Terrapieno e muro di confine sono una «costruzione»? Questo è il dilemma!

Il terrapieno deve essere considerato una costruzione a tutti gli effetti quando completi la struttura e la funzionalità di un altro corpo di fabbrica “principale”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 11388 del 13 maggio 2013, torna ad occuparsi di un caso di sicuro interesse la qualificazione del terrapieno e del muro di confine, sotto il profilo edilizio-urbanistico e, parallelamente, dell'applicazione della normativa in materia di distanze. Di cosa stiamo parlando? Del malvezzo di realizzare un accumulo artificiale di terreno destinato a coprire delle opere nel caso in esame, una piscina e una autorimessa . In linea di principio potrebbero essere astrattamente percorribili almeno due soluzioni alternative e tra loro diametralmente opposte. P erché è importante stabilire la natura del terrapieno o di un muro di recinzione? La risposta è semplice perché da ciò scaturiscono una serie di conseguenze! In primo luogo, se consideriamo un manufatto alla stregua di un'opera edile, sarà necessario ottenere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo dei lavori che, viceversa, non sarà necessario nell'ipotesi in cui volessimo optare per una differente soluzione. E non finisce qui! Se l'opera è una costruzione, allora entra in gioco anche l'articolo 873 c.c. che stabilisce espressamente «Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore». In parole povere, se di costruzione si tratta, allora occorre applicare anche le norme in materia di distanze dai confini il che complica e non di poco la situazione. Prima tesi il terrapieno non è una costruzione. Secondo una prima prospettiva, il terrapieno sarebbe un elemento insuscettibile di alcuna valutazione sotto il profilo urbanistico in quanto verrebbe considerato come un semplice rilevato utilizzato, il più delle volte, per assolvere a funzioni di sostegno. Nella medesima prospettiva la spalletta , ovvero il muro di contenimento, non potrebbe essere considerata come una costruzione ai fini urbanistici almeno nei limiti in cui adempia alla funzione di contenimento del terreno. In questo senso si è espresso, per esempio, il TAR Veneto sent. numero 453/2010 secondo il quale la disciplina civilistica in materia di distanze non troverebbe applicazione nella realizzazione dei muri di contenimento in quanto tali manufatti, per loro natura, assolvono esclusivamente alla funzione di impedire al terreno di franare. Ovviamente, precisano i giudici veneti, i limiti previsti dal codice civile non si applicano solo ed esclusivamente per quella parte del muro di contenimento destinato ad assolvere alla propria funzione tipica e non all'intera struttura. Tesi contraria il terrapieno è una costruzione a tutti gli effetti. Secondo una diversa prospettiva, il terrapieno verrebbe considerato come un vero e proprio manufatto, con quanto ne consegue sotto l'aspetto edilizio ed urbanistico, anche in materia di distanze. In questa prospettiva, sotto il profilo edilizio, la realizzazione dell'opera richiederebbe il preventivo rilascio di un titolo abilitativo dei lavori mentre, sotto il profilo urbanistico, potrebbe comportare un aumento dei volumi edificati. Questa seconda prospettiva produce degli effetti anche sotto il profilo meramente civilistico in quanto l'opera dovrebbe rispettare la normativa in materia di distanze tra edifici. Muro di cinta, muro di contenimento o muro si sostegno? Il TAR Liguria sent. numero 4131/ 2009 è intervenuto per dettare la differenza tra muro di cinta e muro di contenimento. Il muro di cinta ha, dal punto di vista funzionale, lo scopo di delimitare i confini della proprietà ed, eventualmente, di abbellirla. Sotto il profilo giuridico, si tratta di una pertinenza che, come tale, non richiede, per la sua realizzazione, il preventivo rilascio di un idoneo titolo abilitativo dei lavori. Diverso il caso del muro di contenimento destinato sopratutto a svolgere funzioni di contenimento di ulteriori volumi edificati ovvero del naturale declivio del terreno. Tale tipologia di manufatto, destinato ad assolvere una funzione autonoma sia dal punto di vista