La condizione di procedibilità riguarda anche la domanda riconvenzionale

Mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1, d.lgs. numero 28/2010 per tutte le domande giudiziali, a prescindere dalla parte che le introduce nel processo attore o convenuto .

La decisione. Un locatore conviene in giudizio il proprio conduttore per ottenere il rilascio dell’immobile oggetto di locazione. Il convenuto non si oppone alla istanza avversia ma propone, in via riconvenzionale, altra domanda sempre nell’ambito della materia locatizia. Il giudice, in presenza della domanda giudiziale in riconvenzione, rimette le parti davanti ai mediatori per soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’articolo 5, comma 1, d.lgs. 28/2010. Secondo il magistraro romano, «Le domande riguardanti materie soggette a mediazione obbligatoria sono sottoposte alla disciplina per tale procedimento prevista quale che sia la parte proponente e la fase del giudizio nella quale la domanda viene introdotta. Più specificamente, nulla se non imperfezioni di tecnica legislativa autorizza a ritenere il contrario. La legge non distingue fra domanda dell’attore e domanda riconvenzionale del convenuto o del terzo ». Riconvenzionale mediazione si, mediazione no. Sia in giurisprudenza che dottrina, non è pacifica l’applicabilità dell’articolo 5 comma I d.lgs. 28/10 anche alla domanda riuconvenzionale quanto alla tesi negativa, sia consentito richiamare Ruvolo M., Le prime applicazioni giurisprudenziali in tema di mediazione in Corriere Giur., 2012, 3 quanto alla tesi affermativa, sia consentito citare Buffone, Diritto Processuale della Mediazione, in Giur. Merito, 2011, 10, 2346 Secondo alcune autorevoli voci di Dottrina, il tentativo obbligatorio si porrebbe come condizione di procedibilità solo della domanda giudiziale che introduce il processo, mentre tutte le domande successive, che possono sorgere all’interno del processo stesso, non sarebbero soggette a tale onere, sulla base di una interpretazione dell’articolo 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 conforme alla Charta Chartarum v. Dittrich L., Il procedimento di mediazione nel d.lgs. numero 28 del 4 marzo 2010, in www.judicium.it . In giurisprudenza, è predicativa della tesi qui illustrata la decisione Trib. Palermo, sezione distaccata di Bagheria 11 luglio 2011. La tesi non è condivisa da quanti affermano che l’esclusione della domanda del convenuto verso l’attore, dal fascio applicativo dell’articolo 5, comma I, cit., innesterebbe nel tessuto connettivo della legislazione un’intollerabile discriminazione poiché – per dirla con le parole della Corte di Cassazione – «provocherebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra attore e convenuto, al quale verrebbe attribuita una situazione di privilegio del tutto illegittima perché in contrasto con il precetto costituzionale dell'articolo 3 che garantisce parità di diritti e di doveri a tutti i cittadini davanti alla legge» v. in materia di cd. rito agrario, Cass. civ., sez. III, sentenza 7 marzo 1992 numero 2753 in Giust. civ. Mass. 1992, fascomma 3 . Sposa questa tesi Trib. Firenze 14 febbraio 2012. La lettura ‘panmediativa’ dell’articolo 5, comma I, d.lgs. 28/2010, in realtà, si armonizza «con l'esigenza di una disciplina coerente senza ingiustificate disparità tra le posizioni delle parti rispetto al processo, esigenza che non sarebbe assicurata ove il solo attore fosse tenuto a svolgere il tentativo di conciliazione ed a differire ad un momento successivo la tutela giurisdizionale, mentre al convenuto sarebbe consentito proporre liberamente ed immediatamente le sue domande in giudizio» Cass. civ., sez. III, sentenza 5 agosto 1991 numero 8558 in Giust. civ. Mass. 1991, fascomma 8 . La soluzione sposata dal giudice romano sembra preferibile e maggiormente coerente con il tenore letterale della disposizione che permette di evidenziare che l'onere del preventivo tentativo di mediazione è stato contemplato non con generico riferimento all'instaurazione del processo ed al soggetto attore che in concreto lo promuove, ma con specifico riguardo ‘alla domanda’ da far valere in giudizio e quindi indipendentemente dalla posizione processuale della parte che intende formularla. E poiché la riconvenzionale costituisce una domanda nuova, una controdomanda con la quale il convenuto si fa attore mirando ad ottenere un provvedimento positivo a suo favore, deve considerarsi ricorrente il presupposto considerato dall’articolo 5, comma 1, d.lgs. 28/10. Riconvenzionale inedita e presupposti della mediazione. La riconvenzionale cd. inedita non emersa in sede di mediazione ma solo nel processo non deve essere sempre preceduta dal tentativo mediativo obbligatorio. La regola de qua non si applica allorché ricorrano due presupposti 1 le parti del giudizio coincidono con le parti del tentativo obbligatorio di conciliazione 2 la formulazione della domanda riconvenzionale non comporta alcun ampliamento della controversia già oggetto della tentata conciliazione, perché fondata su questioni già esaminate in quella sede. Ove ricorrano tali presupposti, la domanda riconvenzionale sarà proponibile e procedibile pur se non preceduta dal tentativo di conciliazione, a nulla rilevando che essa abbia l’effetto di ampliare il petitum rispetto alla fase conciliativa v. quanto al rito agrario Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2008 numero 27255 in Italgiure .

