La modifica in peius del contratto collettivo non può intaccare i diritti quesiti del lavoratore

Le disposizioni dei contratti collettivi si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 22126/15, depositata il 29 ottobre. Il caso. Un lavoratore esponeva di essere dipendente di una società di vigilanza e di aver subito un decremento della retribuzione, dovuta alla soppressione dell’indennità di funzione connessa al servizio armato. Originariamente, la suddetta indennità era stata prevista da un accordo sindacale che prevedeva l’applicazione del CCNL Terziario successivamente, nel corso del rapporto di lavoro, era stato stipulato un nuovo accordo sindacale nel quale era stato espressamente previsto che venisse meno l’applicazione dell’indennità di funzione. Su tali presupposti il lavoratore aveva chiesto l’accertamento del suo diritto a percepire la retribuzione nella sua interezza e la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive. Il Tribunale accoglieva le domande del lavoratore, mentre la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, le rigettava, ritenendo che nel caso in esame venisse in considerazione la successione nel tempo di contratti collettivi, risolta dalla giurisprudenza nel senso che nell’ambito dei rapporti tra i contratti collettivi di diritto comune è ammessa la deroga anche peggiorativa delle previsioni del CCNL da parte di un contratto collettivo aziendale cronologicamente successivo. La modifica in pejus di un contratto aziendale rispetto ad un contratto collettivo nazionale. La Suprema Corte, richiamando il proprio consolidato orientamento, ha ricordato che alle parti sociali è consentito, in virtù del principio generale dell’autonomia negoziale di cui all’articolo 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti collettivi, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni – fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva –, nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline. La concorrenza delle due discipline, nazionale e aziendale, non rientrando nella disposizione recata dall’articolo 2077 c.c., va risolta tenuto conto dei limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati, atteso che il contratto collettivo nazionale di diritto comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell’ambito del territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti e il contratto collettivo aziendale estende, invece, la sua efficacia, a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purché svolgenti l’attività lavorativa nell’ambito dell’azienda.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 giugno – 29 ottobre 2015, numero 22126 Presidente Macioce – Relatore Esposito Svolgimento del processo 1.Con ricorso al giudice del lavoro G.S. esponeva di essere dipendente della società Europol s.r.l. dal 17/2/1992, con qualifica di impiegato che dal luglio 2003 l'originario rapporto di lavoro era proseguito in via continuativa con Sicuritalia s.p.a. che in sede di originaria assunzione era stato richiamato l'accordo sindacale del 25/11/1986, che prevedeva l'applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale dei terziario relativamente ad alcuni istituti contrattuali, tra i quali, per coloro che utilizzano nell'esercizio delle funzioni un'arma, una specifica indennità di funzione. Deduceva che dal maggio 2000 aveva subito una riduzione della retribuzione, poiché era stata soppressa l'indennità di funzione connessa al servizio armato. La suddetta modifica in peius era giustificata dalla società datrice di lavoro in base a un accordo, siglato il 26/4/2000 tra Europol Vigilanza srl e RSA, nel quale era espressamente previsto che venisse meno l'applicazione dell'indennità di funzione. Chiedeva accertarsi il diritto a percepire la retribuzione nella sua interezza, con condanna alla corresponsione delle differenze retributive. 2.I1 Tribunale di Milano accoglieva la domanda. 3.A seguito di appello interposto da Sicuritalia s.p.a., la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda. Riteneva la Corte territoriale che nel caso in esame venisse in considerazione la successione nel tempo di contratti collettivi, risoltd da giurisprudenza consolidata nel senso che nell'ambito dei rapporti tra contratti collettivi di diritto comune è ammissibile la deroga anche peggiorativa delle previsione del ccnl da parte di un contratto collettivo aziendale successivo cronologicamente. S.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il S. articolando due motivi di censura. 6.Resiste la società con controricorso. Il S. ha presentato memorie. