Il decreto di sospensione non è ricorribile in sede di legittimità

In tema di potestà genitoriale, il decreto recante sospensione del potere-dovere del genitore verso il figlio e divieto dei relativi rapporti è adottato rebus sic stantibus e non è impugnabile in sede di legittimità. Infatti, il ricorso straordinario per cassazione dei provvedimenti emessi in sede di reclamo in ambito di procedimenti camerali è ammissibile purché sussistano tutte le condizioni ex lege incidenza su posizioni di diritto soggettivo e di status, decisorietà e definitività.

Il principio si argomenta dalla sentenza numero 8225/12, depositata il 24 maggio. Il caso la madre ha bisogno di cure. Il Tribunale dei minorenni, espletata la c.t.u., sospendeva, mediante apposito decreto, la potestà genitoriale della madre nei riguardi della figlia minorenne, collocando quest’ultima presso l’altro genitore, e vietava gli incontri tra figlia e madre finché quest’ultima non si sottoponesse ad un percorso terapeutico presso il Dipartimento di salute mentale dell’A.s.l. locale. Disponeva, altresì, la trasmissione di una relazione di aggiornamento dopo tre mesi per ogni ulteriore determinazione. Successivamente, il medesimo Tribunale emetteva altro decreto con cui incaricava il servizio sociale del Comune e l’A.s.l. di monitorare la situazione della minorenne, mediante un sostegno alla genitorialità del padre e fissando il termine per la trasmissione della relazione di aggiornamento. Avverso entrambi i decreti la madre ed il curatore speciale della minore proponeva reclamo poi rigettato chiedendo la ripresa dei rapporti tra lei e la figlia in ambiente protetto. Punti focali della vicenda. Il caso, già esaminato dalla Corte d’Appello di Roma decreto 13 luglio 2011 , verte in tema di potestà dei genitori, sospensione della potestà ed affidamento ad un solo genitore, divieto di rapporti tra genitore e figlio minorenne, intervento del servizio sanitario e sociale pubblico, impugnabilità dei provvedimenti emessi in sede di reclamo nell’ambito di procedimenti camerali. Nella fattispecie, sotto il profilo formale-procedurale, bisogna stabilire se e quando possa considerarsi tardivo, in ambito di procedimenti familiari e minorili, un ricorso ed ammissibile un controricorso, se sussista la legittimazione processuale del curatore speciale del minorenne e se un provvedimento camerale sia impugnabile in sede di legittimità. Sul piano sostanziale, invece, è necessario focalizzare, in particolare, sulla natura giuridica e sulle caratteristiche tecnico-legali del provvedimento giurisdizionale emesso. All’uopo, vanno richiamati gli articolo 317- bis , 330, 333, 336, 342- bis e ter c.comma Profili formali del procedimento. In riferimento alla valutazione dell’eventuale tardività dell’impugnazione, va detto che anche in ambito di procedimenti familiari e minorili il ricorso va notificato ritualmente entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso stesso, computando a riguardo la sospensione feriale salvo il caso di provvedimenti d’urgenza ex articolo 700 c.p.c. . Va poi notato che il curatore speciale del minorenne è parte processuale e rappresenta il medesimo nel procedimento, quindi possiede la legittimazione processuale. Quanto all’ammissibilità o meno del controricorso, è da precisare che non può essere qualificato, in sede di legittimità, come inammissibile per contraddittorietà rispetto ad altro atto difensivo posto davanti ad altra autorità giudiziaria in altra sede di merito , specie se inerente – anche su affermazione del medesimo ricorrente – aspetti differenti. La natura giuridica della potestà genitoriale e del procedimento. La potestà si configura quale situazione giuridica soggettiva e si identifica come un determinato potere-dovere attribuito ad un soggetto genitore allo scopo di tutelare un interesse altrui del figlio e, quindi, come una funzione. In tema di potestà, il titolare non può scegliere se esercitare o meno i poteri assegnatigli dall’ordinamento giuridico, non può rinunciare agli stessi bensì è tenuto ad esercitarli nell'interesse del beneficiario. Così, il procedimento in tema di potestà dei genitori e decadenza , previsto dal libro primo e titolo nono, ha per oggetto controversie sull’affidamento dei figli minori, analogamente a quanto previsto in sede di separazione e divorzio in entrambi i casi, infatti, preminente è l’interesse dei figli. I relativi provvedimenti rientrano nella categoria dei provvedimenti determinativi, emanati cioè in relazione alle specifiche circostanze del tempo ed in ragione dell’adeguamento del processo alla situazione reale. Segnatamente, in caso di procedimenti in camera di consiglio, i provvedimenti emessi in sede di reclamo articolo 739 c.p.c. , in quanto non incidenti su posizioni di diritto soggettivo, modificabili e revocabili in ogni tempo, non sono, generalmente, impugnabili in sede di legittimità. Tuttavia, in applicazione del principio di sostanza del provvedimento articolo 111, comma 7 Cost. , in caso di controversie inerenti diritti soggettivi e status , è ammesso il ricorso straordinario per cassazione a determinate condizioni deve trattarsi, appunto, di