È inderogabile per i soci il foro pattuito come esclusivo dalle società

Poiché ai sensi dell’articolo 2267 c.c. responsabilità per le obbligazioni sociali , i soci rispondono personalmente delle obbligazioni assunte dalla società, la clausola di deroga alle norme in materia di competenza territoriale contenuta in un contratto stipulato dalla società è vincolante sia per la stessa che per i singoli soci.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 11950/15 depositata il 9 giugno. Il caso. Avverso il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Forlì nei confronti di una s.numero c., in tema di subappalto d’opera, proponeva opposizione la stessa e i suoi soci, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito. In virtù di una clausola di deroga alla competenza territoriale contenuta nel contratto di subappalto, era competente il Tribunale di Macerata. Il tribunale di Forlì declinava dunque la propria competenza in favore di quello di Macerata, revocando anche il decreto opposto. Osservava il Tribunale che non occorreva la previa contestazione della competenza del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti, trattandosi d’incompetenza risultante da una clausola attributiva della competenza esclusiva. Rilevava, dunque, che la predetta clausola era contenuta in un contratto stipulato tra due società commerciali per dei lavori specificamente commissionati, e che la mera predisposizione del contenuto della clausola da parte del committente non era motivo idoneo a ritenere applicabile l’articolo 1341 c.c. condizioni generali di contratto . Avverso tale provvedimento propone regolamento di competenza la società che aveva inizialmente richiesto il decreto ingiuntivo, sostenendo che il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti dell’altra società e dei suoi soci in proprio, i quali, non avendo mai sottoscritto il contratto di subappalto, non sarebbero destinatari delle relative clausole. La stessa parte istante aggiunge che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il foro convenzionale, benché concordato come esclusivo, può subire una deroga nel caso di connessione oggettiva, in virtù dell’articolo 33 c.p.c. cumulo soggettivo . Pertanto, la parte che sostenga l’incompetenza del giudice adito in forza di una clausola derogatoria del contratto che ha attribuito la competenza ad altro giudice in modo esclusivo, ha l’onere di eccepire l’insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest’ultimo ai sensi degli articolo 18 o 19 c.p.c. richiamati dall’articolo 33 c.p.c. . Il p.g. osserva che la deroga convenzionale sopra citata, ai sensi dell’articolo 29 c.p.c., non comporta l’onere di indicare tutti i possibili fori territorialmente competenti come dovrebbe avvenire in caso di competenza territoriale derogabile ex articolo 28 c.p.c. . In più, a suo avviso, non ricorre, nella fattispecie, alcuna tutela nei confronti di un contraente debole, essendo stato stipulato il contratto tra due società nello svolgimento di attività imprenditoriali. Deroga alla competenza territoriale vincolante. I giudici di legittimità condividono le conclusioni del procuratore generale. Infatti, poiché in virtù dell’articolo 2267 c.c. responsabilità per le obbligazioni sociali , i soci rispondono personalmente delle obbligazioni assunte dalla società, la clausola di deroga alle norme in materia di competenza territoriale contenuta in un contratto stipulato dalla società è vincolante sia per la stessa che per i singoli soci Cass. numero 1962/00 . Nel caso di specie, tale principio implica che non si verte nella situazione processuale di cui all’articolo 33 c.p.c., il quale trova applicazione allorché, per ragioni di connessione oggettiva, siano convenuti davanti al medesimo giudice più soggetti per i quali operano differenti fori generali. Inoltre, lo stesso articolo 33 c.p.c. è applicabile nell’ipotesi di fori convenzionali articolo 28 e 29 c.p.c. ,i quali, non rientrando tra quelli inderogabili per legge, possono essere derogati per connessione oggettiva al pari di quelli generali, purché il giudice adito sia competente per territorio per almeno una delle parti convenute ciò spiega perché, in tale situazione, la parte che invochi a suo favore un foro convenzionale esclusivo, abbia l’onere di eccepire l’insussistenza di una ragione di competenza, in favore dell’altro convenuto, in virtù dei criteri ex articolo 18 e 19 c.p.c Tuttavia, non essendo questa la fattispecie in esame, la Corte di Cassazione rigetta l’istanza e conferma la competenza del Tribunale di Macerata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 9 aprile – 9 giugno 2015, numero 11950 Presidente Petitti – Relatore Manna In fatto e in diritto 1. - Provvedendo su ricorso della F.lli B., di B.R. e M. s.numero c. il Tribunale di Forlì ingiungeva alla C.G. e M. s.numero c., nonché ai predetti due soci personalmente, il pagamento della somma di £ 84.304,59, quale corrispettivo di subappalto d'opera. Avverso tale decreto ingiuntivo la C.G. e M. s.numero c. e i suoi due soci in proprio proponevano opposizione, eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito, competente essendo il Tribunale di Macerata, in forza di un'apposita clausola di deroga alla competenza territoriale contenuta nel contratto di subappalto. 