edilizio che economico, richiederebbe il rispetto della normativa edilizia sia per quanto attiene il rilascio del titolo abilitativo dei lavori ché per quanto attiene il rispetto delle distanze dai confini. In definitiva il muro assumerebbe il carattere di costruzione nell'ipotesi in cui sia stato realizzato per assolvere ad una funzione di contenimento venendo sostanzialmente a coincidere con la spalletta di contenimento . Quanto al muro di sostegno, si tratterebbe, secondo il TAR Campania sent. numero 6205/2007 di una nuova opera la cui realizzazione, comportando una permanente trasformazione nel territorio, richiede - ex articolo 3, lett. e.1 , DPR 380/2001 - un apposito titolo abilitativo delle opere. Secondo i giudici partenopei, il muro di sostegno ad una costruzione preesistente – al pari del muro di contenimento - non può essere qualificato come mera pertinenza assolvendo ad una funzione autonoma sostegno rispetto al bene principale manufatto preesistente . Sostanzialmente identico, il parere espresso dal Consiglio di Stato sent. numero 1619/2005 . Tutti i fabbricati permanenti sono delle costruzioni. Il Consiglio di Stato sent. numero 2847/2012 pronunciandosi in materia di distanze tra edifici, ha stabilito che la nozione di costruzione «non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera». In definitiva, qualsiasi manufatto che, per destinazione e struttura, abbia carattere di permanenza e stabilità, deve essere considerato come una costruzione, con quanto ne consegue, anche in relazione al calcolo delle distanze tra edifici. La costruzione richiede l'intervento dell'uomo. Secondo la Corte di Cassazione sent. numero 237/2011 «per costruzione deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata e, segnatamente, dall'impiego di malta cementizia». Nel caso in esame Piazza Cavour, chiamata ad esprimersi sulla natura di un muretto di recinzione in pietra, ha introdotto una ulteriore variabile. Il muro di recinzione che assume la funzione di contenimento sarebbe qualificabile come costruzione solo nell'ipotesi in cui sia destinato a sostenere un terrapieno di carattere artificiale, costruito dall'uomo. Diversamente, il muro non potrebbe essere qualificato come costruzione nel caso in cui esso assolva alla funzione di contenere una scarpata di origine naturale, non modificata, cioè, dall'intervento antropico. Il caso. Nella vicenda in esame il proprietario di un immobile unifamiliare realizzava, in prossimità della linea di confine con l'unità finitima, un muro di cinta. Quindi tra il muro di confine e la facciata esterna del proprio fabbricato anzi, a ridosso di quest'ultimo, veniva realizzato un terrapieno. Questo accumulo di terreno serviva per coprire l'autorimessa posta a servizio dell'abitazione. Nel relativo dislivello venutosi a creare, veniva quindi costruita una piscina. La quota calpestio del terrapieno, poi, veniva totalmente pavimentata anche per permettere un comodo accesso alla piscina. I proprietari della villa ritenevano di aver pensato a tutto e di potersi finalmente godere la piscina ma non avevano fatto i conti con i soliti vicini guastafeste. Sta di fatto che i confinanti non vedono di buon occhio quel muro e men che meno il riempimento per cui, rotti gli indugi, si rivolgono al Giudice chiedendo che accerti la irregolarità delle opere eseguite non solo sotto il profilo edilizio-urbanistico ma anche sotto un diverso aspetto correlato li mancato rispetto delle norme in materia di distanze dai confini. La scarpata risolve il problema? Il giudizio civile viene avviato ed il proprietario-costruttore dimostra di non essere uno sprovveduto. In corso di causa realizza una scarpata ovvero una trincea a ridosso del muro di confine creando una separazione tra esso ed il terrapieno. In tal modo si difende sostenendo che il muro sorto sul confine non deve essere considerato come un tutt'uno con la massicciata ma che, isolato, deve essere considerato come una semplice recinzione della proprietà privata la cui realizzazione sarebbe del tutto legittima. Sotto altro verso, la massicciata sarebbe legittima in quanto da un lato dovrebbe essere considerata come una pertinenza del