posizioni di diritto soggettivo o di status e deve esservi decisorietà e definitività Cass. numero 21718/10 e numero 28873/08 . Nella fattispecie, si configurano il diritto soggettivo relativo allo status genitoriale e della figlia minorenne ed i diritti fondamentali della persona articolo 30 Cost. tuttavia, manca il requisito della definitività, costituendo i decreti momenti di un procedimento in itinere ed infatti adottati rebus sic stantibus . I provvedimenti de quo , infatti, sono talmente legati alle regole del procedimento da cui derivano da non poter essere qualificati definitivi, non rilevando la lesione del diritto per la loro stessa natura di provvedimenti determinativi Cass. numero 11026/03 . Inammissibilità del ricorso la competenza è del giudice di merito. Le parti processuali possono richiedere le modifiche dei provvedimenti provvisori allo stesso magistrato di merito e di primo grado. Ergo , va rigettato il ricorso in cassazione, con condanna del ricorrente alle spese articolo 92 c.p.c. .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 marzo – 4 maggio 2012, numero 8225 Presidente Vitrone – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Nell'ambito dei procedimenti riuniti ex articolo 317 bis, 330, 333, 336, 342 bis e ter c.c., espletata C.T.U., il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto in data 10-16 marzo 2011, sospendeva provvisoriamente la potestà genitoriale di A.G.P. sulla figlia minore M.A. , con il collocamento di questa presso il padre, M.F. vietava gli incontri con la madre, fino a che questa non si sottoponesse ad un percorso psicoterapeutico presso il DSM della ASL Roma X, disponendo la trasmissione di una relazione di aggiornamento dopo tre mesi, e riservando ogni ulteriore determinazione all'esito di tale relazione. Emetteva successivamente lo stesso organo giudiziario altro decreto in data 28 marzo 2011, ad integrazione del precedente, con cui esso incaricava il Servizio Sociale del Comune di Roma e la ASL Roma X di monitorare la situazione della minore, mediante un sostegno alla genitorialità del padre, trasmettendo relazione di aggiornamento entro il 30 giungo 2011 confermava per il resto il precedente decreto. Avverso i predetti decreti proponeva reclamo l'A. . Si costituiva, con memoria, il curatore speciale della minore, Avv. D. B. , chiedendo che venissero ripresi i rapporti della bambina con la madre in ambiente protetto. Si costituiva, con memoria, pure il padre della minore, chiedendo dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi il reclamo. La Corte d'Appello di Roma, con decreto 5-13 luglio 2011, rigettava il reclamo. Ricorre per cassazione la A. . Resistono, con controricorso, tanto il M. , che l'Avv. B. . L'A. e il M. hanno depositato memorie per l'udienza. Motivi della decisione Preliminarmente, appaiono infondate le eccezioni di inammissibilità circa il controricorso della curatrice speciale della minore. Esso non è tardivo, essendo stato notificato ritualmente entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, computando la sospensione feriale, operante pure per i procedimenti in materia familiare e minorile salvo, ovviamente, le procedure d'urgenza ex 700 c.p.c. . Neppure sussiste difetto di legittimazione processuale diversamente da quanto afferma il ricorrente, il curatore speciale è parte processuale e rappresenta il minore nel procedimento, il Giudice, per ragioni di semplificazione, di regola, nomina un avvocato che si difende in proprio, ma potrebbe sicuramente nominare altro soggetto che, a sua volta, sceglierebbe un difensore ciò che è accaduto nel presente giudizio di legittimità, come da procura in calce al controricorso, sottoscritta dalla curatrice a favore dell'Avv. B. Manganelli e di se stessa considerando che l'Avv. D. B. non è iscritta all'Albo dei Patrocinatori presso questa Corte, la sua nomina è da considerarsi come non effettuata . È appena il caso di precisare che non si può parlare di inammissibilità del controricorso, per contraddittorietà rispetto ad altro atto difensivo davanti al Tribunale per i Minorenni là, per quanto indica la stessa ricorrente, si affrontava il merito delle questioni, in questa sede il controricorso della curatrice si sofferma sull'ammissibilità del ricorso e sulla regolarità formale, a suo dire, della consulenza tecnica espletata. Per le ragioni suindicate, non è tardivo il controricorso del M. , che è stato notificato pure al curatore speciale della minore e al P.M. Venendo all'esame dell'ammissibilità del ricorso, va precisato che l'ultimo comma dell'articolo 739 c.p.c. esclude che, nell'ambito dei procedimenti in Camera di Consiglio, avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo, possa proporsi ricorso per cassazione. Tale scelta legislativa, veniva giustificata sostanzialmente con il carattere stesso dei provvedimenti, non incidenti su posizioni di diritto soggettivo, modificabili e revocabili in ogni tempo. L'uso sempre più diffuso del procedimento camerale, previsto dal Legislatore anche per risolvere controversie afferenti diritti soggettivi e status, ha condotto progressivamente la giurisprudenza ad ammettere il ricorso