L’assicurazione rifiuta il rinnovo della polizza e la consegna del certificato di rischio? Sì al cautelare

L’assicurazione ha l’obbligo di rinnovare la polizza in assenza di validi motivi ostativi e di disdetta. Inoltre deve consegnare il certificato di rischio su richiesta dell’assicurato. È sempre ammissibile esperire un provvedimento ex articolo 700 c.p.c. contro la violazione di questi obblighi, stante il palese e difficilmente quantificabile pregiudizio subito dal consumatore. Sono questi, in sintesi, i principi di diritto espressi dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Gragnano, nella sentenza numero 516 depositata lo scorso 27 settembre.

Due giorni di manifestazioni, il 6 e il 7 ottobre, hanno coinvolto 100 città e uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale. Un'onda di cambiamento. Assemblee, convegni, incontri, conferenze tutto ciò ha generato un'onda di cambiamento a sostegno di una giustizia migliore, più efficiente ed in grado di restituire competitività all'Italia . Risolvere i veri problemi della giustizia. E' stata una grande dimostrazione della volontà costruttiva della classe forense per restituire centralità nell'agenda politica ai veri problemi della giustizia , quelli che coinvolgono i cittadini, le famiglie, l'amministrazione pubblica. Sono queste le parole con cui Maurizio de Tilla ha commentato gli importanti avvenimenti di questi giorni. Non c'è soltanto la ferma opposizione a provvedimenti che non risolvono i problemi - ma anzi li peggiorano, secondo l'Oua le proposte formulate, infatti, hanno come obiettivo quello di cambiare la macchina giudiziaria, indicando al Governo che è necessario cambiare strada e ritornare sulla via del dialogo . I temi caldi media conciliazione, geografia giudiziaria, equiparazione professioni-imprese, riforma forense. Forte e chiaro è stato il dissenso manifestato dai partecipanti ai provvedimenti relativi alla chiusura dei tribunalini e alla nuova geografia giudiziaria contenuta nella Manovra bis, così come all'equiparazione tra professionisti e imprenditori derivante da un'indiscriminata liberalizzazione. L'Oua ribadisce ancora la propria contrarietà alla mediaconciliazione obbligatoria, di cui sottolinea i profili di incostituzionalità e la contrarietà alle normative europee . Il Ministro della giustizia non può ignorare i risultati delle manifestazioni. Nel corso delle manifestazioni sono stati presentati nove dossier Oua, quattro manifesti di proposta e un Patto per la giustizia sottoscritto con tutti gli operatori del settore e con l'Anm. Tutta la documentazione è stata inviata al Ministro della giustizia ora attendiamo risposte , dicono all'Oua. Un ulteriore silenzio sarebbe una mancanza di attenzione allo spirito costruttivo dell'Avvocatura e alle richieste dei cittadini . Prossimo appuntamento la conferenza nazionale dell'Avvocatura. L'Oua, infine, invita gli avvocati a partecipare alla Conferenza Nazionale dell'Avvocatura che si terrà a Roma il 25 e 26 Novembre, auspicando l'apertura di tavolo di confronto con il Governo e le parti politiche.