fabbricato preesistente e, dall'altro, non violerebbe le norme in materia di distanze. Il giudice di primo grado rigetta la domanda degli attori ed accoglie a pieno titolo la tesi del convenuto. A seguito della realizzazione della scarpata, sostiene il giudice di primo grado, il muro sorto sul confine acquisirebbe le caratteristiche del semplice muro di cinta privo di valenza sotto il profilo edilizio ed esente dal rispetto della normativa in materia di distanze. Il terrapieno, a sua volta, non potrebbe essere considerato come una costruzione per cui sarebbe anch'esso del tutto legittimo. La Corte di Appello, in sostanza, ribalta l'esito del giudizio di primo grado. Secondo la Corte territoriale, la scarpata realizzata a ridosso del muro di confine non avrebbe alcuna valenza ai fini della qualificazione della natura giuridica del terrapieno e del relativo muro di confine. Tali opere andrebbero considerate, a tutti gli effetti, come opera edilizia , con quanto ne consegue, anche sul piano della disciplina in materia di distanze. Per la Cassazione il terrapieno è A questo punto la controversia si sposta sui banchi della Cassazione che decide con la sentenza del 13 maggio 2013, numero 11388. Gli Ermellini sottolineano senza mezzi termini che il terrapieno deve essere considerato come un manufatto edilizio a tutti gli effetti la cui funzione è quella di assolvere alla copertura degli insediamenti edilizi ovvero della piscina e dell'autorimessa . Come si giunge a questa conclusione? E' presto detto! Secondo la Cassazione, la realizzazione di un riporto in terreno a ridosso dell'abitazione principale e la realizzazione delle relative opere autorimessa interrata, piscina, pavimentazione devono essere considerate nel loro complesso e, in tale ottica, è evidente che le opere realizzate mirino a completare la struttura principale ovvero il corpo di fabbrica ad uso abitativo . Con queste premesse il ricorso sarebbe fondato per cui la sentenza di appello viene cassata e la causa rinviata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 aprile 13 maggio 2013, numero 11388 Presidente Piccialli – Relatore Bianchini Svolgimento del processo 1 Con due distinti atti di citazione notificati nel gennaio e nel marzo del 1989, B.R. ed G.A. da un lato e G C. dall'altro evocarono in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona i coniugi A P. e T.P.M. , proprietari di un lotto di terreno confinante, al lato est, con la proprietà del C. ed al lato sud con quella dei B. / G. esponendo che i predetti avevano eretto, sulla linea dei rispettivi confini, un muro di circa tre metri di altezza che fungeva da sostegno ad un terrapieno in cui era stata realizzata una piscina, due autorimesse ed un locale cantina, contigue al corpo principale dell'abitazione che su detto terrapieno era stata posta un'area pavimentata che era collegata direttamente al primo piano del fabbricato, da cui si accedeva attraverso una porta-finestra, coprendo anche l'estradosso dei locali garages che erano state anche messe a dimora piante, nella parte del terrapieno lasciata libera dalla detta pavimentazione che i detti locali, la piscina e le piante erano stati posti a distanza dal confine inferiore a cinque metri, così violando le prescrizioni del regolamento edilizio locale. Conclusero pertanto perché le parti convenute fossero condannate all'arretramento di tali opere ed al risarcimento dei danni. 2 I coniugi P. si costituirono affermando la piena regolarità amministrativa di quanto edificato. 3 Fu effettuata una consulenza tecnica che venne peraltro ripetuta in quanto, in corso di causa, i P. / T. avevano fatto escavare un solco tra il muro che tratteneva la terra a confine e la sommità del riporto di terreno, eliminando la parte del terrapieno vicino al confine e sostituendolo con un declivio c.d. scarpa . 4 In considerazione di tale nuova situazione l'adito GOA respinse le domande delle parti attrici, ritenendo che non vi fosse più un terrapieno da considerarsi come costruzione, a' sensi dell'articolo 873 cod. civ. — e che il muro che lo tratteneva dovesse considerarsi come muro isolato di cinta e quindi soggetto solo alle prescrizioni di cui all'articolo 878 cod. civ. quanto poi alle altre costruzioni il Tribunale ritenne vincolante la distanza di tre metri, stabilita per le costruzioni accessorie dal piano regolatore vigente all'epoca della loro edificazione, e non quella di cinque metri imposta per le costruzioni principali. 