L’elencazione del codice della strada circa i casi in cui è giustificata la mancata contestazione subitanea della violazione non rappresenta un numerus clausus. Compete al giudice di merito apprezzare la logica e la valenza intrinseca delle ulteriori impossibilità ravvisate.
È quanto ricordato nella recentissima sentenza numero 7014 della Cassazione Civile. Meglio non invadere gli spazi. Una s.r.l. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento della Polizia Municipale di Firenze con il quale si contestava la violazione dell’articolo 7, c. primo, lett. a C.d.S. per aver circolato impegnando corsie riservate al trasporto pubblico. Tanto il Giudice di Pace quanto il tribunale territoriale rigettavano il gravame. La ricorrente denuncia allora in Cassazione l’errore del giudice a quo questi avrebbe ritenuto legittimo il verbale di accertamento della violazione in assenza di comprovate circostanze impeditive della contestazione immediata il fatto sarebbe avvenuto in una via ampia e scarsamente trafficata al momento della presunta irregolarità . La Corte considera il motivo infondato. La violazione è da contestarsi subito «quando è possibile», dovendosi altrimenti procedere alla notifica del verbale ex articolo 201 C.d.S Tale norma statuisce che nell’ipotesi in cui non sia possibile l’immediata contestazione dell’infrazione, il verbale può essere notificato esplicitando gli estremi dell’irregolarità e i motivi che hanno impedito la subitanea sollecitazione. Libertà d’interpretazione in sede di merito. Le situazioni causanti tale impedimento non hanno carattere tassativo. L’elencazione contenuta nel regolamento di esecuzione del codice della strada d. PR. numero 495/1992 non è esaustiva, bensì meramente esemplificativa. Possono perciò ricorrere casi aggiuntivi in cui una siffatta impossibilità sia ravvisabile compete al giudice di merito valutare di volta in volta se la circostanza impeditiva addotta abbia un’intrinseca logica, senza poter sindacare il modus operandi degli accertatori tra le tante sentenze della Cassazione, numero 7415/09 numero 14040/08 numero 18071/07 numero 17573/05 . Traffico serrato. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto sussistesse, al momento dell’avvenuta irregolarità, una situazione di elevato traffico in transito sulla famigerata corsia esattamente l’opposto di quanto prospettato dalla s.r.l. La valutazione si sottrae al sindacato della Corte Suprema, costituendo espressione di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed essendo sorretta da idonea motivazione. Gli Ermellini – riguardo un’altra doglianza inerente l’effettuazione della contestazione ad opera di personale non autorizzato – rammentano infine il principio secondo cui l’opposizione al verbale configura l’atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della p.a., il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa. Il Giudice non può quindi rilevare vizi diversi da quelli addotti dall’opponente nell’atto introduttivo. Serve maggiore attenzione, non solo al volante
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 aprile - 8 maggio 2012, numero 7014 Presidente Oddo – Relatore Matera Svolgimento del processo La società Consorzio Alberghieri Concerto Coop. a r.l proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento emesso dalla Polizia Municipale di Firenze in data 22-6-2007, notificatole il 29-9-2007, con il quale le era stata contestata la violazione dell'articolo 7, comma 1, lett. a del C.d.S., per aver circolato in omissis , impegnando corsie riservate alla circolazione del trasporto pubblico. Con sentenza numero 9166 del 2008 il Giudice di Pace di Firenze rigettava l'opposizione. La predetta decisione veniva appellata dall'opponente, ma il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 31-5-2010, rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società Consorzio Alberghieri Concerto Coop. a r.l., sulla base di due motivi. Il Comune di Firenze resiste con controricorso. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 201 d. lgs. 30-4-1992 numero 285 e dell'articolo 384 del d.p.r. 16-12-1992 numero 405, nonché il vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la legittimità del verbale di accertamento della violazione, in assenza di comprovate circostanze impeditive della contestazione immediata. Sostiene che la giustificazione contenuta nel verbale impossibilità di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia non appare idonea ad impedire la contestazione immediata, considerate le ampie dimensioni della via e lo scarso traffico in atto al momento ore 9,00 della violazione. Il motivo è infondato. L'articolo 200 c.d.s. dispone che la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore quando è possibile , dovendosi altrimenti procedere alla notifica del verbale ex articolo 201 c.d.s. Tale ultimo articolo stabilisce che, nell'ipotesi in cui non sia possibile l'immediata contestazione dell'infrazione, il verbale deve essere notificato al trasgressore con gli estremi della violazione e l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Le situazioni da cui può derivare un simile impedimento non hanno carattere tassativo. È pacifico, infatti, in giurisprudenza, che l'elencazione, contenuta nell'articolo 384 del d.p.r. numero 495 del 1992 regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada , dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione, non può considerarsi esaustiva, ma, come espressamente previsto nella stessa disposizione, meramente esemplificativa sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisatale, e compete al giudice di merito valutare se la circostanza impeditiva addotta, purché risulti dal verbale di accertamento, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma regolamentare, senza che, però, al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sul modus operandi degli accertatori tra le tante v. Cass. 26-3-2009 numero 7415 Cass. 28-5-2008 numero 14040 Cass. 27-8-2007 numero 18071 Cass. 31-8-2005 numero 17573 . Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che sussistesse la impossibilità, per i funzionari Ataf, di procedere alla contestazione immediata della illegittima circolazione in corsia della via riservata ai mezzi pubblici, in considerazione dell'elevato traffico di mezzi pubblici in transito su tale corsia 14 linee ATAF di trasporto urbano più numerose linee di trasporto extracittadino . La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, costituendo espressione di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed essendo sorretta da una motivazione idonea a rendere conto, in modo non illogico e irragionevole, della sussistenza di un'ipotesi concreta di impossibilità di contestazione immediata della infrazione. 2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articolo 17, comma 132, della legge 15-5-1997 numero 127, e 68 della legge 23-12-1999 numero 488, nonché vizi di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la legittimità del verbale di contravvenzione, pur essendo stato il medesimo elevato da personale ATAF, non autorizzato ad effettuare la contestazione in via non immediata. Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto un profilo di invalidità del verbale di accertamento che, come evidenziato dal controricorrente, non è stata prospettata dal Consorzio con l'atto di opposizione introduttivo del giudizio, ma è stata dedotta solo con l'atto di appello. Si richiama, al riguardo, il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ex articolo 204 bis c.d.s. e articolo 22 e 23 della l. 24-11-1981 numero 689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della pubblica amministrazione, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio Cass. 18-1-2010 numero 656 Cass. 11-1-2006 numero 217 Cass. 25-3-2005 numero 6519 . Nella specie, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto esaminare il motivo di gravame diretto a far valere la mancanza di potere del personale ATAF a procedere alla contestazione differita, ma avrebbe dovuto rilevarne, anche d'ufficio, l'inammissibilità - peraltro espressamente eccepita dall’appellato nella comparsa di costituzione -, non potendo, per le ragioni esposte, nel giudizio di appello essere fatte valere ragioni di illegittimità del verbale di accertamento nuove rispetto a quelle dedotte con il ricorso ex articolo 204 bis del c.d.s 3 Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.