L'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune della costruzione eseguita in totale difformità o assenza della concessione, emessa dal Sindaco ai sensi dell'articolo 7 l. numero 47/1985, che si connota per la duplice funzione di sanzionare comportamenti illeciti e di prevenire perduranti effetti dannosi di essi, dà luogo ad acquisto a titolo originario, con la conseguenza che l'ipoteca e gli altri eventuali pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione e/o iscrizione.
La fattispecie è assimilabile al perimento del bene, ipotesi nella quale si estingue l'ipoteca, giacchè l'immobile abusivo è destinato al perimento giuridico , normalmente conseguente alla demolizione, salva la eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, che lo trasforma irreversibilmente in res extra commercium sotto il profilo dei diritti del debitore e dei terzi che vantino diritti reali limitati sul bene. Con la pronuncia del 9 ottobre 2017, numero 23583, il S.C. chiarisce, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che una volta disposta la confisca di un immobile abusivo non condonabile, la proprietà è acquisita ipso iure dal Comune, che diventa l’unico legittimato all’esercizio dei diritti legati alla proprietà del bene. Il caso. La vicenda decisa dalla sentenza in commento prende avvio dall’azione giudiziaria promossa dalla curatela di un fallimento che, in forza dell’articolo 72 l. fall., aveva pronunciato lo scioglimento di un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento di un immobile e chiedendo il pagamento, nei confronti del convenuto, di una indennità di occupazione. Accolta in primo e secondo grado, la Cassazione, su ricorso del promissario acquirente, si pronuncia nel senso del difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare in quanto l’immobile, in precedenza dichiarato abusivo e confiscato, era già stato acquisto nel patrimonio del Comune. Spettava quindi al Comune esercitare le relative azioni dipendenti e connesse al diritto di proprietà dell’immobile. Acquisto del bene abusivo acquisto a titolo originario o derivativo? La natura della acquisizione dell’immobile oggetto di lottizzazione abusiva è stata a lungo discussa in giurisprudenza, alternandosi la tesi dell’acquisto a titolo originario a quella dell’acquisto a titolo derivativo. Da ultimo sembra prevalente il secondo orientamento, in quanto la confisca costituisce un provvedimento ablativo radicale, rispetto al quale si originano diritti pieni ed incondizionati a favore dell'ente locale. Confisca e acquisizione del bene la giurisprudenza più recente. Più recentemente, la natura di acquisto a titolo originario è stato ribadita dalla Cassazione, per la quale l'acquisto, da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca ex lege numero 575/1965 ha, dopo l'entrata in vigore della l. numero 228/2012, natura originaria e non derivativa, ed essendo tale nuova disciplina applicabile a tutte le misure di prevenzione disposte prima del 13 ottobre 2011, ex articolo 1, comma 194, della cit. l. numero 228, la stessa, in base al principio tempus regit actum, trova immediata utilizzazione, quale ius superveniens, anche nei giudizi in corso di conseguenza, non è applicabile l’articolo 111 c.p.c., essendosi al di fuori del fenomeno della successione a titolo particolare nel diritto controverso, con esclusione, per il prevenuto il cui immobile sia stato confiscato, di continuare ad esercitare, come sostituto processuale dello Stato, le azioni a tutela del diritto di proprietà. Reato edilizi, confisca ed interesse della parte. Peraltro, l’intervenuta confisca di un bene immobile abusivo, già oggetto di lite, non elide l’interesse di parte ricorrente a che sia annullata la concessione edilizia impugnata trattandosi di circostanza giuridica rilevante ai fini delle valutazione, da parte dell’Ente pubblico proprietario, della destinazione del bene stesso. Reati edilizia, confisca ed opponibilità a terzi. La confisca ha effetto non solo nei confronti dell’autore del reato, in quanto può essere disposta anche nei confronti dei terzi acquirenti di un immobile abusivamente