5 Tale decisione venne gravata dalle parti soccombenti la Corte di Appello di Brescia ne riformò la maggior parte delle statuizioni — ad eccezione di quelle attinenti all'arretramento del muro a confine, delle piante e dei locali cantina dando una diversa lettura delle emergenze materiali e dei referenti normativi da applicare alla fattispecie. 6 Giudicò infatti la Corte del merito che non vi era alcuna disposizione regolamentare all'epoca della costruzione che consentisse l'edificazione di corpi accessori a distanza dal confine inferiore di quelli c.d. principali né poteva affermarsi che le due categorie di costruzioni fossero disciplinate da norme diverse vale a dire l'abitazione principale, dalle norme urbanistiche locali, e quelle accessorie, dall'articolo 873 cod. civ. che al contrario doveva affermarsi che le costruzioni accessorie, che trovavano specifica disciplina nell'articolo 35 del regolamento edilizio, potevano essere poste in aderenza al confine oppure se ne sarebbero dovute distaccare della stessa misura di quelle principali, vale a dire di cinque metri che doveva dirsi persistere un terrapieno, pur dopo i lavori di scavo operati in corso di causa, stante la residua sua funzione di trattenere la terra che avrebbe potuto distaccarsi dal fronte della scarpa così ricavata che al terrapieno doveva attribuirsi la qualità di costruzione , nell'ampia accezione usata in sede di legittimità, anche e soprattutto per la funzione di completamento assieme alla sovrastante pavimentazione ed ai locali in esso contenuti che svolgeva rispetto alla costruzione principale, di cui rappresentava la propaggine strutturale che irrilevante allora sarebbe stato lo stabilire se detto terrapieno — e le costruzioni in esso contenute potessero essere considerate accessorie a' sensi dell'articolo 35 del regolamento edilizio, con ciò valorizzando la funzione alle medesime attribuita rispetto a quella abitativa che il muro, per effetto dello scavo, aveva acquistato autonomia strutturale e la sua altezza, rispetto al presumibile piano di campagna, si sarebbe mantenuta al di sotto dei tre metri previsti dall'articolo 878 cod. civ. oltre a ciò la porzione inferiore del terreno, dalla parte degli appellati, sarebbe stata alla stessa quota del piano di campagna degli appellanti, al di là del muro, così che non poteva dirsi mantenuta la posizione di contenimento originaria, permanendo invece quella di muro di cinta, legittimo quanto all'altezza che non sarebbe stato di ostacolo alla qualificazione come di cinta del muro in questione la circostanza che esso fosse in aderenza sino ad una certa altezza del muro dei vicini, atteso che la facoltà riconosciuta al proprietario dall'articolo 878 cod. civ. di erigere un muro di cinta comprendeva anche quella di costruire in aderenza e ciò non avrebbe trasformato il manufatto in muro di fabbrica che le suesposte argomentazioni stavano a dimostrare la illegittimità anche delle costruzioni piscina e locali garages edificati all'interno del terrapieno ed a distanza inferiore dal confine. 7 Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i coniugi P. , sulla base di sei motivi, illustrati da successiva memoria i C. / G. / B. hanno risposto con controricorso, contenente ricorso incidentale, facendo valere un mezzo di annullamento, a loro volta depositando memoria i ricorrenti hanno altresì depositato controricorso al ricorso incidentale. Motivi della decisione 1 — Con il primo motivo viene denunziata la violazione o falsa applicazione dell'articolo 873 cod. civ. e degli articolo 35, 38 e 39 del regolamento edilizio del Comune di Castelverde approvato nell'aprile del 1976, contestandosi che la previsione dell'articolo 39 succitato, relativo alla distanza di cinque metri da mantenersi dal confine per gli edifici localizzati nella zona C residenziale di nuova istituzione -, avrebbe potuto