straordinario per cassazione avverso decreti emessi in sede di reclamo. Ciò in virtù del disposto dell'attuale comma 7 in precedenza comma 2 dell'articolo 111 Cost., e attribuendo rilevanza alla sostanza piuttosto che alla forma del provvedimento. Si è pervenuti così ad affermare che l'ammissibilità del ricorso è subordinata alla presenza di vari requisiti posizioni di diritto soggettivo o di status, decisorietà e definitività tra le altre, Cass., numero 21718/2010 Cass., S.U. numero 28873/2008 . È indubbio che, nella specie, vengano in considerazione posizioni di diritto soggettivo, anzi, per di più, di diritti fondamentali della persona. L'articolo 30 Cost. tratta di obbligo dei genitori di educare, mantenere, istruire i figli, che è anche diritto dei genitori stessi, esercitabile nei confronti di qualunque soggetto solo la legge, in caso di incapacità dei genitori, provvede a che siano comunque assolti i loro compiti. Con qualche sforzo interpretativo, si potrebbe ritenere parimenti operante il carattere di decisorietè, almeno astrattamente, prescindendosi, per il momento, dall'esame del requisito della definitività accertamento e condanna, nella specie, incidente - in misura grave - sulla potestà genitoriale dell'odierna ricorrente, totalmente sospesa , a seguito di controversia . Il procedimento ex articolo 317 bis c.c. sicuramente attiene a controversia sull'affidamento dei figli minori, analogamente a quanto accade in sede d separazione e divorzio, con l'unica differenza che i genitori non sono uniti in matrimonio ovviamente, l'interesse preminente dei figli è il medesimo . Il procedimento ex articolo 330 c.c., sorto come forma di controllo del Giudice sulla potestà genitoriale all'epoca patria potestà , ha assunto, nel corso degli anni, soprattutto a seguito della riforma del 2001, che ha novellato l'articolo 336 c.c., alcuni profili contenziosi i genitori e il minore sono assistiti da un difensore il genitore contro cui il provvedimento è richiesto, deve essere necessariamente sentito , anche se meno decisivi rispetto al procedimento adozionale, riformato dal medesimo intervento normativo l. numero 149 del 2001 . Dunque, si può ritenere che, nella specie, si tratti anche di controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, sicuramente incidente sullo status genitoriale e della minore. Manca tuttavia, nella specie, il requisito della definitività. Dal contesto del decreto impugnato, ove si richiamano pure quelli di primo grado, ne emerge palesemente la provvisorietà i decreti costituiscono momenti di un procedimento che prosegue e, significativamente, nelle memorie per l'udienza, si afferma che sono stati assunti provvedimenti successivi, integrativi o modificativi di quelli reclamati . Essi condizionavano in sostanza la loro operatività a relazioni di aggiornamento richieste ai Servizi Sociali entro termini precisi. Il decreto impugnato davanti a questa Corte viene dichiaratamente emesso rebus sic stantibus non si ravvisano significative modifiche della situazione valutata dalla consulenza tecnica, e si ritiene di non intervenire in ordine al ripristino del rapporto madre-figlia, essendo necessaria l'individuazione di modalità protette, da attuarsi in concreto, ciò che potrebbe avvenire assai più opportunamente davanti al Giudice di primo grado che procede. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso. Né si potrebbe ipotizzare questioni di legittimità costituzionale in relazione ai diritti della difesa e alle esigenze del giusto processo, sicuramente non violati dall'assenza momentanea del vaglio del Giudice di legittimità. Evidentemente, le parti processuali possono richiedere modifiche dei provvedimenti provvisori allo stesso Giudice di primo grado può, secondo i casi, proporsi reclamo al Giudice superiore a conclusione del giudizio di primo grado potranno farsi valere tutte le numerose questioni di diritto sostanziale e processuale, contenute, con ampiezza di argomentazione, nel ricorso in esame, e il relativo provvedimento potrà essere reclamato e, ove ricorra il carattere di definitività, nel suo complesso o sotto alcuni profili, impugnato per cassazione. Certo il Legislatore, nella sua discrezionalità, potrebbe attribuire de jure condendo alla Corte di legittimità come avviene in alcuni ordinamenti stranieri e corti internazionali la cognizione di provvedimenti incidenti su diritti fondamentali della persona, indipendentemente dalla pendenza o dalla conclusione del procedimento, nell'ambito del quale sono stati assunti. Ma questa Corte non è legittimata ad esprimere auspici o a fornire suggerimenti al Legislatore. Dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso, consegue, anche alla luce del novellato articolo 92 c.p.c., la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, a favore delle due parti costituite per la curatrice speciale, a favore dell'erario . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.700,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, a favore del M. e, per lo stesso importo, nei confronti della curatrice speciale della minore, a favore dell'erario oltre spese generali ed accessori di legge.