L’opposizione finalizzata a far valere il fatto estintivo sopravvenuto costituito dall’intervenuta prescrizione va qualificata come opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 20295/12, depositata il 20 novembre. Il caso. Una donna presenta opposizione alla cartella esattoriale con la quale le viene richiesto il pagamento di una somma per violazioni al Codice della Strada. Il giudice di pace rigetta per tardività l’opposizione, qualificandola come opposizione alla cartella esattoriale. La donna propone allora ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 615 c.p.c. e omessa motivazione su punti controversi della vicenda. Esistono vari tipi di opposizione. Gli Ermellini ricordano anzitutto che in relazione alla cartella esattoriale sono esperibili diversi tipi di opposizione oltre all’opposizione ex articolo 22, l. numero 689/1981, e all’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., è possibile anche agire con l’opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c. nel caso in cui si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. Si tratta di opposizione all’esecuzione. Nel caso di specie, l’attrice eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma indicata nella cartella esattoriale, in quanto erano trascorsi più di cinque anni dalle contestate trasgressioni senza che fosse intervenuto nessun atto interruttivo. Non c’è dubbio, pertanto, che l’opposizione proposta dalla donna vada qualificata come opposizione all’esecuzione, finalizzata a far valere il fatto estintivo sopravvenuto costituito dall’intervenuta prescrizione la proposizione non era quindi da considerarsi tardiva e per questo motivo la Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 settembre – 20 novembre 2012, numero 20295 Presidente Petti – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo P.T. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo illustrato da memoria avverso la sentenza del giudice di pace di Roma del 5.12.2005 che, qualificata l'opposizione proposta quale opposizione alla cartella esattoriale notificatale il 21.7.2005 per violazioni al codice della strada, ha rigettato la domanda per tardività. Resiste con controricorso il Comune di Roma. Motivi della decisione Preliminarmente va dato atto che al ricorso non si applicano le norme di cui al D.Lgs numero 40 del 2006, in particolare l'articolo 366-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento pubblicato anteriormente alla sua entrata in vigore. Ancora, in via preliminare, deve escludersi la rilevanza della sostenuta irritualità della notificazione del controricorso, da parte del Comune di Roma, per essere stato questo notificato al difensore della controparte nel precedente giudizio di merito, e non all'attuale difensore nel giudizio di cassazione. Infatti, a parte che nella relata di notifica del controricorso si da atto della notificazione a mezzo lettera raccomandata dello stesso alla Sig.ra P.T. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Leopoldo Muratori sito in Roma, Via Nomentana numero 911 - difensore della ricorrente nel giudizio di cassazione - ragion per cui l'indicazione, nella ricevuta della raccomandata, del precedente difensore e del suo indirizzo pare piuttosto un semplice errore materiale, sta di fatto che la controparte, con il deposito della memoria ex articolo 378 c.p.c. in cui si contestano, sia l'indicato vizio di notificazione, sia le ragioni del controricorso, ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza dello stesso, con la salvaguardia totale del suo diritto di difesa finalità cui mira la relativa normativa. Ne deriva che la procura rilasciata a margine del controricorso è pienamente ammissibile e che i precedenti indicati dalla ricorrente nella memoria non sono pertinenti rispetto al caso in questione. Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'articolo 615 c.p.c. - violazione del principio della gerarchia delle fonti del diritto - omessa motivazione su punti controversi della vicenda. Il motivo è fondato. È principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione che in relazione alla cartella esattoriale od all'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è possibile esperire, oltre all'opposizione di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, numero 689, ed all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c, ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. L'opposizione all'esecuzione, peraltro, si pone come strumento autonomo ed alternativo all'opposizione di cui alla legge numero 689 del 1981 v. per tutte Cass.22.10.2010 numero 21793 v. anche Cass. 17.11.2009 numero 24215 . Ora, la sentenza impugnata, nella parte espositiva, da atto che l'attuale ricorrente propose opposizione all'esecuzione, convenendo il Comune di Roma, avverso la cartella esattoriale notificata il 21.7.2005 con la quale veniva richiesta la somma di Euro 481,54 per violazioni al Codice della Strada commesse in data 23 gennaio 1996, 16 aprile 1996, 8 maggio 1996 / e 10 settembre 1996 . Si rileva ulteriormente che dalla cartella non risultano notificati entro il termine previsto dall'articolo 201 del D.Lgs. numero 285/92 i relativi verbali e poiché alla data di ricezione del provvedimento in oggetto erano trascorsi più di cinque anni dalle avvenute trasgressioni, l'attrice nei propri scritti difensivi eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma di Euro 481,54 ai sensi dell'articolo 28 della L. numero 689/81, da parte del convenuto, in quanto medio tempore nessun atto interruttivo le veniva inviato . È, quindi, di tutta evidenza, che - contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace che ha ritenuto trattarsi di opposizione a cartella esattoriale con l'applicazione degli articolo 22 e segg. L. numero 689 del 1981 e con la conseguente tardività dell'opposizione proposta - l'opposizione proposta dall'attuale ricorrente era, invece, da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione, finalizzata a far valere il fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, della maturata prescrizione. Di qui l'erroneità della ritenuta tardività della sua proposizione. Il ricorso è, quindi, accolto, la sentenza è cassata, e la causa rinviata al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso magistrato. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso magistrato.