IVA al 22%: chiarimenti operativi dalle Entrate

Con la circolare numero 32/E del 5 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti operativi sugli effetti derivanti dall’incremento, in vigore dal 1° ottobre 2013, di un punto percentuale dell’aliquota IVA su determinate operazioni e su regimi contabili particolari come l'IVA per cassa.

Ulteriori chiarimenti. Oltre a confermare il contenuto della precedente circolare numero 45/E del 21 ottobre 2011, pubblicata in riferimento al precedente incremento di un punto percentuale dell’IVA, che passò dal 20% al 21%, l’Agenzia delle Entrate fornisce, in particolare, ulteriori chiarimenti su due disposizioni che nel frattempo hanno subito delle variazioni rispetto al 2011 - gli acquisti intracomunitari - il regime dell’IVA per cassa. Acquisti intracomunitari. In seguito all’introduzione della Legge di Stabilità 2013 – Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 - a decorrere dal 01 gennaio 2013 per gli acquisti intracomunitari il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento di partenza dei beni dallo Stato membro di provenienza. Ne consegue che, in riferimento all’introduzione dell’IVA al 22% dal 1° ottobre 2013, per i beni partiti da un fornitore intracomunitario fino al 30 settembre 2013, l’acquirente soggetto passivo IVA in Italia dovrà integrare la fattura utilizzando l’IVA al 21%, indipendentemente dalla data della fattura e dal momento in cui effettuerà la relativa registrazione. IVA per cassa. L’articolo 32-bis del D.L. numero 83/2012 ha introdotto il nuovo regime dell’IVA per Cassa che ha come peculiarità principale, per il soggetto che opti per tale regime, quella di differire l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto al momento del pagamento del corrispettivo e la relativa detrazione al momento del pagamento del bene o del servizio. Il regime dell’IVA per cassa non modifica in alcun modo il momento di effettuazione dell’operazione, pertanto la variazione dell’aliquota IVA, a decorrere dal 1° ottobre 2013, non comporta alcuna variazione per i soggetti che applichino tale regime che considereranno l’IVA al 21% per tutte le operazioni attive o passive effettuate prima del 30 settembre 2013, indipendentemente dal momento dell’incasso o del pagamento. Infine, la circolare numero 32/E/2013, in tema di correzione degli eventuali errori effettuati in sede di prima applicazione della nuova aliquota IVA, conferma quanto già specificato con il comunicato stampa del 30 settembre 2013, ovvero che non verranno applicate le relative sanzioni nel caso in cui le posizioni errate vengano regolarizzate entro il 27 dicembre del corrente anno per le operazioni effettuate nei mesi di ottobre e novembre ed entro il 16 marzo 2014 per le operazioni di dicembre o del quarto trimestre, per i soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente. fonte www.fiscopiu.it

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