'organo deliberativo. In siffatto contesto deve ritenersi che, a prescindere dalle ragioni processuali considerate dalla corte di merito, le prove la cui mancata ammissione si lamenta, in quanto non avrebbero mai potuto condurre alla certezza della sussistenza del dolo dei denunzianti, nella connotazione richiesta dall'articolo 368 C.P., sarebbero state comunque irrilevanti. Vanno pertanto respinti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale. Non miglior sorte merita il terzo, con il quale si censura il regolamento delle spese, che nella specie è stato adottato in base al criterio della soccombenza prevalente, in corretta osservanza dell'articolo 91 c.p.c. e sulla base di ragionevole ed incensurabile valutazione di merito, nell’ambito della quale si è tenuto conto della chiara preponderanza, nell'economia complessiva del giudizio di appello, del gravame principale, ribadente l'infondata domanda risarcitoria, rispetto a quello incidentale, relativo alla richiesta ex articolo 96 c.p.c Del consequenziale assorbimento del ricorso incidentale condizionato, non deducente questioni pregiudiziali rilevabili di ufficiosi è già detto. Le spese di questo giudizio, infine, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale, dichiara assorbito l'incidentale e condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio, in favore dei controricorrenti, in misura di complessivi Euro 2.700, 00, di cui 200 per esborsi.