Esistono limiti, anche non cristallizzati, alle cure da prestare al proprio figlio, soprattutto se questo è nella fase di crescita pre-adolescenziale. Se quei limiti vengono superati, difatti, può scattare addirittura il reato di maltrattamenti. A testimoniarlo la storia affrontata dalla Cassazione - con sentenza numero 36503/2011, Sezione Sesta Penale, depositata ieri -, quasi una testimonianza sulla possibilità che l'atteggiamento protettivo di una madre possa degenerare, con ripercussioni negative sul minore. Sotto una campana di vetro. L'elemento centrale, in questa vicenda, è costituito dall'atteggiamento iperprotettivo tenuto da una madre assieme al nonno nei confronti del proprio figlio. L'elenco è presto fatto non far frequentare con regolarità la scuola impedire la socializzazione il minore ha conosciuto suoi coetanei solo in prima elementare impartire regole di vita tali da incidere sullo sviluppo psichico del minore con conseguenti disturbi deambulatori prospettare la figura paterna come negativa e violenta, tanto da imporgli di farsi chiamare con il cognome materno . L'accusa, consequenziale, è quella di maltrattamenti in famiglia. Accusa che viene considerata acclarata prima dal Giudice dell'udienza preliminare e poi dalla Corte d'Appello. Per quest'ultima, in particolare, gli atteggiamenti iperprotettivi vanno qualificati come eccesso di accudienza , e hanno comportato l'imposizione di atti riservati all'età infantile, nonché nell'esclusione del minore da attività, anche didattiche, istituzionali , a cui si sono poi aggiunte deprivazioni sociali impedimento di rapporti con coetanei e psicologiche rimozione della figura paterna . Tutte queste condotte, secondo i giudici di Appello, sono state idonee a ritardare gravemente, nel minore, sia lo sviluppo psicologico relazionale con i coetanei e la figura paterna , sia l'acquisizione di abilità in attività materiali e fisiche, anche elementari come la corretta deambulazione . Troppo affetto? Di fronte alla doppia condanna, madre e nonno - che convive con la donna e col ragazzo - propongono ricorso per cassazione, contestando la valutazione dei loro comportamenti verso il minore come maltrattamenti. Secondo i ricorrenti, difatti, la Corte d'Appello ha finito per rimodellare la struttura del reato di maltrattamenti per adattarla a questa vicenda. Su quali basi questa valutazione critica? Per madre e nonno, si può parlare di atteggiamenti di iperprotezione e di ipercura, considerati espressione di fenomeni patologici che non possono rientrare nel concetto di maltrattamenti, perché privi di una chiara connotazione negativa . Piuttosto, viene affermato, si tratta di condotte che nascono come positive e certo ispirate da intenzioni lodevoli, salvo poi riverberare effetti negativi su chi tali condotte subisce a causa della loro eccessiva e patologica esasperazione . La sensibilità del minore e degli adulti. In questo quadro, viene anche richiamato lo stato di benessere affermato dal ragazzo, sempre nell'ottica dei ricorrenti, ovviamente. Su questo, però, i giudici di Cassazione riducono il peso di questo elemento, perché il ragazzo, oggettivamente disafferenziato dai contesti di riferimento gruppo dei pari di età , non può disporre di standard di peso della negativa e deteriore realtà in cui è costretta a vivere . Quindi, è irrilevante lo stato di benessere del bambino , così come è irrilevante il grado di percezione del maltrattamento stesso ad opera della vittima minorenne , che esige efficace tutela anche contro la sua stessa infantile limitata percezione soggettiva . Per giunta, non si può dimenticare, aggiungono i giudici di piazza Cavour, di trovarsi di fronte a scelte e stili pedagogici obsoleti, od in assoluto contrasto con i principi che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo , né si può ignorare che il reato di maltrattamenti in famiglia sottintende un interesse alla tutela dell'incolumità fisica e psichica delle persone e al rispetto integrale della loro personalità e delle loro potenzialità nello svolgimento di un rapporto, fondato su costruttivi e socializzanti vincoli familiari aperti alle risorse del mondo esterno . Altrettanto inaccettabile è anche l'osservazione, proposta come elemento del ricorso, di una carenza della seppur minima consapevolezza di madre e nonno di creare disagio nel minore. In questa ottica, se è ragionevole ritenere che, inizialmente, la diade madre-nonno possa aver agito in buona fede , isolando il minore nelle sicure mura domestiche , tale profilo non aveva più motivo di sussistere, dopo i ripetuti sinergici interventi correttivi di una pluralità di esperti e tecnici dell'età evolutiva e del disagio psichico ed i conformi interventi dell'autorità giudiziaria . Protezione, ma non troppo Alla fine di una complessa valutazione, il reato di maltrattamenti viene ritenuto concreto, analizzando gli atteggiamenti tenuti dalla madre e appoggiati dal nonno. Ecco perché il ricorso viene respinto. E con esso si certifica anche la necessità che l'atteggiamento di protezione nei confronti dei minori debba essere compatibile con un loro adeguato sviluppo psico-fisico.