Pena per aver violato i sigilli, la sospensione non può essere subordinata alla demolizione dell’opera

In caso di condanna per il solo reato ex articolo 349 c.p., cioè per violazione di sigilli apposti ad un manufatto realizzato in assenza del permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso, il giudice non può concedere la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell’opera eseguita.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 24350, depositata l’8 giugno 2015. Il caso. Il tribunale di Civitavecchia condannava un’imputata per i reati ex articolo 44, lett. c d.P.R. numero 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia articolo 349 c.p. violazione di sigilli e articolo 181 d.lgs. numero 42/2004 pere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa , con la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive. La Corte d’appello di Roma dichiarava prescritte le contravvenzioni, rideterminava la pena per il residuo delitto di cui all’articolo 349 c.p. e revocava l’ordine di demolizione e rimessione in pristino impartito dal primo giudice. L’imputata ricorreva in Cassazione, deducendo un vizio di motivazione riguardo alla specifica richiesta di revoca della condizione apposta alla sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione rileva che i giudici d’appello, pur avendo revocato l’ordine di demolizione e rimessione in pristino, aveva confermato nel resto la sentenza di primo grado, compresa la statuizione con cui la sospensione condizionale della pena era subordinata alla demolizione delle opere abusive, osservando che si trattava di un manufatto più ampio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Non è possibile alcuna subordinazione. Tuttavia, secondo la Cassazione, in caso di condanna per il solo reato ex articolo 349 c.p., cioè per violazione di sigilli apposti ad un manufatto realizzato in assenza del permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso, il giudice non può concedere la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell’opera eseguita. Infatti, la costruzione abusiva non può essere considerata come conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare in relazione al reato previsto dall’articolo 349 c.p. e l’ordine di demolizione è tipizzato normativamente dall’articolo 31, comma 9, d.P.R. numero 380/2001 per ipotesi di reato diverse da quella contestata. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla mancata revoca della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive e dispone direttamente tale revoca.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 maggio – 8 giugno 2015, numero 24350 Presidente Teresi – Relatore Orilia Ritenuto in fatto Con sentenza 24.2.2010 il Tribunale di Civitavecchia dichiarò M.C. colpevole dei reati di cui 1 al D.P.R. 6 giugno 2001, numero 380, articolo 44, lett. c 2 dei reato di cui agli articolo 81 e 349 cp 3 all'articolo 181 D. Lvo numero 42/2004. e la condannò alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 700,00 di multa, con la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive consistenti in ampliamenti e cambi di destinazione d'uso di parti dell'immobile di sua proprietà sito in Fiumicino . La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato prescritte tutte le contravvenzioni, rideterminando la pena per il residuo delitto di cui all'articolo 349 cod. penumero in mesi sei di reclusione ed Euro 150,00 di multa, ed ha revocato l'ordine di demolizione e rìmessione in pristino impartito dal primo giudice ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. L'imputata propone - tramite il difensore - ricorso per cassazione deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla specifica richiesta di revoca della condizione apposta alla sospensione condizionale della pena. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. La Corte romana, pur avendo revocato l'ordine di demolizione e rimessione in pristino, ha espressamente confermato nel resto la sentenza di primo grado, e quindi anche la statuizione con la quale la sospensione condizionale della pena era subordinata alla demolizione delle opere abusive osservando, sotto tale profilo, che si trattava di un manufatto più ampio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Tale decisione non appare corretta secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel caso di condanna per il solo reato di cui all'articolo 349 cod. penumero , violazione di sigilli, apposti ad un manufatto realizzato in assenza del permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso, il giudice non può concedere la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera eseguita, atteso che la costruzione abusiva non può essere considerata quale conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare in relazione al reato di cui al citato articolo 349, e che inoltre l'ordine di demolizione è tipizzato normativamente dal D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 31, comma 9, per ipotesi di reato diverse da quella in questione Sez. 3, Sentenza numero 38722 del 2012 non massimata Sez. 3, Sentenza numero 27698 del 20/05/2010 Ud. dep. 16/07/2010 Rv. 247926 Sez. 3, 28.9.2006, numero 40438, Andreoni, m. 235461 . La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla mancata revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, revoca che può essere direttamente disposta da questa Corte. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della subordinazione dei beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, revoca che dispone.