In tema di responsabilità per omesso impedimento dell’evento, perché sia addebitabile il dolo eventuale e non la colpa, occorre fornire elementi che dimostrino la consapevole accettazione del rischio che l’omesso controllo avrebbe potuto agevolare la perpetrazione della condotta oggetto d’accusa.
Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 35604/15, depositata il 25 agosto. Il caso. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza del Gip che disponeva gli arresti domiciliari nei confronti di un indagato e la riformava per il coindagato, sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Si addebita ai predetti indagati di avere, in concorso tra loro e con altri soggetti, agevolato il delitto di peculato continuato e aggravato, non effettuando alcun controllo circa l’impiego e la destinazione di ingenti fondi pubblici. I due indagati ricorrono per cassazione. Omesso dovere di vigilanza colpa o dolo eventuale? Per quanto riguarda la posizione del primo coindagato, che interessa in questa sede, questi rivestiva il ruolo di dirigente in servizio presso l’Ispettorato generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato. La S.C. premette innanzitutto che è poco chiara di quali organi amministrativi di controllo o di vigilanza l’uomo avesse fatto parte, nonché la motivazione del Tribunale del riesame nella parte in cui sembra fare riferimento ad una condotta diversa da quella fondata su una omissione da culpa in vigilando, valorizzando invece l’ipotesi di un contributo “agevolativo” posto in essere tramite una conscia “copertura” delle malefatte altrui, senza però specificarne in modo esaustivo l’oggettiva incidenza causale. A tal proposito, gli Ermellini ritengono opportuno richiamare un consolidato orientamento giurisprudenziale Cass., numero 36399/13 , secondo cui la responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento sussiste anche in presenza del solo dolo eventuale, purché vi siano, e siano percepibili dal soggetto, notevoli e particolari segnali dell’evento illecito fortemente anormali, e che l’accettazione del rischio da parte del garante riguardi proprio l’evento tipico che con l’azione si sarebbe potuto impedire. Occorre pertanto indicare puntualmente tali segnali, che siano dotati di un rilevante spessore indiziario, in forza dei quali si possa ritenere che l’omissione del potere di controllo, dalla dimensione meramente colposa diventi elemento dimostrativo di una partecipazione dolosa, seppure nella forma di dolo eventuale, per la consapevole accettazione del rischio che il mancato controllo avrebbe potuto favorire la realizzazione delle condotte incriminate Cass., numero 26933/14 . Di conseguenza, la Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame sui punti critici evidenziati, al Tribunale di Roma.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 1 luglio – 25 agosto 2015, numero 35604 Presidente Agrò – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dei 3 aprile 2015 li Tribunale dei riesame di Roma ha confermato l'ordinanza dei G.i.p. presso il Tribunale di Roma dei 9 marzo 2015, che disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di G.C. e l'ha invece riformata nei confronti dei coindagato M.D., sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Si addebita ai predetti indagati di avere, in concorso tra loro e con altre persone, agevolato il delitto di peculato continuato ed aggravato commesso, sin dai 2007, nell'esercizio della Gestione fuori bilancio per particolari e straordinarie esigenze anche di ordine pubblico della città di Palermo , dai commissario liquidatore della G.F.B., S.N., con riferimento agli ingenti fondi pubblici ad essa erogati dai Ministero dell'Economia e Finanza, omettendo ogni controllo circa l'impiego e la destinazione degli stessi. 2. Neil'interesse dei C., inoltre, li difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata ordinanza dei Tribunale del riesame, deducendo due motivi di doglianza li cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. 2.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli articolo 273, 274 c.p.p., 314 e 40, comma 2, c.p., non essendo ravvisabile nella condotta dell'indagato un vincolo concorsuale con gli asseriti autori delle condotte distrattive. Egli, infatti, non ha mai rivestito ruoli di controllo e di vigilanza sugli aspetti contabili della liquidazione in esame, né ha mai fatto parte dei comitato di sorveglianza o di altri organi amministrativi con responsabilità od obbligo di vigilanza l'ufficio da lui diretto, denominato ufficio XIV, ha una funzione di mero coordinamento delle attività in materia di liquidazione, nonché in materia legale e contenziosa. Né, infine, può ritenersi che l'indagato abbia partecipato alle condotte distrattive dei N., poiché tutte precedenti rispetto all'attività di gestione dei contenzioso della procedura, dai C. iniziata solo nei 2012. 2.2. Vizi motivazionali in relazione alla valutazione della peculiarità della condotta concorsuale in contestazione, avuto riguardo ai contrasto fra la ritenuta sussistenza di una condotta basata, ex articolo 40, comma 2, c.p., sull'omissione della prescritta attività di vigilanza, e di una condotta concorsuale di tipo agevolativo, basata su comportamenti volutamente omissivi che avrebbero fornito un volontario e consapevole contributo causale alle condotte distrattive, con una valutazione del dolo che da eventuale si trasforma in indiretto . 3. Nell'interesse dei M., inoltre, il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di doglianza. 3.1. Vizi motivazionali in relazione alla valutazione dei gravi Indizi per il reato di cui agli articolo 40, comma 2, 81, 110, 314 c.p., non avendo il Tribunale tenuto conto delle deduzioni prospettate nella memoria depositata in sede di riesame, ove fra l'altro si evidenziava che li commissario liquidatore, a fronte di periodiche richieste di rendicontazione avanzate dal comitato di sorveglianza, aveva presentato estratti conto falsificati Ingannandone i componenti, con la conseguente possibilità di ricondurre la condotta allo schema della cd. cuipa in vigilando . 