lottizzato, qualora nei confronti degli stessi siano riscontrabili quantomeno profili di colpa nell'attività precontrattuale e contrattuale svolta, per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici. Confisca e buona fede quando è rilevante? Per restare in tema, può osservarsi che, secondo la giurisprudenza, non sussiste automaticamente la buona fede dell'acquirente per il solo fatto che si sia rivolto per il rogito della compravendita ad un notaio, il cui intervento - sia per la possibilità di incomplete o mendaci dichiarazioni o documentazioni a lui rese o prodotte al fine di non fare emergere l'intento lottizzatorio, sia per l'eventualità di un contributo, doloso o colposo, del pubblico ufficiale alla realizzazione dell'evento illecito - non fa venir meno l'originaria illegalità dell'immobile, nè può consentire all'acquirente, in dolo o in colpa, di godere di un bene di provenienza illecita e al costruttore abusivo di conseguire il proprio illecito fine di lucro. Acquisizione gratuita ma verso chi? Da ultimo, si precisa che l'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo, in favore del Comune, ai sensi dell'articolo 31 d.P.R. numero 380/2001 T.U. edilizia , costituisce una sanzione riferibile esclusivamente al responsabile dell'abuso e non può operare nei confronti del proprietario quando risulti in modo inequivocabile la sua estraneità al compimento dell'opera abusiva.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 giugno – 9 ottobre 2017, numero 23583 Presidente Ambrosio – Relatore Ceniccola Fatto e diritto Rilevato che con sentenza numero 1083 del 2010 la Corte di Appello di Palermo respingeva il gravame proposto da C.R. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo, a fronte della manifestazione di volontà espressa dalla curatela del fallimento della omissis s.p.a. di sciogliersi da un contratto preliminare stipulato dal convenuto con la società in bonis ed avente ad oggetto un immobile sito in omissis , lo condannava al pagamento della somma di Euro 45.755,44 a titolo di indennità di occupazione, decorrente dalla data della conoscenza della volontà del curatore di sciogliersi dal contratto fatta coincidere con la data della notifica dell’atto di citazione fino al 30.6.2004, oltre ulteriori canoni maturandi osservava la Corte, per quanto ancora di interesse, che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dal convenuto sul presupposto che l’immobile fosse abusivo e fosse stato oggetto prima di sequestro penale e successivamente di confisca e pertanto acquisito dal Comune di Palermo in qualità di nuovo proprietario, non poteva essere condivisa, ciò perché la natura derivativa dell’acquisto conseguente alla confisca rimarcato da Cass. numero 5988 del 1997 comportava l’applicazione dell’articolo 111 cod. proc. civ., per cui, dovendosi considerare il Comune di Palermo alla stregua di un successore a titolo particolare, le indicate vicende non incidevano nell’ambito del procedimento, rimanendo immutate le parti e l’oggetto del processo del resto, osservava la Corte, la condizione di irregolarità urbanistica dell’immobile non aveva precluso l’effettivo godimento del possessore, emergendo dagli atti di causa che, nonostante il sequestro, gli immobili erano stati utilizzati da coloro che ne avevano conseguito il possesso anticipato, sicché in alcun modo il sequestro aveva interferito sulle controversie relative all’utilizzazione del bene e sulle conseguenze economiche che da tale utilizzo derivavano avverso tale sentenza C.R. propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, mentre la curatela è rimasta intimata in data 29.5.2017 il P.G. ha depositato la propria requisitoria chiedendo l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Considerato che con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. , la violazione dell’articolo 1418 cod. civ. e/o dell’articolo 18 della L. numero 47 del 1985 e succ. modif., nonché il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la Corte di merito trascurato di esaminare la questione della validità o meno del contratto preliminare e di considerare che la confisca costituisce