essere derogata solo per le costruzioni accessorie edificate in aderenza al confine, ribadendosi al contrario che, secondo lo strumento urbanistico all'epoca vigente, tale regolamentazione valeva solo per le costruzioni a destinazione principale abitativa e non per le pertinenze di esse. 1.a. I ricorrenti traggono argomento per la loro ricostruzione dall'articolo 38/b dello stesso regolamento che, per l'analoga zona B residenziale di completamento -, specificava che la distanza di cinque metri dal confine doveva essere rispettata laddove l'edificio interessato avesse avuto pareti finestrate colà rivolte e non già per i richiamati locali accessori ivi comprendendovi la piscina - ulteriore motivo per avvalorare la propria tesi è rinvenuto dalla diversa indicazione lessicale usata in altri articoli del regolamento, che avrebbe evidenziato la differenza tra i due tipi di costruzioni, nonché dalla disciplina contenuta per la prima volta nel nuovo regolamento edilizio, approvato nel 1994 e quindi non direttamente applicabile ratione temporis che specificava che le costruzioni accessorie dovevano distaccarsi dal confine di cinque metri, od essere edificate su di esso. 2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'articolo 873 cod. civ. sotto un diverso e concorrente aspetto si assume che la valutazione del terrapieno come costruzione unitaria e quindi come tale obbligata al distacco dal confine sarebbe venuta meno a seguito dello scavo operato in corso di causa, che avrebbe creato una scarpa tra il terreno sopraelevato ed il muro, da considerarsi di cinta essendo detto terreno oramai privo di muri di contenimento, esso non poteva esser considerato come terrapieno , facendo così venir meno la base argomentativa del ragionamento della Corte di merito, né, i locali in esso contenuti, trattandosi di costruzioni interrate, erano sottoposti alle norme sulle distanze, non potendo, per definizione, creare delle intercapedini dannose. 2.a — Nell'ambito del medesimo mezzo le parti ricorrenti assumono che la Corte distrettuale sarebbe incorsa in un'erronea percezione della realtà rappresentata dagli atti di causa, avendo ritenuto che la pavimentazione sovrastante i garages e i locali cantina e contornante la piscina, avrebbe avuto una funzione unificatrice rispetto ai locali ricavati nel terrapieno e avrebbe determinato un rapporto di servizio con l'abitazione principale, tale da attrarre l'edificato accessorio nella disciplina dettata per la costruzione principale tali valutazioni vengono ricavate dalla osservazione che nella sentenza la pavimentazione sarebbe descritta come circondante la casa mentre essa sarebbe stata relativa solo ai lati est e sud del pari la piscina sarebbe affiancata dal terrapieno solo in questi due lati. 3 Con il terzo motivo, specifico per la piscina, viene dedotta la violazione dell'articolo 889 cod. civ. — imponente la distanza di due metri dal confine per pozzi, cisterne, fosse e tubi e/o dell'articolo 891 cod. civ. imponente di lasciare dalla linea confinaria una distanza pari alla profondità del fosso o del canale, ritenendo che il sopra descritto manufatto dovesse essere assoggettato a tale disciplina. 4 — Con il quarto motivo, interessante i locali autorimessa, è denunziata la violazione degli articolo 817 e 873 cod. civ. degli articolo 35 e 39/c.c. seconda parte del regolamento edilizio del Comune di Castelverde del 1976, nonché dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989 numero 122. 4.a Si assume, innanzi tutto, che erroneamente l'autorimessa sarebbe stata qualificata come facente parte integrante dell'edificio adibito ad abitazione e non già come corpo accessorio , con ciò violando il regolamento edilizio che, invece, tale qualità riconosceva a detti locali si assume altresì che il carattere pertinenziale, negato dalla Corte bresciana, avrebbe dovuto invece essere riconosciuto riguardando la funzione ancillare dei garages rispetto alla fruizione dell'abitazione, con la conseguente irrilevanza della sussistenza di elementi strutturali di collegamento la pavimentazione alla medesima. 