Tribunale di Roma, sez. Ostia, ordinanza 15 marzo 2012 Giudice M. Moriconi Fatto e diritto letti gli atti, sentite le parti, atteso che l'intimato non si oppone al rilascio dell'immobile e che pertanto la domanda del locatore S può trovare immediata soddisfazione con l'emissione del provvedimento di convalida dello sfratto e fissazione della data del rilascio considerato che e' stata avanzata dal conduttore M domanda riconvenzionale sempre in materia di locazione e che pertanto concessi i termini di cui all'articolo 426 c.p.c. all'esito dell'eventuale esito negativo della mediazione, con decorrenza dalla data del deposito del verbale negativo presso la segretaria dell'organismo da attestare di gg.30, va disposto previa separazione delle cause, l'avvio a mediazione considerato che sono soggette a procedimento di mediazione OBBLIGATORIA le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari ritenuto che anche in caso di domande avanzate da soggetti diversi dall’attore va applicata la disciplina di cui all’articolo 5 primo comma decr.legs.28/2010 ed invero secondo chi scrive Le domande riguardanti materie soggette a mediazione obbligatoria sono sottoposte alla disciplina per tale procedimento prevista quale che sia la parte proponente e la fase del giudizio nella quale la domanda viene introdotta. Più specificamente, nulla se non imperfezioni di tecnica legislativa autorizza a ritenere il contrario. La legge non distingue fra domanda dell’attore e domanda riconvenzionale del convenuto o del terzo . L’articolo 5 del decr.lgsl.28/2010 prevede infatti che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto .” La domanda giudiziale, quella dell’attore, come pure quella del convenuto o del terzo in via riconvenzionale, si qualifica come tale e ciò è sufficiente, ove avente ad oggetto una delle materie di cui al primo comma dell’articolo 5 del decr.lgsl 28/11, a ritenerla soggetta alla disciplina della mediazione obbligatoria. Non è sufficiente prova in contrario il richiamo, che si legge nell’articolo 5, al convenuto , quale soggetto che può eccepire, ferma restando la pari potestà del Giudice, in limine litis, il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Ciò in quanto non è la collocazione della parte sul fronte dell’attore o in quello del convenuto a decidere se la mediazione è obbligatoria, ma il contenuto della domanda giudiziale, domanda che come è noto può essere dispiegata sia dall’attore e sia, in via riconvenzionale, dalle altre parti del giudizio convenuto e terzo chiamato . La imprecisione dell’espressione convenuto del resto si ricava anche da altri indizi rilevatori come ad esempio la inadeguatezza del termine a regolare le fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo. Evidente esigenza di garanzia di pari diritti per ogni parte processuale impone una interpretazione, costituzionalmente orientata, della norma che riduca a mera imperfezione tecnica il predetto riferimento, in modo tale da assicurare che ogni domanda giudiziale in subiecta materia, quale che sia la parte che la propone, debba essere preceduta da tentativo di mediazione. L’eventuale improcedibilità in questo caso sarà riferita non all’intero giudizio ma solo a quella parte di esso relativa alla domanda carente per omessa mediazione. considerato che la presente controversia rientra a pieno titolo nella suddetta previsione in quanto avente ad oggetto la domanda di rimborso delle spese affrontate dall’intimato per la ristrutturazione dell’immobile condotto in locazione sicché deve essere avviata a mediazione obbligatoria ritenuto infatti che inoltre in relazione alla natura ed all’oggetto della controversia, alle domande ed alle eccezioni ex adverso nonché agli atti depositati ben potrebbero tutte le parti pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale cfr. articolo 17 e 20 del decr.legisl. 4.3.2010 n.28 , della controversia in atto atteso che si procede, nei termini suesposti, nell’ambito del PRIMO comma di cui all’articolo 5 decr.legisl. 28/2010 di talché in ogni caso la parte sottopostavi dovrà comparire davanti al mediatore cfr. articolo 3 DM 145/2011, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo e che in caso di mancata partecipazione alla convocazione, senza giustificato motivo, il Giudice condanna la parte assente al pagamento di una somma corrispondente all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, articolo 8 decr.legisl. 28/10 come modificato dalla l.148/2011 ritenuto che si fissa termine fino al quindicesimo giorno da oggi per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui all’articolo 5 primo e secondo comma del dcr.lgl.28/2010 avvertite le parti che in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria la domanda sarà dichiarata improcedibile informate le parti che l’eventuale accordo amichevole raggiunto davanti al mediatore sarà omologato da questo stesso Ufficio P.Q.M. - provveduto separatamente alla separazione dei giudizi ed alla convalida dello sfratto -invita le parti alla media-conciliazione della controversia sulla domanda riconvenzionale dell’intimato Marcello Angius - invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’articolo 4 3° co.decr.lgsl.28/2010 - informa le parti che l’istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e che, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al versamento all’Erario di una somma parti al contributo unificato dovuto per il giudizio - dispone la comparizione delle parti personalmente in mancanza di esperimento della media-conciliazione - fissa termine fino al quindicesimo giorno da oggi per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui all’articolo 5 del dec.lgsl.28/2010 - concede alle parti, nel caso di esperimento infruttuoso della mediazione, termine di 30 gg. dal deposito del verbale di mancata conciliazione presso la segreteria dell’organismo, per il deposito di memorie difensive integrative ai sensi dell’articolo 426 cpc. - rinvia all’udienza del 12.11.2012 h.9,30 per quanto di ragione.