1.1. - Con sentenza recte, ordinanza del 4.6.2014 il Tribunale di Forlì declinava la propria competenza per territorio, in favore del Tribunale di Macerata, e revocava il decreto opposto, regolando le spese di conseguenza. Osservava il Tribunale che non occorreva la previa contestazione della competenza del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti, trattandosi d'incompetenza derivante da una clausola attributiva della competenza esclusiva. Rilevava, quindi, che detta clausola era contenuta in un contratto stipulato tra due società commerciali, in relazione a dei lavori specificamente commissionati, e che la mera predisposizione del contenuto della clausola ad opera della parte committente non era ragione idonea a ritenere . applicabile l'articolo 1341 c.comma 2. - Contro detto provvedimento la F.lli B., di B.R. e M. s.numero c. ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 42 c.p.c. La parte istante deduce, a sostegno, che il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti della società C. e dei suoi soci G. e M. C., in proprio, i quali, non avendo mai sottoscritto il contratto di subappalto, non sarebbero destinatari delle relative clausole. Aggiunge che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'articolo 33 c.p.c., per cui la parte che sostenga l'incompetenza del giudice adito in virtù della convenzione che ha attribuito la competenza ad altro giudice in modo esclusivo, ha l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest'ultimo in base ai criteri degli articolo 18 o 19 c.p.c., richiamati dall'articolo 33 c.p.c. Nella specie, i predetti soci non hanno assolto l'onere di eccepire l'incompetenza del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti tra loro ex articolo 19 e 20 c.p.c. Essi, pertanto, sarebbero decaduti dalla relativa facoltà processuale, radicando così la competenza del giudice adito, ai sensi degli arti. 20 e 33 c.p.c. e 1182 c.comma 2.1. - Il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, ai sensi dell'articolo 380-ter, 1° comma c.p.c., osservando che la deroga convenzionale ai sensi dell'articolo 29, cpv. c.p.c., con espressa attribuzione di esclusività al foro prescelto, non comporta l'onere di indicare tutti i possibili fori territorialmente competenti, come previsto, invece, ove si fosse trattato di competenza territoriale derogabile ex articolo 28 c.p.c. e che non ricorre, nella specie, alcuna ipotesi di tutela nei confronti di un contraente debole, dato che si tratta di contratto concluso tra due società nell'esercizio delle rispettive attività imprenditoriali. 2.2. - La parte ricorrente ha depositato memoria. La parte resistente è rimasta intimata. 3. - Le conclusioni del Procuratore generale sono senz'altro da condividere. Infatti, poiché ai sensi dell'articolo 2267 c.c. i soci rispondono personalmente delle obbligazioni assunte dalla società, la clausola di deroga alle norme in materia di competenza territoriale contenuta in un contratto concluso dalla società è vincolante sia per la medesima che per il singolo socio Cass. numero 1962/00 . 3.1. - Applicato alla fattispecie, tale principio comporta che non si verte nella situazione processuale presupposta dell'articolo 33 c.p.c. Detta norma, che si applica allorché per ragioni di connessione oggettiva siano convenuti davanti al medesimo giudice più soggetti per i quali operano differenti fori generali arti. 18 e 19 c.p.c. , è estesa dalla giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. numero 3109/02, citata dalla parte istante, e aiíre conformi anche all'ipotesi di fori convenzionali articolo 28 e 29 c.p.c. , i quali, non rientrando tra quelli inderogabili per legge cui si riferisce l'ultima parte dell'articolo 28 c.p.c. , possono essere derogati per connessione oggettiva al pari di quelli generali purché ovviamente il giudice adito sia competente per territorio per almeno una delle parti convenute. Ciò spiega perché la parte che invochi in suo favore un foro convenzionale esclusivo, abbia l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza, in favore dell'altro convenuto, in base ai criteri degli articolo 18 e 19 c.p.c. Ma è evidente che non è questa la fattispecie in esame, atteso che - come premesso - per la società e i suoi soci illimitatamente r,-sponsabili opera il medesimo foro esclusivo, il quale dunque non può essere derogato in favore di nessun altro foro idoneo a radicare la competenza per territorio del giudice adito. Pertanto, non ha alcun pregio la tesi della decadenza dei predetti soci dall'eccezione d'incompetenza del Tribunale, perché procede dall'erroneo presupposto che sia applicabile nel caso in esame l'articolo 33 c.p.comma 4. - L'istanza va dunque respinta. 5. - Le spese del presente procedimento vanno rimesse al merito. 6. - Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13, comma 1-quater D.P.R. numero 115/02, inserito dall'articolo 1, comma 17 legge numero 228/12, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte istante. P.Q.M. La Corte rigetta l'istanza, conferma la competenza del Tribunale di Macerata e rimette le spese al merito. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater D.P.R. numero 115/02, inserito dall'articolo 1, comma 17 legge numero 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.