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce articolo 360 numero 5 c.p.c. Omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Evidenzia che si verte nel caso della totalmente omessa oltre che insufficiente e contraddittoria motivazione inerente a un fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio. II fatto controverso si individua, secondo l'assunto del ricorrente, nella circostanza che a far tempo dal 1/5/2000 e fino alla data di deposito del ricorso la complessiva retribuzione del S. è diminuita rispetto a quella erogata nel periodo precedente. Tale fatto controverso si pone anche come decisivo per la risoluzione della lite, così realizzandosi il secondo requisito di cui all'articolo 360 numero 5 c.p.c. Osserva che la Corte territoriale contraddittoriamente ammette in astratto che i diritti quesiti non possono essere toccati nella successione contrattuale collettiva aziendale, senza però trarre in concreto la doverosa e conseguente necessità di valutare come l'indennità di arma si ponesse nell'una e nell'altra contrattazione. La Corte, infatti, si limita ad affermare come in astratto possa esistere in talune ipotesi una deroga peggiorativa. 2. Con il secondo motivo deduce articolo 360 numero 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'articolo 2103 c.c. in rapporto all'articolo 2077 c.c. Rileva che la Corte territoriale erroneamente afferma che fonte dell'indennità c.d. di arma sia la contrattazione collettiva del settore terziario, pur non essendo prodotto dalle parti il ccnl di riferimento. Di conseguenza l'accordo aziendale contestato del 24/4/2000 non avrebbe alcun raffronto con accordi collettivi precedenti di pari grado o di diverso grado, dovendosi raffrontare esclusivamente con la posizione del S. e con la retribuzione concordata in sede di contratto individuale. Ne consegue che la soluzione del caso sarebbe data dal combinato disposto degli articolo 2077 e 2103 c.c. il primo vieta al contratto collettivo di sostituire le condizioni più favorevoli del singolo prestatore, il secondo dispone che il lavoratore conservi il trattamento corrispondente all'attività svolta senza alcuna diminuzione della retribuzione. 3. II secondo motivo di ricorso, da esaminare in via preventiva nell'ordine logico, difetta di autosufficienza. Il ricorrente, infatti, non allega il contratto individuale che, secondo il suo assunto, avrebbe previsto il diritto all'indennità ad personam senza rinviare alla contrattazione collettiva. Lo stesso ricorso è, altresì, infondato in relazione al profilo attinente al principio affermato in sentenza riguardo alla successione dei contratti e alla possibilità di modifica in senso peggiorativo di un contratto aziendale rispetto a un contratto collettivo nazionale cfr. Cass. 11939/2004 Alle parti sociali è consentito, in virtù dei principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'articolo 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti collettivi, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni - fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva - , nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o dei contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline. La concorrenza delle due discipline, nazionale e aziendale, non rientrando nella disposizione recata dall'articolo 2077 cod.civ, va risolta tenuto conto dei limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati, atteso che il contratto collettivo nazionale di diritto comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell'ambito dei territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti e il contratto collettivo aziendale estende, invece, la sua efficacia, a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purché svolgenti l'attività lavorativa nell'ambito dell'azienda . 4.Quanto al primo motivo, si evidenzia che anch'esso difetta di autosufficienza. Ancorché articolato nella prospettiva dell'esistenza di presunti diritti quesiti, infatti, non risulta adeguatamente allegato il dedotto peggioramento retributivo, dovendosi ragguagliare lo stesso al trattamento economico complessivo, con specificazione delle singole voci come modificate in peius, e non essendo idonea a tal fine la produzione solo di alcune buste paga. Per altro verso, è da rilevare che è corretto il ragionamento della Corte territoriale, la quale, dando atto che la pretesa dei lavoratore riguarda prestazioni future e non emolumenti già entrati a far parte dei patrimonio del soggetto, ha fatto applicazione del principio secondo cui le disposizioni dei contratti collettivi si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte dei patrimonio dei lavoratore subordinato, come i corrispettivi di prestazioni già rese, e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi Sez. L, Sentenza numero 3982 dei 19/02/2014, Rv. 630386 . S.Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dei giudizio di legittimità in favore di Sicuritalia S.p.A., liquidate in complessivi € 3.100,00, di cui € 100,00 per esborsi e € 3.000,00 per onorario, oltre spese generali nella misura dei 15% e accessori come per legge.