un provvedimento che comporta l’acquisto a titolo originario e la piena disponibilità del bene da parte della P.A., con conseguente azzeramento del precedente rapporto giuridico esistente sul bene ed infondatezza di qualsiasi pretesa della curatela per carenza di legittimazione il motivo è fondato come condivisibilmente osservato dal P.G., nella richiamata requisitoria scritta, nella specie, non occorre affrontare la questione dell’applicabilità della nullità ex lege numero 47 del 1985 al preliminare sulla quale, con differenti soluzioni, per le più recenti, Cass. numero 28456, numero 2204 e numero 23591 del 2013 numero 10297 del 2013 , per la dirimente considerazione che già anteriormente alla pronuncia di primo grado del 9/11/2004 era sopravvenuta la definitiva confisca del bene oggetto del contratto preliminare a seguito della richiamata sentenza della Cassazione penale del 19/12/2001 . La confisca in ipotesi di lottizzazione abusiva, ex articolo 19 della legge numero 47 del 1985 norma applicata alla fattispecie ora ex articolo 44 d. P. R. numero 380 del 2001 , a lungo definita dalla giurisprudenza sanzione amministrativa reale , alla luce di quanto affermato nella sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 20 gennaio 2009, Sud Fondi, deve ritenersi sanzione sostanzialmente penale per tutte, Cass. numero 21398 del 2013 ma vedi anche Corte cost. numero 49 del 2015 . Peraltro, nel caso in esame non interessano i presupposti di applicabilità della sanzione ed il profilo della tutela dei terzi approfonditi da Corte Cost. numero 49 del 2015 , tra i quali non sarebbe riconducibile il ricorrente, tenuto conto che è incontroverso e non contestato lo scioglimento del preliminare in data anteriore alla confisca e la definitività della confisca. Un’ulteriore questione concernente la disciplina della confisca riguarda la natura dell’acquisto. Ad un orientamento favorevole a ritenerlo a titolo originario Cass. penumero numero 1868 del 1999 si era infatti contrapposto un indirizzo, richiamato dalla sentenza impugnata, che lo riteneva invece a titolo derivativo Cass. numero 5988 del 1997 e S.U. numero 9 del 1999 . Quest’ultimo orientamento deve, tuttavia, ritenersi superato da quello successivamente espresso in sede penale Cass. penumero numero 21125 del 2007 implicitamente, Cass. penumero numero 52736 del 2014 numero 34428 del 2001 , e civile, anche con specifico riferimento alla confisca disposta per violazione della legge urbanistica, che appare convincente in considerazione delle argomentazioni svolte a conforto, alle quali sembra opportuno rinviare, per ragioni di sintesi, senza soffermarsi ulteriormente sul punto Cass. numero 1693 del 2006 sia in sede amministrativa T.a.r. Sicilia, sez. II, 16-11-2006, numero 3039 . Pertanto, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità in ambito penale, il passaggio in giudicato della sentenza che contiene l’ordine di confisca comporta il trasferimento della proprietà deí beni confiscati al Comune quale patrimonio disponibile , così che i precedenti proprietari perdono con quei beni ogni legame giuridico Cass. penumero numero 34881 del 2010 e deve dunque essere individuato nel solo Comune il soggetto avente diritto alla restituzione, determinandosi, altresì, con l’atto ablatorio l’estinzione di qualsiasi diritto in precedenza sorto a favore di eventuali acquirenti delle opere edilizie Cass. penumero numero 50189 del 2015 . Nel quadro di detti principi, non sembra dunque corretta la ritenuta irrilevanza della confisca disposta con sentenza passata in giudicato ben prima della pronuncia di primo grado . Infatti, anche tenendo conto della natura contrattuale dell’azione proposta dal Fallimento, la sopravvenuta sanzione ha inciso sulla titolarità del diritto di proprietà del bene in capo al Fallimento estinguendolo e, quindi, sul diritto alla restituzione dello stesso, dato che quest’ultimo non è più e non lo era neppure alla data della pronuncia di primo grado proprietario dell’immobile. La considerazione che la confisca ex articolo 19, legge numero 47 del 1985 ha natura sostanzialmente penale, che nella specie non è in