4.b — Si rileva inoltre che la soluzione dell'arretramento dei locali destinati a rimessa delle autovetture costituirebbe una palese disapplicazione del diritto dei proprietari di edificare strutture a ciò deputate anche in deroga ai regolamenti locali at. 9 legge 122/1989 . 5 — Con il quinto motivo viene denunziato il vizio di motivazione ad un tempo dedotta come omessa, insufficiente e contraddittoria in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale allorché aveva affermato la sussistenza di una contiguità strutturale e funzionale tra la piscina, i locali adibiti ad autorimessa e l'edificio principale, in ciò discostandosi dalle inequivoche indicazioni del consulente tecnico di ufficio a sostengo dell'assunto sottolinea le affermazioni contenute nella gravata decisione, che sarebbero state contrarie alle emergenze di fatto contenute nella relazione di consulenza relative all'estensione della pavimentazione sino al terrapieno alla funzione di unificazione rispetto all'autorimessa alla segregazione della piscina in assenza della suddetta pavimentazione alla estensione del terrapieno che circonderebbe l'abitazione e la piscina all'autonomia strutturale dell'autorimessa, i cui muri perimetrali appoggerebbero soltanto a quelli del fabbricato destinato ad abitazione . 6 Con il sesto motivo viene dedotto il vizio di ultrapetizione per aver, la Corte bresciana, condannato le parti ricorrenti all'arretramento anche dei locali adibiti ad autorimessa, nonostante che nei due giudizi di merito tale richiesta non fosse stata avanzata. 7 — Con unico motivo di ricorso incidentale le parti controricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articolo 873, 878 cod. civ., come integrati dal regolamento edilizio del Comune di Castelverde, nonché la carenza di idonea motivazione, laddove è stata respinta la domanda di arretramento del muro isolato addossato a confine, nonostante che lo stesso fosse in aderenza all'analogo manufatto confinario di controparti specificamente verso la proprietà G. e che, verso l'interno, avesse una residua funzione di trattenere la terra e quindi integrasse la parte terminale del terrapieno. 8.a — Deducono altresì i ricorrenti incidentali l'erroneità delle misurazioni da parte del consulente tecnico di ufficio, dalle quali sarebbe emersa l’altezza, inferiore a tre metri, del manufatto degli avversari. 9 — Vanno esaminati congiuntamente i motivi da uno a cinque per la loro stretta connessione logica, rappresentata dall'interpretazione del concetto di costruzione, se riferito ad un terrapieno ed ai locali in esso ricompresi, e del valore da attribuire ad un elemento costruttivo la pavimentazione che sormonta detto terrapieno adducente all'abitazione principale. 9.a Va innanzi tutto statuito che rientra in un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato l'accertamento se persista la caratteristica di terrapieno nel riporto di terreno che abbia perso uno dei contrafforti quello verso il confine - sul punto la Corte bresciana ha assunto che le innovazioni apportate, per mezzo di uno scavo a confine, nel corso del giudizio di primo grado, se avevano reso impossibile mettere in rapporto il manufatto confinario così lasciato scoperto ed il retrostante terreno, tuttavia non avevano eliminato il carattere di costruzione da attribuirsi al detto riporto ed alle costruzioni che al suo interno si trovavano per lo stretto rapporto che il primo e le seconde avevano con l'edificio. 9.b — Tale ricostruzione va mantenuta ferma in quanto il terrapieno, nella sua espressione più frequente, ha la funzione di stabilizzare il piano di campagna originariamente posto, rispetto al confine, a quote differenti dal terreno del vicino e rispetto alla cui finalità è coessenziale la presenza di un manufatto a chiusura statica del terreno medesimo- medesima qualificazione però deve essere attribuita al riporto di terra mediante il quale si sopraelevi il livello dell'originario piano di campagna, anche allo scopo qui caratterizzante la fattispecie di coprire degli insediamenti edilizi - in entrambe le ipotesi la sopravvenuta separazione del manufatto muro di contenimento dal retrostante riporto di terra non è di impedimento alla equiparabilità del terrapieno alla