3.2. Vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle esigenze cauteiari, per avere il Tribunale svolto, sul punto, argomenti di tipo congetturale, tenuto conto dei fatto che l'indagato, attualmente in pensione, ha ricoperto per anni incarichi pubblici importanti, senza mai incorrere in procedimenti penali o disciplinari. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti per le ragioni di seguito indicate. 2. Per quel che attiene alla posizione del C., nella sua qualità di dirigente in servizio presso l'Ispettorato generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato, deve rilevarsi come dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emergano con la necessaria univocità di significati e con la Indispensabile chiarezza di un adeguato corredo critico-argomentativo gli elementi indiziari a sostegno dell’ipotizzata responsabilità concorsuaie per dolosa omissione di controllo sulle forme e modalità di impiego e destinazione dei su indicati fondi pubblici. Non è chiaro, infatti, di quali organi amministrativi di controllo o vigilanza sugli aspetti contabili della liquidazione egli abbia fatto parte e quali specifiche attribuzioni funzionali egli potesse concretamente esercitare in relazione all'arco temporale - non compiutamente precisato - in cui si sono verificate le contestate condotte appropriative dei commissario liquidatore della su indicata gestione. Sotto altro, ma connesso profilo, v'è da osservare che In un passaggio della motivazione v. pag. 5 il Tribunale del riesame sembra fare riferimento ad un comportamento diverso da quello incentrato su una omissione da culpa in vigilando, valorizzando la prestazione di un contributo concorsuaie di tipo agevolativo che sarebbe stato posto In essere attraverso una consapevole copertura delle malversazioni che li liquidatore andava perpetrando, senza tuttavia precisarne compiutamente - sia sul piano temporale che funzionale - l'oggettiva incidenza causale. Giova al riguardo richiamare il consolidato orientamento interpretativo delineato da questa Suprema Corte da ultimo, v. Sez. 4, numero 36399 dei 23/05/2013, dep. 05/09/2013, Rv. 256342 Sez. 3, numero 28701 dei 12/05/2010, dep. 21/07/2010, Rv. 248067 , secondo cui la responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento sussiste anche in presenza del solo dolo eventuale, a condizione, però, che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità, e che l'accettazione dei rischio da parte dei garante concerna specificamente proprio l'evento tipico che con l'azione si sarebbe potuto evitare. Al riguardo è necessaria, pertanto, la puntuale indicazione di elementi sintomatici, connotati da un rilevante spessore indiziarlo, in forza dei quali possa ritenersi che l'omissione dei potere di controllo - con Il conseguente inadempimento dei poteri-doveri di vigilanza li cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte appropriative dei commissario liquidatore - esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di una dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per la consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la realizzazione delle condotte oggetto del tema d'accusa arg. ex Sez. 5, numero 26399 dei 05/03/2014, dep. 18/06/2014, Rv. 260215 . 3. Per quel che attiene alla posizione del M., titolare di una specifica funzione di controllo quale Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato, deve preliminarmente rilevarsi come questa Suprema Corte da ultimo, v. Sez. 5, numero 45520 dei 15/07/2014, dep. 04/11/2014, Rv. 260765 abbia in più occasioni avuto modo di affermare che, in tema di impugnazione di misure cautelaci personali, il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva una puntuale risposta, incorrendo in caso contrario nei vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione. Nel caso in esame, richiamate per quanto di ragione le considerazioni dianzi esposte v. par. 2 , deve rilevarsi, in particolare, come non risulti esser stato adeguatamente approfondito un aspetto rilevante delle obiezioni difensive, riguardo alla possibile incidenza sulla complessiva gravità del quadro indiziario della prospettata circostanza relativa agli effetti, sul piano della elusione dei controlli da parte dei membri dell'organo di sorveglianza, della condotta ingannatorla consistita nella presentazione, da parte dei commissario liquidatore, di estratti conto falsificati, e ritenuti idonei ad incidere sull'accertamento delle forme e modalità di gestione della predetta liquidazione. Un ulteriore profilo critico, infine, investe l'utilizzo dei criteri di apprezzamento delle esigenze cauteiari v., supra, il par. 3.2. , ove si consideri, per un verso, la circostanza - pacificamente emersa - che l'indagato è stato collocato a riposo, e, per altro verso, che il giudizio di prognosi sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, pur non essendo certo impedito dalla circostanza che egli abbia dismesso l'ufficio o la funzione nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa, deve essere oggetto di una motivazione incentrata su dati specifici e non congetturali, poiché il giudice, anche quando l'agente esercita ancora funzioni di rilievo pubblico come posto in risalto nella decisione impugnata , deve fornire puntuale e logica indicazione delle circostanze di fatto che rendono probabile che questi, pur nella diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza dei reato commesso Sez. 6, numero 23625 del 27/03/2013, dep. 30/05/2013, Rv. 256261 Sez. 6, numero 18770 del 16/04/2014, dep. 06/05/2014, Rv. 259685 . Nel caso, li provvedimento impugnato non reca alcuna specifica indicazione di situazioni di fatto che possano fondare, in termini di concretezza, l'evidenziato pericolo di reiterazione, non potendosi ritenere sufficiente in tal senso li mero riferimento alla similitudine delle funzioni e competenze inerenti agli incarichi tuttora ricoperti in collegi sindacali di altri enti di rilievo pubblico, senza Individuare alcuna concreta correlazione con la funzione a suo tempo svolta nel compiere le condotte illecite oggetto di contestazione. 4. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame sui punti critici ora evidenziati, che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede statuiti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.