questione il diritto di un terzo sul bene è infatti pacifico ed incontroverso l’avvenuto scioglimento del preliminare , la cui tutela avrebbe potuto peraltro essere chiesta al giudice penale Cass. numero 21398 del 2013 , e che la stessa determina l’incommerciabilità del bene esclude la rilevanza delle questioni del rapporto tra confisca e procedura fallimentare peraltro risolte dalla giurisprudenza penale per riferimenti Cass. numero 26329 del 2016 . L’accoglimento di tale assorbente profilo rende, peraltro, non necessario approfondire l’orientamento della Corte secondo cui la mancanza di una causa adquirendi, per incommerciabilità del bene promesso in vendita che appare riferibile anche al caso di incommerciabilità conseguente alla lottizzazione abusiva e la nullità del contratto preliminare per violazione di norme imperative incidono sul diritto al compenso per l’uso che della cosa abbia fatto il compratore nel tempo in cui ne ebbe il possesso Cass. numero 16757 del 2014 Cass. 3612 del 1972 . a tali condivisibili considerazioni il Collegio intende prestare piena adesione, altresì considerando che la natura di acquisto a titolo originario, propria della confisca, è stata condivisa da Cass. numero 1693 del 2006 che, assimilando l’ipotesi della confisca alla fattispecie del perimento del bene, ha affermato che con riguardo alla specifica fattispecie sanzionatoria ex L. numero 47 del 1985, articolo 7, essa colpisce il duplice comportamento illecito del privato che, dopo avere edificato un immobile in difformità della concessione o in assenza di essa, senza aver ottenuto alcun provvedimento in sanatoria , non ottemperi poi all’ordinanza di demolizione. Tale vicenda ablativo-sanzionatoria, caratterizzata dalla gratuità dell’acquisto in capo all’ente pubblico e dall’acquisizione ipso iute dell’immobile abusivo il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune , si connota altresì per la natura originaria del relativo titolo d’acquisto, essendo inconfigurabile, nella specie, una qualsivoglia vicenda di trasferimento dal precedente titolare del bene ciò che caratterizza invece gli acquisti a titolo derivativo del diritto dominicale o di altro diritto reale limitato questo, e non altro, risulta il significato da attribuire al sintagma normativa che predica l’acquisizione di diritto comportando, dunque, la confisca l’acquisizione del bene al patrimonio dell’ente pubblico a titolo originario, il richiamo operato dalla Corte di merito al disposto di cui all’articolo 111 cod. proc. civ. rimane privo di rilevanza pratica, non essendo configurabile, in tal caso, alcuna successione a titolo particolare nel diritto controverso come recentemente statuito da questa Corte, infatti, sia pure con riguardo all’acquisto, da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca ex lege numero 575 del 1965, la confisca ha natura originaria e non derivativa con conseguente inapplicabilità dell’articolo 111 c.p.c., essendosi al di fuori del fenomeno della successione a titolo particolare nel diritto controverso, ed esclusione, per il prevenuto il cui immobile sia stato confiscato, di continuare ad esercitare, come sostituto processuale dello Stato, le azioni a tutela del diritto di proprietà Cass. numero 12586 del 2017 deve pertanto condividersi l’eccezione di carenza di legittimazione attiva fin dall’inizio del giudizio svolta dall’attuale ricorrente, competendo nel caso in esame tutti i diritti, di natura reale e patrimoniale, inerenti al bene non alla curatela fallimentare ma all’ente pubblico beneficiario del provvedimento acquisitivo non essendo pertanto necessari ulteriori accertamenti o valutazioni fattuali, questa Corte decide nel merito e rigetta la domanda proposta dalla curatela fallimentare le spese processuali della presente fase e dei precedenti gradi di giudizio vengono compensate atteso che la questione concernente i rapporti tra l’art 72 legge fall. ed il provvedimento di confisca presenta obiettivi profili di novità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda dichiara compensate tra le parti le spese della presente fase e dei precedenti gradi di giudizio.