costruzione, essendo il muro funzionale solo alla eliminazione della pericolosità statica del riporto, le volte in cui non sia stata rispettato il principio della c.d. scarpa o distanza solonica, introdotto dall'articolo 891 cod. civ 9.b.1 Ciò posto e considerato che, per come riportato in sentenza, il conseguente allineamento ad una quota maggiore era stato operato quando già l'edificio principale era stato edificato, ed era diretta conseguenza di un'ulteriore opera di edificazione per quello che qui interessa di una piscina e di garages a ridosso dell'abitazione principale che veniva ricoperta dalla terra e quindi ulteriormente pavimentata, con accesso diretto dalla porta finestra aprentesi sull'appartamento posto al primo piano non può revocarsi in dubbio che detto riporto di terreno addossato oramai solo al fabbricato principale, ne completava la struttura e la funzionalità, assurgendo a pieno titolo la qualità di costruzione. 9.c Da ciò derivava 1 la unitarietà dell'insieme costruttivo rappresentato dai locali per sosta delle autovetture e dalla piscina 2 il mero valore descrittivo e non qualificativo in termini di pertinenza o costruzione accessoria dei medesimi edificati, espresso in sentenza al solo fine di far risaltare, nell'ambito del complesso unitario, la differente destinazione non abitativa rispetto al fabbricato principale, senza dunque che potesse affermarsi che detta accessorietà avesse un proprio rilievo in termini di rispetto delle distanze così rimanendo assorbite le altre considerazioni, in realtà superflue, fatte dalla Corte bresciana in merito alla differente disciplina urbanistica dettata per il fabbricato principale e quello, appunto, accessorio 3 — la non applicabilità alla piscina della disciplina delle distanze dei pozzi, fossati o cisterne 4 — la erroneità del richiamo al regime di esonero degli spazi a parcheggio interrati, ex lege numero 122/1989, limitato com'esso è agli edificati al di sotto dell'originario piano di campagna. 9.d — Del pari sfugge ad un novello scrutinio in sede di legittimità il preteso travisamento della descrizione dei luoghi fatta dal consulente tecnico di cui neppure viene riportato il contenuto-, non senza omettere di considerare che la precisa descrizione dei luoghi di causa che la Corte bresciana ha premesso alla propria decisione, avrebbe comunque reso giustizia delle pretese contraddizioni lessicali in cui essa sarebbe incorsa nell'assumere che il terrapieno avrebbe circondato l'edificio — essendo l'analisi della compatibilità dell'edificato con la normativa urbanistica e civilistica limitata ai lati est e sud della proprietà dei P. . 10 — È altresì infondato il sesto motivo in quanto l'intero tenore della domande, come riportate nella narrativa di fatto dell'appello e non contrastate specificamente con riferimento analitico alle richieste svolte in primo grado era nel senso della richiesta di arretramento di tutto quanto costituisse il terrapieno e quindi ovviamente anche comprendendovi tutti i locali in esso inglobati. 11 — È invece fondato l'unico motivo del ricorso incidentale in quanto, se deve dirsi accertato che lo scavo a confine, effettuato dagli allora convenuti in corso di causa, aveva fatto perdere al manufatto -costruito in parziale aderenza ad analogo muro edificato dagli allora attori nel proprio terreno gran parte della funzione di completamento del terrapieno, tuttavia ne aveva fatta residuare una più limitata, in ragione della finalità di impedire lo scorrimento ed il riempimento del c.d. fondo scarpa che costituiva la parte terminale del terrapieno medesimo - difetterebbe altresì una delle caratteristiche del muro di cinta, vale a dire quella di avere entrambe le facce libere, essendo invece quello edificato dai P. , in aderenza a quello delle controparti. 12 La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata a diversa sezione della Corte di Appello di Brescia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi rigetta quello principale ed accoglie quello incidentale cassa in ordine al motivo accolto e rinvia a diversa sezione della Corte di Appello di Brescia anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.