Vanno chiuse le sedi doppie dei pubblici ufficiali quando sono ubicate nel distretto notarile di iscrizione. Respinto il ricorso di un professionista con sede principale in Abruzzo e contemporaneamente attivo in altri due uffici secondari nella Regione.
Lo ha sottolineato il Tar Lazio nell’ordinanza numero 3285/12 del 13 settembre. Presenza capillare sul territorio. Un professionista domandava l’annullamento del provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di L’Aquila con cui, lo scorso giugno, era stata decisa la chiusura degli uffici doppi ossia quelli siti all’interno del medesimo distretto notarile . La risposta del Tar solo un doppio. Il Tribunale regionale laziale, esaminando la questione, rileva come in capo al ricorrente risultino aperti due uffici notarili secondari, ubicati in Abruzzo, in aggiunta alla sua sede precipua in Pescina. Alla luce del sistema recentemente modificato con il d.l. numero 1/2012 poi l. numero 27/2012 , insieme all’ampliamento territoriale – la competenza provinciale è ora in linea di massima estesa alla Regione – è stato deciso un limite numerico all’apertura di uffici secondari al massimo ne è consentito uno. Stop ai professionisti itineranti. Respingendo la pretesa avanzata dal notaio, l’ordinanza sembra propendere per un ruolo del professionista più legato ai connotati dell’assiduità e della sedentarietà. Accanto alla garanzia della presenza nel Comune assegnatogli per almeno tre giorni alla settimana ex articolo 12, comma 4, d.l. numero 1/2012 , viene permesso al notaio di esercitare in ogni angolo della Regione, ma avvalendosi di un solo ufficio secondario. Con un ossimoro di fono nemmeno troppo latente
TAR Lazio, sez. I, ordinanza 12 – 13 settembre 2012, numero 3285 Presidente Orciulo – Estensore Politi Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di L’Aquila, Sulmona e Avezzano, del 06.06.2012, prot. numero 242, recante la chiusura degli uffici notarili secondari doppi , ubicati nel distretto notarile d'iscrizione, nonché annullamento della delibera del Consiglio Nazionale del Notariato, comitato interregionale, recante la chiusura immediata degli uffici notarili secondari doppi , ubicati nel distretto notarile. Visti il ricorso e i relativi allegati Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale del Notariato Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente Visto l'articolo 55 cod. proc. amm. Visti tutti gli atti della causa Ritenuta la propria giurisdizione e competenza Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale - viste le censure dedotte con il presente ricorso - dato atto del divieto, posto a carico del notaio, di apertura di più di un ufficio secondario, nonché di assistere a quest’ultimo nei giorni fissati per l’assistenza alla sede, sancito dal Consiglio Nazionale del Notariato nella seduta del 20 aprile 2012 - rilevato come in capo al ricorrente, notaio in Pescina AQ , risultino aperti due uffici notarili secondari, in Avezzano ed Oricola - escluso che, sulla base delle risultanze depositate in giudizio, gli atti gravati rivelino i profili inficianti denunciati con il ricorso, sì da escludere che l’istanza cautelare all’esame sia assistita dal prescritto fumus boni juris P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima così dispone in ordine alla formulata istanza cautelare - RESPINGE la predetta richiesta - CONDANNA il ricorrente, ai sensi dell’articolo 57 c.p.a., al pagamento delle spese inerenti la presente fase cautelare, in favore del Consiglio Nazionale del Notariato, costituitosi in giudizio, per complessivi € 1.000,00 euro mille/00 .